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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25.07.2025
da
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Rosaria Pozzi e
SS AZ del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliat a presso gli stessi con studio in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele 253, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nata il [...] Controparte_1 C.F._2
a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia De Monti e,
unitamente e disgiuntamente dall'avv. Marco Tassi del Foro di Piacenza,
elettivamente domiciliata presso l'Avv. De Monti con studio in Piacenza,
via Mazzini n. 49, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 04.09.2021 in regime di comunione dei beni, matrimonio dal quale è
nato il figlio (n. a Milano il 09.09.2023) Persona_1
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 25.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento e, con il presente atto, gli stessi intendono regolare ogni questione patrimoniale, al fine di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
2 3. la casa familiare, sita in Rivergaro, Via Rio Cò, 12/b, di proprietà
di entrambi i coniugi nella misura del 50% tra loro, verrà assegnata alla Sig.ra che la abiterà con il figlio;
CP_2 Per_1
4. il mutuo ipotecario che grava la casa familiare verrà onorato da entrambi i coniugi attraverso il pagamento, nella misura del 50%
ciascuno, attraverso l'utilizzo del conto corrente in essere e cointestato ad entrambi i coniugi;
5. i beni mobili e le suppellettili contenuti nella casa familiare rimarranno alla Sig.ra in quanto il Sig. ha già CP_1 Pt_2
provveduto a recuperare quanto ad egli spettante;
6. le utenze relative alla casa familiare, sita in Rivergaro, Via Rio Cò,
12/b, saranno a carico della Sig.ra CP_1
7. il figlio verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1
genitori con fissazione del domicilio di residenza stabile del minore presso la casa familiare, sita in Rivergaro, Via Rio Cò, 12/b;
8. la frequentazione tra padre e figlio sarà regolamentata come da programma sottoscritto dalle parti che si deposita (doc. n. 3), stilato in comune accordo tra la Sig.ra ed il Sig. con CP_1 Pt_1
l'ausilio e la supervisione della Dott.ssa urante Persona_2
l'incontro avvenuto in data 26/06/2025, per la gestione e l'organizzazione delle visite a al fine di raggiungere Per_1
gradualmente la modalità dei week end alternati, dal venerdì
pomeriggio al lunedì mattina con l'accompagnamento di o a CP_3
scuola.
Il programma si svilupperà secondo questi passaggi graduali:
3 - Dal secondo week-end di luglio avranno inizio i week end alternati, dal venerdì alle ore 16.30 a domenica alle ore 18.30,
mantenendo invece l'organizzazione infrasettimanale così
come sta già avvenendo: martedì dalle 16.30 alle 22 e giovedì
dalle 16.30 alle 18 nella settimana in cui trascorrerà Per_1
il week-end con il papà. Nella settimana seguente, quando il week end verrà trascorso con la mamma, le visite del papà
saranno il lunedì dalle 16.30 alle 18, il martedì dalle 16.30
alle 22.00 e giovedì dalle 16.30 alle 22.00. Il pernotto del bambino nei giorni infrasettimanali rimane presso l'abitazione materna a Niviano.
- Il week end 11-12-13 luglio verrà trascorso con la madre mentre il week end 18- 19-20 con il padre, per proseguire e consolidare l'alternanza dei fine settimana.
- Il programma sopra descritto viene mantenuto fino all' ultima settimana di agosto compresa.
- Dalla prima settimana di settembre, verrà introdotto un pernottamento di Filippo presso l'abitazione del padre, dal martedì pomeriggio ore 16,30 al mattino dopo con accompagnamento a scuola. Rimane invariato tutto il resto precedentemente descritto. Tale p rogramma si protrarrà fino all' ultima settimana di novembre compresa.
- A partire dalla prima settimana di dicembre, avrà inizio a pieno regime il programma dei week end alternati, con tutti i pernottamenti infrasettimanali presso l'abitazione del padre
4 ovvero: il martedì nella settimana in cui trascorrerà il Per_1
week-end con il papà mentre nella settimana seguente, quando il week end verrà trascorso con la mamma, le notti trascorse con il bambino saranno martedì e giovedì. Verrà mantenuta la visita del giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.
Durante l'incontro si è anche stabilito la seguente suddivisone delle festività:
FESTIVITA' NATALIZIE 2025: la Vigilia di Natale verrà trascorsa con la madre dal bambino;
il giorno di Natale con il padre;
le giornate del 26-27-28-29 Dicembre con la madre;
il 30 Dicembre
con il papà; il 31 Dicembre con la mamma;
le giornate del 1 -2-3-4
Gennaio 2026 con il papà. Orario di prelievo di nella Per_1
giornata del 1° gennaio da concordare tra i genitori;
il 5 Gennaio
con la mamma;
il 6 Gennaio con il papà.
Nei prossimi anni, a partire dal 2026, si effettuerà l'alternanza tra i
2 genitori.
FESTIVITA' PASQUALI 2026: le giornate di vacanza vengono ripartite a metà tra i genitori in occasione della chiusura dell'asilo /
materna / scuola. Ad anni alterni, un genitore starà con dal Per_1
giovedì alla Domenica di , mentre l'altro genitore dalla Per_3
domenica sera fino alla ripresa delle attività scolastiche, solitamente il mercoledì successivo alla Pasqua.
Tutte le Feste Nazionali verranno alternate nei vari anni tra i genitori, per esempio il 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1°
novembre, 8 Dicembre.
5 Tale programmazione delle festività, salvo diversi accordi presi tra i genitori, verrà mantenuto fino al passaggio della permanenza settimanale con i rispettivi genitori negli anni a venire. Ovvero
quando trascorrerà l'intero blocco di giorni di vacanza con un solo genitore, alternandolo lo stesso negli anni.
Per esempio: trascorrerà il periodo natalizio dal 24 dicembre al 30
dicembre con la madre e la settimana successiva dal 31 dicembre al
6 gennaio con il padre, invertendo i genitori per l'anno successivo.
Per quanto concerne le Vacanze Estive, per l'anno corrente 2025:
- trascorrerà una settimana con la mamma a SESTRI Per_1
LEVANTE (compatibilmente agli impegni personali della mamma dovuti alla salute del proprio padre) ipoteticamente dal 9 Luglio al 16 Luglio ed una settimana dal 22 al 29
settembre ed il papà farà uno o più weekend lunghi (es:
giovedì - domenica). Ipoteticamente il papà farà un week end lungo da giovedì 14 Agosto a domenica 17 agosto e un altro da giovedì 18 Settembre a domenica 21 settembre.
Ciascun genitore trascorrerà due settimane non consecutive distribuite lungo i mesi estivi a patire dall'estate 2026.
A partire dal terzo anno di età, le due settimane di vacanze potranno diventare consecutive. Con il conseguimento del terzo anno di età,
verrà aggiunta anche la domenica notte nei week end in cui Per_1
sarà con il papà.
6 In caso di malattia del bambino il padre si recherà a visitare il piccolo a casa della madre concordando gli orari con la stessa e secondo le esigenze del bambino.
Qualsiasi modifica alla programmazione delle visite e della gestione del bambino, dovrà essere comunemente e preventivamente concordata tra i genitori, rispettando in ogni caso le necessità del bambino stesso.
9. il Sig. e la Sig.ra proseguiranno il percorso di Pt_1 CP_1
supporto alla genitorialità già intrapreso con la Dott.ssa Per_4
sino a quando le parti lo riterranno necessario;
[...]
10. il Sig. verserà direttamente alla Sig.ra mediante Pt_1 CP_1
bonifico bancario ad ella intestato, a titolo di mantenimento per il figlio , la somma mensile, pari ad Euro 450,00 Per_1
(quattrocentocinquanta/00) il cui pagamento dovrà avvenire entro il
10 di ogni mese;
somma questa da rivalutarsi secondo gli indici Istat
come per Legge dall'anno 2026;
11. l'assegno unico, oggi percepito dalla Sig.ra pari ad Euro CP_1
190,00-200,00 circa continuerà ad essere incassato dalla stessa;
12. le somme a titolo di bonus nido e assimilati ed ogni detrazione fiscale inerenti il figlio sono riconosciuti a favore della Per_1
Sig.ra CP_1
13. le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute dai Per_1
genitori nella misura del 50% in conformità a quanto indicato nel protocollo del C.N.F. che le parti dichiarano di ben conoscere;
7 14. ciascun coniuge avrà l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o di domicilio;
15. i coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
-spese compensate
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 5.08.2025, la Presidente delegata fissava l'udienza del
23.10.2025 disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 le Parti hanno ribadito le conclusioni già
rassegnate in sede di atto introduttivo.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono Persona_5
8 in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 32, Parte II, Serie A, anno 2021).
9 - Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25.07.2025
da
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Rosaria Pozzi e
SS AZ del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliat a presso gli stessi con studio in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele 253, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e 1 (C.F. ), nata il [...] Controparte_1 C.F._2
a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia De Monti e,
unitamente e disgiuntamente dall'avv. Marco Tassi del Foro di Piacenza,
elettivamente domiciliata presso l'Avv. De Monti con studio in Piacenza,
via Mazzini n. 49, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Piacenza in data 04.09.2021 in regime di comunione dei beni, matrimonio dal quale è
nato il figlio (n. a Milano il 09.09.2023) Persona_1
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 25.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2. Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento e, con il presente atto, gli stessi intendono regolare ogni questione patrimoniale, al fine di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
2 3. la casa familiare, sita in Rivergaro, Via Rio Cò, 12/b, di proprietà
di entrambi i coniugi nella misura del 50% tra loro, verrà assegnata alla Sig.ra che la abiterà con il figlio;
CP_2 Per_1
4. il mutuo ipotecario che grava la casa familiare verrà onorato da entrambi i coniugi attraverso il pagamento, nella misura del 50%
ciascuno, attraverso l'utilizzo del conto corrente in essere e cointestato ad entrambi i coniugi;
5. i beni mobili e le suppellettili contenuti nella casa familiare rimarranno alla Sig.ra in quanto il Sig. ha già CP_1 Pt_2
provveduto a recuperare quanto ad egli spettante;
6. le utenze relative alla casa familiare, sita in Rivergaro, Via Rio Cò,
12/b, saranno a carico della Sig.ra CP_1
7. il figlio verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1
genitori con fissazione del domicilio di residenza stabile del minore presso la casa familiare, sita in Rivergaro, Via Rio Cò, 12/b;
8. la frequentazione tra padre e figlio sarà regolamentata come da programma sottoscritto dalle parti che si deposita (doc. n. 3), stilato in comune accordo tra la Sig.ra ed il Sig. con CP_1 Pt_1
l'ausilio e la supervisione della Dott.ssa urante Persona_2
l'incontro avvenuto in data 26/06/2025, per la gestione e l'organizzazione delle visite a al fine di raggiungere Per_1
gradualmente la modalità dei week end alternati, dal venerdì
pomeriggio al lunedì mattina con l'accompagnamento di o a CP_3
scuola.
Il programma si svilupperà secondo questi passaggi graduali:
3 - Dal secondo week-end di luglio avranno inizio i week end alternati, dal venerdì alle ore 16.30 a domenica alle ore 18.30,
mantenendo invece l'organizzazione infrasettimanale così
come sta già avvenendo: martedì dalle 16.30 alle 22 e giovedì
dalle 16.30 alle 18 nella settimana in cui trascorrerà Per_1
il week-end con il papà. Nella settimana seguente, quando il week end verrà trascorso con la mamma, le visite del papà
saranno il lunedì dalle 16.30 alle 18, il martedì dalle 16.30
alle 22.00 e giovedì dalle 16.30 alle 22.00. Il pernotto del bambino nei giorni infrasettimanali rimane presso l'abitazione materna a Niviano.
- Il week end 11-12-13 luglio verrà trascorso con la madre mentre il week end 18- 19-20 con il padre, per proseguire e consolidare l'alternanza dei fine settimana.
- Il programma sopra descritto viene mantenuto fino all' ultima settimana di agosto compresa.
- Dalla prima settimana di settembre, verrà introdotto un pernottamento di Filippo presso l'abitazione del padre, dal martedì pomeriggio ore 16,30 al mattino dopo con accompagnamento a scuola. Rimane invariato tutto il resto precedentemente descritto. Tale p rogramma si protrarrà fino all' ultima settimana di novembre compresa.
- A partire dalla prima settimana di dicembre, avrà inizio a pieno regime il programma dei week end alternati, con tutti i pernottamenti infrasettimanali presso l'abitazione del padre
4 ovvero: il martedì nella settimana in cui trascorrerà il Per_1
week-end con il papà mentre nella settimana seguente, quando il week end verrà trascorso con la mamma, le notti trascorse con il bambino saranno martedì e giovedì. Verrà mantenuta la visita del giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.
