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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/12/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1692/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale composto dai magistrati: dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est. dott. Costanza COMUNALE Giudice dott. Paola COMPAGNA Giudice
ha emesso la presente SENTENZA nella causa n. 1692/2024 R.G. pendente tra
nato a [...] il giorno 4.5.1966 (c.f. Parte_1
) residente a [...], C.F._1 iato a Pisa, Via Giusti,10 presso e nello Studio dell'Avv. Stefania MEZZETTI che lo rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto introduttivo;
Pec: Email_1
Ricorrente e
, nata a [...] il giorno 31. 7.1972 (c.f. ) ivi CP_1 C.F._2 ollative, 11, rappresentata e difes gelo PACINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Prato, Via G. Pisano 12, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto in data 23.10.2024,
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti. Conclusioni per il ricorrente:
“ insistendo per l'accoglimento delle richieste avanzate nel presente e delle conclusioni di cui al ricorso, ribadite anche nella prima e nella terza memoria integrativa depositata ex art.171-ter c.p c, esistendo quindi affinché il Tribunale di Prato, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. nei confronti della Sig.ra respinta Parte_1 CP_1 ogni diversa richiesta e/o domanda, Voglia disporre, a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 137/2019 pubblicata il giorno 19.2.2019 nel procedimento n. 1850/2017 RG, superate le previsioni relative all'affidamento dei figli ed alle modalità e tempistiche di frequentazione con il padre, stante il loro raggiungimento della maggiore età, la revoca degli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario dei figli posti a carico del Sig. ciò quantomeno dalla domanda, o, in mero subordine, Parte_1 quanto alla fig isporre la riduzione al minimo possibile del contributo Per_1 mensile stabilito in suo favore, determinandone anche la durata.
1 Con vittoria di spese e competenze del procedimento, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge...".
Conclusioni per la resistente: "… Voglia il l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in tesi: a modifica delle statuizioni contenute in sentenza di divorzio n. 137/2019 emessa dal Tribunale di Prato, accertata e dichiarata la mancata autosufficienza economica di disporre Parte_2 che il Sig. alla Sig.ra a titolo to per la Parte_3 CP_1 prole (e nella fattispecie per la sola figlia la somma mensile di € 250,00, Parte_2 oltre rivalutazione ISTAT (ovvero quella re somma che sarà ritenuta di giustizia) e il 50% delle spese straordinarie;
in ipotesi: a modifica delle statuizioni contenute in sentenza di divorzio n. 137/2019 emessa dal Tribunale di Prato, accertata e dichiarata la mancata autosufficienza economica di disporre che il Sig. Parte_2
alla Sig.ra a titolo di er la prole (e nella Pt_1 Parte_3 CP_1 fattispecie per la sola figlia la somma mensile di € 200,00, oltre Parte_2 rivalutazione ISTAT (ovvero maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia) e il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa..".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 6 settembre 2024 ha proposto ricorso Parte_1 ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. esponendo:
- di avere contratto a Piteccio, in data 7.9.2002 con matrimonio CP_1 concordatario, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pistoia, al n. 195, parte II, serie A, anno 2002;
- che dal matrimonio sono nati due figli, il 22.9.2003, e , il Per_2 Per_3
18.5.2005, entrambi all'epoca della separazione e del divorzio non economicamente autosufficienti;
- che l'unione coniugale non era risultata felice, in quanto la convivenza era diventata impossibile ed i predetti coniugi avevano depositato ricorso al Tribunale di Prato per sentir pronunciare la loro separazione consensuale e, comparsi all'udienza presidenziale del giorno 21.3.2008, in data 4.4.2008 il Tribunale aveva emesso il decreto di omologa;
- che nel 2017 la aveva adito questo Tribunale per sentir dichiarare CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che , dopo la costituzione del convenuto, le parti avevano trovato un accordo e proposto conclusioni congiunte;
- che il Tribunale, con sentenza n. 137 del 19.2.2019, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidando i figli minori, e Per_2
, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_3 presso la madre, disponendo che il padre potesse “ vedere e tenere con sé i figli per due giorni infrasettimanali, ovvero il martedì ed il giovedì, con pernotto, nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali dei ragazzi, nonché a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, nonché, alternativamente con la madre, per 7 giorni durante le vacanze natalizie e per 3 durante quelle pasquali, nonché per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto,
2 dovendo i genitori seguire il principio dell'alternanza quanto alle principali Festività religiose e civili dell'anno (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Primo Maggio, ecc) e ponendo a suo carico a titolo di contributo perequativo per il mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 12 di ogni mese, autorizzando la a detrarre dal contributo l'importo della CP_1 spesa del bonifico che il Sig. vrebbe avuto cura di esibire alla Sig.ra Pt_2 CP_1
e, comunque, nella misura massima di € 5,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, quali spese mediche e/o specialistiche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche, sportive, ricreative, che avrebbero dovuto essere sempre non solo documentate, ma anche previamente concordate tra i genitori, salvo l'obbligatorietà e/o l'urgenza, mediante scambio mail, dovendo sempre con lo stesso mezzo essere inviate le ricevute e/o fatture di pagamento delle predette;
dava atto che le parti avevano dichiarato di concedersi reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio proprio e dei figli minori, di essere autosufficienti e di non avere nulla da richiedere e/o da far valere a titolo di mantenimento personale e/o di assegno divorzile”;
- che dopo la sentenza la situazione era mutata in quanto, da una parte, entrambi i figli avevano raggiunto la maggiore età, e, pur continuando a risiedere con la madre, avevano reperito una occupazione dipendente a tempo indeterminato, presso la Società CSC Automazioni srl di Prato e Per_2
Desirèe presso l'Azienda La Corinna di Cartei Corinna di Prato;
- che, in considerazione dell'avvenuto cambiamento della situazione e del raggiungimento della loro indipendenza economica, ricorrevano le condizioni per modificare le statuizioni rese dal Tribunale di Prato in quanto, superate quelle relative all'affidamento ed alle frequentazioni con i genitori, avrebbero dovuto essere eliminati gli oneri di mantenimento, ordinario e straordinario, dei figli, a suo tempo posti a carico del padre;
- che, per altro verso, tale modifica era imposta dalla situazione personale del ricorrente il quale risultava onerato dei ratei del mutuo fondiario acceso a suo tempo, per l'acquisto della casa di abitazione e dei costi per ulteriore finanziamento acceso a giugno 2024 con Intesa Sanpaolo per estinguere altre precedenti posizioni debitorie, nonché delle spese condominiali e delle ulteriori spese;
- che la era sempre dipendente della Cooperativa 5 Stelle di Prato, CP_1 oltre ad effettuare, pare, anche analoga attività di pulizia in proprio, di cui ignorava gli introiti, ed era proprietaria dell'immobile di residenza con i figli . oltre che proprietaria di una vettura nuova. Sulla base di tali deduzioni chiedeva la revoca degli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario posti a suo carico, con il favore delle spese . Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
3 contestando la ricostruzione dei fatti rilevando che mentre il figlio pur Per_2 ancora precario poteva contare su uno stipendio dignitoso, che consentiva l'adesione alla richiesta di revoca, la figlia , di appena 19 anni, era stata Per_3 assunta con contratto di apprendistato e percepiva uno stipendio di appena 450 mensili, tale da non consentire alla stessa di essere autonoma economicamente. Sulla base di tali deduzioni, concludeva per la revoca dell'assegno per il mantenimento del figlio, confermando l'assegno a favore della figlia, ovvero rideterminarlo in € 200,00 mensili. Esaurita l'istruttoria con la produzione dei documenti, don provvedimento del 25 luglio 2025 la causa era definitivamente rimessa al Collegio per la decisione, in esito alla concessione alle parti dei termini di cui all'art 473 bis 28 e 29 cpc sulle conclusioni modificate e riportate in intestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito al procedimento svolto, ritiene il Tribunale che il ricorso di Pt_1
, circoscritto all'assegno di mantenimento disposto a favore dei figli
[...] maggiorenni, debba essere parzialmente accolto in base alle seguenti argomentazioni.
