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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 125/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) con l'avv. RAFFAELLA LIGUORI Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
) con l'avv. FRANCESCA RONCHESE CP_1 C.F._2
resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio;
Conclusioni di parte resistente: si rimette;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Albania in data 29.03.2006.
Dall'unione sono nati i figli (13.08.2008) e (28.10.2010), oggi rispettivamente di anni Per_1 Per_2
16 e 14.
Il Tribunale di Udine con sentenza parziale n. 275/2021 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
1 Con sentenza definitiva n. 963/2022 pubblicata in data 07.11.2022, il medesimo Tribunale ha disposto: l'affidamento dei minori all'Ente Locale per il tramite dei Servizi Sociali, il collocamento prevalente dei figli presso il padre, al quale è stata assegnata la casa familiare, l'attribuzione al padre del 100% dell'assegno unico universale, il mantenimento ordinario diretto dei figli a carico del padre, il riparto delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo, al 70% a carico del padre e il 30%
a carico della madre.
Con ricorso depositato in data 20.01.2025 il sig. ha adito il Tribunale chiedendo la Parte_1 dichiarazione di scioglimento del vincolo matrimoniale, oltre all'affido esclusivo dei figli, con collocazione presso di lui, e la previsione di un assegno di mantenimento ordinario a carico della madre pari ad euro 250,00 per ciascun minore.
La resistente si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio, ma domandando, invece,
l'affidamento condiviso dei ragazzi ad entrambi i genitori, fermo il collocamento prevalente presso il padre, con diritto di visita materno supportato dai Servizi Sociali, la previsione di un assegno di mantenimento ordinario per entrambi i figli a suo carico nella misura di euro 150,00 complessivi.
All'udienza del 15.04.2025 i coniugi sono comparsi personalmente avanti al giudice istruttore e sono stati dallo stesso sentiti liberamente;
le parti hanno concordato il versamento, da parte della madre sig.ra di un contributo al mantenimento ordinario di e pari a complessivi CP_1 Per_2 Per_1
euro 150,00, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale. Il giudice ha rinviato l'adozione di ogni provvedimento in punto affidamento, collocamento e frequentazioni genitoriali all'esito dell'acquisizione della documentazione integrativa riportata nel verbale di udienza.
Infine, all'udienza del 12.05.2025, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale sullo status. Il giudice si è riservato l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e la successiva rimessione della causa in decisione al Collegio per la pronuncia di divorzio
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla
L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
2 “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti, essendo trascorso più di un anno dall'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, nel corso del quale con sentenza parziale n.
274/2021, passata in giudicato, è stata pronunciata la loro separazione personale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5, l. 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto in data
29/03/2006, in Albania e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di FAGAGNA dell'anno 2015 al n. 18 parte 2 serie C, da nato in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata in [...] il [...],
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fagagna (UD) di procedere all'annotazione della sentenza;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
3
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) con l'avv. RAFFAELLA LIGUORI Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
) con l'avv. FRANCESCA RONCHESE CP_1 C.F._2
resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio;
Conclusioni di parte resistente: si rimette;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Albania in data 29.03.2006.
Dall'unione sono nati i figli (13.08.2008) e (28.10.2010), oggi rispettivamente di anni Per_1 Per_2
16 e 14.
Il Tribunale di Udine con sentenza parziale n. 275/2021 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
1 Con sentenza definitiva n. 963/2022 pubblicata in data 07.11.2022, il medesimo Tribunale ha disposto: l'affidamento dei minori all'Ente Locale per il tramite dei Servizi Sociali, il collocamento prevalente dei figli presso il padre, al quale è stata assegnata la casa familiare, l'attribuzione al padre del 100% dell'assegno unico universale, il mantenimento ordinario diretto dei figli a carico del padre, il riparto delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo, al 70% a carico del padre e il 30%
a carico della madre.
Con ricorso depositato in data 20.01.2025 il sig. ha adito il Tribunale chiedendo la Parte_1 dichiarazione di scioglimento del vincolo matrimoniale, oltre all'affido esclusivo dei figli, con collocazione presso di lui, e la previsione di un assegno di mantenimento ordinario a carico della madre pari ad euro 250,00 per ciascun minore.
La resistente si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio, ma domandando, invece,
l'affidamento condiviso dei ragazzi ad entrambi i genitori, fermo il collocamento prevalente presso il padre, con diritto di visita materno supportato dai Servizi Sociali, la previsione di un assegno di mantenimento ordinario per entrambi i figli a suo carico nella misura di euro 150,00 complessivi.
All'udienza del 15.04.2025 i coniugi sono comparsi personalmente avanti al giudice istruttore e sono stati dallo stesso sentiti liberamente;
le parti hanno concordato il versamento, da parte della madre sig.ra di un contributo al mantenimento ordinario di e pari a complessivi CP_1 Per_2 Per_1
euro 150,00, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale. Il giudice ha rinviato l'adozione di ogni provvedimento in punto affidamento, collocamento e frequentazioni genitoriali all'esito dell'acquisizione della documentazione integrativa riportata nel verbale di udienza.
Infine, all'udienza del 12.05.2025, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale sullo status. Il giudice si è riservato l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e la successiva rimessione della causa in decisione al Collegio per la pronuncia di divorzio
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla
L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
2 “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti, essendo trascorso più di un anno dall'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, nel corso del quale con sentenza parziale n.
274/2021, passata in giudicato, è stata pronunciata la loro separazione personale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5, l. 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto in data
29/03/2006, in Albania e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di FAGAGNA dell'anno 2015 al n. 18 parte 2 serie C, da nato in [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata in [...] il [...],
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fagagna (UD) di procedere all'annotazione della sentenza;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
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