Durante l'incontro si è anche stabilito la seguente suddivisone delle festività:
FESTIVITA' NATALIZIE 2025: la Vigilia di Natale verrà trascorsa con la madre dal bambino;
il giorno di Natale con il padre;
le giornate del 26-27-28-29 Dicembre con la madre;
il 30 Dicembre
con il papà; il 31 Dicembre con la mamma;
le giornate del 1 -2-3-4
Gennaio 2026 con il papà. Orario di prelievo di nella Per_1
giornata del 1° gennaio da concordare tra i genitori;
il 5 Gennaio
con la mamma;
il 6 Gennaio con il papà.
Nei prossimi anni, a partire dal 2026, si effettuerà l'alternanza tra i
2 genitori.
FESTIVITA' PASQUALI 2026: le giornate di vacanza vengono ripartite a metà tra i genitori in occasione della chiusura dell'asilo /
materna / scuola. Ad anni alterni, un genitore starà con dal Per_1
giovedì alla Domenica di , mentre l'altro genitore dalla Per_3
domenica sera fino alla ripresa delle attività scolastiche, solitamente il mercoledì successivo alla Pasqua.
Tutte le Feste Nazionali verranno alternate nei vari anni tra i genitori, per esempio il 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1°
novembre, 8 Dicembre.
5 Tale programmazione delle festività, salvo diversi accordi presi tra i genitori, verrà mantenuto fino al passaggio della permanenza settimanale con i rispettivi genitori negli anni a venire. Ovvero
quando trascorrerà l'intero blocco di giorni di vacanza con un solo genitore, alternandolo lo stesso negli anni.
Per esempio: trascorrerà il periodo natalizio dal 24 dicembre al 30
dicembre con la madre e la settimana successiva dal 31 dicembre al
6 gennaio con il padre, invertendo i genitori per l'anno successivo.
Per quanto concerne le Vacanze Estive, per l'anno corrente 2025:
- trascorrerà una settimana con la mamma a SESTRI Per_1
LEVANTE (compatibilmente agli impegni personali della mamma dovuti alla salute del proprio padre) ipoteticamente dal 9 Luglio al 16 Luglio ed una settimana dal 22 al 29
settembre ed il papà farà uno o più weekend lunghi (es:
giovedì - domenica). Ipoteticamente il papà farà un week end lungo da giovedì 14 Agosto a domenica 17 agosto e un altro da giovedì 18 Settembre a domenica 21 settembre.
Ciascun genitore trascorrerà due settimane non consecutive distribuite lungo i mesi estivi a patire dall'estate 2026.
A partire dal terzo anno di età, le due settimane di vacanze potranno diventare consecutive. Con il conseguimento del terzo anno di età,
verrà aggiunta anche la domenica notte nei week end in cui Per_1
sarà con il papà.
6 In caso di malattia del bambino il padre si recherà a visitare il piccolo a casa della madre concordando gli orari con la stessa e secondo le esigenze del bambino.
Qualsiasi modifica alla programmazione delle visite e della gestione del bambino, dovrà essere comunemente e preventivamente concordata tra i genitori, rispettando in ogni caso le necessità del bambino stesso.
9. il Sig. e la Sig.ra proseguiranno il percorso di Pt_1 CP_1
supporto alla genitorialità già intrapreso con la Dott.ssa Per_4
sino a quando le parti lo riterranno necessario;
[...]
10. il Sig. verserà direttamente alla Sig.ra mediante Pt_1 CP_1
bonifico bancario ad ella intestato, a titolo di mantenimento per il figlio , la somma mensile, pari ad Euro 450,00 Per_1
(quattrocentocinquanta/00) il cui pagamento dovrà avvenire entro il
10 di ogni mese;
somma questa da rivalutarsi secondo gli indici Istat
come per Legge dall'anno 2026;
11. l'assegno unico, oggi percepito dalla Sig.ra pari ad Euro CP_1
190,00-200,00 circa continuerà ad essere incassato dalla stessa;
12. le somme a titolo di bonus nido e assimilati ed ogni detrazione fiscale inerenti il figlio sono riconosciuti a favore della Per_1
Sig.ra CP_1
13. le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute dai Per_1
genitori nella misura del 50% in conformità a quanto indicato nel protocollo del C.N.F. che le parti dichiarano di ben conoscere;
7 14. ciascun coniuge avrà l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o di domicilio;
15. i coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
-spese compensate
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con decreto del 5.08.2025, la Presidente delegata fissava l'udienza del
23.10.2025 disponendone la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c..
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 le Parti hanno ribadito le conclusioni già
rassegnate in sede di atto introduttivo.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono Persona_5
8 in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 32, Parte II, Serie A, anno 2021).
9 - Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
10