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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/09/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica ed in persona del giudice Maurizio
Pancaro, nella causa civile iscritta al n. 2867 / 2023 del R.G.A.C. e vertente tra:
, con l'avv. Carmine Cinerari
- Ricorrente -
Controparte_1
e
, con l'avv. Anna Fasanella - Resistente - Controparte_2
avente ad oggetto un'azione demolitoria di estratti di ruolo e la cancellazione d'ipoteca, ha pronunciato la seguente sentenza, sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti all'udienza del 11/09/2025.
Coincisa esposizione dei fatti e dei motivi di diritto
ha impugnato gli estratti di ruolo emessi da Controparte_1 Controparte_3
e relativi alle seguenti cartelle di pagamento: 03420080023256308000,
[...]
03420110008278090000, 03420140003799984000, 03420110006795956000,
03420120000527840000, 03420120049271362001, 03420140038987750000,
03420140047418204001, 03420150021566914000, 03420160009550683000,
03420160011900452001, 03420160018034917001, 03420160018085659000,
03420160022650040000, 03420170015019773001, 03420170016881389000,
03420170033537992001, 034201800002053637001 e per un totale avversato in cartelle pari ad € 119.961 / 68.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento di talune cartelle (1- 19 per come epigrafate), deducendo l'illegittima notifica e la demolizione delle restanti pretese, per il decorso della prescrizione estintiva (2948, n.4 CC), rassegnando, in ogni caso, domanda di cancellazione d'ipoteca, all'uopo (ed a garanzia del preteso) iscritta il 07/10/2019 presso la Conservatoria dei RR.II di Cosenza per un importo pari ad €. 297485 / 00 ed ad istanza di esponendo, CP_3
anche per quest'ultimo atto impositivo, l'assenza di attività notificatoria a suo riguardo. Si è ritualmente costituita che, in via preliminare, ha chiesto l'inammissibilità della CP_3
domanda ( ex art. 3 bis della Legge 215 / 2021, che ha riscritto l'art. 12 del DPR 602 /1973 con la soggiunta dell'art. 4 bis, in base al quale l'estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente) ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (in luogo di quello Tributario) giacchè il debito sotteso in tutte le cartelle ha natura tributaria (a norma del D.Lgs. 31 dicembre
1992 n. 546 - art.
2 - per come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2) e, nel merito, rilevato la legittimità delle notifiche avversate e l'inammissibilità dell'istanza di cancellazione ipotecaria, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nelle more , il ricorrente ha depositato una nota nella quale ha dichiarato la ricezione di avvisi di pagamento, da parte di per le medesime causali avversate nel ricorso, chiedendo, CP_3
subordinatamente, la rimessione nei termini per l'instaurazione del processo avanti il giudice
Tributario.
La domanda va decisa per come segue.
In via assorbente e qualificante la decisione, deve discutersi delle due eccezioni antecedenti al merito (che investe, unicamente, una ventilata estinzione della pretesa per CP_3
intercorsa prescrizione quinquennale) e così come emerse dagli atti.
In particolare, occorre delibare della consistenza e quindi della prevalenza in diritto, tra il difetto di giurisdizione del giudice adito (in luogo di quello speciale / tributario) e la domandata inammissibilità del processo per il divieto normativo ex 3 bis della Legge 215 /
2021, per poi valutare se taluna delle due eccezioni possa trovare accoglimento.
In tal senso, riguardo l'attribuzione giurisdizionale (ovvero un difetto di giurisdizione così come rilevato), precipitato degli artt. 25 (giudice naturale precostituito) e 102 (divieto di giudice speciali) della Costituzione, rappresenta uno dei presupposti del processo e costituisce, cioè, un pre requisito od elemento coessenziale ed esterno al merito invocato dalla parte che agisce.
Su altro incasellamento dogmatico (e cioè che concerne l'altra eccezione di inammissibilità della domanda), invece, si precisa che l'esistenza di una norma precettiva o conformante un diritto (nel nostro l'art. 3 bis della Legge 215 / 2021), quale possibilità astratta per una parte di chiedere l'applicazione di una legge (in senso sostanziale) in vigore, è indicativa di un requisito che avvolge la domanda postulata e, quindi, in assenza (ovvero in presenza di un divieto sancito dalla norma) di una Legge disciplinante il diritto fatto valere, la domanda non può essere esaminata (inammissibilità) e prima ancora che si dibatta nel merito la questione.
Nel primo caso, come noto, si discute di un presupposto processuale (giurisdizione), nella seconda ipotesi di condizioni dell'azione.
A parere del Tribunale, dovendosi operare in termini di giudizio di prevalenza tra istituti giuridici, entrambi aventi una portata escludente la decisione del e nel merito, appare più indicato e non incompatibile alla specie, definire il giudizio in termini di esistenza o carenza di un presupposto processuale quale la giurisdizione, giacchè argomentazione prioritaria rispetto alla disamina di una norma giuridica che autorizzi o neghi la prosecuzione del processo.
