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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 11153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11153 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 6090 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2022, ad oggetto: altre questioni di diritti amministrativo- opposizione a ordinanza ingiunzione.
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il 14 Parte_1 C.F._1
maggio 1961, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Caianiello
(c.f.: ) e dall'avv. Annunziata Supino (c.f.: C.F._2
) presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al C.F._3
Viale Gramsci, n. 19
ATTORE
E
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede legale in Napoli, alla via G. Porzio, Centro
Direzionale, Isola C1
CONVENUTO CONTUMACE
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 1 di 10 elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, n. 1, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo degli avv.
DO Di DO (C.F. , avv. Domenico Di Russo C.F._4
(C.F. ) e VI SC (C.F. ) in C.F._5 C.F._6
virtù di procura generale alle liti rilasciata dal Sindaco
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla ex art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 63, prot. n. Controparte_1
0113602/21 resa dalla in data 23 dicembre 2021, Controparte_1
ricevuta a mezzo raccomandata a/r in data 10 febbraio 2022. A mezzo di tale atto il ha ingiunto il pagamento della somma di euro Controparte_2
9.000,00 a titolo di acconto, quale indennità al 2 dicembre 2016, e di euro
150,00 per ogni mese successivo di occupazione dell'immobile sito in Napoli, alla via Comunale Sartania, n. 28, piano I, interno 3, nonché il rilascio del citato immobile.
Dalla lettura della diffida, sottoscritta sia dall'amministratore unico della che dalla dirigente del Servizio demanio e patrimonio Controparte_1
del si apprende che la domanda ha ad oggetto somme richieste a CP_2
titolo di acconto, finalizzate a risarcire il danno causato dall'occupazione abusiva dell'immobile. Con riferimento a tale immobile fu presentata un'istanza di condono rispetto alla quale il non ha esitato Controparte_2
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 2 di 10 la richiesta, senza tra l'altro comunicare motivi ostativi alla concessione del provvedimento richiesto.
L'attore ha proposto opposizione avverso la già menzionata diffida, eccependo: la nullità e/o l'inesistenza dell'ingiunzione, per mancato rispetto della procedura di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario prevista dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910 (il recapito dell'atto è avvenuto mediante una raccomandata postale a mezzo vettore privato); la carenza di potere in capo alla la quale, non potendo essere qualificata come Controparte_1
pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo, non poteva emettere l'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910; l'infondatezza del credito per violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985, in ragione della mancata sospensione prevista dalla legge nei casi di presentazione della domanda di condono;
l'insussistenza della liquidità del credito, unilateralmente quantificato dalla amministrazione ma privo della indicazione dei criteri seguiti per la quantificazione;
la prescrizione quinquennale dei crediti relativi agli anni anteriori al 2017.
In conclusione, l'istante chiedeva al Tribunale di Napoli: dichiarare invalida e comunque infondata la citata ingiunzione di pagamento, emessa dalla
[...]
prot. n. 0113602/21 del 23.12.2021, nonché tutti gli atti ad CP_1
essa relativi, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi e, per l'effetto disapplicarla e/o annullarla e/o dichiararla invalida;
in ogni caso accertare l'illiceità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria del CP_2
e per l'effetto dichiarare il diritto della parte attrice alla non debenza
[...]
delle somme oggetto d'ingiunzione. Con comparsa di costituzione e risposta, il evidenziava che: l'atto impugnato non costituiva Controparte_2
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 3 di 10 un'ingiunzione fiscale, bensì una mera diffida, a sua volta preceduta da una richiesta di pagamento risalente al 28 dicembre 2016; la Controparte_1
era legittimata ad emettere la diffida in quanto soggetto delegato alla gestione del patrimonio del e che, peraltro, la diffida veniva Controparte_2
sottoscritta finanche da un dirigente comunale;
il provvedimento impugnato rappresenta tipica espressione della potestas dominicale rispetto all'immobile di cui sopra e, per questo, costituisce manifestazione di un'attività legittima e obbligata;
l'eventuale condono interrompe gli atti successivi (demolizione o utilizzo pubblico) ma certamente non annulla, per ciò solo, gli effetti amministrativi e contabili degli atti già perfezionati, sicché la richiesta dell'amministrazione comunale è fondata nel merito;
la prescrizione risultava interrotta nell'anno 2016 con l'invio di una prima raccomandata.
L'amministrazione comunale concludeva per il per il rigetto della domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., rinviava all'udienza del 18 ottobre 2025 per precisazione conclusioni.
In via preliminare, va rilevato che l'atto impugnato, risulta privo dei requisiti formali indicati dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910 mancando, in particolare, l'ordine “di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. Considerando, inoltre, che esso ha ad oggetto un credito il cui importo deve ancora essere calcolato in maniera definitiva, deve concludersi che non si tratta di un'ingiunzione emessa ai sensi dell'anzidetta norma, ma di una semplice diffida ad adempiere, la cui funzione risiede nella
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 4 di 10 interruzione della prescrizione e nell'invito della controparte all'adempimento spontaneo.
Da tale constatazione discende la qualificazione della presente iniziativa giudiziale in termini di domanda di accertamento negativo del credito vantato dal Alla luce di tale qualificazione, inoltre, discende la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva della soggetto estraneo Controparte_1
al rapporto giuridico oggetto della controversia, nonché l'irrilevanza delle doglianze sollevate dagli attori in ordine alla mancanza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'emanazione dell'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910 e in ordine alla regolarità del relativo procedimento di notifica (Trib. Napoli, Sez. X, 27 febbraio 2023, n. 2141).
La domanda, anche se di accertamento negativo dell'altrui diritto, è comunque supportata dall'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. Nella diffida, in tal senso, vi è l'esplicito avvertimento che in caso di mancato pagamento nei trenta giorni “si procederà al recupero delle somme nelle sedi giudiziarie competenti”. Tale avviso ingenera nel destinatario la necessità di procedere ad un pronto accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito vantato ex adverso, in modo da prevenire le ulteriori iniziative che il CP_2
potrebbe adottare per ottenere il soddisfacimento del suo diritto in via coattiva. È inoltre opportuno evidenziare che, sempre nella diffida, si avvisa il destinatario che l'atto ed entro trenta giorni dalla notifica dello stesso è possibile proporre opposizione nella forma del ricorso al Giudice Ordinario competente per territorio.
Ai fini dell'inquadramento della vicenda appare opportuna una breve premessa in diritto. Il provvedimento di acquisizione dell'immobile di via
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 5 di 10 Comunale Sartania, n. 28, piano I, interno 3, è stato adottato sulla scorta dell'art. 15 legge n. 10/1977, rubricato “sanzioni amministrative”. Detta disposizione stabiliva la misura ablatoria dell'immobile costruito in totale difformità rispetto agli strumenti di regolazione urbanistica. Le opere così costruite venivano demolite o acquisite al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
La sanzione dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale è stata poi ribadita dall'art. 7 della legge n. 47/1985, rubricato “opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”.
Detta norma delineava una scansione procedimentale simile a quella previsto dal citato art. 15, stabilendo che: in caso di mancata demolizione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune;
l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di 90 giorni, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione (gratuita) nei registri immobiliari;
l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco
a spese dei responsabili dell'abuso, salva l'esistenza di prevalenti interessi pubblici (dichiarata con delibera del Consiglio comunale) e sempre che l'opera non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Detta disposizione è poi confluita nell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Secondo costante giurisprudenza, l'acquisizione gratuita al patrimonio del
Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 6 di 10 la sanatoria soltanto quando alla immissione nel possesso sia seguita la demolizione dell'immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici. In mancanza di tali evenienze, la domanda di condono è ammissibile e può essere accolta in presenza dei relativi presupposti. Il suddetto principio di diritto si fonda sul disposto dell'art. 43 della legge n. 47/1985, in forza del quale “l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.
A conferma della compatibilità della sanatoria con l'avvenuta acquisizione, vi
è il disposto dell'art. 39, comma 19, della legge n. 724/1994, secondo cui “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria”.
Ad avviso dello scrivente Giudice, il diritto ad ottenere l'annullamento dell'acquisizione e la cancellazione della trascrizione dai pubblici registri immobiliari è previsto esclusivamente al fine di facilitare la circolazione dei beni immobili in attesa di condono (si veda, in tal senso, quanto disposto dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985). Esso non ha alcun rilievo nel rapporto proprietario – Comune, nel senso che l'acquisizione perde efficacia
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 7 di 10 con la proposizione della domanda di condono e a prescindere dalla presentazione dell'istanza di annullamento.
In base all'art. 38 della legge n. 47/1985, la presentazione entro il termine perentorio della domanda di condono, accompagnata dalla attestazione del versamento della prima rata dell'oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative. Inoltre, con il pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di oblazione si estinguono i reati e i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. Rilasciata la concessione in sanatoria, infine, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero.
Richiamando il disposto della norma da ultimo menzionata, la giurisprudenza amministrativa è da tempo giunta alla conclusione che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria impone al Comune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Ciò comporta che tutti gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, fatta salva la necessità di una loro reiterata adozione nell'eventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria.
A seguito dell'accoglimento della domanda di concessione in sanatoria, gli atti sanzionatori impugnati sono implicitamente rimossi;
se viceversa il
Comune disattende l'istanza, respingendola, è tenuto, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985, a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo se del caso nuovi, e questa volta conclusivi,
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 8 di 10 provvedimenti sanzionatori, che a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa (Cons. St., Sez. VI, 3 marzo 2020,
n. 1540; Cons. St., Sez. VI, 15 aprile 2019, n. 2438).
Deve dunque affermarsi che, a seguito dell'istanza di condono, perdono efficacia tutti gli atti repressivi posti in essere sino a quel momento, ivi inclusa la misura acquisitiva dell'immobile al patrimonio del Comune (Cass.
Civ., Sez. II, 19 dicembre 2017, n. 30497).
Ciò posto in linea di diritto, va osservato in punto di fatto che le pretese dell'amministrazione trovano il loro fondamento nell'acquisizione ex lege dell'immobile abusivo e che gli attori hanno presentato domanda di condono per ottenere la sanatoria dell'abuso edilizio, domanda su cui il non si CP_2
è ancora pronunziato.
Ebbene, in base a quanto in precedenza esposto, le pretese del sono CP_2
infondate per plurime ragioni. In primis, a seguito della proposizione dell'istanza di condono, sono venuti meno gli atti repressivi nel frattempo posti in essere, non esclusa la sanzione dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale;
di conseguenza, allo stato, gli attori non possono essere considerati occupanti abusivi degli immobili in danno del CP_2
In conclusione, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'inesistenza del diritto di credito oggetto delle diffide impugnate e l'inesistenza del diritto del ad ottenere il rilascio degli immobili. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 (come modificati con D.M. n. 147 del 2022), della natura seriale e del valore della controversia.
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal con Controparte_2
la diffida prot. n. 0113602/21;
- condanna il al pagamento delle spese di lite dell'attore Controparte_2
, liquidate in euro 264,00 per spese esenti ed euro 2.600,00 Parte_1
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, avv.ti Francesco M. Caianiello e Annunziata Supino, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 6090 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2022, ad oggetto: altre questioni di diritti amministrativo- opposizione a ordinanza ingiunzione.
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il 14 Parte_1 C.F._1
maggio 1961, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Caianiello
(c.f.: ) e dall'avv. Annunziata Supino (c.f.: C.F._2
) presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al C.F._3
Viale Gramsci, n. 19
ATTORE
E
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede legale in Napoli, alla via G. Porzio, Centro
Direzionale, Isola C1
CONVENUTO CONTUMACE
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 1 di 10 elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, n. 1, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo degli avv.
DO Di DO (C.F. , avv. Domenico Di Russo C.F._4
(C.F. ) e VI SC (C.F. ) in C.F._5 C.F._6
virtù di procura generale alle liti rilasciata dal Sindaco
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla ex art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 63, prot. n. Controparte_1
0113602/21 resa dalla in data 23 dicembre 2021, Controparte_1
ricevuta a mezzo raccomandata a/r in data 10 febbraio 2022. A mezzo di tale atto il ha ingiunto il pagamento della somma di euro Controparte_2
9.000,00 a titolo di acconto, quale indennità al 2 dicembre 2016, e di euro
150,00 per ogni mese successivo di occupazione dell'immobile sito in Napoli, alla via Comunale Sartania, n. 28, piano I, interno 3, nonché il rilascio del citato immobile.
Dalla lettura della diffida, sottoscritta sia dall'amministratore unico della che dalla dirigente del Servizio demanio e patrimonio Controparte_1
del si apprende che la domanda ha ad oggetto somme richieste a CP_2
titolo di acconto, finalizzate a risarcire il danno causato dall'occupazione abusiva dell'immobile. Con riferimento a tale immobile fu presentata un'istanza di condono rispetto alla quale il non ha esitato Controparte_2
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 2 di 10 la richiesta, senza tra l'altro comunicare motivi ostativi alla concessione del provvedimento richiesto.
L'attore ha proposto opposizione avverso la già menzionata diffida, eccependo: la nullità e/o l'inesistenza dell'ingiunzione, per mancato rispetto della procedura di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario prevista dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910 (il recapito dell'atto è avvenuto mediante una raccomandata postale a mezzo vettore privato); la carenza di potere in capo alla la quale, non potendo essere qualificata come Controparte_1
pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo, non poteva emettere l'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910; l'infondatezza del credito per violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985, in ragione della mancata sospensione prevista dalla legge nei casi di presentazione della domanda di condono;
l'insussistenza della liquidità del credito, unilateralmente quantificato dalla amministrazione ma privo della indicazione dei criteri seguiti per la quantificazione;
la prescrizione quinquennale dei crediti relativi agli anni anteriori al 2017.
In conclusione, l'istante chiedeva al Tribunale di Napoli: dichiarare invalida e comunque infondata la citata ingiunzione di pagamento, emessa dalla
[...]
prot. n. 0113602/21 del 23.12.2021, nonché tutti gli atti ad CP_1
essa relativi, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi e, per l'effetto disapplicarla e/o annullarla e/o dichiararla invalida;
in ogni caso accertare l'illiceità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria del CP_2
e per l'effetto dichiarare il diritto della parte attrice alla non debenza
[...]
delle somme oggetto d'ingiunzione. Con comparsa di costituzione e risposta, il evidenziava che: l'atto impugnato non costituiva Controparte_2
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 3 di 10 un'ingiunzione fiscale, bensì una mera diffida, a sua volta preceduta da una richiesta di pagamento risalente al 28 dicembre 2016; la Controparte_1
era legittimata ad emettere la diffida in quanto soggetto delegato alla gestione del patrimonio del e che, peraltro, la diffida veniva Controparte_2
sottoscritta finanche da un dirigente comunale;
il provvedimento impugnato rappresenta tipica espressione della potestas dominicale rispetto all'immobile di cui sopra e, per questo, costituisce manifestazione di un'attività legittima e obbligata;
l'eventuale condono interrompe gli atti successivi (demolizione o utilizzo pubblico) ma certamente non annulla, per ciò solo, gli effetti amministrativi e contabili degli atti già perfezionati, sicché la richiesta dell'amministrazione comunale è fondata nel merito;
la prescrizione risultava interrotta nell'anno 2016 con l'invio di una prima raccomandata.
L'amministrazione comunale concludeva per il per il rigetto della domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., rinviava all'udienza del 18 ottobre 2025 per precisazione conclusioni.
In via preliminare, va rilevato che l'atto impugnato, risulta privo dei requisiti formali indicati dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910 mancando, in particolare, l'ordine “di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. Considerando, inoltre, che esso ha ad oggetto un credito il cui importo deve ancora essere calcolato in maniera definitiva, deve concludersi che non si tratta di un'ingiunzione emessa ai sensi dell'anzidetta norma, ma di una semplice diffida ad adempiere, la cui funzione risiede nella
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 4 di 10 interruzione della prescrizione e nell'invito della controparte all'adempimento spontaneo.
Da tale constatazione discende la qualificazione della presente iniziativa giudiziale in termini di domanda di accertamento negativo del credito vantato dal Alla luce di tale qualificazione, inoltre, discende la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva della soggetto estraneo Controparte_1
al rapporto giuridico oggetto della controversia, nonché l'irrilevanza delle doglianze sollevate dagli attori in ordine alla mancanza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'emanazione dell'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910 e in ordine alla regolarità del relativo procedimento di notifica (Trib. Napoli, Sez. X, 27 febbraio 2023, n. 2141).
La domanda, anche se di accertamento negativo dell'altrui diritto, è comunque supportata dall'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. Nella diffida, in tal senso, vi è l'esplicito avvertimento che in caso di mancato pagamento nei trenta giorni “si procederà al recupero delle somme nelle sedi giudiziarie competenti”. Tale avviso ingenera nel destinatario la necessità di procedere ad un pronto accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito vantato ex adverso, in modo da prevenire le ulteriori iniziative che il CP_2
potrebbe adottare per ottenere il soddisfacimento del suo diritto in via coattiva. È inoltre opportuno evidenziare che, sempre nella diffida, si avvisa il destinatario che l'atto ed entro trenta giorni dalla notifica dello stesso è possibile proporre opposizione nella forma del ricorso al Giudice Ordinario competente per territorio.
Ai fini dell'inquadramento della vicenda appare opportuna una breve premessa in diritto. Il provvedimento di acquisizione dell'immobile di via
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 5 di 10 Comunale Sartania, n. 28, piano I, interno 3, è stato adottato sulla scorta dell'art. 15 legge n. 10/1977, rubricato “sanzioni amministrative”. Detta disposizione stabiliva la misura ablatoria dell'immobile costruito in totale difformità rispetto agli strumenti di regolazione urbanistica. Le opere così costruite venivano demolite o acquisite al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
La sanzione dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale è stata poi ribadita dall'art. 7 della legge n. 47/1985, rubricato “opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”.
