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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PLAISANT ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 652/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartu Sant'Elena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29690 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente si chiede l'annullamento:
- dell'intimazione di pagamento n. 29690/2025, del 7.05.2025, notificata in data 22.05.2025, relativa a
TARSU/TIA/TARES/TARI del 2018, per l'importo di euro 567,00, nonché a TARSU/TIA/TARES/TARI del
2020), per l'importo di euro 1.106,00, con vittoria di spese e onorari. Nell'interesse del Comune di Quartu S.E. si chiede:
- il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22 maggio 2025 il Comune di Quartu Sant'Elena ha notificato alla sig. Ricorrente_1, odierna ricorrente, l'intimazione di pagamento in epigrafe descritta, facendo riferimento a precedenti agli atti di sollecito n. 17362 del 18.07.2022 e 22740 del 4.09.2023, rimasti insoluti.
Con il ricorso in esame l'interessata ha chiesto l'annullamento di tale intimazione di pagamento, contestando il fatto che i suddetti solleciti di pagamento non le sono mai stati notificati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Quartu Sant'Elena, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Fissata l'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anche a voler ammettere che la ricorrente non abbia mai ricevuto notifica dei pregressi solleciti di pagamento
-notifica che il Comune ha, invece, cercato di dimostrare- il ricorso resta, comunque, infondato in diritto.
Si osserva, infatti, che parte ricorrente, affida la propria prospettazione all'art. 1, comma 795, della Legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), secondo cui "per le entrate di cui al comma 792 non riscosse a seguito dell'invio dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o dell'avviso di cui al comma 792, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare il funzionario responsabile della riscossione coattiva invia al debitore un sollecito di pagamento".
Orbene detta norma è ben chiara nell'attribuire alla notifica del sollecito di pagamento la funzione di presupposto della sola fase esecutiva o cautelare, alla quale, con tutta evidenza, non appartiene l'impugnata ingiunzione di pagamento, la quale, piuttosto, "sostituisce" i solleciti (asseritamente) non notitifcati, quale presupposto per un'eventuale fase esecutiva del procedimento ancora da avviare
Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere respinto, con spese a carico della parte soccombente, come da dispositivo.
P.Q.M.
il giudice della Corte tributaria di primo grado di Cagliari respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Quartu Sant'Elena che liquida in euro 600,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PLAISANT ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 652/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartu Sant'Elena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29690 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente si chiede l'annullamento:
- dell'intimazione di pagamento n. 29690/2025, del 7.05.2025, notificata in data 22.05.2025, relativa a
TARSU/TIA/TARES/TARI del 2018, per l'importo di euro 567,00, nonché a TARSU/TIA/TARES/TARI del
2020), per l'importo di euro 1.106,00, con vittoria di spese e onorari. Nell'interesse del Comune di Quartu S.E. si chiede:
- il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22 maggio 2025 il Comune di Quartu Sant'Elena ha notificato alla sig. Ricorrente_1, odierna ricorrente, l'intimazione di pagamento in epigrafe descritta, facendo riferimento a precedenti agli atti di sollecito n. 17362 del 18.07.2022 e 22740 del 4.09.2023, rimasti insoluti.
Con il ricorso in esame l'interessata ha chiesto l'annullamento di tale intimazione di pagamento, contestando il fatto che i suddetti solleciti di pagamento non le sono mai stati notificati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Quartu Sant'Elena, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Fissata l'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anche a voler ammettere che la ricorrente non abbia mai ricevuto notifica dei pregressi solleciti di pagamento
-notifica che il Comune ha, invece, cercato di dimostrare- il ricorso resta, comunque, infondato in diritto.
Si osserva, infatti, che parte ricorrente, affida la propria prospettazione all'art. 1, comma 795, della Legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), secondo cui "per le entrate di cui al comma 792 non riscosse a seguito dell'invio dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o dell'avviso di cui al comma 792, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare il funzionario responsabile della riscossione coattiva invia al debitore un sollecito di pagamento".
Orbene detta norma è ben chiara nell'attribuire alla notifica del sollecito di pagamento la funzione di presupposto della sola fase esecutiva o cautelare, alla quale, con tutta evidenza, non appartiene l'impugnata ingiunzione di pagamento, la quale, piuttosto, "sostituisce" i solleciti (asseritamente) non notitifcati, quale presupposto per un'eventuale fase esecutiva del procedimento ancora da avviare
Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere respinto, con spese a carico della parte soccombente, come da dispositivo.
P.Q.M.
il giudice della Corte tributaria di primo grado di Cagliari respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Quartu Sant'Elena che liquida in euro 600,00 oltre accessori di legge ove dovuti.