Art. 7. (Programma stralcio di tutela ambientale) 1. Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all' articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' autorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999.
2. Il programma stralcio di cui al comma 1 e' costituito da progetti strategici di interesse nazionale nei settori con piu' alto valore aggiunto e piu' elevata ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenza regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario.
3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente puo', altresi', avvalersi di convenzioni con universita', enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Nell'ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalita' di cui all' articolo 25, commi 1 , 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , nonche' gli incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalita' di stipulazione e concessione.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "106. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresi' un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999".
- Il testo dell' art. 25, commi 1 , 2 e 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e' il seguente:
"1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero o ottimazzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita', e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di ecolabel e di ecoaudit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasprto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attivita' collegate alla produzione agricola".
2. Il programma stralcio di cui al comma 1 e' costituito da progetti strategici di interesse nazionale nei settori con piu' alto valore aggiunto e piu' elevata ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenza regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario.
3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente puo', altresi', avvalersi di convenzioni con universita', enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Nell'ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalita' di cui all' articolo 25, commi 1 , 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , nonche' gli incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalita' di stipulazione e concessione.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "106. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresi' un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999".
- Il testo dell' art. 25, commi 1 , 2 e 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e' il seguente:
"1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero o ottimazzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita', e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di ecolabel e di ecoaudit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasprto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attivita' collegate alla produzione agricola".