1. L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI E LA DOMANDA DI MODIFICA O REVOCA.
Giova premettere, in linea generale, che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 98, comma 1, lett. b), D.lsvo 28 dicembre 2013, n 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 6 della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che " Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile". Ai sensi dell'art 337 ter c.c., quindi, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, il giudice determina la misura e il modo del contributo di mantenimento a carico dei genitori. Nel caso di minori, quali all'epoca della sentenza di divorzio erano entrambi i figli, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario risponde ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in
4 precedenza ( Cass., 6.8.2020, n 16739). E, ai fini della determinazione del "quantum" di tale assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 20.1.2021, n 975). Nel caso di specie, tale valutazione è stata già svolta dal Tribunale nella sentenza n. 137 del 19.2.2019, sia pure a seguito di conclusioni congiunte, così che la determinazione dell'assegno di mantenimento è stata comunque ritenuta conforme all'equilibrio economico esistente all'epoca tra le parti, tenuto conto delle esigenze dei figli affidati in forma condivisa, ma con collocazione prevalente presso la madre. Relativamente alla invocata modifica, quindi, deve essere considerato che, per costante insegnamento della S.C. , il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c. secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus. La modifica può essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza (Cass., 8.5.2013, n 10720), ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione dei provvedimenti. Corollario di tale principio è che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti delle statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendosi limitare a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. E' solo in tali limiti, di conseguenza, che i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della potestà genitoriale e delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Peraltro, secondo tale impostazione ermeneutica, le variazioni di fatto devono essere dedotte attraverso l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, anche se temporalmente limitata, di esse è preclusa la rilevanza finché non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (Cass., 09/01/2020 n 283 cfr. in tema di assegno di divorzio Cass. n. 16173 del 2015, secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione non può avere
5 decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione;
cfr. pure Cass. n. 17689 del 2019, in tema di opposizione a precetto). In questa stessa prospettiva, è stato precisato che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass., 17/02/2021, n 4224). In concreto, il contenuto dell'accordo sotteso al divorzio congiunto sancito con la sentenza del febbraio 2019 ha sostanzialmente trovato attuazione, in quanto entrambi i figli sono stati collocati in via prevalente alla madre ponendo a carico del padre l'assegno di mantenimento in misura pari a complessivi € 500,00.
2. LA MAGGIORE ETA' E L'AUTONOMIA ECONOMICA DEI FIGLI. In disparte il richiamo alla propria situazione economica, il ha fatto Pt_2 richiamo alla condizione di autosufficienza economica raggiunta da entrambi i figli, per effetto delle nuove attività lavorative svolta proprio in epoca posteriore alla sentenza. A riguardo, si consideri che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa solo a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168). Vero è che l'impostazione tradizionale relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni ha subito profonde modificazioni, in parallelo con una rivisitazione dei rapporti tra i coniugi e dei presupposti e della funzione dell'assegno divorzile ed in linea con l'affermazione del c.d. principio di auto- responsabilità. Tale principio nell'ambito del rapporto tra il genitore ed il figlio si rivela già al momento della scelta del percorso da compiere, imponendo di effettuare una scelta contemperando le aspirazioni professionali, da una lato, con le effettive capacità personali, di studio e di impegno, dall'altro, con le concrete offerte ed opportunità lavorative in rapporto alle concrete condizioni economiche dei genitori.
6 Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088). In tale situazione, il diritto di mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa in generale, e cioè in generale con la maggiore età, salva la dimostrazione - il cui onere e a carico del beneficiario- dell'esistenza di una traccia di un progetto di studio o di un percorso professionale, che solo giustifica la deroga al principio generale. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve quindi essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di una occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto ( Cass, 5.3.2018, n 5088). D'altra parte, secondo l'indirizzo più rigoroso espresso di recente dalla S.C. (Cass., 14.8.2020, n 17183), è necessario valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo , fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
