Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 2
In tema di reati edilizi, la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici per le quali l'art. 20 della legge Regione Sicilia n. 4 del 2003 non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell'opera, e non funzionale, ossia con riferimento alla temporaneità e provvisorietà dell'uso, sicché tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti. (Fattispecie in cui è stata esclusa la natura precaria della chiusura di due verande mediante mattoni forati legati da malta cementizia).
In materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2014, n. 48005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48005 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 17/09/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 2495
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 12896/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI AN, nato a [...] il [...];
ER ME, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 18/04/2013 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Gela, in composizione monocratica, appellata da ZI AN e ER ME, dichiarando non doversi procedere nei confronti dei predetti in ordine al reato di cui al capo E) della rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rideterminando la pena per i residui reati in mesi uno di arresto ed Euro 11.750,00 di ammenda ciascuno, concedendo a ER ME il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all'adempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusivamente realizzate entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che veniva confermata nel resto.
1.1. ZI AN e ER ME rispondono, per quanto ora interessa, del reato (capo a) previsto dall'art. 110 c.p. e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 perché, in unione e concorso tra loro, in qualità di comproprietari e committenti delle opere, realizzavano la chiusura con mattoni forati e malta cementizia di una preesistente veranda di circa 17 mq. a nord del fabbricato, in modo da ricavare un vano utile per abitazione, ed inoltre, nella parte sud, la chiusura con mattoni forati e malta cementizia di un'altra preesistente veranda di circa 2,5 mq.. Ampliando così un altro vano preesistente, nonché lavori di svenimento del pavimento dell'intero piano terra;
del reato (capo b) previsto dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71 perché, in unione e concorso tra loro, nella qualità sopra esposta, realizzavano le opere edilizie di cui al capo A), in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato e senza la relativa direzione per l'esecuzione delle opere;
del reato (capo e) previsto dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72 perché, in unione e concorso tra loro, quali proprietari dell'immobile e committenti, realizzavano i fabbricati e le opere di cui al capo A) avendo omesso la denuncia dei lavori allo sportello unico di cui all'art. 65 del medesimo Decreto;
del reato (capo d) previsto dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 perché in unione e concorso tra loro,
realizzavano le opere di cui al capo A) - in area qualificata come "zona sismica" - senza averne dato preventivo avviso scritto allo sportello unico di cui all'art. 93 del medesimo Decreto nonché senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Fatti accertati in Butera il 3 giugno 2009. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, propongono ricorso, tramite il difensore, ZI AN e ER ME affidando il gravame a tre motivi con i quali deducono:
1) violazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e in relazione alla L.R. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, art. 20 con conseguente violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., lett. c) e art. 597 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)).
Si assume che la Corte del merito, in modo apodittico e illogico, ha ritenuto che l'opera concretizzasse una struttura non precaria per il solo fatto di essere stata eseguita con mattoni forati e malta e quindi non di facile rimozione. Tuttavia non è possibile affermare che una struttura non abbia natura precaria solo valutando una tipologia di componenti, pressoché astrattamente considerati (forati o malta), e non invece quale fosse la consistenza degli stessi e la loro concreta messa in opera e, così, se la loro rimozione comportasse insignificante spendita di energie umane e strumentali e, ancora, nessuna conseguenza sulla preesistente struttura. Si sostiene che la giurisprudenza formatasi sopra la legislazione siciliana in materia ha puntualizzato che per il legislatore siciliano, l'opera è "precaria" - quindi sottratta alla necessità di qualsiasi titolo abilitativo ai sensi della L.R. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, art. 20 - in relazione alle caratteristiche del manufatto e alla sua agevole rimovibilità, indipendentemente dall'uso realmente precario e temporaneo che se ne intenda fare, ossia con riguardo alle sole caratteristiche "strutturali" e non anche "funzionali" dell'opera;
2) violazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) quanto ai capi b), c), e d) della contestazione in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71, 65, 72, 93, 94 e 95 nonché illogicità, mancanza, contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)).
La Corte del merito ha ritenuto sussistere le fattispecie penali inerenti la realizzazione di opere in cemento armato senza previa comunicazione, direzione di un tecnico ed autorizzazione, nonostante le opere eseguite non contemplassero in alcun modo l'utilizzo del cemento armato ne' del ferro;
3) violazione di legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) in relazione all'art. 81 c.p., e conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo del giudizio nonché nullità per violazione delle norme processuali penali di cui all'art. 125 c.p.p., art. 546 c.p.p. lett. c), art. 597 c.p.p.. Si lamenta che l'intervento oggetto della contestazione è stato realizzato sul piccolo fabbricato oggetto di una precedente condanna per costruzione abusiva del Pretore di Butera del 22 giugno 1984 e la Corte del merito ha erroneamente negato l'esistenza della continuazione tra le due condotte in considerazione dell'unico elemento costituito dallo iato temporale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per "aspecificità" dei motivi, avendo i ricorrenti riproposto le medesime doglianze sollevate innanzi alla Corte di appello che le ha motivatamente respinte senza che con il successivo gravame i ricorrenti abbiano specificamente censurato le ragioni del rigetto.
2. Quanto al primo motivo, va segnalato come la Corte territoriale abbia, con congrua motivazione immune da vizi logici, affermato che l'intervento edilizio contestato avesse comportato la realizzazione di una struttura non precaria avendo i ricorrenti determinato la chiusura, con opere in muratura, di due "verande", ricavando altri vani destinati ad assumere una funzione duratura nel tempo e non già per sopperire ad esigenze temporanee e contingenti. I ricorrenti obiettano che la loro condotta fosse consentita dalla legislazione regionale in materia che privilegia il profilo strutturale dell'opera piuttosto che quello della destinazione o della funzionalità in relazione al tempo del prevedibile utilizzo. La Corte del merito ha tuttavia correttamente spiegato che la L.R. 16 aprile 2003, n. 4, art. 20 ha assoggettato ad un diverso regime di asseveramento la chiusura di verande o balconi con strutture precarie definendo tali "tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione" ed ha concluso come, nel caso in esame, neanche alla luce della legislazione regionale potesse riconoscersi la natura precaria all'intervento edilizio realizzato dagli imputati, vertendosi al cospetto di una struttura realizzata con la chiusura di preesistenti aperture mediante mattoni forati e malta cementizia e, quindi, non "di facile rimozione" in ragione della sua stabile incorporazione alle opere murarie già esistenti. Nel pervenire a tale conclusione la Corte nissena (oltre ad avere svolto, quanto alle tecniche costruttive e ai materiali utilizzati al fine di desumere la stabilità strutturale dell'opera abusiva e la conseguente difficoltà di rimozione, accertamenti di fatto adeguatamente motivati e immuni da vizi logici e dunque come tali insuscettibili di sindacato in sede di legittimità) si è adeguata alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici per le quali la L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 20 non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell'opera (Sez. 3, n. 16492 del 16/03/2010, Pennisi, Rv. 246771). In definitiva, la Corte distrettuale ha tratto il logico convincimento circa la non facile rimovibilità delle opere dal fatto che le stesse fossero state eseguite, anche in considerazione delle loro dimensioni e dell'incorporazione con l'immobile principale, in muratura e mediante malta cementizia ed è indubitabile che la chiusura di verande con mattoni e malta cementizia identifichino opere edilizie permanenti non precarie e neppure di facile rimozione, che sono quelle il cui spostamento (amotio) sia agevole o facilmente smontabile o tale che l'opera non sia ontologicamente resistente a un'azione di spostamento o di semplice eliminazione o demolizione sicché la composizione dei materiali costituisce un sicuro, anche se non esclusivo, indice per accertare la precarietà o meno dell'opera e la sua facile rimovibilità secondo il criterio strutturale. Nel caso di specie, è di tutta evidenza che la struttura realizzata non può considerarsi precaria e facilmente rimovibile atteso che la stessa è collegata all'immobile principale ed è chiusa con mattoni forati legati da malta cementizia, determinando la totale chiusura di più lati del vano ricavato avente autonoma destinazione d'uso non limitata nel tempo ma permanente perché piegata alle esigenze abitative.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di gravame. Sul punto, è sufficiente osservare che le costruzioni nelle zone sismiche sono disciplinate dal capo 4^ del D.P.R. n. 380 del 2001 e, per quanto qui interessa, le disposizioni, ai fini dell'osservanza delle prescrizioni contenute in detto capo, non distinguono tra opere in conglomerato cementizio armato o non armato o a struttura metallica, richiedendo l'adempimento delle prescrizioni indipendentemente dal materiale utilizzato per la realizzazione dell'opera e ciò in considerazione del maggiore rigore richiesto nel controllo delle costruzioni realizzate nelle zone esposte al rischio sismico.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 prescrive, tra l'altro, che nelle zone sismiche, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 83 chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere al competente ufficio tecnico della regione copia della domanda e del progetto che ad esso deve essere allegato (comma 2). Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94 prescrive poi che nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, comma 4, dispone infine che i lavori devono essere diretti da uno dei professionisti sopra indicati.
Ne deriva che, ad eccezione dei soli interventi di semplice manutenzione ordinaria, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere (a) previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli, (b) necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, (c) il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato ed allegato alla denuncia di esecuzione dei lavori, (d) questi ultimi devono essere parimenti diretti da un professionista abilitato conseguendone, in difetto, la violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95 (Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, Todaro, Rv. 248330) e ciascuna violazione, risolvendosi nell'inosservanza di specifiche prescrizioni, costituisce un titolo autonomo di reato. Anche se errata la qualificazione giuridica data ai fatti, così come contestati ai capi b) e c) della rubrica (ai quali fatti non si applicano le norme contenute nel capo 2^ del D.P.R. n. 380 del 2001 bensì quelle di cui al capo 4^, ricadendo la costruzione del vano in zona sismica), è dunque destituita di fondamento la doglianza sollevata dai ricorrenti che vorrebbero affrancata da ogni controllo e cautela un'opera costruttiva realizzata in zona sismica con mattoni forati legati da malta cementizia, posto che la Corte territoriale ha, con la motivazione, sostanzialmente corretto in iure l'originaria contestazione.
4. Quanto al terzo motivo di gravame, la Corte distrettuale ha evidenziato come non fosse predicabile l'unicità del disegno criminoso tra una violazione edilizia commessa nel lontano 1983 dalla ER, riferita al medesimo immobile, e le violazioni contestate nel presente procedimento.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte nissena si è uniformata ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte, evidenziando che il vincolo della continuazione fra più reati - presupponendo un'anticipata ed unitaria ideazione da parte del soggetto attivo del reato - è rinvenibile ed applicabile soltanto nel caso in cui l'imputato abbia già previsto e deliberato in origine, sia pure per linee generali, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda.
Nella specie, prendendo in considerazione l'elemento temporale, cioè uno degli indici esteriori oggettivamente sintomatici, secondo la comune esperienza, dell'unicità del disegno criminoso, la Corte d'appello ha rilevato che la ricorrente si è resa protagonista di diversi fatti di reato commessi dapprima nel 1983 e successivamente nel 2009.
Tra il primo e l'ultimo di tali reati, dei quali cui si chiede la continuazione, è dunque trascorso un intervallo di tempo pari a ventisei anni, sicché tale circostanza è stata ritenuta in grado di escludere che la ricorrente avesse, fin dal 1983, previsto e deliberato di commettere tutti i reati oggetto del presente procedimento.
Infatti, ai fini della sussistenza del vincolo della continuazione, non è sufficiente, come sembra presupporre la ricorrente, che i fatti siano analoghi in quanto l'omogeneità delle violazioni, seppure indicativa di una scelta delinquenziale, non consente, da sola, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 23/01/2014, P., Rv. 259094). La ragione di ciò risiede nel fatto che, come ha ben spiegato la Corte territoriale, l'unicità del disegno criminoso, richiesta per il reato continuato, sussiste solo quando le violazioni della stessa disposizione di legge siano comprese fin dal primo momento nel quadro del disegno, essendo necessario che, quando si commette la prima violazione, le altre siano state già deliberate nelle linee essenziali anche se poi è richiesto, per ciascuna azione od omissione, un atto volitivo distinto, tendente non già alla deliberazione, in quanto precedentemente adottata, ma alla sola attuazione di esse.
La Corte d'appello, con logica ed adeguata motivazione, ha ritenuto che il lungo lasso temporale intercorso tra le violazioni fosse incompatibile con una programmazione unitaria contestuale e la ratio decidendi è, per quanto detto, corretta.
Va anche ricordato che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto (situazione, nella specie, non sussistente) da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014