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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
ZA SS, Presidente D'AMELIO ILARIA, Relatore SERRA LUCIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siena - Via Luigi Sprugnoli 12 53100 Siena SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10480202500001360000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato il 14/07/2025, il Signor impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 10480202500001360000, ricevuto il 03/07/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) intimava il pagamento della complessiva somma di euro 75.629,63, fondata su diverse cartelle di natura prevalentemente contributiva e tributaria. Il Ricorrente adduceva in sintesi i seguenti motivi di impugnazione:
1. Illegittimità del preavviso di fermo per strumentalità del mezzo sottoposto a misura cautelare, in quanto indispensabile per l'attività professionale di agente di commercio del contribuente;
2. Mancata notifica delle cartelle presupposte;
3. Difetto di motivazione del preavviso di fermo, ritenuto generico e violativo del diritto di difesa;
4. Omessa notifica dell'avviso di intimazione (artt. 26 e 50, comma II del D.P.R. n. 602/1973). L'Agenzia delle Entrate–Riscossione (ADER) si costituiva nel procedimento, contestando le eccezioni del ricorrente e rassegnando le proprie controdeduzioni. In via pregiudiziale, ADER eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adita Corte in favore di altri giudici per i crediti non aventi natura tributaria. Inoltre, ADER chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento al preavviso di fermo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame investe la giurisdizione di questa Corte per una parte dei crediti e, per quanto attiene all'atto principale impugnato, la misura cautelare del fermo, è intervenuta una rinuncia da parte dell'ente resistente. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, in stretta osservanza dell'art. 2, comma 1 D.lgs. 546/1992, per cui alla giurisdizione tributaria appartengono solo le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. L'eccezione è fondata e va accolta. La giurisdizione tributaria non sussiste con riferimento alle seguenti pretese:
• Contravvenzioni al codice della strada e spese processuali di competenza del Tribunale di Siena (relative alle cartelle nn. 10420170004148074 000 e 10420160000562743 000), per le quali la giurisdizione spetta al Giudice di pace territorialmente competente.
• Crediti previdenziali (avvisi di addebito nn. 40420220000512682 000, 40420220001247786 000, 40420230000653074 000, 40420240000624248 000, notificati dall'INPS), per i quali la giurisdizione spetta all'A.G.O. in funzione di giudice del lavoro. Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione a tutti i crediti di natura non tributaria. Per il resto, il ricorrente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo, deducendo, tra gli altri motivi, l'illegittimità dello stesso per la strumentalità del mezzo alla propria attività lavorativa. ADER ha espressamente richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l'ente ha provveduto, in accoglimento dell'eccezione di strumentalità del mezzo (sollevata nell'atto introduttivo del giudizio), alla cancellazione del fermo trascritto. ADER ha dunque agito in autotutela, soddisfacendo la pretesa principale del ricorrente relativa alla misura cautelare. Tale annullamento, che ha fatto venir meno l'oggetto specifico dell'impugnazione, rende irrilevante la trattazione degli ulteriori motivi di ricorso (mancata notifica delle cartelle e difetto di motivazione), limitatamente alla misura cautelare stessa. Ne consegue che, per la parte in cui la controversia residua, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Considerato il parziale accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da ADER, e considerata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dovuta all'attività di autotutela posta in essere da ADER stessa, si ravvisano sufficienti e giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte: preliminarmente, dichiara il parziale difetto di giurisdizione, per i crediti non aventi natura tributaria;
nel merito e per il resto, dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
ZA SS, Presidente D'AMELIO ILARIA, Relatore SERRA LUCIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siena - Via Luigi Sprugnoli 12 53100 Siena SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10480202500001360000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato il 14/07/2025, il Signor impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 10480202500001360000, ricevuto il 03/07/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) intimava il pagamento della complessiva somma di euro 75.629,63, fondata su diverse cartelle di natura prevalentemente contributiva e tributaria. Il Ricorrente adduceva in sintesi i seguenti motivi di impugnazione:
1. Illegittimità del preavviso di fermo per strumentalità del mezzo sottoposto a misura cautelare, in quanto indispensabile per l'attività professionale di agente di commercio del contribuente;
2. Mancata notifica delle cartelle presupposte;
3. Difetto di motivazione del preavviso di fermo, ritenuto generico e violativo del diritto di difesa;
4. Omessa notifica dell'avviso di intimazione (artt. 26 e 50, comma II del D.P.R. n. 602/1973). L'Agenzia delle Entrate–Riscossione (ADER) si costituiva nel procedimento, contestando le eccezioni del ricorrente e rassegnando le proprie controdeduzioni. In via pregiudiziale, ADER eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adita Corte in favore di altri giudici per i crediti non aventi natura tributaria. Inoltre, ADER chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento al preavviso di fermo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame investe la giurisdizione di questa Corte per una parte dei crediti e, per quanto attiene all'atto principale impugnato, la misura cautelare del fermo, è intervenuta una rinuncia da parte dell'ente resistente. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, in stretta osservanza dell'art. 2, comma 1 D.lgs. 546/1992, per cui alla giurisdizione tributaria appartengono solo le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. L'eccezione è fondata e va accolta. La giurisdizione tributaria non sussiste con riferimento alle seguenti pretese:
• Contravvenzioni al codice della strada e spese processuali di competenza del Tribunale di Siena (relative alle cartelle nn. 10420170004148074 000 e 10420160000562743 000), per le quali la giurisdizione spetta al Giudice di pace territorialmente competente.
• Crediti previdenziali (avvisi di addebito nn. 40420220000512682 000, 40420220001247786 000, 40420230000653074 000, 40420240000624248 000, notificati dall'INPS), per i quali la giurisdizione spetta all'A.G.O. in funzione di giudice del lavoro. Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione a tutti i crediti di natura non tributaria. Per il resto, il ricorrente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo, deducendo, tra gli altri motivi, l'illegittimità dello stesso per la strumentalità del mezzo alla propria attività lavorativa. ADER ha espressamente richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l'ente ha provveduto, in accoglimento dell'eccezione di strumentalità del mezzo (sollevata nell'atto introduttivo del giudizio), alla cancellazione del fermo trascritto. ADER ha dunque agito in autotutela, soddisfacendo la pretesa principale del ricorrente relativa alla misura cautelare. Tale annullamento, che ha fatto venir meno l'oggetto specifico dell'impugnazione, rende irrilevante la trattazione degli ulteriori motivi di ricorso (mancata notifica delle cartelle e difetto di motivazione), limitatamente alla misura cautelare stessa. Ne consegue che, per la parte in cui la controversia residua, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Considerato il parziale accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da ADER, e considerata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dovuta all'attività di autotutela posta in essere da ADER stessa, si ravvisano sufficienti e giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte: preliminarmente, dichiara il parziale difetto di giurisdizione, per i crediti non aventi natura tributaria;
nel merito e per il resto, dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.