3. LA SITUAZIONE DEI FIGLI DENIS E DESIRÈE Posti tali principi generali, quanto al figlio anche in considerazione Per_2 dell'età raggiunta ( 22 anni) e delle scelte lavorative operate, deve ritenersi che, attraverso l'inserimento nel mondo di lavoro con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dall'aprile 2023, presso la Società CSC Automazioni srl di Prato, con un reddito imponibile di € 14.617,33 già per l'anno 2023, abbia di fatto determinato il venir meno delle condizioni che giustificano un assegno di mantenimento a carico di uno dei genitori. A differenti considerazioni si presta la situazione della figlia più piccola,
, rispetto alla quale il ricorrente ha fatto richiamo alla condizione di Per_3 autosufficienza economica oramai raggiunta in forza del contratto di
7 apprendistato professionalizzante, dall'impresa individuale CORTEI Corinna, con sede Prato ,- Via Firenze, 39. In senso contrario, la parte resistente ha prospettato che l' approdo professionale non sarebbe ancora quello definitivo, quanto meno secondo il percorso già stabilito al memento dello scioglimento del matrimonio. In proposito, occorre invero richiamare il principio che “ la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, "ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, "ex" art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata” ( Cass., 11 gennaio 2007, n 407 in termini analoghi Cass. 13354/2017). Nel caso di specie, Il quadro emergente dai documenti prodotti da entrambe le parti comprova che la ragazza (attualmente di appena 20 anni) , dopo avere svolto un ciclo di studi presso istituto professionale e d'arte, la scuola magistrale e l'accademia di danza, è stata assunta con contratto di apprendistato professionalizzante, a tempo parziale orizzontale per 20 ore settimanali come parrucchiera, solo dal settembre 2023 e per 54 mesi, con ultimazione del percorso formativo solo il 7 marzo 2028. In virtù del rapporto di apprendistato percepisce reddito mensile loro di € 425,42 per i primi 12 mesi di apprendistato, via via crescente durante il percorso formativo, sino a raggiungere il 100% del periodo lavorativo negli ultimi sei mesi, con retribuzione lorda di € 631,21, solo dopo avere ultimato anche il periodo propriamente formativo, tenuto conto della durata complessiva del contratto. L'importo della retribuzione percepita (valutato anche in ragione dell'età), della temporaneità della durata del contratto e, soprattutto, della natura del contratto (cd. apprendistato professionalizzante) non appare tale di per sé da ritenere oramai superato l'aspetto formativo, e tale riconoscere l'autosufficienza economica nella prospettiva di un più stabile inserimento nel mondo lavorativo. Poiché il rapporto ha una durata di 54 mesi, con cessazione del periodo formativo al marzo 2028, è solo a tale data che sarà completato il progetto prescelto, con la conseguente realizzazione delle aspirazioni professionali ora
8 in via realizzazione. Sicché acquisita la formazione professionale cesseranno definitivamente i presupposti per il mantenimento, non potendosi certamente configurare un obbligo di mantenimento permanente, in relazione alle prospettate scelte di riprendere gli studi, per ora abbandonati, né potendosi confondere tale obbligo con quagli obblighi di assistenza materiale, di cui all'art 433 c.c. , che presuppongono un vero e proprio stato di bisogno economico e trovano la fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà di cui all'art 2 Cost. Nondimeno, deve anche essere considerato che, all'interno dell'apprendistato, sono individuabili momenti di crescita differenziata e, per quanto si desume in concreto dal contratto, lo stesso programma formativo si coniuga con l'attività lavorativa secondo un processo graduale, in cui alla prima fase di prova , gli aspetti formativi vanno via via proporzionalmente riducendosi rispetto a quelli strettamente lavorativi. Come del resto è normale, nei contratti di apprendistato, mentre la prima fase è più legata alla formazione, la continuazione del rapporto porta ad accentuare sempre più la natura professionale, fino ad acquisire i caratteri di un vero e proprio rapporto lavorativo subordinato, a cui corrisponde un graduale aumento della retribuzione. L'importo della retribuzione percepita - che deve essere valutato anche in ragione dell'età , della temporaneità della durata e, soprattutto, della natura del contratto (cd. apprendistato professionalizzante regolato dall'art. 44 del D.lgs. 81/2015) - appare tale di per sé tale da riconoscere una graduale autosufficienza economica che potrà essere più eventualmente predicata all'esito della scadenza del suddetto contratto allorquando, ai sensi dell'art. 42, comma 4 d.lgs. 81/2015 “Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.” Conseguentemente, è solo in tale ottica che può trovare accoglimento la domanda di riduzione dell'importo del contributo di mantenimento, corrispondente - anche se non rigidamente- alla misura in cui la figlia Per_3 andrà a realizzare il proprio percorso formativo, in conformità al principio di auto-responsabilità, ove non sopravvengano ulteriori circostanze suscettibili di valutazione. In definitiva, ad avviso del Tribunale, dovrà essere disposta la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento ad € 200,00 con decorrenza dal prossimo mese di gennaio 2026. Le spese di lite, infine, in considerazione della particolare natura delle questioni trattate e del comportamento processuale delle parti, nonché della reciproca soccombenza, possono essere compensate tra le parti.
9
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle vigenti condizioni di cui alla sentenza n. 137/2019, emessa da questo Tribunale in data 19.2.2019: a) Dispone la revoca dell'assegno a carico di per il mantenimento del figlio Parte_1
e la riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia in Per_2 Per_3
,00, con decorrenza dal prossimo mese di gennaio 2026 e ri one monetaria secondo gli indici ISTAT relativi all'andamento del prezzi per le famiglie di operai ed impiegati;
b) Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale composto dai magistrati: dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est. dott. Costanza COMUNALE Giudice dott. Paola COMPAGNA Giudice
ha emesso la presente SENTENZA nella causa n. 1692/2024 R.G. pendente tra
nato a [...] il giorno 4.5.1966 (c.f. Parte_1
) residente a [...], C.F._1 iato a Pisa, Via Giusti,10 presso e nello Studio dell'Avv. Stefania MEZZETTI che lo rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto introduttivo;
Pec: Email_1
Ricorrente e
, nata a [...] il giorno 31. 7.1972 (c.f. ) ivi CP_1 C.F._2 ollative, 11, rappresentata e difes gelo PACINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Prato, Via G. Pisano 12, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto in data 23.10.2024,
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti. Conclusioni per il ricorrente:
“ insistendo per l'accoglimento delle richieste avanzate nel presente e delle conclusioni di cui al ricorso, ribadite anche nella prima e nella terza memoria integrativa depositata ex art.171-ter c.p c, esistendo quindi affinché il Tribunale di Prato, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. nei confronti della Sig.ra respinta Parte_1 CP_1 ogni diversa richiesta e/o domanda, Voglia disporre, a modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 137/2019 pubblicata il giorno 19.2.2019 nel procedimento n. 1850/2017 RG, superate le previsioni relative all'affidamento dei figli ed alle modalità e tempistiche di frequentazione con il padre, stante il loro raggiungimento della maggiore età, la revoca degli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario dei figli posti a carico del Sig. ciò quantomeno dalla domanda, o, in mero subordine, Parte_1 quanto alla fig isporre la riduzione al minimo possibile del contributo Per_1 mensile stabilito in suo favore, determinandone anche la durata.
1 Con vittoria di spese e competenze del procedimento, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge...".
Conclusioni per la resistente: "… Voglia il l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in tesi: a modifica delle statuizioni contenute in sentenza di divorzio n. 137/2019 emessa dal Tribunale di Prato, accertata e dichiarata la mancata autosufficienza economica di disporre Parte_2 che il Sig. alla Sig.ra a titolo to per la Parte_3 CP_1 prole (e nella fattispecie per la sola figlia la somma mensile di € 250,00, Parte_2 oltre rivalutazione ISTAT (ovvero quella re somma che sarà ritenuta di giustizia) e il 50% delle spese straordinarie;
in ipotesi: a modifica delle statuizioni contenute in sentenza di divorzio n. 137/2019 emessa dal Tribunale di Prato, accertata e dichiarata la mancata autosufficienza economica di disporre che il Sig. Parte_2
alla Sig.ra a titolo di er la prole (e nella Pt_1 Parte_3 CP_1 fattispecie per la sola figlia la somma mensile di € 200,00, oltre Parte_2 rivalutazione ISTAT (ovvero maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia) e il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa..".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 6 settembre 2024 ha proposto ricorso Parte_1 ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. esponendo:
- di avere contratto a Piteccio, in data 7.9.2002 con matrimonio CP_1 concordatario, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pistoia, al n. 195, parte II, serie A, anno 2002;
- che dal matrimonio sono nati due figli, il 22.9.2003, e , il Per_2 Per_3
18.5.2005, entrambi all'epoca della separazione e del divorzio non economicamente autosufficienti;
- che l'unione coniugale non era risultata felice, in quanto la convivenza era diventata impossibile ed i predetti coniugi avevano depositato ricorso al Tribunale di Prato per sentir pronunciare la loro separazione consensuale e, comparsi all'udienza presidenziale del giorno 21.3.2008, in data 4.4.2008 il Tribunale aveva emesso il decreto di omologa;
- che nel 2017 la aveva adito questo Tribunale per sentir dichiarare CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che , dopo la costituzione del convenuto, le parti avevano trovato un accordo e proposto conclusioni congiunte;
