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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/09/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 341/2025 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Parte_1
Del Fante del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardo CP_1
Rognetta del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 9 settembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e la difesa di parte resistente non si è opposta.
* * *
Con ricorso presentato il 5 febbraio 2025 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1 di separazione da con il quale ha celebrato matrimonio in Moldova in data 1 agosto 2014, CP_1 formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento del figlio minorenne alla Per_1 sua collocazione, alle visite con l'altro genitore, al suo mantenimento e alla percezione di un assegno ai sensi dell'art. 156 c.c.
A sostegno della domanda principale oggetto del presente sindacato, la ricorrente ha allegato, segnatamente, che la rottura del rapporto matrimoniale sarebbe coincisa con l'abbandono del domicilio familiare da parte del marito e con il contegno disinteressato successivamente serbato dallo stesso
[...] . CP_1
si è costituito in giudizio depositando comparsa il 18 giugno 2025. CP_1
Fornendo una distonica spiegazione delle cause della crisi matrimoniale, egli non si è opposto alla domanda di separazione, proponendo ad un tempo domande alternative con specifico riferimento alla materia delle contribuzioni economiche.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., nel corso dell'udienza di comparizione celebrata il 22 luglio 2025 la ricorrente ha confermato personalmente di non volere conciliarsi e il convenuto ha escluso, a propria volta, possibilità conciliative.
Alla seguente udienza del 9 settembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e la difesa di parte resistente non si è opposta.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche e reiterate allegazioni fornite dalle parti, della volontà espressa di non addivenire a una conciliazione e della incontroversa cessazione del legame di coabitazione da circa un anno ad oggi, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in matrimonio CP_1 Parte_1 in Ciocana, Chisinau (Moldova) in data 1 agosto 2014 (matrimonio trascritto nel Registro Atti di
Matrimonio del Comune di Salsomaggiore Terme (PR) il 18 ottobre 2024 al numero 93, Parte II, Serie
C).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 15 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 341/2025 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Parte_1
Del Fante del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardo CP_1
Rognetta del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 9 settembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e la difesa di parte resistente non si è opposta.
* * *
Con ricorso presentato il 5 febbraio 2025 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1 di separazione da con il quale ha celebrato matrimonio in Moldova in data 1 agosto 2014, CP_1 formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento del figlio minorenne alla Per_1 sua collocazione, alle visite con l'altro genitore, al suo mantenimento e alla percezione di un assegno ai sensi dell'art. 156 c.c.
A sostegno della domanda principale oggetto del presente sindacato, la ricorrente ha allegato, segnatamente, che la rottura del rapporto matrimoniale sarebbe coincisa con l'abbandono del domicilio familiare da parte del marito e con il contegno disinteressato successivamente serbato dallo stesso
[...] . CP_1
si è costituito in giudizio depositando comparsa il 18 giugno 2025. CP_1
Fornendo una distonica spiegazione delle cause della crisi matrimoniale, egli non si è opposto alla domanda di separazione, proponendo ad un tempo domande alternative con specifico riferimento alla materia delle contribuzioni economiche.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., nel corso dell'udienza di comparizione celebrata il 22 luglio 2025 la ricorrente ha confermato personalmente di non volere conciliarsi e il convenuto ha escluso, a propria volta, possibilità conciliative.
Alla seguente udienza del 9 settembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e la difesa di parte resistente non si è opposta.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche e reiterate allegazioni fornite dalle parti, della volontà espressa di non addivenire a una conciliazione e della incontroversa cessazione del legame di coabitazione da circa un anno ad oggi, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in matrimonio CP_1 Parte_1 in Ciocana, Chisinau (Moldova) in data 1 agosto 2014 (matrimonio trascritto nel Registro Atti di
Matrimonio del Comune di Salsomaggiore Terme (PR) il 18 ottobre 2024 al numero 93, Parte II, Serie
C).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 15 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto