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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/11/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa ON SA Presidente
Dott.ssa LA Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 374/2025 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(c.f. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in San Mauro Torinese (TO), Via Settimo, n. 190/H,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...] bis,
ai fini del presente procedimento entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso
Vittorio Emanuele II, n. 188, presso lo studio e nella persona dell'avv. Antonella Zito
che li rappresenta e difende per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte nell'accoglimento delle conclusioni di separazione di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, che qui di seguito si riportano:
Emettere sentenza di separazione tra i coniugi relativamente al matrimonio concordatario celebrato il 05/05/2017, nel Comune di San Sebastiano da Po (TO), trascritto nei registri di
Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2017, Atto n. 2, Parte 2, Serie A, autorizzandoli a vivere separati, alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE DI SEPARAZIONE
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e con l'obiettivo comune di garantire al figlio la più serena crescita psico-affettiva. Per_1
2) di anni 11, che ha la residenza e la dimora abituale presso la madre, rimarrà affidato, Per_1
in modo condiviso, ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare autonomamente e disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di natura ordinaria,
mentre tutti gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni di maggiore interesse,
riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, saranno assunti di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. continuerà a vivere con la madre presso Per_1
l'abitazione di proprietà di costei sita in San Mauro Torinese (TO), Via Settimo, n. 190/H.
3) Il padre potrà vedere e tenere seco il figlio liberamente, ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi del bambino ed avendo sempre riguardo all'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
In ogni caso, il sig. incontrerà e starà con il figlio: Parte_2 - a week-end alternati, dal venerdì sera, ore 19:00, con prelevamento di presso Per_1
l'abitazione materna, sino alla domenica pomeriggio, ore 17:00, con riaccompagnamento del minore presso la madre;
- durante le vacanze di Carnevale e pasquali, avuto riguardo al calendario scolastico, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni, anche non consecutivi, secondo accordi tra i genitori che dovranno essere assunti entro il 31 maggio di ciascun anno. Durante gli altri mesi estivi di sospensione scolastica verrà osservato il normale calendario di visita (salvo necessità di modifica per eventuali soggiorni con il minore fuori città programmati in accordo tra i genitori); in assenza di accordo il figlio trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
- durante le vacanze natalizie (da intendersi quelle scolastiche), ad anni alterni, una settimana dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01;
- il giorno del compleanno di (24/02), ad anni alterni;
Per_1
- il giorno del compleanno del sig. (20/04); Pt_2
- il giorno della festa del papà (19/03).
4) Avendo riguardo all'interesse superiore di prima di imporre allo stesso la presenza Per_1
di terze persone estranee, le parti si impegnano a sincerarsi che tale circostanza non sia causa di turbamento per il figlio e, comunque, a consentire la frequentazione della casa ad eventuali loro nuovi compagni soltanto dopo che il rapporto sentimentale acquisisca una connotazione di solidità e stabilità.
5) Ciascun genitore provvederà alla cura, al mantenimento ed alla educazione del minore quando l'avrà con sé. Il sig. si impegna, inoltre, a contribuire al Parte_2
mantenimento del figlio minore, versando alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1
bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00),
importo che dovrà essere soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026; 6) Le spese mediche non coperte dal S.S.N. (ivi comprese anche quelle dentistiche), quelle scolastiche, sportive e ricreative, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%,
spese tutte necessitate o previamente concordate e/o documentate, facendo riferimento al
Protocollo di Intesa, siglato dal Tribunale di Ivrea il 24/06/2016, da intendersi qui richiamato.
7) Le parti riconoscono e concordano espressamente che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito in via esclusiva e per intero dalla sig.ra e resterà di Parte_1
esclusiva pertinenza e spettanza della stessa in aggiunta al contributo di cui ai punti 5) e 6) che precedono. Il sig. si impegna a prestare il proprio assenso ed a collaborare per Parte_2
la corretta compilazione dei formulari inerenti la prestazione, fornendo altresì, laddove occorra,
la documentazione richiesta a corredo dell'istanza di erogazione da presentare all'INPS e/o, in ogni caso, a sottoscrivere la modulistica necessaria. Tutte le detrazioni e/o agevolazioni fiscali relative alle spese sostenute per il figlio spetteranno al 50% ad entrambi i genitori.
8) La sig.ra continuerà ad abitare nella casa già familiare, sita in San Mauro Parte_1
Torinese (TO), Via Settimo, n. 190/H, di proprietà della stessa, che verrà alla medesima assegnata con tutti gli arredamenti e suppellettili ivi esistenti. Si dà atto che il sig. Pt_2
di comune accordo tra le parti, si è già trasferito in altra abitazione sita in Settimo
[...]
Torinese (TO), Via Fornaci n. 45 bis, portando seco tutti i di lui effetti personali.
9) Le parti rinunciano reciprocamente a domandare un contributo per il proprio mantenimento poiché entrambi sono economicamente autosufficienti.
10) I coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti, nonché per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o documento valido per l'espatrio intestato al minore.
11) Le spese del presente procedimento saranno sostenute da entrambe le parti.
12) I coniugi chiedono pronunciarsi sentenza di separazione, sentito il parere favorevole del
Pubblico Ministero.
13) I sigg. e dichiarano di rinunciare all'impugnazione Parte_1 Parte_2
della emananda sentenza di separazione di cui richiedono l'immediato passaggio in giudicato. E CHIEDE
la prosecuzione del giudizio rispetto alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 05/05/2017, nel Comune di San Sebastiano da Po (TO),
trascritto nei registri di Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2017, Atto n. 2, Parte 2,
Serie A, alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE DI DIVORZIO
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto e con l'obiettivo comune di garantire al figlio la più serena crescita psico-affettiva. Per_1
2) che manterrà la residenza e dimora abituale presso la madre, rimarrà affidato, in Per_1
modo condiviso, ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare autonomamente e disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di natura ordinaria,
mentre tutti gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni di maggiore interesse,
riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, saranno assunti di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. continuerà a vivere con la madre presso Per_1
l'abitazione di proprietà di costei sita in San Mauro Torinese (TO), Via Settimo, n. 190/H.
3) Il padre potrà vedere e tenere seco il figlio liberamente, ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi del bambino ed avendo sempre riguardo all'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
In ogni caso, il sig. incontrerà e starà con il figlio: Parte_2
- a week-end alternati, dal venerdì sera, ore 19:00, con prelevamento di presso Per_1
l'abitazione materna, sino alla domenica pomeriggio, ore 17:00, con riaccompagnamento del minore presso la madre;
- durante le vacanze di Carnevale e pasquali, avuto riguardo al calendario scolastico, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni, anche non consecutivi, secondo accordi tra i genitori che dovranno essere assunti entro il 31 maggio di ciascun anno. Durante gli altri mesi estivi di sospensione scolastica verrà osservato il normale calendario di visita (salvo necessità di modifica per eventuali soggiorni con il minore fuori città programmati in accordo tra i genitori); in assenza di accordo il figlio trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
- durante le vacanze natalizie (da intendersi quelle scolastiche), ad anni alterni, una settimana dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01;
- il giorno del compleanno di (24/02), ad anni alterni;
Per_1
- il giorno del compleanno del sig. (20/04); Pt_2
- il giorno della festa del papà (19/03).
4) Avendo riguardo all'interesse superiore di prima di imporre allo stesso la presenza Per_1
di terze persone estranee, le parti si impegnano a sincerarsi che tale circostanza non sia causa di turbamento per il figlio e, comunque, a consentire la frequentazione della casa ad eventuali loro nuovi compagni soltanto dopo che il rapporto sentimentale acquisisca una connotazione di solidità e stabilità.
5) Ciascun genitore provvederà alla cura, al mantenimento ed alla educazione del minore quando l'avrà con sé. Il sig. si impegna, inoltre, a contribuire al Parte_2
mantenimento del figlio minore, versando alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1
bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00),
importo che dovrà essere soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026;
6) Le spese mediche non coperte dal S.S.N. (ivi comprese anche quelle dentistiche), quelle scolastiche, sportive e ricreative, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%,
spese tutte necessitate o previamente concordate e/o documentate, facendo riferimento al
Protocollo di Intesa, siglato dal Tribunale di Ivrea il 24/06/2016, da intendersi qui richiamato. 7) Le parti riconoscono e concordano espressamente che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito in via esclusiva e per intero dalla sig.ra e resterà di Parte_1
esclusiva pertinenza e spettanza della stessa in aggiunta al contributo di cui ai punti 5) e 6) che precedono. Il sig. si impegna a prestare il proprio assenso ed a collaborare per Parte_2
la corretta compilazione dei formulari inerenti la prestazione, fornendo altresì, laddove occorra,
la documentazione richiesta a corredo dell'istanza di erogazione da presentare all'INPS e/o, in ogni caso, a sottoscrivere la modulistica necessaria. Tutte le detrazioni e/o agevolazioni fiscali relative alle spese sostenute per il figlio spetteranno al 50% ad entrambi i genitori.
8) La sig.ra continuerà ad abitare nella casa già familiare, sita in San Mauro Parte_1
Torinese (TO), Via Settimo, n. 190/H, di proprietà della stessa, alla quale è assegnata con tutti gli arredamenti e suppellettili ivi esistenti. Il sig. vive in un'abitazione sita Parte_2
in Settimo Torinese (TO), Via Fornaci n. 45 bis, dove ha portato tutti i di lui effetti personali.
9) Le parti non formulano reciprocamente domande di natura economica, essendo le stesse economicamente autosufficienti.
10) Le parti si scambiano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o documento valido per l'espatrio intestato al minore.
11) Le spese del presente procedimento saranno sostenute da entrambe le parti.
12) Le parti chiedono pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentito il parere favorevole del Pubblico Ministero, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori previste ex lege.
13) I sigg. e dichiarano di rinunciare all'impugnazione Parte_1 Parte_2
della emananda sentenza di divorzio di cui richiedono l'immediato passaggio in giudicato.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole.” RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 18.02.2025,
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente anche il
“divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- la coppia ha contratto matrimonio nel Comune di San Sebastiano da Po (TO), il
5.05.2017, registrato presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n. 2, parte II,
serie A, optando per il regime della separazione dei beni;
- dall'unione è nato il figlio il 24.02.2014 a Torino;
Per_1
- tra i coniugi sono sorti contrasti ed incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale e che, allo stato, non sono sanabili.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 17.9.2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (idonee anche a garantire il rispetto del diritto del minore alla cd. “bigenitorialità”, ossia all'accesso ad entrambe le figure genitoriali in modo paritario ed adeguato), possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio. Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data
27.03.2025 ha trasmesso parere favorevole all'omologazione della sentenza di separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di
“divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario nel Comune di San Sebastiano da Po (TO), il 5.05.2017,
registrato il 12.5.2025 presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n. 2, parte II,
serie A- alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. dispone che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 13 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
LA MA ON SA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa ON SA Presidente
Dott.ssa LA Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 374/2025 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(c.f. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in San Mauro Torinese (TO), Via Settimo, n. 190/H,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...] bis,
ai fini del presente procedimento entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso
Vittorio Emanuele II, n. 188, presso lo studio e nella persona dell'avv. Antonella Zito
che li rappresenta e difende per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte nell'accoglimento delle conclusioni di separazione di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, che qui di seguito si riportano:
Emettere sentenza di separazione tra i coniugi relativamente al matrimonio concordatario celebrato il 05/05/2017, nel Comune di San Sebastiano da Po (TO), trascritto nei registri di
Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2017, Atto n. 2, Parte 2, Serie A, autorizzandoli a vivere separati, alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE DI SEPARAZIONE
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e con l'obiettivo comune di garantire al figlio la più serena crescita psico-affettiva. Per_1
2) di anni 11, che ha la residenza e la dimora abituale presso la madre, rimarrà affidato, Per_1
in modo condiviso, ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare autonomamente e disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di natura ordinaria,
mentre tutti gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni di maggiore interesse,
riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, saranno assunti di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. continuerà a vivere con la madre presso Per_1
l'abitazione di proprietà di costei sita in San Mauro Torinese (TO), Via Settimo, n. 190/H.
3) Il padre potrà vedere e tenere seco il figlio liberamente, ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi del bambino ed avendo sempre riguardo all'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
In ogni caso, il sig. incontrerà e starà con il figlio: Parte_2 - a week-end alternati, dal venerdì sera, ore 19:00, con prelevamento di presso Per_1
l'abitazione materna, sino alla domenica pomeriggio, ore 17:00, con riaccompagnamento del minore presso la madre;
- durante le vacanze di Carnevale e pasquali, avuto riguardo al calendario scolastico, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni, anche non consecutivi, secondo accordi tra i genitori che dovranno essere assunti entro il 31 maggio di ciascun anno. Durante gli altri mesi estivi di sospensione scolastica verrà osservato il normale calendario di visita (salvo necessità di modifica per eventuali soggiorni con il minore fuori città programmati in accordo tra i genitori); in assenza di accordo il figlio trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
- durante le vacanze natalizie (da intendersi quelle scolastiche), ad anni alterni, una settimana dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01;
- il giorno del compleanno di (24/02), ad anni alterni;
Per_1
- il giorno del compleanno del sig. (20/04); Pt_2
- il giorno della festa del papà (19/03).
4) Avendo riguardo all'interesse superiore di prima di imporre allo stesso la presenza Per_1
di terze persone estranee, le parti si impegnano a sincerarsi che tale circostanza non sia causa di turbamento per il figlio e, comunque, a consentire la frequentazione della casa ad eventuali loro nuovi compagni soltanto dopo che il rapporto sentimentale acquisisca una connotazione di solidità e stabilità.
5) Ciascun genitore provvederà alla cura, al mantenimento ed alla educazione del minore quando l'avrà con sé. Il sig. si impegna, inoltre, a contribuire al Parte_2
mantenimento del figlio minore, versando alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1
bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00),
importo che dovrà essere soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026; 6) Le spese mediche non coperte dal S.S.N. (ivi comprese anche quelle dentistiche), quelle scolastiche, sportive e ricreative, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%,
spese tutte necessitate o previamente concordate e/o documentate, facendo riferimento al
Protocollo di Intesa, siglato dal Tribunale di Ivrea il 24/06/2016, da intendersi qui richiamato.
7) Le parti riconoscono e concordano espressamente che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito in via esclusiva e per intero dalla sig.ra e resterà di Parte_1
esclusiva pertinenza e spettanza della stessa in aggiunta al contributo di cui ai punti 5) e 6) che precedono. Il sig. si impegna a prestare il proprio assenso ed a collaborare per Parte_2
la corretta compilazione dei formulari inerenti la prestazione, fornendo altresì, laddove occorra,
la documentazione richiesta a corredo dell'istanza di erogazione da presentare all'INPS e/o, in ogni caso, a sottoscrivere la modulistica necessaria. Tutte le detrazioni e/o agevolazioni fiscali relative alle spese sostenute per il figlio spetteranno al 50% ad entrambi i genitori.
8) La sig.ra continuerà ad abitare nella casa già familiare, sita in San Mauro Parte_1
Torinese (TO), Via Settimo, n. 190/H, di proprietà della stessa, che verrà alla medesima assegnata con tutti gli arredamenti e suppellettili ivi esistenti. Si dà atto che il sig. Pt_2
di comune accordo tra le parti, si è già trasferito in altra abitazione sita in Settimo
[...]
Torinese (TO), Via Fornaci n. 45 bis, portando seco tutti i di lui effetti personali.
9) Le parti rinunciano reciprocamente a domandare un contributo per il proprio mantenimento poiché entrambi sono economicamente autosufficienti.
10) I coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti, nonché per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o documento valido per l'espatrio intestato al minore.
11) Le spese del presente procedimento saranno sostenute da entrambe le parti.
12) I coniugi chiedono pronunciarsi sentenza di separazione, sentito il parere favorevole del
Pubblico Ministero.
13) I sigg. e dichiarano di rinunciare all'impugnazione Parte_1 Parte_2
della emananda sentenza di separazione di cui richiedono l'immediato passaggio in giudicato. E CHIEDE
la prosecuzione del giudizio rispetto alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 05/05/2017, nel Comune di San Sebastiano da Po (TO),
trascritto nei registri di Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2017, Atto n. 2, Parte 2,
Serie A, alle seguenti
CONDIZIONI CONGIUNTE DI DIVORZIO
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto e con l'obiettivo comune di garantire al figlio la più serena crescita psico-affettiva. Per_1
2) che manterrà la residenza e dimora abituale presso la madre, rimarrà affidato, in Per_1
modo condiviso, ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare autonomamente e disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di natura ordinaria,
mentre tutti gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni di maggiore interesse,
riguardanti in particolar modo la salute, l'educazione e l'istruzione, saranno assunti di comune accordo tra loro, tenuto conto, con il progredire della crescita, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. continuerà a vivere con la madre presso Per_1
l'abitazione di proprietà di costei sita in San Mauro Torinese (TO), Via Settimo, n. 190/H.