- che il Tribunale, con sentenza n. 137 del 19.2.2019, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidando i figli minori, e Per_2
, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_3 presso la madre, disponendo che il padre potesse “ vedere e tenere con sé i figli per due giorni infrasettimanali, ovvero il martedì ed il giovedì, con pernotto, nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali dei ragazzi, nonché a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, nonché, alternativamente con la madre, per 7 giorni durante le vacanze natalizie e per 3 durante quelle pasquali, nonché per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto,
2 dovendo i genitori seguire il principio dell'alternanza quanto alle principali Festività religiose e civili dell'anno (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Primo Maggio, ecc) e ponendo a suo carico a titolo di contributo perequativo per il mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 12 di ogni mese, autorizzando la a detrarre dal contributo l'importo della CP_1 spesa del bonifico che il Sig. vrebbe avuto cura di esibire alla Sig.ra Pt_2 CP_1
e, comunque, nella misura massima di € 5,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, quali spese mediche e/o specialistiche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche, sportive, ricreative, che avrebbero dovuto essere sempre non solo documentate, ma anche previamente concordate tra i genitori, salvo l'obbligatorietà e/o l'urgenza, mediante scambio mail, dovendo sempre con lo stesso mezzo essere inviate le ricevute e/o fatture di pagamento delle predette;
dava atto che le parti avevano dichiarato di concedersi reciprocamente assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio proprio e dei figli minori, di essere autosufficienti e di non avere nulla da richiedere e/o da far valere a titolo di mantenimento personale e/o di assegno divorzile”;
- che dopo la sentenza la situazione era mutata in quanto, da una parte, entrambi i figli avevano raggiunto la maggiore età, e, pur continuando a risiedere con la madre, avevano reperito una occupazione dipendente a tempo indeterminato, presso la Società CSC Automazioni srl di Prato e Per_2
Desirèe presso l'Azienda La Corinna di Cartei Corinna di Prato;
- che, in considerazione dell'avvenuto cambiamento della situazione e del raggiungimento della loro indipendenza economica, ricorrevano le condizioni per modificare le statuizioni rese dal Tribunale di Prato in quanto, superate quelle relative all'affidamento ed alle frequentazioni con i genitori, avrebbero dovuto essere eliminati gli oneri di mantenimento, ordinario e straordinario, dei figli, a suo tempo posti a carico del padre;
- che, per altro verso, tale modifica era imposta dalla situazione personale del ricorrente il quale risultava onerato dei ratei del mutuo fondiario acceso a suo tempo, per l'acquisto della casa di abitazione e dei costi per ulteriore finanziamento acceso a giugno 2024 con Intesa Sanpaolo per estinguere altre precedenti posizioni debitorie, nonché delle spese condominiali e delle ulteriori spese;
- che la era sempre dipendente della Cooperativa 5 Stelle di Prato, CP_1 oltre ad effettuare, pare, anche analoga attività di pulizia in proprio, di cui ignorava gli introiti, ed era proprietaria dell'immobile di residenza con i figli . oltre che proprietaria di una vettura nuova. Sulla base di tali deduzioni chiedeva la revoca degli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario posti a suo carico, con il favore delle spese . Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
3 contestando la ricostruzione dei fatti rilevando che mentre il figlio pur Per_2 ancora precario poteva contare su uno stipendio dignitoso, che consentiva l'adesione alla richiesta di revoca, la figlia , di appena 19 anni, era stata Per_3 assunta con contratto di apprendistato e percepiva uno stipendio di appena 450 mensili, tale da non consentire alla stessa di essere autonoma economicamente. Sulla base di tali deduzioni, concludeva per la revoca dell'assegno per il mantenimento del figlio, confermando l'assegno a favore della figlia, ovvero rideterminarlo in € 200,00 mensili. Esaurita l'istruttoria con la produzione dei documenti, don provvedimento del 25 luglio 2025 la causa era definitivamente rimessa al Collegio per la decisione, in esito alla concessione alle parti dei termini di cui all'art 473 bis 28 e 29 cpc sulle conclusioni modificate e riportate in intestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito al procedimento svolto, ritiene il Tribunale che il ricorso di Pt_1
, circoscritto all'assegno di mantenimento disposto a favore dei figli
[...] maggiorenni, debba essere parzialmente accolto in base alle seguenti argomentazioni.
