Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 29
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge e motivazione insufficiente

    La Corte ritiene che la giurisprudenza di legittimità e costituzionale abbia chiarito che l'agevolazione spetta anche se si possiede un'altra casa nello stesso comune, purché questa non sia concretamente idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.

  • Inammissibile
    Dichiarazione non veritiera

    La Corte rileva che questa doglianza è stata sollevata per la prima volta in appello, violando il divieto di introdurre nuovi motivi in secondo grado. Inoltre, l'Ufficio non aveva contestato tale dichiarazione nell'atto di accertamento né nel giudizio di primo grado, rendendo la motivazione postuma e inammissibile.

  • Accolto
    Corretta applicazione del principio di diritto

    La Corte concorda con la contribuente, ritenendo che l'immobile precedentemente posseduto non fosse idoneo a causa di barriere architettoniche e del fatto che fosse locato a una cooperativa sociale, impedendo di fatto la disponibilità immediata per le esigenze familiari.

  • Accolto
    Inammissibilità del motivo di appello sulla dichiarazione non veritiera

    La Corte accoglie l'eccezione di inammissibilità per i motivi già esposti nella decisione (vedi ground 2 del primo claim).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 29
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo