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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 621/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6627/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 In Liquidazione - 04028260877
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202101031411471917815252 TAR.IGIEN.AMB
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto. Nessuno si è costituito per la controparte.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
E invero, "L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva." (Cass. civ., n. 16189/2023, rv. 668164-02).
Con particolare riferimento al processo tributario è stato chiarito che «l'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, quanto al contenuto della PEC di notifica (dell'atto introduttivo o del provvedimento), prevede infatti quanto segue: "1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma
1-bis";
2.8. laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato
.eml oppure .msg garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni» (Cass. civ., sez. trib., 27 maggio 2024, n. 14790).
D'altronde anche la circolare n.1/DF del MEF recante chiarimenti in ordine al "processo tributario telematico –
Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136" ha previsto al punto 4.3. recante "La prova delle notifiche PEC degli atti processuali digitali consiste nel depositare successivamente tramite il PTT i seguenti file originati dal sistema informatico del gestore della PEC:
- la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente;
- la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Le suddette ricevute possono essere salvate con le seguenti modalità:
a) senza modificare l'estensione del file “.eml” in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
b) effettuando il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – opzione riservata ai soli pubblici ufficiali – con l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto;
c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Le suddette ricevute e l'attestazione di conformità devono essere firmate digitalmente. Si fa presente che i formati conformi agli standard tecnici e acquisiti a sistema sono sottoposti alle procedure di conservazione sostitutiva del documento informatico.
È opportuno ricordare che possono verificarsi ipotesi in cui non risulti possibile il deposito telematico delle ricevute PEC ovvero non si possa fornire la prova della notifica delle stesse. In detti casi, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del D.L. 119/2018, si applicano le modalità di cui all'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. 53/1994. In particolare, i difensori della parte privata, ivi compresi i dipendenti degli enti impositori e della riscossione, possono estrarre copia su supporto analogico dell'originale messaggio di PEC inviato, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del CAD.
La disposizione in esame riguarda, ad esempio, la prova delle notifiche a mezzo PEC in giudizi non interamente digitalizzati, come quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è ammessa la notifica PEC del ricorso ma non il successivo deposito telematico" (questione ormai superata dal 1°gennaio 2023 con la riforma portata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 142 e l'introduzione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato in atti la prova della notifica solo tramite stampa (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), pertanto, inidonea, a comprovare la tempestività del ricorso e della sua notifica.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla si dispone sulle spese di lite.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6627/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 In Liquidazione - 04028260877
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202101031411471917815252 TAR.IGIEN.AMB
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto. Nessuno si è costituito per la controparte.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
E invero, "L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva." (Cass. civ., n. 16189/2023, rv. 668164-02).
Con particolare riferimento al processo tributario è stato chiarito che «l'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994, quanto al contenuto della PEC di notifica (dell'atto introduttivo o del provvedimento), prevede infatti quanto segue: "1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma
1-bis";
2.8. laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato
.eml oppure .msg garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni» (Cass. civ., sez. trib., 27 maggio 2024, n. 14790).
D'altronde anche la circolare n.1/DF del MEF recante chiarimenti in ordine al "processo tributario telematico –
Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136" ha previsto al punto 4.3. recante "La prova delle notifiche PEC degli atti processuali digitali consiste nel depositare successivamente tramite il PTT i seguenti file originati dal sistema informatico del gestore della PEC:
- la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente;
- la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Le suddette ricevute possono essere salvate con le seguenti modalità:
a) senza modificare l'estensione del file “.eml” in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
b) effettuando il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – opzione riservata ai soli pubblici ufficiali – con l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto;
c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Le suddette ricevute e l'attestazione di conformità devono essere firmate digitalmente. Si fa presente che i formati conformi agli standard tecnici e acquisiti a sistema sono sottoposti alle procedure di conservazione sostitutiva del documento informatico.
È opportuno ricordare che possono verificarsi ipotesi in cui non risulti possibile il deposito telematico delle ricevute PEC ovvero non si possa fornire la prova della notifica delle stesse. In detti casi, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del D.L. 119/2018, si applicano le modalità di cui all'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. 53/1994. In particolare, i difensori della parte privata, ivi compresi i dipendenti degli enti impositori e della riscossione, possono estrarre copia su supporto analogico dell'originale messaggio di PEC inviato, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del CAD.
La disposizione in esame riguarda, ad esempio, la prova delle notifiche a mezzo PEC in giudizi non interamente digitalizzati, come quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è ammessa la notifica PEC del ricorso ma non il successivo deposito telematico" (questione ormai superata dal 1°gennaio 2023 con la riforma portata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 142 e l'introduzione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha depositato in atti la prova della notifica solo tramite stampa (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), pertanto, inidonea, a comprovare la tempestività del ricorso e della sua notifica.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla si dispone sulle spese di lite.