1. L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI E LA DOMANDA DI MODIFICA O REVOCA.
Giova premettere, in linea generale, che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 98, comma 1, lett. b), D.lsvo 28 dicembre 2013, n 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 6 della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che " Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile". Ai sensi dell'art 337 ter c.c., quindi, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, il giudice determina la misura e il modo del contributo di mantenimento a carico dei genitori. Nel caso di minori, quali all'epoca della sentenza di divorzio erano entrambi i figli, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario risponde ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in
4 precedenza ( Cass., 6.8.2020, n 16739). E, ai fini della determinazione del "quantum" di tale assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 20.1.2021, n 975). Nel caso di specie, tale valutazione è stata già svolta dal Tribunale nella sentenza n. 137 del 19.2.2019, sia pure a seguito di conclusioni congiunte, così che la determinazione dell'assegno di mantenimento è stata comunque ritenuta conforme all'equilibrio economico esistente all'epoca tra le parti, tenuto conto delle esigenze dei figli affidati in forma condivisa, ma con collocazione prevalente presso la madre. Relativamente alla invocata modifica, quindi, deve essere considerato che, per costante insegnamento della S.C. , il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c. secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus. La modifica può essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza (Cass., 8.5.2013, n 10720), ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione dei provvedimenti. Corollario di tale principio è che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti delle statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendosi limitare a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. E' solo in tali limiti, di conseguenza, che i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della potestà genitoriale e delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Peraltro, secondo tale impostazione ermeneutica, le variazioni di fatto devono essere dedotte attraverso l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, anche se temporalmente limitata, di esse è preclusa la rilevanza finché non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (Cass., 09/01/2020 n 283 cfr. in tema di assegno di divorzio Cass. n. 16173 del 2015, secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione non può avere
5 decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione;
cfr. pure Cass. n. 17689 del 2019, in tema di opposizione a precetto). In questa stessa prospettiva, è stato precisato che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass., 17/02/2021, n 4224). In concreto, il contenuto dell'accordo sotteso al divorzio congiunto sancito con la sentenza del febbraio 2019 ha sostanzialmente trovato attuazione, in quanto entrambi i figli sono stati collocati in via prevalente alla madre ponendo a carico del padre l'assegno di mantenimento in misura pari a complessivi € 500,00.
2. LA MAGGIORE ETA' E L'AUTONOMIA ECONOMICA DEI FIGLI. In disparte il richiamo alla propria situazione economica, il ha fatto Pt_2 richiamo alla condizione di autosufficienza economica raggiunta da entrambi i figli, per effetto delle nuove attività lavorative svolta proprio in epoca posteriore alla sentenza. A riguardo, si consideri che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa solo a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168). Vero è che l'impostazione tradizionale relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni ha subito profonde modificazioni, in parallelo con una rivisitazione dei rapporti tra i coniugi e dei presupposti e della funzione dell'assegno divorzile ed in linea con l'affermazione del c.d. principio di auto- responsabilità. Tale principio nell'ambito del rapporto tra il genitore ed il figlio si rivela già al momento della scelta del percorso da compiere, imponendo di effettuare una scelta contemperando le aspirazioni professionali, da una lato, con le effettive capacità personali, di studio e di impegno, dall'altro, con le concrete offerte ed opportunità lavorative in rapporto alle concrete condizioni economiche dei genitori.
6 Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088). In tale situazione, il diritto di mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa in generale, e cioè in generale con la maggiore età, salva la dimostrazione - il cui onere e a carico del beneficiario- dell'esistenza di una traccia di un progetto di studio o di un percorso professionale, che solo giustifica la deroga al principio generale. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve quindi essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di una occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto ( Cass, 5.3.2018, n 5088). D'altra parte, secondo l'indirizzo più rigoroso espresso di recente dalla S.C. (Cass., 14.8.2020, n 17183), è necessario valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo , fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
3. LA SITUAZIONE DEI FIGLI DENIS E DESIRÈE Posti tali principi generali, quanto al figlio anche in considerazione Per_2 dell'età raggiunta ( 22 anni) e delle scelte lavorative operate, deve ritenersi che, attraverso l'inserimento nel mondo di lavoro con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dall'aprile 2023, presso la Società CSC Automazioni srl di Prato, con un reddito imponibile di € 14.617,33 già per l'anno 2023, abbia di fatto determinato il venir meno delle condizioni che giustificano un assegno di mantenimento a carico di uno dei genitori. A differenti considerazioni si presta la situazione della figlia più piccola,
