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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 31/24 RG
Udienza del 5.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti d'Andretta in sost. di e CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 31/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_3
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
CP_4
CP_5
[...]
Materia del contendere
La causa ha ad oggetto un buono postale fruttifero di € 2.500,00, emesso il 21.5.01, di proprietà degli appellati, a fronte della cui richiesta di rimborso ha eccepito la CP_3 prescrizione.
Più in dettaglio, secondo , il buono in questione, essendo della serie AA2, istituita con CP_3 decreto del Ministero del Tesoro del 29.3.01, andava a scadere sette anni dopo l'emissione e si prescriveva, ex art. 8 d. m. 19.12.00, dieci anni dopo la scadenza, vale in sostanza a dire 17 anni dopo l'emissione e pertanto il 21.5.18. Poiché il rimborso è stato chiesto successivamente a tale data, il diritto si sarebbe dunque prescritto.
Secondo gli appellati, invece, posto che il buono non riportava né la serie, né le caratteristiche, né il tasso di rendimento, né la data di scadenza, né la durata, e posto che nessun foglio informativo era stato loro consegnato al momento dell'acquisto, tale diniego dovrebbe essere considerato illegittimo. Date le suddette carenze, essi non avrebbero infatti potuto verificare la scadenza del buono e conseguentemente individuare il termine di prescrizione.
I hanno quindi agito davanti al Giudice di Pace di Massa, chiedendo la condanna CP_6 di al rimborso del buono in questione o, in subordine, al risarcimento del danno. CP_3
, contestando le argomentazioni attoree, ha invece chiesto il rigetto della domanda. CP_3
Con sentenza n. 170/23, il Giudice di Pace ha accolto la domanda, condannando al CP_3 rimborso dei buoni.
ha proposto appello e i si sono costituiti, entrambi insistendo nelle rispettive CP_3 CP_6 tesi.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Per un verso, infatti, avendo il buono in questione una regolamentazione legale, gli appellati avrebbero potuto agevolmente conoscerne tutte le caratteristiche e dunque anche la scadenza.
Per altro verso, occorre considerare che, in assenza di quest'ultima, la conseguenza non è la rimborsabilità del buono sine die, ma, tutto all'opposto, l'immediata esigibilità del relativo diritto, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale non a far data dal settimo anno dall'emissione, ma dal giorno stesso di quest'ultima.
La mancata indicazione della scadenza, lungi dal giustificare la richiesta di rimborso successivamente ai diciassette anni dall'emissione, avrebbe dunque dovuto imporre che tale richiesta venisse formulata entro dieci anni da quest'ultima.
Tale mancata indicazione, detta diversamente, non può essere ritenuta causale della tardiva richiesta, in quanto l'effetto della sua presenza non sarebbe stato che gli appellati avrebbero dovuto attivarsi prima di quanto potessero ritenere di aver tempo per fare in sua assenza, bensì, al contrario, che essi avrebbero potuto attivarsi anche successivamente.
In tale ottica, non solo la domanda principale, ma anche quella subordinata di risarcimento del danno risultano evidentemente infondate. Anche ammesso uno specifico obbligo informativo in capo all'appellante, è infatti evidente che il mancato adempimento di tale obbligo non ha arrecato agli appellati alcun tipo di pregiudizio. In accoglimento dell'appello la domanda va dunque respinta e gli appellati vanno condannati a restituire quanto loro corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre CP_3 rivalutazione e interessi legali (successivamente alla proposizione dell'appello nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) sulla somma anno per anno rivalutata dall'esborso al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna gli appellati a restituire a quanto loro corrisposto in esecuzione della sentenza di CP_3 primo grado, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna gli appellati a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 2.000,00 per compenso del difensore ed € 174,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Il Giudice, dott. HE Fornaciari
Udienza del 5.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti d'Andretta in sost. di e CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 31/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_3
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
[...]
CP_4
CP_5
[...]
Materia del contendere
La causa ha ad oggetto un buono postale fruttifero di € 2.500,00, emesso il 21.5.01, di proprietà degli appellati, a fronte della cui richiesta di rimborso ha eccepito la CP_3 prescrizione.
Più in dettaglio, secondo , il buono in questione, essendo della serie AA2, istituita con CP_3 decreto del Ministero del Tesoro del 29.3.01, andava a scadere sette anni dopo l'emissione e si prescriveva, ex art. 8 d. m. 19.12.00, dieci anni dopo la scadenza, vale in sostanza a dire 17 anni dopo l'emissione e pertanto il 21.5.18. Poiché il rimborso è stato chiesto successivamente a tale data, il diritto si sarebbe dunque prescritto.
Secondo gli appellati, invece, posto che il buono non riportava né la serie, né le caratteristiche, né il tasso di rendimento, né la data di scadenza, né la durata, e posto che nessun foglio informativo era stato loro consegnato al momento dell'acquisto, tale diniego dovrebbe essere considerato illegittimo. Date le suddette carenze, essi non avrebbero infatti potuto verificare la scadenza del buono e conseguentemente individuare il termine di prescrizione.
I hanno quindi agito davanti al Giudice di Pace di Massa, chiedendo la condanna CP_6 di al rimborso del buono in questione o, in subordine, al risarcimento del danno. CP_3
, contestando le argomentazioni attoree, ha invece chiesto il rigetto della domanda. CP_3
Con sentenza n. 170/23, il Giudice di Pace ha accolto la domanda, condannando al CP_3 rimborso dei buoni.
ha proposto appello e i si sono costituiti, entrambi insistendo nelle rispettive CP_3 CP_6 tesi.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Per un verso, infatti, avendo il buono in questione una regolamentazione legale, gli appellati avrebbero potuto agevolmente conoscerne tutte le caratteristiche e dunque anche la scadenza.
Per altro verso, occorre considerare che, in assenza di quest'ultima, la conseguenza non è la rimborsabilità del buono sine die, ma, tutto all'opposto, l'immediata esigibilità del relativo diritto, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale non a far data dal settimo anno dall'emissione, ma dal giorno stesso di quest'ultima.
La mancata indicazione della scadenza, lungi dal giustificare la richiesta di rimborso successivamente ai diciassette anni dall'emissione, avrebbe dunque dovuto imporre che tale richiesta venisse formulata entro dieci anni da quest'ultima.
Tale mancata indicazione, detta diversamente, non può essere ritenuta causale della tardiva richiesta, in quanto l'effetto della sua presenza non sarebbe stato che gli appellati avrebbero dovuto attivarsi prima di quanto potessero ritenere di aver tempo per fare in sua assenza, bensì, al contrario, che essi avrebbero potuto attivarsi anche successivamente.
In tale ottica, non solo la domanda principale, ma anche quella subordinata di risarcimento del danno risultano evidentemente infondate. Anche ammesso uno specifico obbligo informativo in capo all'appellante, è infatti evidente che il mancato adempimento di tale obbligo non ha arrecato agli appellati alcun tipo di pregiudizio. In accoglimento dell'appello la domanda va dunque respinta e gli appellati vanno condannati a restituire quanto loro corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre CP_3 rivalutazione e interessi legali (successivamente alla proposizione dell'appello nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) sulla somma anno per anno rivalutata dall'esborso al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna gli appellati a restituire a quanto loro corrisposto in esecuzione della sentenza di CP_3 primo grado, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna gli appellati a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 2.000,00 per compenso del difensore ed € 174,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Il Giudice, dott. HE Fornaciari