Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/12/2025, n. 21887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21887 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21887/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10642/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10642 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Casella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio 56;
contro
Fidelitas Spa, non costituita in giudizio;
RICORSO AVVERSO IL SILENZIO RIGETTO SERBATO DALLA FIDELITAS SPA SU ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DEL 19.07.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. ES RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente, guardia particolare giurata in servizio presso la Fidelitas Spa, a seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare, ha chiesto accesso agli atti ed estrazione di copia dei seguenti documenti: 1) -OMISSIS-2) Registrazioni telecamere.
Chiede pertanto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla società e del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto della richiesta di accesso inviata per PEC in data 19.07.2025, con conseguente ordine alla resistente intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Secondo il ricorrente il mancato riscontro all’istanza proposta in data 19.07.2025 è in contrasto con la circostanza che si tratta di atti e documenti totalmente accessibili, che possono essere chiesti e divulgati per un principio di trasparenza ed in violazione degli artt.22 e ss legge 241/90, sussistendo la legittimazione e l’interesse del ricorrente ad accedere agli atti richiesti.
La società Fidelitas non si è costituita.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 25.11.2025 e, previo avviso alle parti di una possibile definizione in rito del gravame per inammissibilità ex art. 73 cpa, è stata rimessa in decisione.
Occorre prendere atto che l’istanza di accesso ha ad oggetto atti relativi ad un procedimento disciplinare avviato a carico di un dipendente di una società per azioni, la Fidelitas Spa., come tale sottoposta al diritto privato.
L’art. 23 della legge 241/1990 definisce l’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso di cui agli artt. 22 ss, che viene così circoscritto “1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.”
L’art. 22 legge 241/1990 precisa che per pubblica amministrazione si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
Considerato che la Fidelitas spa non ricade all’evidenza tra i soggetti esposti al diritto di accesso e che, come tale, non forma documenti o atti amministrativi, mentre il rapporto di lavoro de quo viceversa è interamente regolato dal diritto privato, ne segue che nel caso di specie non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 22 ss. legge 241/1990.
Infatti qualora vengano in considerazione rapporti lavorativi intercorrenti con una società privata che non sia a partecipazione pubblica ovvero concessionaria di un pubblico servizio, gli obblighi di trasparenza vanno circoscritti alla quotidiana gestione del rapporto di lavoro, ovvero alle prove selettive per l'assunzione del personale, alle progressioni in carriera e ai provvedimenti attinenti l'auto-organizzazione degli uffici, quando gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei lavoratori.
Non sussiste pertanto la giurisdizione amministrativa di cui all’art. 133 c. 1, a), n. 3 e n. 6 cpa in ordine al ricorso in epigrafe, che attiene ad un rapporto di lavoro di natura interamente privatistica, in assenza di profili di una gestione societaria di servizi pubblici o comunque afferente ad attività di pubblico interesse ex art. 22.
Ritiene in definitiva il Collegio che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 11 cpa la causa potrà essere riproposta nel termine di legge dinanzi al giudice ordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI OV, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RG | NI OV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.