, rispetto alla quale il ricorrente ha fatto richiamo alla condizione di Per_3 autosufficienza economica oramai raggiunta in forza del contratto di
7 apprendistato professionalizzante, dall'impresa individuale CORTEI Corinna, con sede Prato ,- Via Firenze, 39. In senso contrario, la parte resistente ha prospettato che l' approdo professionale non sarebbe ancora quello definitivo, quanto meno secondo il percorso già stabilito al memento dello scioglimento del matrimonio. In proposito, occorre invero richiamare il principio che “ la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, "ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, "ex" art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata” ( Cass., 11 gennaio 2007, n 407 in termini analoghi Cass. 13354/2017). Nel caso di specie, Il quadro emergente dai documenti prodotti da entrambe le parti comprova che la ragazza (attualmente di appena 20 anni) , dopo avere svolto un ciclo di studi presso istituto professionale e d'arte, la scuola magistrale e l'accademia di danza, è stata assunta con contratto di apprendistato professionalizzante, a tempo parziale orizzontale per 20 ore settimanali come parrucchiera, solo dal settembre 2023 e per 54 mesi, con ultimazione del percorso formativo solo il 7 marzo 2028. In virtù del rapporto di apprendistato percepisce reddito mensile loro di € 425,42 per i primi 12 mesi di apprendistato, via via crescente durante il percorso formativo, sino a raggiungere il 100% del periodo lavorativo negli ultimi sei mesi, con retribuzione lorda di € 631,21, solo dopo avere ultimato anche il periodo propriamente formativo, tenuto conto della durata complessiva del contratto. L'importo della retribuzione percepita (valutato anche in ragione dell'età), della temporaneità della durata del contratto e, soprattutto, della natura del contratto (cd. apprendistato professionalizzante) non appare tale di per sé da ritenere oramai superato l'aspetto formativo, e tale riconoscere l'autosufficienza economica nella prospettiva di un più stabile inserimento nel mondo lavorativo. Poiché il rapporto ha una durata di 54 mesi, con cessazione del periodo formativo al marzo 2028, è solo a tale data che sarà completato il progetto prescelto, con la conseguente realizzazione delle aspirazioni professionali ora
8 in via realizzazione. Sicché acquisita la formazione professionale cesseranno definitivamente i presupposti per il mantenimento, non potendosi certamente configurare un obbligo di mantenimento permanente, in relazione alle prospettate scelte di riprendere gli studi, per ora abbandonati, né potendosi confondere tale obbligo con quagli obblighi di assistenza materiale, di cui all'art 433 c.c. , che presuppongono un vero e proprio stato di bisogno economico e trovano la fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà di cui all'art 2 Cost. Nondimeno, deve anche essere considerato che, all'interno dell'apprendistato, sono individuabili momenti di crescita differenziata e, per quanto si desume in concreto dal contratto, lo stesso programma formativo si coniuga con l'attività lavorativa secondo un processo graduale, in cui alla prima fase di prova , gli aspetti formativi vanno via via proporzionalmente riducendosi rispetto a quelli strettamente lavorativi. Come del resto è normale, nei contratti di apprendistato, mentre la prima fase è più legata alla formazione, la continuazione del rapporto porta ad accentuare sempre più la natura professionale, fino ad acquisire i caratteri di un vero e proprio rapporto lavorativo subordinato, a cui corrisponde un graduale aumento della retribuzione. L'importo della retribuzione percepita - che deve essere valutato anche in ragione dell'età , della temporaneità della durata e, soprattutto, della natura del contratto (cd. apprendistato professionalizzante regolato dall'art. 44 del D.lgs. 81/2015) - appare tale di per sé tale da riconoscere una graduale autosufficienza economica che potrà essere più eventualmente predicata all'esito della scadenza del suddetto contratto allorquando, ai sensi dell'art. 42, comma 4 d.lgs. 81/2015 “Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.” Conseguentemente, è solo in tale ottica che può trovare accoglimento la domanda di riduzione dell'importo del contributo di mantenimento, corrispondente - anche se non rigidamente- alla misura in cui la figlia Per_3 andrà a realizzare il proprio percorso formativo, in conformità al principio di auto-responsabilità, ove non sopravvengano ulteriori circostanze suscettibili di valutazione. In definitiva, ad avviso del Tribunale, dovrà essere disposta la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento ad € 200,00 con decorrenza dal prossimo mese di gennaio 2026. Le spese di lite, infine, in considerazione della particolare natura delle questioni trattate e del comportamento processuale delle parti, nonché della reciproca soccombenza, possono essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle vigenti condizioni di cui alla sentenza n. 137/2019, emessa da questo Tribunale in data 19.2.2019: a) Dispone la revoca dell'assegno a carico di per il mantenimento del figlio Parte_1
e la riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia in Per_2 Per_3
,00, con decorrenza dal prossimo mese di gennaio 2026 e ri one monetaria secondo gli indici ISTAT relativi all'andamento del prezzi per le famiglie di operai ed impiegati;
b) Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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