In sintesi, prima ancora di verificare se esista una norma legittimante la domanda (possibilità giuridica / condizione dell'azione), appare necessario appurare se il processo (e, quindi, la stessa domanda introdotta di cui si chiede, in via preliminare, una declaratoria di inammissibilità) vada instaurato e possa essere esaminato presso l'Ufficio Giudiziario adito, ovvero in base ai principi generali presso Giudici diversi.
E, dunque, l'eccezione per difetto di giurisdizione, siccome prioritario rispetto alla domanda tacciata di inammissibilità, deve essere prioritariamente valutato.
In tal senso, da una sommaria disamina della documentazione versata, dal contenuto elencativo della domanda e, di specie, dalla non contestazione (da parte attrice) dell'eccepito difetto di giurisdizione (da parte convenuta), appare chiaro che il petitum sostanziale invocato dal ricorrente è l'annullamento di una pretesa della PA che, impugnato attraverso gli estratti di ruolo e per come appresi per conoscenza dallo stesso ricorrente, si sostanziano a monte per debiti aventi natura tributaria.
Il debito sotteso al petitum, pertanto, ha natura inequivocabilmente (non contestato l'assunto dalle parti ed ammesso dallo stesso ricorrente) tributaria e, pertanto, ai sensi dell'art 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - art. 2, la giurisdizione a conoscere di tale controversia (valutazione meritocratica del caso) è della Corte di Giustizia Tributaria.
L'assunto, a catena, riverbera i suoi effetti sull'intero giudizio, giacchè l'arresto del processo, ex artt. 37 e 50 cpc, esime ed esonera questo Tribunale ordinario da ogni altra ed ulteriore interpretazione e qualificazione di diritto della res disputanda. Ciò, sia in ordine alla dedotta inammissibilità della domanda, che con riferimento alla preliminare di merito (eccezione di prescrizione).
La domanda, pertanto, dovrà essere indirizzata presso altro giudice (quello Tributario), con riassunzione conseguente e il giudice ad quem valuterà l'eventuale richiesta di inammissibilità e la seguente posizione sulla prescrizione del preteso.
Spese di lite di questo giudizio riservate al giudice del rinvio.
PQM
Il Tribunale monocratico di Cosenza- prima sezione civile- definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 2867 / 2023 del R.G.A.C così dispone:
- Dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria, disponendo la riassunzione degli atti entro il 15 novembre 2025;
- Spese da liquidarsi dal giudice del rinvio.
Deciso in Cosenza il 26/09/2025 il giudice
Maurizio Pancaro
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica ed in persona del giudice Maurizio
Pancaro, nella causa civile iscritta al n. 2867 / 2023 del R.G.A.C. e vertente tra:
, con l'avv. Carmine Cinerari
- Ricorrente -
Controparte_1
e
, con l'avv. Anna Fasanella - Resistente - Controparte_2
avente ad oggetto un'azione demolitoria di estratti di ruolo e la cancellazione d'ipoteca, ha pronunciato la seguente sentenza, sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti all'udienza del 11/09/2025.
Coincisa esposizione dei fatti e dei motivi di diritto
ha impugnato gli estratti di ruolo emessi da Controparte_1 Controparte_3
e relativi alle seguenti cartelle di pagamento: 03420080023256308000,
[...]
03420110008278090000, 03420140003799984000, 03420110006795956000,
03420120000527840000, 03420120049271362001, 03420140038987750000,
03420140047418204001, 03420150021566914000, 03420160009550683000,
03420160011900452001, 03420160018034917001, 03420160018085659000,
03420160022650040000, 03420170015019773001, 03420170016881389000,
03420170033537992001, 034201800002053637001 e per un totale avversato in cartelle pari ad € 119.961 / 68.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento di talune cartelle (1- 19 per come epigrafate), deducendo l'illegittima notifica e la demolizione delle restanti pretese, per il decorso della prescrizione estintiva (2948, n.4 CC), rassegnando, in ogni caso, domanda di cancellazione d'ipoteca, all'uopo (ed a garanzia del preteso) iscritta il 07/10/2019 presso la Conservatoria dei RR.II di Cosenza per un importo pari ad €. 297485 / 00 ed ad istanza di esponendo, CP_3
anche per quest'ultimo atto impositivo, l'assenza di attività notificatoria a suo riguardo. Si è ritualmente costituita che, in via preliminare, ha chiesto l'inammissibilità della CP_3
domanda ( ex art. 3 bis della Legge 215 / 2021, che ha riscritto l'art. 12 del DPR 602 /1973 con la soggiunta dell'art. 4 bis, in base al quale l'estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente) ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (in luogo di quello Tributario) giacchè il debito sotteso in tutte le cartelle ha natura tributaria (a norma del D.Lgs. 31 dicembre
1992 n. 546 - art.
