Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 221/2024
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr.ssa Rita Pasqualina Curci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 221/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 480/2024 emessa dal Tribunale
civile di Campobasso in composizione collegiale, pubblicata il 13.05.2024 a conclusione del giudizio n. 672/2020 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale fra coniugi, vertente tra
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Dell'Omo Parte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, v. G. Mazzini n. 107,
come da procura in calce al ricorso in appello.
CP_1
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_2 CodiceFiscale_2
Marcari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Campobasso, v. Monte
Sabotino n. 7 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
con intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025.
Per il P.G.: rigetto dell'appello
FATTO
Con ricorso in appello del 24.06.2024, ha impugnato, per i motivi di seguito Parte_1
precisati, la sentenza n. 480/2024 del Tribunale di Campobasso che, nel dichiarare la separazione,
addebitandola al , dei coniugi odierni contendenti – che avevano contratto matrimonio CP_2
in data 29.09.1991 - ha, per quel che qui rileva, rigettato la domanda dell'attuale appellante a conseguire l'assegno di mantenimento per sè, e onerato l'appellato a corrispondere alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convivente con la madre, il ER
contributo di mantenimento fissato nell'importo di € 200,00 mensili;
nella stessa decisione le spese processuali sono state integralmente compensate fra le part.
La ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Pt_1
Campobasso, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti - in via principale
e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in
riforma della sentenza n. 480/2024 emessa dal Tribunale di Campobasso….Voglia: 1) porre a carico
del sig. un assegno di mantenimento in favore della signora , in ragione della CP_2 Pt_1
precaria situazione economica di quest'ultima, come documentata, nella misura di € 200,00 mensili;
2) porre a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo per CP_2
il mantenimento della figlia, maggiorenne, ma non autosufficiente, non inferiore ad € 300,00 mensili;
- Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi
al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come
per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa del 9.10.2024 si è costituito in giudizio l'appellato, , Controparte_2
chiedendo di: “ – rigettare l'avverso appello per tutti i motivi sopra esposti, con totale conferma
della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso n. 480/2024 … poiché infondato in fatto e
indiritto; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo appello attinge il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha negato alla il riconoscimento di un assegno di mantenimento, e l'appellante critica tale Pt_1
decisione per contraddittorietà nell'iter logico argomentativo e per errata valutazione delle prove,
oltre che per violazione di legge e/o falsa applicazione di legge.
Nel secondo motivo la si duole del rigetto della sua domanda circa il riconoscimento di un Pt_1
assegno di mantenimento di € 300,00 per la figlia e tanto per violazione e falsa ER
applicazione dell'art. 337 – ter e 337 – septies cod,civ., nonché dell'art. 337, comma 4, c.c., per omessa valutazione delle prove sul punto e contraddittorietà ed illogicità nell'iter logico –
argomentativo.
In dettaglio, la lamenta, nel primo motivo di gravame, l'errata valutazione comparativa dei Pt_1
mezzi economici a disposizione di entrambi i coniugi, e la doglianza è fondata.
L'appellante ha allegato, infatti, una serie di indici di disparità economica fra i coniugi che il primo giudice non ha considerato, sebbene fossero emersi dalla espletata attività istruttoria orale e documentale, consistenti, in primo luogo, nel fatto che, sebbene la sia impiegata presso la Pt_1
quale addetto alle pulizie in forza di contratto di lavoro determinato, prorogabile, percepisce CP_4 un'entrata dell'importo di circa 300,00 mensili, fino ad arrivare ad un massimo di circa € 700,00
quando svolge gli straordinari.
Tali importi non possono ritenersi redditi “adeguati” per soddisfare le normali necessità di vita,
proprie e della figlia francesca con lei convivente. Tanto più che la di recente, in data Pt_1
6.06.2024, si è sottoposta ad un intervento di asportazione di una neoplasia alla mammella,
circostanza valutabile ai fini che qui rilevano, in quanto richiederà terapie e controlli reiterati nel tempo per il rischio di recidive e, quindi, con ogni probabilità, la donna si assenterà dal lavoro e non potrà effettuare turni straordinari (cfr. doc. 3).
Va altresì evidenziato un altro aspetto della pronuncia che va censurato ovvero che, nella valutazione della capacità di lavorare della e di procurarsi adeguati redditi operata nel caso, il Tribunale Pt_1
ha completamente trascurato il dato che l'odierna appellante non ha preparazione scolastica o professionale di rilievo, né ha maturato esperienza lavorativa pregressa (negli anni di matrimonio ed in quelli successivi della separazione) che renda plausibile e concreta per la stessa, nel reale contesto economico molisano locale, la possibilità di trovare nel futuro un'occupazione stabile e remunerativa
Altro errato presupposto del convincimento del giudice di prime cure è l'aver considerato decisiva, o per lo meno determinante, ai fini del rigetto della domanda di mantenimento in suo favore, la circostanza, emersa in specie dalle prove testimoniali raccolte, che la venga supportata Pt_1
economicamente dalla madre e dai fratelli.