3) Il padre potrà vedere e tenere seco il figlio liberamente, ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi del bambino ed avendo sempre riguardo all'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
In ogni caso, il sig. incontrerà e starà con il figlio: Parte_2
- a week-end alternati, dal venerdì sera, ore 19:00, con prelevamento di presso Per_1
l'abitazione materna, sino alla domenica pomeriggio, ore 17:00, con riaccompagnamento del minore presso la madre;
- durante le vacanze di Carnevale e pasquali, avuto riguardo al calendario scolastico, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni, anche non consecutivi, secondo accordi tra i genitori che dovranno essere assunti entro il 31 maggio di ciascun anno. Durante gli altri mesi estivi di sospensione scolastica verrà osservato il normale calendario di visita (salvo necessità di modifica per eventuali soggiorni con il minore fuori città programmati in accordo tra i genitori); in assenza di accordo il figlio trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
- durante le vacanze natalizie (da intendersi quelle scolastiche), ad anni alterni, una settimana dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01;
- il giorno del compleanno di (24/02), ad anni alterni;
Per_1
- il giorno del compleanno del sig. (20/04); Pt_2
- il giorno della festa del papà (19/03).
4) Avendo riguardo all'interesse superiore di prima di imporre allo stesso la presenza Per_1
di terze persone estranee, le parti si impegnano a sincerarsi che tale circostanza non sia causa di turbamento per il figlio e, comunque, a consentire la frequentazione della casa ad eventuali loro nuovi compagni soltanto dopo che il rapporto sentimentale acquisisca una connotazione di solidità e stabilità.
5) Ciascun genitore provvederà alla cura, al mantenimento ed alla educazione del minore quando l'avrà con sé. Il sig. si impegna, inoltre, a contribuire al Parte_2
mantenimento del figlio minore, versando alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1
bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00),
importo che dovrà essere soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT a decorrere da marzo 2026;
6) Le spese mediche non coperte dal S.S.N. (ivi comprese anche quelle dentistiche), quelle scolastiche, sportive e ricreative, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%,
spese tutte necessitate o previamente concordate e/o documentate, facendo riferimento al
Protocollo di Intesa, siglato dal Tribunale di Ivrea il 24/06/2016, da intendersi qui richiamato. 7) Le parti riconoscono e concordano espressamente che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito in via esclusiva e per intero dalla sig.ra e resterà di Parte_1
esclusiva pertinenza e spettanza della stessa in aggiunta al contributo di cui ai punti 5) e 6) che precedono. Il sig. si impegna a prestare il proprio assenso ed a collaborare per Parte_2
la corretta compilazione dei formulari inerenti la prestazione, fornendo altresì, laddove occorra,
la documentazione richiesta a corredo dell'istanza di erogazione da presentare all'INPS e/o, in ogni caso, a sottoscrivere la modulistica necessaria. Tutte le detrazioni e/o agevolazioni fiscali relative alle spese sostenute per il figlio spetteranno al 50% ad entrambi i genitori.
8) La sig.ra continuerà ad abitare nella casa già familiare, sita in San Mauro Parte_1
Torinese (TO), Via Settimo, n. 190/H, di proprietà della stessa, alla quale è assegnata con tutti gli arredamenti e suppellettili ivi esistenti. Il sig. vive in un'abitazione sita Parte_2
in Settimo Torinese (TO), Via Fornaci n. 45 bis, dove ha portato tutti i di lui effetti personali.
9) Le parti non formulano reciprocamente domande di natura economica, essendo le stesse economicamente autosufficienti.
10) Le parti si scambiano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o documento valido per l'espatrio intestato al minore.
11) Le spese del presente procedimento saranno sostenute da entrambe le parti.
12) Le parti chiedono pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentito il parere favorevole del Pubblico Ministero, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori previste ex lege.
13) I sigg. e dichiarano di rinunciare all'impugnazione Parte_1 Parte_2
della emananda sentenza di divorzio di cui richiedono l'immediato passaggio in giudicato.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole.” RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 18.02.2025,
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente anche il
“divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- la coppia ha contratto matrimonio nel Comune di San Sebastiano da Po (TO), il
5.05.2017, registrato presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n. 2, parte II,
serie A, optando per il regime della separazione dei beni;
- dall'unione è nato il figlio il 24.02.2014 a Torino;
Per_1
- tra i coniugi sono sorti contrasti ed incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale e che, allo stato, non sono sanabili.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 17.9.2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (idonee anche a garantire il rispetto del diritto del minore alla cd. “bigenitorialità”, ossia all'accesso ad entrambe le figure genitoriali in modo paritario ed adeguato), possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio. Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data
27.03.2025 ha trasmesso parere favorevole all'omologazione della sentenza di separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di
“divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario nel Comune di San Sebastiano da Po (TO), il 5.05.2017,
registrato il 12.5.2025 presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n. 2, parte II,
serie A- alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. dispone che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 13 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
LA MA ON SA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)