Articolo 7 della Legge 8 ottobre 1997, n. 344
Articolo 6Articolo 8
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14 ottobre 1997
Art. 7. (Programma stralcio di tutela ambientale) 1. Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all' articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' autorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999.
2. Il programma stralcio di cui al comma 1 e' costituito da progetti strategici di interesse nazionale nei settori con piu' alto valore aggiunto e piu' elevata ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenza regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario.
3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente puo', altresi', avvalersi di convenzioni con universita', enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Nell'ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalita' di cui all' articolo 25, commi 1 , 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , nonche' gli incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalita' di stipulazione e concessione.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "106. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresi' un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999".
- Il testo dell' art. 25, commi 1 , 2 e 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e' il seguente:
"1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero o ottimazzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita', e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di ecolabel e di ecoaudit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasprto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attivita' collegate alla produzione agricola".
Entrata in vigore il 14 ottobre 1997