Detta norma delineava una scansione procedimentale simile a quella previsto dal citato art. 15, stabilendo che: in caso di mancata demolizione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune;
l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di 90 giorni, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione (gratuita) nei registri immobiliari;
l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco
a spese dei responsabili dell'abuso, salva l'esistenza di prevalenti interessi pubblici (dichiarata con delibera del Consiglio comunale) e sempre che l'opera non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Detta disposizione è poi confluita nell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Secondo costante giurisprudenza, l'acquisizione gratuita al patrimonio del
Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 6 di 10 la sanatoria soltanto quando alla immissione nel possesso sia seguita la demolizione dell'immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici. In mancanza di tali evenienze, la domanda di condono è ammissibile e può essere accolta in presenza dei relativi presupposti. Il suddetto principio di diritto si fonda sul disposto dell'art. 43 della legge n. 47/1985, in forza del quale “l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.
A conferma della compatibilità della sanatoria con l'avvenuta acquisizione, vi
è il disposto dell'art. 39, comma 19, della legge n. 724/1994, secondo cui “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria”.
Ad avviso dello scrivente Giudice, il diritto ad ottenere l'annullamento dell'acquisizione e la cancellazione della trascrizione dai pubblici registri immobiliari è previsto esclusivamente al fine di facilitare la circolazione dei beni immobili in attesa di condono (si veda, in tal senso, quanto disposto dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985). Esso non ha alcun rilievo nel rapporto proprietario – Comune, nel senso che l'acquisizione perde efficacia
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 7 di 10 con la proposizione della domanda di condono e a prescindere dalla presentazione dell'istanza di annullamento.
In base all'art. 38 della legge n. 47/1985, la presentazione entro il termine perentorio della domanda di condono, accompagnata dalla attestazione del versamento della prima rata dell'oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative. Inoltre, con il pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di oblazione si estinguono i reati e i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. Rilasciata la concessione in sanatoria, infine, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero.
Richiamando il disposto della norma da ultimo menzionata, la giurisprudenza amministrativa è da tempo giunta alla conclusione che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria impone al Comune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Ciò comporta che tutti gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, fatta salva la necessità di una loro reiterata adozione nell'eventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria.
A seguito dell'accoglimento della domanda di concessione in sanatoria, gli atti sanzionatori impugnati sono implicitamente rimossi;
se viceversa il
Comune disattende l'istanza, respingendola, è tenuto, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985, a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo se del caso nuovi, e questa volta conclusivi,
Proc. R.G.n.6090/2022 – sentenza Pagina 8 di 10 provvedimenti sanzionatori, che a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa (Cons. St., Sez. VI, 3 marzo 2020,
n. 1540; Cons. St., Sez. VI, 15 aprile 2019, n. 2438).
Deve dunque affermarsi che, a seguito dell'istanza di condono, perdono efficacia tutti gli atti repressivi posti in essere sino a quel momento, ivi inclusa la misura acquisitiva dell'immobile al patrimonio del Comune (Cass.
Civ., Sez. II, 19 dicembre 2017, n. 30497).
Ciò posto in linea di diritto, va osservato in punto di fatto che le pretese dell'amministrazione trovano il loro fondamento nell'acquisizione ex lege dell'immobile abusivo e che gli attori hanno presentato domanda di condono per ottenere la sanatoria dell'abuso edilizio, domanda su cui il non si CP_2
è ancora pronunziato.
Ebbene, in base a quanto in precedenza esposto, le pretese del sono CP_2
infondate per plurime ragioni. In primis, a seguito della proposizione dell'istanza di condono, sono venuti meno gli atti repressivi nel frattempo posti in essere, non esclusa la sanzione dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale;
di conseguenza, allo stato, gli attori non possono essere considerati occupanti abusivi degli immobili in danno del CP_2
In conclusione, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'inesistenza del diritto di credito oggetto delle diffide impugnate e l'inesistenza del diritto del ad ottenere il rilascio degli immobili. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 (come modificati con D.M. n. 147 del 2022), della natura seriale e del valore della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal con Controparte_2
la diffida prot. n. 0113602/21;
- condanna il al pagamento delle spese di lite dell'attore Controparte_2
, liquidate in euro 264,00 per spese esenti ed euro 2.600,00 Parte_1
per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, avv.ti Francesco M. Caianiello e Annunziata Supino, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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