Al contrario, proprio da detta circostanza il Tribunale avrebbe dovuto inferire la precaria condizione in cui viveva e vive la odierna appellante, che la costringe a dover ricorrere all'aiuto dei familiari..
Non sarà vano evidenziare che il diritto al mantenimento durante la separazione, in base all'art. 156
c.c., si fonda sulla persistenza di alcuni obblighi derivanti dal matrimonio, che riguardano esclusivamente i coniugi e non i loro genitori e che, quindi, l'eventuale supporto di questi ultimi, o,
comunque degli altri familiari, non può e non deve sostituire un obbligo gravante per legge sull'ex coniuge. Infatti, come ha precisato in un caso analogo la Suprema Corte, “il coniuge separato, tenuto alla
corresponsione del contributo di mantenimento, non può ritenersi esonerato nei confronti dell'ex
moglie qualora questa riceva delle forme di aiuto dalla famiglia di origine, specie allorchè tale aiuto
si sia reso necessario proprio in considerazione della modesta entità del contributo stesso” o, come nel caso di specie, dall'assenza totale di tale contributo. “Persino l'utilizzazione, da parte della
moglie separata, di un'abitazione messale a disposizione dai propri genitori - e, conseguentemente,
del venir meno dell'obbligo del pagamento dell'affitto – è da considerarsi irrilevante ai fini
dell'accoglimento della domanda dell'ex marito volta ad ottenere una riduzione della somma
dovuta” (cfr Cass. sez I, 13 marzo 2009, n. 6200).
Dunque, la sentenza pronunciata dal Tribunale andrà riformata poiché prescinde dai principi dettati in materia e richiamati dalla Suprema Corte. Vedasi, al riguardo, Cass. N. 5251/2017: “Nel giudizio
di separazione personale, diversamente da quello di divorzio, le condizioni alle quali sono sottoposti
il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità
della separazione al coniuge, in favore del quale viene disposto mantenimento, nella mancanza per
il beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due
coniugi, con la conseguenza che, a quello a cui non sia addebitata la separazione, il mantenimento
spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata proposta con
o senza addebito alla controparte”.
In aderenza a tali principi, chiamato a decidere sulla spettanza o meno dell'assegno di mantenimento in favore della richiedente, il giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge separando effettuando, quindi,
una ricostruzione delle attuali e veritiere situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass,
civ, sez I, 8.08.2020, n. 16740; Cass. civ., n. 12196 del 2017).
A tal fine il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi a considerare solo il dato reddituale delle parti –
da cui pure è emerso un netto divario (cfr. redditi 2022 del € 21.468,00 ed € 7.100,00 CP_2
redditi 2021, e redditi inesistenti per l'anno 2022 e per l'anno 2021 della ) -, ma avrebbe Pt_1 dovuto tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti,
quali la disponibilità di un patrimonio, mobiliare o immobiliare.
Nella sentenza oggi censurata, invece, risulta completamente omesso ogni riferimento o accenno al dato, emerso dalla documentazione prodotta dal resistente (nota di deposito del 9.08.2023 e relativi allegati da n. 1 ad 11 dell'avv. Luca Marcari, doc. 4) e messa in luce dalla difesa della , che Pt_1
il , durante gli anni della separazione ed anche prima, salvo brevi interruzioni, in cui, CP_2
tra l'altro, ha percepito la NASPI, ha sempre lavorato per diverse ditte, come attestato dall'accredito dello stipendio sul suo c/c e, quindi, ha potuto contare su un'entrata mensile di circa 1.300,00 –
1.500,00. Come risulta omesso ogni riferimento alla circostanza, sempre emersa dalla documentazione prodotta (cfr. nota di deposito dell'avv. Marcari del 9.08.2023 e relativi allegati doc.
4) che il può contare anche: CP_2
- sulla disponibilità della casa coniugale a lui assegnata e del terreno antistante;
- sulla contitolarità con il fratello di un altro ampio immobile,
- su discrete disponibilità economiche (come attestano le movimentazioni continue sul suo conto corrente) che gli permettono di condurre un'esistenza dignitosa.
Risulta, inoltre omesso ogni riferimento anche ai dati contenuti nella nota di deposito del
22.09.2023 dell'attuale appellato – fascicolo di primo grado di parte resistente – cfr. Doc. 2)
dove la aveva dichiarato, tra l'altro: Pt_1
a) di non aver presentato dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021 e 2022;
b) di non essere titolare di beni immobili e di abitare, insieme alla figlia e alla madre in una casa popolare di proprietà di quest'ultima;
c) di essere titolare del C/C intrattenuto presso Unicredit Banca con saldo, al P.IVA_1
14.09.2023, di € 662,31;
d) di avere contratto finanziamento con la Compass Banca s.p.a., con rate mensili di € 244,00
e di € 100,00 per offrire un supporto al figlio detenuto. Per_2 Una più attenta disamina dei dati e degli elementi dedotti e documentati nel corso del processo di primo grado, quindi ,avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere il diritto della ad un assegno di mantenimento a carico del , essendo Pt_1 CP_2
ancora attuale il dovere di assistenza materiale – che ha una consistenza diversa dalla solidarietà post coniugale presupposto dell'assegno di divorzio – nei confronti della moglie, stante la situazione di disparità economica tale per cui la richiedente l'assegno versa in una condizione di indubbia difficoltà e, comunque, deteriore rispetto al
[...]
. CP_2
Il quantum dell'assegno da riconoscersi all'appellante va comunque contemperato alle rispettive condizioni dei coniugi, come dianzi descritte, per cui si reputa congruo fissarlo nel minor importo, rispetto a quanto richiesto dall'appellante, di € 150,00 mensili, da intendersi soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat, e con decorrenza dalla data di deposito della comparsa di costituzione della con domanda Pt_1
riconvenzionale, nel giudizio di primo grado.
Il secondo motivo di appello va invece disatteso.
L'appellante, in ordine alla questione del contributo paterno al mantenimento della figlia da poco maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, si duole ER
che il Tribunale, contravvenendo alle prescrizioni di cui all'art. 337 ter, comma 4, c.c. , il quale stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento di figli in misura proporzionale al proprio reddito, per cui è necessaria una valutazione comparata delle rispettive sostanze, non abbia operato tale valutazione, non essendovi, nella motivazione della sentenza appellata, alcun riferimento alle reali e complessive condizioni reddituali del , sicchè non risulterebbe ponderato alcun elemento concreto per CP_2
verificare il rispetto del principio di proporzionalità nella determinazione del contributo periodico al mantenimento della figlia. Diversamente da quanto ritiene l'appellante, il primo giudice si è certamente fatto carico di valutare comparativamente il reddito dell'onerato, laddove, nella parte della sentenza dedicata al “Contributo
al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente”, ha ER
confermato sia dell'an che nel quantum il contributo – pari € 200.00 mensili - già posto, in sede di ordinanza presidenziale, a carico del ricorrente e, “Ciò tenuto conto:
- da un lato, degli ultimi redditi del ricorrente (pari ad € 21.468,00, quanto ai redditi 2022, e
ad € 7.100,00, quanto ai redditi 2021….. e delle accresciute esigenze della figlia ER
(attualmente studentessa fuorisede);
- dall'altro lato, del fatto che lo stesso ricorrente risulta essere, attualmente, disoccupato
(circostanza del resto affatto contestata dalla parte resistente)”, nemmeno in appello.
La trascritta parte della sentenza appellata si palesa congruamente e correttamente motivata, e non merita alcuna delle censure mosse dall'appellante, per cui va confermata.
In ordine alle spese, tenuto conto dell'esito complessivo ed unitario del giudizio, che vede l'addebito della separazione all'appellato, solo parzialmente accolto il primo motivo di gravame e respinto il secondo, si reputa di giustizia compensare fra le parti la metà le spese del doppio grado di giudizio e porre la residua metà a carico dell'appellato per il principio di soccombenza.
Le spese si liquidano come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, in causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24.06.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_2
, con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avverso la sentenza
[...]
n. 480/2024 emessa dal Tribunale civile di Campobasso in composizione collegiale, pubblicata il
13.05.2024 a conclusione del giudizio n. 672/2020 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: - accoglie il primo motivo di appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata
- pone a carico di , con decorrenza dalla data di deposito Controparte_2
della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in primo grado della , l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno di Pt_1 Parte_1
mantenimento nella misura di € 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
- respinge il secondo motivo di appello;
- dispone la compensazione per la metà fra le parti delle spese processuali del doppio grado del giudizio e condanna a rimborsare, in favore dell'avv. Nicoletta Dell'Omo, Controparte_2
dichiaratasi antistataria, la residua metà che, nell'intero, per il primo grado, liquida in complessivi €
3.273,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
e che per il secondo grado, liquida, nell'intero, in complessivi € 5.103,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
spese tutte da versare all'Erario ex art. 133 TUSG.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 13.02.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico