Articolo 7 della Legge 21 giugno 1964, n. 467
Articolo 6
Versione
21 luglio 1964
Art. 7.
All'onere di lire 25 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si provvedera' mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale del leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 giugno 1961

SEGNI

MORO - SPAGNOLLI - GIOLITTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Entrata in vigore il 21 luglio 1964