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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 01 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 3457 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Corrado de Cesare e Gianluca de Cesare;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 13.03.2024 parte ricorrente espone di aver lavorato come bracciante agricolo dal 1994, attualmente alle dipendenze della con funzione di trattorista e tagliabosco;
Controparte_2
che nell'ambito della sua attività lavorativa si occupa di preparare il terreno dove cresceranno alberi e piante in pieno campo, in serre o in vasi;
procedere poi alla semina e al trapianto di semenze, bulbi e piantine;
curare l'irrigazione e la fertilizzazione del terreno, effettuando potature, rimuovendo le piante infestanti trasportando cassette di prodotti agricoli e, comunque, di prodotti del raccolto;
oltre ciò, si occupa della raccolta e del trasporto della legna, raccolta pietre, mungitura mucche e di addetto all'orto; tale attività, eseguita tutti i giorni e per almeno otto ore al dì, si esplica a mezzo di sollevamento pesi di notevole entità e movimentazione abitudinale di carichi pesanti, ma soprattutto tramite conduzione di trattori ed utilizzo di strumenti meccanici vari;
lamenta che a seguito di tale attività lavorativa al ricorrente è stata riscontrata “ernie discali con protusioni”;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia.
Pertanto, instaurava il presente giudizio al fine di vedersi Pt_1 accertare e dichiarare l'aver subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 12% o ad altra misura come accertata in giudizio e, per l'effetto, condannarsi l convenuto alla CP_1 liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa.
La domanda è fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
Nel presente giudizio, è stata acquisita la prova dell'effettivo svolgimento delle attività lavorative come descritte in ricorso a mezzo dei testi e , che hanno confermato quanto allegato Tes_1 Testimone_2 dal ricorrente.
Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Per_1
ha stabilito quanto segue:
[...]
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Dalla documentazione agli atti e dalla visita del giorno 15.02.2025, risulta che il signor soffre di ernia discale L2- Parte_1
L3 e L4-L5 con impronta sulla radice sinistra, da protrusione L3-L4, da retrolistesi di primo grado L5-S1.
Trattasi di malattia documentata da indagini strumentali ( v. RM del
2020)
Nella attività lavorativa svolta dal ricorrente si rileva la presenza di rischi specifici sulla colonna vertebrale lombare per la movimentazione manuale di carichi, lavorazione in posizioni incongrue, con impegno di forza, in maniera ripetitiva e non occasionale, dalla età di quindici anni, per cui lo scrivente ritiene che la patologia da cui è affetto rientri in quelle di natura tecnopatica con una valutazione nella misura del 6%”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
Si ritiene, pertanto, di riconoscere un danno biologico complessivo del 6% (sei per cento), con correlata condanna di parte resistente alla corresponsione dell'indennizzo.
La domanda, pertanto, deve essere accolta nei termini indicati.
L'INAIL deve essere condannato alle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari. A suo carico sono anche poste le spese della
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 3457/2024 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Parte_1
una menomazione della integrità psico-fisica nella misura
[...] complessiva del 6%;
- condanna l'INAIL alla liquidazione in favore di Parte_1
della indennità come sopra riconosciuta, oltre interessi e
[...] rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 800,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u.. Bari, 01 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 01 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 3457 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Corrado de Cesare e Gianluca de Cesare;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 13.03.2024 parte ricorrente espone di aver lavorato come bracciante agricolo dal 1994, attualmente alle dipendenze della con funzione di trattorista e tagliabosco;
Controparte_2
che nell'ambito della sua attività lavorativa si occupa di preparare il terreno dove cresceranno alberi e piante in pieno campo, in serre o in vasi;
procedere poi alla semina e al trapianto di semenze, bulbi e piantine;
curare l'irrigazione e la fertilizzazione del terreno, effettuando potature, rimuovendo le piante infestanti trasportando cassette di prodotti agricoli e, comunque, di prodotti del raccolto;
oltre ciò, si occupa della raccolta e del trasporto della legna, raccolta pietre, mungitura mucche e di addetto all'orto; tale attività, eseguita tutti i giorni e per almeno otto ore al dì, si esplica a mezzo di sollevamento pesi di notevole entità e movimentazione abitudinale di carichi pesanti, ma soprattutto tramite conduzione di trattori ed utilizzo di strumenti meccanici vari;
lamenta che a seguito di tale attività lavorativa al ricorrente è stata riscontrata “ernie discali con protusioni”;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia.
Pertanto, instaurava il presente giudizio al fine di vedersi Pt_1 accertare e dichiarare l'aver subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 12% o ad altra misura come accertata in giudizio e, per l'effetto, condannarsi l convenuto alla CP_1 liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa.
La domanda è fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
Nel presente giudizio, è stata acquisita la prova dell'effettivo svolgimento delle attività lavorative come descritte in ricorso a mezzo dei testi e , che hanno confermato quanto allegato Tes_1 Testimone_2 dal ricorrente.
Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Per_1
ha stabilito quanto segue:
[...]
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Dalla documentazione agli atti e dalla visita del giorno 15.02.2025, risulta che il signor soffre di ernia discale L2- Parte_1
L3 e L4-L5 con impronta sulla radice sinistra, da protrusione L3-L4, da retrolistesi di primo grado L5-S1.
Trattasi di malattia documentata da indagini strumentali ( v. RM del
2020)
Nella attività lavorativa svolta dal ricorrente si rileva la presenza di rischi specifici sulla colonna vertebrale lombare per la movimentazione manuale di carichi, lavorazione in posizioni incongrue, con impegno di forza, in maniera ripetitiva e non occasionale, dalla età di quindici anni, per cui lo scrivente ritiene che la patologia da cui è affetto rientri in quelle di natura tecnopatica con una valutazione nella misura del 6%”.
Quanto affermato dal CTU è, quindi, fondato sul diretto esame obiettivo e sull'analisi della documentazione medica, nonché sorretto da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici: si tratta di valutazioni che possono essere senz'altro condivise.
Si ritiene, pertanto, di riconoscere un danno biologico complessivo del 6% (sei per cento), con correlata condanna di parte resistente alla corresponsione dell'indennizzo.
La domanda, pertanto, deve essere accolta nei termini indicati.
L'INAIL deve essere condannato alle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari. A suo carico sono anche poste le spese della
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 3457/2024 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a Parte_1
una menomazione della integrità psico-fisica nella misura
[...] complessiva del 6%;
- condanna l'INAIL alla liquidazione in favore di Parte_1
della indennità come sopra riconosciuta, oltre interessi e
[...] rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 800,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u.. Bari, 01 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile