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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 12707/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C. Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12707/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. NALDI WILMER, elettivamente Parte_1 domiciliato in CORSO G. MAZZINI 14 FORLI' presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
[...]
DI BOLOGNA, domiciliati presso RESISTENTE/I CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 5 ed il 14 febbraio 2025; parte resistente è rimasta contumace nel presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11.09.2024, il ricorrente, cittadino dell'ALBANIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Forlì-Cesena del 19 luglio 2024, notificato 3 settembre
2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 presentata in data 9 febbraio 2022.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 Con decreto dell'11 settembre 2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla
Questura di Forlì- Cesena il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito, confermato poi in sede di udienza in data 13.11.2024.
Il non si è costituito in giudizio e per conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 13 novembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: dal 2019
D: per quale ragione ha lasciato l'Albania?
R: nell'ottobre 2018, mio figlio, al tempo minorenne, si è ammalato. A gennaio del 2019, mio marito è PE1 andato dalla sorella, cittadina italiana, che lo ha aiutato ad avere un permesso per familiare di cittadina italiana. A maggio abbiamo visto mio figlio prostrato psicologicamente ed abbiamo deciso di portarlo in Italia per farlo riprendere.
Quando sono andata in Italia per riportare a casa mio figlio, mio marito aveva già avviato le pratiche per ottenere un permesso. Aveva avuto la proposta di un contratto a tempo indeterminato. Il 26 novembre 2019, a casa mia, a Durazzo,
c'è stato il terremoto. Mio marito, quel pomeriggio, mi riferisce che non gli avrebbero più fatto il contratto a tempo indeterminato. A quel punto dovevo decidere se andare a vivere in un campo da calcio in una tenda con una bambina di quattro anni e un figlio (il maggiore) asmatico, oppure stare in Italia a “combattere” per avere una vita più dignitosa per i miei figli. Dopo mio marito ha trovato un lavoro a Forlì, la casa e ci ha fatti venire tutti in Italia
D: dove abita?
R: a Forlimpopoli, in via Diaz 64, in una casa in affitto, con mio marito e i tre figli, due maggiorenni che lavorano PE e la bambina, che ha dieci anni e va a scuola
D: suo marito dove lavora?
R: la Parte_2
D: da quanto tempo?
R: da circa tre anni
D: quanto guadagna?
R: all'incirca 1500 o più al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: non ho fatto corsi in Italia;
ho studiato la lingua italiana da sola quando ero in Albania
D: cosa fa durante il giorno?
R: mi occupo della famiglia e soprattutto di mia figlia che deve studiare e che, quando è arrivata in Italia, non sapeva neanche una parola di italiano
D: ha amici che frequenta in Italia?
Pagina 2 R: i vicini di casa, i genitori degli alunni in classe con la bambina».
In data 11 novembre 2024 il difensore della ricorrente ha depositato i certificati penali ed estratto conto previdenziale aggiornato.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 21 febbraio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
Pagina 3 (cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “…successivamente alla anzidetta irricevibilità in data 09/02/2022, ha presentato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ex art. 19 c.
1.1. e 1.2 T.U.I. di cui si tratta, pratica nr. 22FC001533;
CONSIDERATO che
l' in data 25/02/2022, come stabilito dall'articolo 19 comma 1.2 D. Lgs. 286/98, ha Controparte_1
Pagina 4 richiesto il previsto parere sull'istanza ex art. 19 1.2. D.lgs 286/98 alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, Sezione di Forlì-Cesena, che con decisione del
27/04/2022 ha espresso parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, evidenziando come la richiedente “avesse fatto ritorno in Albania nel 2014 per poi rientrare in Italia ne 2021, manifestando quindi di essersi assentata per un lungo periodo senza documentare inoltre attività lavorativa o di altro genere di attività riconducibili ad un'integrazione sul territorio”.
Nel parere della Commissione Territoriale del 27.04.2022, in atti, si evidenzia che la ricorrente aveva fatto ritorno in Albania nel 2014 per poi rientrare in Italia nel 2021 senza che venisse allegata alcuna documentazione in merito all'attività lavorativa svolta o altro genere di attività riconducibili ad un'integrazione nel territorio.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, la ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legale con il territorio, ove risiede con il marito ed i tre figli della coppia e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che la medesima, di anni 45, si è allontanata dal paese di provenienza nel 2019 a causa del terremoto che ha distrutto l'abitazione familiare ed a causa patologie che affliggevano uno dei figli;
è giunta in Italia nello stesso anno, unitamente a suo marito e ai suoi figli.
L'istante ha dimostrato di aver raggiunto piena autonomia abitativa, vivendo con la famiglia in un appartamento in affitto sito a Forlimpopoli (cfr. verbale di udienza;
contratto di locazione).
La ricorrente ha inoltre allegato l'estratto contro previdenziale, dal quale risulta che la medesima ha svolto attività lavorativa per un solo mese, nel 2011 (cfr. estratto conto previdenziale).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, la ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, a fronte della presenza dell'intero nucleo familiare nel territorio. La ricorrente ha inoltre dimostrato di avere una buona conoscenza della lingua italiana, tale da permettere che la medesima possa aiutare nell'apprendimento della lingua la figlia minore, unica dei tre figli nata in
Albania (cfr. verbale di udienza).
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Pagina 5 Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale PE3 PE4 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: in primo luogo, non è dirimente che la ricorrente si sia allontanata dal territorio nazionale per circa cinque anni dato che la stessa ha successivamente ampiamente dimostrato di aver radicato in Italia la sua vita familiare. Come da documentazione in atti, è stato infatti provato che l'intero nucleo familiare risiede in Italia e che i due figli maschi, ora assunti con regolare contratto di lavoro a tempo determinato, sono nati e hanno frequentato le scuole in Italia (cfr. contratti di lavoro;
pagelle scolastiche) mentre la figlia minore, unica nata in [...], è regolarmente iscritta a scuola (cfr. iscrizione . PE5
In secondo luogo, il fatto che la ricorrente non lavori non osta al rilascio del suddetto permesso di soggiorno, sia perché l'integrazione sociale non può riferirsi unicamente all'attività lavorativa svolta.
La ricorrente inoltre può contare sui guadagni del marito- assunto con contratto a tempo indeterminato (cfr. contratto di lavoro) - e dei figli.
La donna, infine, non ha precedenti o pendenze penali, come attestano i certificati depositati in atti.
La ravvista presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente del suo diritto fondamentale alla vita privata. e familiare, così delineato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del
Pagina 6 presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE alla ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 6.05.2025
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C. Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12707/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. NALDI WILMER, elettivamente Parte_1 domiciliato in CORSO G. MAZZINI 14 FORLI' presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
[...]
DI BOLOGNA, domiciliati presso RESISTENTE/I CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 5 ed il 14 febbraio 2025; parte resistente è rimasta contumace nel presente giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11.09.2024, il ricorrente, cittadino dell'ALBANIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Forlì-Cesena del 19 luglio 2024, notificato 3 settembre
2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 presentata in data 9 febbraio 2022.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 Con decreto dell'11 settembre 2024, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla
Questura di Forlì- Cesena il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito, confermato poi in sede di udienza in data 13.11.2024.
Il non si è costituito in giudizio e per conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 13 novembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: da quanto tempo è in Italia?
R: dal 2019
D: per quale ragione ha lasciato l'Albania?
R: nell'ottobre 2018, mio figlio, al tempo minorenne, si è ammalato. A gennaio del 2019, mio marito è PE1 andato dalla sorella, cittadina italiana, che lo ha aiutato ad avere un permesso per familiare di cittadina italiana. A maggio abbiamo visto mio figlio prostrato psicologicamente ed abbiamo deciso di portarlo in Italia per farlo riprendere.
Quando sono andata in Italia per riportare a casa mio figlio, mio marito aveva già avviato le pratiche per ottenere un permesso. Aveva avuto la proposta di un contratto a tempo indeterminato. Il 26 novembre 2019, a casa mia, a Durazzo,
c'è stato il terremoto. Mio marito, quel pomeriggio, mi riferisce che non gli avrebbero più fatto il contratto a tempo indeterminato. A quel punto dovevo decidere se andare a vivere in un campo da calcio in una tenda con una bambina di quattro anni e un figlio (il maggiore) asmatico, oppure stare in Italia a “combattere” per avere una vita più dignitosa per i miei figli. Dopo mio marito ha trovato un lavoro a Forlì, la casa e ci ha fatti venire tutti in Italia
D: dove abita?
R: a Forlimpopoli, in via Diaz 64, in una casa in affitto, con mio marito e i tre figli, due maggiorenni che lavorano PE e la bambina, che ha dieci anni e va a scuola
D: suo marito dove lavora?
R: la Parte_2
D: da quanto tempo?
R: da circa tre anni
D: quanto guadagna?
R: all'incirca 1500 o più al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: non ho fatto corsi in Italia;
ho studiato la lingua italiana da sola quando ero in Albania
D: cosa fa durante il giorno?
R: mi occupo della famiglia e soprattutto di mia figlia che deve studiare e che, quando è arrivata in Italia, non sapeva neanche una parola di italiano
D: ha amici che frequenta in Italia?
Pagina 2 R: i vicini di casa, i genitori degli alunni in classe con la bambina».
In data 11 novembre 2024 il difensore della ricorrente ha depositato i certificati penali ed estratto conto previdenziale aggiornato.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 21 febbraio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
Pagina 3 (cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “…successivamente alla anzidetta irricevibilità in data 09/02/2022, ha presentato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ex art. 19 c.
1.1. e 1.2 T.U.I. di cui si tratta, pratica nr. 22FC001533;
CONSIDERATO che
l' in data 25/02/2022, come stabilito dall'articolo 19 comma 1.2 D. Lgs. 286/98, ha Controparte_1
Pagina 4 richiesto il previsto parere sull'istanza ex art. 19 1.2. D.lgs 286/98 alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, Sezione di Forlì-Cesena, che con decisione del
27/04/2022 ha espresso parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, evidenziando come la richiedente “avesse fatto ritorno in Albania nel 2014 per poi rientrare in Italia ne 2021, manifestando quindi di essersi assentata per un lungo periodo senza documentare inoltre attività lavorativa o di altro genere di attività riconducibili ad un'integrazione sul territorio”.
Nel parere della Commissione Territoriale del 27.04.2022, in atti, si evidenzia che la ricorrente aveva fatto ritorno in Albania nel 2014 per poi rientrare in Italia nel 2021 senza che venisse allegata alcuna documentazione in merito all'attività lavorativa svolta o altro genere di attività riconducibili ad un'integrazione nel territorio.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, la ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legale con il territorio, ove risiede con il marito ed i tre figli della coppia e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che la medesima, di anni 45, si è allontanata dal paese di provenienza nel 2019 a causa del terremoto che ha distrutto l'abitazione familiare ed a causa patologie che affliggevano uno dei figli;
è giunta in Italia nello stesso anno, unitamente a suo marito e ai suoi figli.
L'istante ha dimostrato di aver raggiunto piena autonomia abitativa, vivendo con la famiglia in un appartamento in affitto sito a Forlimpopoli (cfr. verbale di udienza;
contratto di locazione).
La ricorrente ha inoltre allegato l'estratto contro previdenziale, dal quale risulta che la medesima ha svolto attività lavorativa per un solo mese, nel 2011 (cfr. estratto conto previdenziale).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, la ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, a fronte della presenza dell'intero nucleo familiare nel territorio. La ricorrente ha inoltre dimostrato di avere una buona conoscenza della lingua italiana, tale da permettere che la medesima possa aiutare nell'apprendimento della lingua la figlia minore, unica dei tre figli nata in
Albania (cfr. verbale di udienza).
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Pagina 5 Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale PE3 PE4 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: in primo luogo, non è dirimente che la ricorrente si sia allontanata dal territorio nazionale per circa cinque anni dato che la stessa ha successivamente ampiamente dimostrato di aver radicato in Italia la sua vita familiare. Come da documentazione in atti, è stato infatti provato che l'intero nucleo familiare risiede in Italia e che i due figli maschi, ora assunti con regolare contratto di lavoro a tempo determinato, sono nati e hanno frequentato le scuole in Italia (cfr. contratti di lavoro;
pagelle scolastiche) mentre la figlia minore, unica nata in [...], è regolarmente iscritta a scuola (cfr. iscrizione . PE5
In secondo luogo, il fatto che la ricorrente non lavori non osta al rilascio del suddetto permesso di soggiorno, sia perché l'integrazione sociale non può riferirsi unicamente all'attività lavorativa svolta.
La ricorrente inoltre può contare sui guadagni del marito- assunto con contratto a tempo indeterminato (cfr. contratto di lavoro) - e dei figli.
La donna, infine, non ha precedenti o pendenze penali, come attestano i certificati depositati in atti.
La ravvista presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente del suo diritto fondamentale alla vita privata. e familiare, così delineato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del
Pagina 6 presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE alla ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 6.05.2025
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
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