2 - per come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2) e, nel merito, rilevato la legittimità delle notifiche avversate e l'inammissibilità dell'istanza di cancellazione ipotecaria, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nelle more , il ricorrente ha depositato una nota nella quale ha dichiarato la ricezione di avvisi di pagamento, da parte di per le medesime causali avversate nel ricorso, chiedendo, CP_3
subordinatamente, la rimessione nei termini per l'instaurazione del processo avanti il giudice
Tributario.
La domanda va decisa per come segue.
In via assorbente e qualificante la decisione, deve discutersi delle due eccezioni antecedenti al merito (che investe, unicamente, una ventilata estinzione della pretesa per CP_3
intercorsa prescrizione quinquennale) e così come emerse dagli atti.
In particolare, occorre delibare della consistenza e quindi della prevalenza in diritto, tra il difetto di giurisdizione del giudice adito (in luogo di quello speciale / tributario) e la domandata inammissibilità del processo per il divieto normativo ex 3 bis della Legge 215 /
2021, per poi valutare se taluna delle due eccezioni possa trovare accoglimento.
In tal senso, riguardo l'attribuzione giurisdizionale (ovvero un difetto di giurisdizione così come rilevato), precipitato degli artt. 25 (giudice naturale precostituito) e 102 (divieto di giudice speciali) della Costituzione, rappresenta uno dei presupposti del processo e costituisce, cioè, un pre requisito od elemento coessenziale ed esterno al merito invocato dalla parte che agisce.
Su altro incasellamento dogmatico (e cioè che concerne l'altra eccezione di inammissibilità della domanda), invece, si precisa che l'esistenza di una norma precettiva o conformante un diritto (nel nostro l'art. 3 bis della Legge 215 / 2021), quale possibilità astratta per una parte di chiedere l'applicazione di una legge (in senso sostanziale) in vigore, è indicativa di un requisito che avvolge la domanda postulata e, quindi, in assenza (ovvero in presenza di un divieto sancito dalla norma) di una Legge disciplinante il diritto fatto valere, la domanda non può essere esaminata (inammissibilità) e prima ancora che si dibatta nel merito la questione.
Nel primo caso, come noto, si discute di un presupposto processuale (giurisdizione), nella seconda ipotesi di condizioni dell'azione.
A parere del Tribunale, dovendosi operare in termini di giudizio di prevalenza tra istituti giuridici, entrambi aventi una portata escludente la decisione del e nel merito, appare più indicato e non incompatibile alla specie, definire il giudizio in termini di esistenza o carenza di un presupposto processuale quale la giurisdizione, giacchè argomentazione prioritaria rispetto alla disamina di una norma giuridica che autorizzi o neghi la prosecuzione del processo.
In sintesi, prima ancora di verificare se esista una norma legittimante la domanda (possibilità giuridica / condizione dell'azione), appare necessario appurare se il processo (e, quindi, la stessa domanda introdotta di cui si chiede, in via preliminare, una declaratoria di inammissibilità) vada instaurato e possa essere esaminato presso l'Ufficio Giudiziario adito, ovvero in base ai principi generali presso Giudici diversi.
E, dunque, l'eccezione per difetto di giurisdizione, siccome prioritario rispetto alla domanda tacciata di inammissibilità, deve essere prioritariamente valutato.
In tal senso, da una sommaria disamina della documentazione versata, dal contenuto elencativo della domanda e, di specie, dalla non contestazione (da parte attrice) dell'eccepito difetto di giurisdizione (da parte convenuta), appare chiaro che il petitum sostanziale invocato dal ricorrente è l'annullamento di una pretesa della PA che, impugnato attraverso gli estratti di ruolo e per come appresi per conoscenza dallo stesso ricorrente, si sostanziano a monte per debiti aventi natura tributaria.
Il debito sotteso al petitum, pertanto, ha natura inequivocabilmente (non contestato l'assunto dalle parti ed ammesso dallo stesso ricorrente) tributaria e, pertanto, ai sensi dell'art 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - art. 2, la giurisdizione a conoscere di tale controversia (valutazione meritocratica del caso) è della Corte di Giustizia Tributaria.
L'assunto, a catena, riverbera i suoi effetti sull'intero giudizio, giacchè l'arresto del processo, ex artt. 37 e 50 cpc, esime ed esonera questo Tribunale ordinario da ogni altra ed ulteriore interpretazione e qualificazione di diritto della res disputanda. Ciò, sia in ordine alla dedotta inammissibilità della domanda, che con riferimento alla preliminare di merito (eccezione di prescrizione).
La domanda, pertanto, dovrà essere indirizzata presso altro giudice (quello Tributario), con riassunzione conseguente e il giudice ad quem valuterà l'eventuale richiesta di inammissibilità e la seguente posizione sulla prescrizione del preteso.
Spese di lite di questo giudizio riservate al giudice del rinvio.
PQM
Il Tribunale monocratico di Cosenza- prima sezione civile- definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 2867 / 2023 del R.G.A.C così dispone:
- Dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria, disponendo la riassunzione degli atti entro il 15 novembre 2025;
- Spese da liquidarsi dal giudice del rinvio.
Deciso in Cosenza il 26/09/2025 il giudice
Maurizio Pancaro