Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2014, n. 48005
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Sentenza 17 settembre 2014

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In tema di reati edilizi, la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici per le quali l'art. 20 della legge Regione Sicilia n. 4 del 2003 non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell'opera, e non funzionale, ossia con riferimento alla temporaneità e provvisorietà dell'uso, sicché tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti. (Fattispecie in cui è stata esclusa la natura precaria della chiusura di due verande mediante mattoni forati legati da malta cementizia).

In materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2014, n. 48005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48005
    Data del deposito : 17 settembre 2014

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