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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
RI RENATO, AT
VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 45/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6 43123 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01S501024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01S501024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01S501024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come dato atto dalla stessa Agenzia delle Entrate questa “al fine di espletare la propria attività di controllo, a norma dell'art.51del D.P.R.633/72 e dell'art.32 del D.P.R.600/73, ha notificato al Signor Ricorrente_1, il quale svolge l'attività di “Altre attività professionali”, l'invito n.I00318/2024 con la richiesta di presentare, alla data indicata, tutta la documentazione contabile e fiscale relativa all'attività professionale per il periodo d'imposta 2018.
Alle date del 03/05/2024 e dell'11/06/2024 il contribuente produceva documentazione contabile ed extracontabile dalla quale emergeva un profilo di criticità afferente alle spese confluite nel rigo RE12
(“Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica”).
Invero, l'intero importo indicato nel rigo RE12, pari a € 26.180,00, risultava privo di idonea documentazione, pertanto indeducibile.
Nello specifico, a giustificazione delle spese di cui sopra, il Nominativo_1 produceva la seguente documentazione:
1.N.2 ricevute per l'acquisto di servizi di consulenza presso “Società_1” (fornitore extra UE), per un importo pari ad Euro, rispettivamente, 2.700,00 e 1.700,00;
2.N.2 ricevute per la fornitura di servizi di consulenza presso “Società_2”, con sede in uno Stato extra UE, per Euro, rispettivamente, 2.200,00 e 2850,00;
3.N.1 fattura emessa da “Società_4” per Euro 2.000,00;
4.N.1 fattura emessa in data 30/12/2019 dalla Società_3 S.r.l. in liquidazione (P.I. P.IVA_1), per Euro 15.000,00 + IVA.
Quanto alle spese indicate nei punti 1., 2., 3., il pagamento dei supposti servizi sarebbe avvenuto in contanti, secondo la prospettazione avanzata dalla Parte;
e inoltre, a seguito dell'espressa richiesta avanzata dall'Ufficio, non è stato fornito alcun riscontro circa l'effettività, nonché l'inerenza, dei servizi suppostamene icevuti.
Quanto alla spesa indicata nel punto 4., si tratta di un documento per il quale, oltre a non essere stata fornita alcuna prova del pagamento, la relativa fattura è stata emessa dal fornitore nel corso di un periodo d'imposta successivo (2019) rispetto a quello oggetto del controllo (2018).
In aggiunta a quanto sinora detto e a sostegno dell'indeducibilità delle spese di cui trattasi, l'Ufficio ha riscontrato che la somma dei costi (non idoneamente) documentati (€26.480,00) non trova esatta corrispondenza con i costi dedotti (€26.180,00) in dichiarazione.
In base a tutto quanto sopra, tenuto conto della documentazione prodotta dal Contribuente - carente dei requisiti di effettività e di inerenza delle spese - l'Ufficio ritenendo che ai fini della determinazione del reddito, di cui all'art. 54 T.U.I.R., i costi dichiarati nel rigo RE12 fossero indeducibili, notificava, in data 12/09/2024, all'indirizzo PEC del sig. Nominativo_1, lo schema d'atto n.THLQ1S501024/2024.
Successivamente e per oltre sessanta giorni, all'Ufficio non perveniva alcuna risposta, osservazione, controdeduzione da parte del Contribuente.
Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, per l'anno d'imposta 2018, l'Ufficio, emetteva ai sensi dell'art.41bis
DPR.600/1973 l'avviso di accertamento n.THL01S501024/2024, oggetto di odierna impugnazione con cui provvedeva ad accertare un maggior imponibile di € 26.180,00 ai fini Irpef, addizionale regionale e comunale.”
(così nelle controdeduzioni dell'Ufficio resistente)
Con tempestivo ricorso notificato in data 27/01/2025 il signor Ricorrente_1 ha impugnato il suddetto atto di cui chiede l'annullamento siccome infondato in linea di fatto e illegittimo in linea di diritto, con vittoria di spese e compensi. Il ricorrente ha fatto – inoltre – rilevare che le sanzioni pecuniarie sono già state definite con il pagamento effettuato il 13 gennaio 2025.
Parte ricorrente assume in ricorso che “Le contestazioni mosse dall'Ufficio in ordine al recupero delle somme richieste appaiono indebite in merito alle attività pagate a Società_1 in Serbia e Società_2 in Albania nonché a Società_2 […]” in quanto sarebbero tutte riferite a consulenze nel settore farmaceutico e delle attrezzature di laboratorio richieste per incrementare la propria attività professionale, giustificando inoltre il pagamento in contanti ai suddetti fornitori al fine di evitare “[…] i notevoli costi di incasso legati alla conversione in valuta locale nonché le ulteriori commissioni bancarie” che i fornitori avrebbero dovuto sostenere. A tal fine si assume che i prelievi di denaro dai conti correnti bancari fossero “[…] funzionali al pagamento delle suddette fatture”.
“In relazione alla fattura fatta a Società_3nel 2019 in atti, assume il ricorrente che la stessa si riferisce a prestazioni non solo eseguite nel 2018 ma anche pagate in tale anno per effetto della compensazione di finanziamenti Soci effettuati nel corso dell'anno 2017”.
Rileva la Corte che gli assunti di parte ricorrente sono privi di pregio e vanno disattesi dovendosi nel caso ritenere la correttezza dell'operato dell'Ufficio impositore con conseguente rigetto della impugnativa proposta.
Devono, ai fini della confutazione delle censure mosse da parte ricorrente, richiamarsi le esaustive argomentazioni svolte da parte resistente nelle controdeduzioni in atti da ritenersi qui integralmente riportate solo ulteriormente evidenziandosi, circa i pagamenti delle fatture in atti che sarebbero stati effettuati in contanti per il complessivo importo di euro 11450,00, che in realtà non vi sono sufficienti elementi di riscontro per dimostrare che la serie di prelievi di contanti elencati in ricorso da pag.6 a pag.8 possano essere collegati al pagamento dei citati fornitori esteri gravando il relativo onere probatorio a carico del ricorrente
La circostanza deve ritenersi anzi contraddetta sulla base delle considerazioni svolte dall'Ufficio secondo cui: “ I prelievi dei primi sei mesi del 2018 non possono riguardare le fatture che i tre fornitori Società_1, Società_2 e Società_2 hanno emesso nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2018; si tratta di prelievi di importi di varia entità che non sono collegabili ad ogni singola fattura;
non si comprende per quale ragione non venga prelevato l'ammontare necessario per pagare ogni fattura invece di effettuare continui prelievi di contante che possono essere verosimilmente imputabili a delle spese correnti che deve sostenere il contribuente. “
L'ufficio ha inoltre ha evidenziato esaustivamente le incongruenze tali da dimostrare il mancato rispetto il requisito della inerenza della effettività dei costi in relazione a quelli che si assumono sostenuti verso i fornitori Società_1, Società_2, Società_2 e Società_3 Srl in liquidazione A tale proposito appare sufficiente il richiamo alle esaustive argomentazioni svolte in proposito dalla difesa di parte resistente negli scritti difensivi in atti da ritenersi qui riportati osservandosi che la difesa di parte resistente ha evidenziato la insufficienza e inidoneità della documentazione prodotta dal ricorrente (fatture e contratti) ai dedotti fini sia per la mancanza di elementi idonei a provare che la data indicata sugli stessi sia certa che per la loro assoluta genericità circa la indicazione dei soggetti beneficiari delle prestazioni e delle attività indicate come consulenze che sarebbero state svolte a favore del Nominativo_1 e dallo stesso richieste asseritamente per incrementare la propria attività professionale nel settore farmaceutico e delle attrezzature di laboratorio con conseguente emissione di fatture nei confronti dello stesso.
In particolare circa i costi relativi a Società_3 Srl in iquidazione deve ossevarsi che per come rilevato dall'Ufficio non è stato prodotto alcun contratto in relazione alla fattura emessa dalla stessa nonostante il suo elevato importo (€15.000,00 oltre Iva); che inoltre “ la fattura non è redatta sa carta intestata che identifichi in maniera specifica la società fornitrice e non presenta un logo specifico;
che la fattura emessa dal suddetto fornitore reca una descrizione generica “Consulenze svolte anno 2018 per vostro conto nei confronti dei vostri clienti Società_4 e Società_4 srl relativamente a: - Consulenze varie cessioni quote partecipazioni;
- Consulenze commerciali cessioni contratti;
- Consulenze per ristrutturazione finanziaria”; che la fattura è stata emessa dal fornitore Società_3 Srl in liquidazione in data 30/12/2019 (di tale anno d'imposta è la fattura n.1) ed invece il costo è stato dedotto dal ricorrente nell'anno d'imposta 2018.”
L'Ufficio circa questo fornitore ha evidenziato inoltre come “ tra i soci della Società_3 Srl in liquidazione figuravano il ricorrente e il fratello Nominativo_1.; che dalle interrogazioni effettuate presso la Camera di Commercio è stato appurato che il Nominativo_1 è stato nominato liquidatore della società Società_3 Srl in data 23/12/2015 (iscrizione 01/01/2016), l'ultimo bilancio è stato depositato presso la Camera di
Commercio in data 23/10/2015 (relativo all'anno 2014), la cessazione dalla carica degli amministratori è dell'01/01/2016 e la società è stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 28/02/2023. Circa detta operazione l'Ufficio ha evidenziato inoltre come il ricorrente “avrebbe dato incarico alla società
Società_3 Srl di cui è socio di svolgere per suo conto attività di consulenza nei confronti dei suoi clienti Società_4 Srl (attualmente in liquidazione) e Società_4 in cui ha rivestito la carica di socio e/o amministratore. Con la fattura emessa da Società_3 Srl in liquidazione di cui è socio il ricorrente ha ridotto il suo reddito imponibile di € 15.000,00 per non ben specificate consulenze commissionate a favore di società in cui egli stesso ha ricoperto cariche sociali.
Peraltro il costo della fattura non sarebbe stato corrisposto dal ricorrente ma compensato con finanziamenti che lo stesso avrebbe effettuato a favore della società senza che però sia stata fornita idonea prova delle effettivo versamento delle relative somme nelle casse della società, con conseguente violazione del principio di cassa.
Correttamente l'ufficio ha rilevato in proposito come nel caso “l'elenco delle somme che il contribuente avrebbe versato a titolo di finanziamento soci alla Società_3 Srl non è documentato da alcun estratto conto bancario. - In ogni caso, per documentare il finanziamento del socio Ricorrente_1 il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione contabile della Società_3 Srl in liquidazione in cui dovrebbe essere stato dapprima registrato il debito nei confronti del socio e successivamente la sua riduzione per compensazione. - Per quanto riguarda il documento denominato “compensazione volontaria dei debiti” prodotto sempre in fase contenziosa dal ricorrente e sottoscritto dai fratelli Ricorrente_1
(in qualità di socio) e Nominativo_1 (in qualità di liquidatore di Società_3 Srl), si fa presente che la Corte di Cassazione ha precisato che “gli atti privi di data certa non sono opponibili al fisco”, a maggior ragione quando dal procedimento non emergano ulteriori mezzi di prova in base ai quali desumere la certezza della data del documento. Sul versante probatorio è onere del contribuente dimostrare, oltre all'esistenza del costo, anche la sua inerenza all'attività 'impresa, prova che può essere fornita con qualsiasi mezzo purché certo e preciso anche dal punto di vista temporale (così Cass. ord. n.22045/2020 e n.14990/2020).
Per le suesposte ragioni sia il “mastrino finanziamento soci” che il documento compensazione volontaria dei debiti” prodotti dal ricorrente non hanno nessun valore ai fini della deducibilità del costo documentato dalla fattura emessa da Società_3 Srl in liquidazione.” ( così nelle controdeduzioni dell'Ufficio).
Sulla base delle argomentazioni di cui sopra deve quindi ritenersi la inidoneità della documentazione prodotta dal ricorrente al fine di dimostrare la effettività e correttezza ( ai fini della richiesta deducibilità dei relativi costi) delle prestazioni che si assumono svolte nei confronti dei citati fornitori e quindi dei relativi costi che si assumono sostenuti nella complessiva somma di euro 26180,00
Correttamente quindi l'Ufficio valutata la documentazione prodotta dalla parte ha ritenuto che i costi sostenuti non siano deducibili.
Non può – dunque - ravvisarsi nessuna illegittimità della pretesa tributaria.
Considerato che
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C (cfr Cass 2022/33568 oltre alla giurisprudenza di legittimità citata dall'Ufficio) grava in ogni caso sul contribuente l'onere di provare sia l'esistenza che l'inerenza dei costi di cui si richiede la deducibilità ciò al fine : di “consentire all'Amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli con i poteri previsti dalla normativa di riferimento” ( cfr Cass 12081/2024, citata dalla difesa di parte resistente: onere che nel caso, per quanto sopra, non può ritenersi assolto dal ricorrente.Il ricorso proposto va quindi rigettato siccome per quanto sopra infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di euro 1500,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
RI RENATO, AT
VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 45/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6 43123 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01S501024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01S501024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01S501024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per come dato atto dalla stessa Agenzia delle Entrate questa “al fine di espletare la propria attività di controllo, a norma dell'art.51del D.P.R.633/72 e dell'art.32 del D.P.R.600/73, ha notificato al Signor Ricorrente_1, il quale svolge l'attività di “Altre attività professionali”, l'invito n.I00318/2024 con la richiesta di presentare, alla data indicata, tutta la documentazione contabile e fiscale relativa all'attività professionale per il periodo d'imposta 2018.
Alle date del 03/05/2024 e dell'11/06/2024 il contribuente produceva documentazione contabile ed extracontabile dalla quale emergeva un profilo di criticità afferente alle spese confluite nel rigo RE12
(“Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica”).
Invero, l'intero importo indicato nel rigo RE12, pari a € 26.180,00, risultava privo di idonea documentazione, pertanto indeducibile.
Nello specifico, a giustificazione delle spese di cui sopra, il Nominativo_1 produceva la seguente documentazione:
1.N.2 ricevute per l'acquisto di servizi di consulenza presso “Società_1” (fornitore extra UE), per un importo pari ad Euro, rispettivamente, 2.700,00 e 1.700,00;
2.N.2 ricevute per la fornitura di servizi di consulenza presso “Società_2”, con sede in uno Stato extra UE, per Euro, rispettivamente, 2.200,00 e 2850,00;
3.N.1 fattura emessa da “Società_4” per Euro 2.000,00;
4.N.1 fattura emessa in data 30/12/2019 dalla Società_3 S.r.l. in liquidazione (P.I. P.IVA_1), per Euro 15.000,00 + IVA.
Quanto alle spese indicate nei punti 1., 2., 3., il pagamento dei supposti servizi sarebbe avvenuto in contanti, secondo la prospettazione avanzata dalla Parte;
e inoltre, a seguito dell'espressa richiesta avanzata dall'Ufficio, non è stato fornito alcun riscontro circa l'effettività, nonché l'inerenza, dei servizi suppostamene icevuti.
Quanto alla spesa indicata nel punto 4., si tratta di un documento per il quale, oltre a non essere stata fornita alcuna prova del pagamento, la relativa fattura è stata emessa dal fornitore nel corso di un periodo d'imposta successivo (2019) rispetto a quello oggetto del controllo (2018).
In aggiunta a quanto sinora detto e a sostegno dell'indeducibilità delle spese di cui trattasi, l'Ufficio ha riscontrato che la somma dei costi (non idoneamente) documentati (€26.480,00) non trova esatta corrispondenza con i costi dedotti (€26.180,00) in dichiarazione.
In base a tutto quanto sopra, tenuto conto della documentazione prodotta dal Contribuente - carente dei requisiti di effettività e di inerenza delle spese - l'Ufficio ritenendo che ai fini della determinazione del reddito, di cui all'art. 54 T.U.I.R., i costi dichiarati nel rigo RE12 fossero indeducibili, notificava, in data 12/09/2024, all'indirizzo PEC del sig. Nominativo_1, lo schema d'atto n.THLQ1S501024/2024.
Successivamente e per oltre sessanta giorni, all'Ufficio non perveniva alcuna risposta, osservazione, controdeduzione da parte del Contribuente.
Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, per l'anno d'imposta 2018, l'Ufficio, emetteva ai sensi dell'art.41bis
DPR.600/1973 l'avviso di accertamento n.THL01S501024/2024, oggetto di odierna impugnazione con cui provvedeva ad accertare un maggior imponibile di € 26.180,00 ai fini Irpef, addizionale regionale e comunale.”
(così nelle controdeduzioni dell'Ufficio resistente)
Con tempestivo ricorso notificato in data 27/01/2025 il signor Ricorrente_1 ha impugnato il suddetto atto di cui chiede l'annullamento siccome infondato in linea di fatto e illegittimo in linea di diritto, con vittoria di spese e compensi. Il ricorrente ha fatto – inoltre – rilevare che le sanzioni pecuniarie sono già state definite con il pagamento effettuato il 13 gennaio 2025.
Parte ricorrente assume in ricorso che “Le contestazioni mosse dall'Ufficio in ordine al recupero delle somme richieste appaiono indebite in merito alle attività pagate a Società_1 in Serbia e Società_2 in Albania nonché a Società_2 […]” in quanto sarebbero tutte riferite a consulenze nel settore farmaceutico e delle attrezzature di laboratorio richieste per incrementare la propria attività professionale, giustificando inoltre il pagamento in contanti ai suddetti fornitori al fine di evitare “[…] i notevoli costi di incasso legati alla conversione in valuta locale nonché le ulteriori commissioni bancarie” che i fornitori avrebbero dovuto sostenere. A tal fine si assume che i prelievi di denaro dai conti correnti bancari fossero “[…] funzionali al pagamento delle suddette fatture”.
“In relazione alla fattura fatta a Società_3nel 2019 in atti, assume il ricorrente che la stessa si riferisce a prestazioni non solo eseguite nel 2018 ma anche pagate in tale anno per effetto della compensazione di finanziamenti Soci effettuati nel corso dell'anno 2017”.
Rileva la Corte che gli assunti di parte ricorrente sono privi di pregio e vanno disattesi dovendosi nel caso ritenere la correttezza dell'operato dell'Ufficio impositore con conseguente rigetto della impugnativa proposta.
Devono, ai fini della confutazione delle censure mosse da parte ricorrente, richiamarsi le esaustive argomentazioni svolte da parte resistente nelle controdeduzioni in atti da ritenersi qui integralmente riportate solo ulteriormente evidenziandosi, circa i pagamenti delle fatture in atti che sarebbero stati effettuati in contanti per il complessivo importo di euro 11450,00, che in realtà non vi sono sufficienti elementi di riscontro per dimostrare che la serie di prelievi di contanti elencati in ricorso da pag.6 a pag.8 possano essere collegati al pagamento dei citati fornitori esteri gravando il relativo onere probatorio a carico del ricorrente
La circostanza deve ritenersi anzi contraddetta sulla base delle considerazioni svolte dall'Ufficio secondo cui: “ I prelievi dei primi sei mesi del 2018 non possono riguardare le fatture che i tre fornitori Società_1, Società_2 e Società_2 hanno emesso nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2018; si tratta di prelievi di importi di varia entità che non sono collegabili ad ogni singola fattura;
non si comprende per quale ragione non venga prelevato l'ammontare necessario per pagare ogni fattura invece di effettuare continui prelievi di contante che possono essere verosimilmente imputabili a delle spese correnti che deve sostenere il contribuente. “
L'ufficio ha inoltre ha evidenziato esaustivamente le incongruenze tali da dimostrare il mancato rispetto il requisito della inerenza della effettività dei costi in relazione a quelli che si assumono sostenuti verso i fornitori Società_1, Società_2, Società_2 e Società_3 Srl in liquidazione A tale proposito appare sufficiente il richiamo alle esaustive argomentazioni svolte in proposito dalla difesa di parte resistente negli scritti difensivi in atti da ritenersi qui riportati osservandosi che la difesa di parte resistente ha evidenziato la insufficienza e inidoneità della documentazione prodotta dal ricorrente (fatture e contratti) ai dedotti fini sia per la mancanza di elementi idonei a provare che la data indicata sugli stessi sia certa che per la loro assoluta genericità circa la indicazione dei soggetti beneficiari delle prestazioni e delle attività indicate come consulenze che sarebbero state svolte a favore del Nominativo_1 e dallo stesso richieste asseritamente per incrementare la propria attività professionale nel settore farmaceutico e delle attrezzature di laboratorio con conseguente emissione di fatture nei confronti dello stesso.
In particolare circa i costi relativi a Società_3 Srl in iquidazione deve ossevarsi che per come rilevato dall'Ufficio non è stato prodotto alcun contratto in relazione alla fattura emessa dalla stessa nonostante il suo elevato importo (€15.000,00 oltre Iva); che inoltre “ la fattura non è redatta sa carta intestata che identifichi in maniera specifica la società fornitrice e non presenta un logo specifico;
che la fattura emessa dal suddetto fornitore reca una descrizione generica “Consulenze svolte anno 2018 per vostro conto nei confronti dei vostri clienti Società_4 e Società_4 srl relativamente a: - Consulenze varie cessioni quote partecipazioni;
- Consulenze commerciali cessioni contratti;
- Consulenze per ristrutturazione finanziaria”; che la fattura è stata emessa dal fornitore Società_3 Srl in liquidazione in data 30/12/2019 (di tale anno d'imposta è la fattura n.1) ed invece il costo è stato dedotto dal ricorrente nell'anno d'imposta 2018.”
L'Ufficio circa questo fornitore ha evidenziato inoltre come “ tra i soci della Società_3 Srl in liquidazione figuravano il ricorrente e il fratello Nominativo_1.; che dalle interrogazioni effettuate presso la Camera di Commercio è stato appurato che il Nominativo_1 è stato nominato liquidatore della società Società_3 Srl in data 23/12/2015 (iscrizione 01/01/2016), l'ultimo bilancio è stato depositato presso la Camera di
Commercio in data 23/10/2015 (relativo all'anno 2014), la cessazione dalla carica degli amministratori è dell'01/01/2016 e la società è stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 28/02/2023. Circa detta operazione l'Ufficio ha evidenziato inoltre come il ricorrente “avrebbe dato incarico alla società
Società_3 Srl di cui è socio di svolgere per suo conto attività di consulenza nei confronti dei suoi clienti Società_4 Srl (attualmente in liquidazione) e Società_4 in cui ha rivestito la carica di socio e/o amministratore. Con la fattura emessa da Società_3 Srl in liquidazione di cui è socio il ricorrente ha ridotto il suo reddito imponibile di € 15.000,00 per non ben specificate consulenze commissionate a favore di società in cui egli stesso ha ricoperto cariche sociali.
Peraltro il costo della fattura non sarebbe stato corrisposto dal ricorrente ma compensato con finanziamenti che lo stesso avrebbe effettuato a favore della società senza che però sia stata fornita idonea prova delle effettivo versamento delle relative somme nelle casse della società, con conseguente violazione del principio di cassa.
Correttamente l'ufficio ha rilevato in proposito come nel caso “l'elenco delle somme che il contribuente avrebbe versato a titolo di finanziamento soci alla Società_3 Srl non è documentato da alcun estratto conto bancario. - In ogni caso, per documentare il finanziamento del socio Ricorrente_1 il ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione contabile della Società_3 Srl in liquidazione in cui dovrebbe essere stato dapprima registrato il debito nei confronti del socio e successivamente la sua riduzione per compensazione. - Per quanto riguarda il documento denominato “compensazione volontaria dei debiti” prodotto sempre in fase contenziosa dal ricorrente e sottoscritto dai fratelli Ricorrente_1
(in qualità di socio) e Nominativo_1 (in qualità di liquidatore di Società_3 Srl), si fa presente che la Corte di Cassazione ha precisato che “gli atti privi di data certa non sono opponibili al fisco”, a maggior ragione quando dal procedimento non emergano ulteriori mezzi di prova in base ai quali desumere la certezza della data del documento. Sul versante probatorio è onere del contribuente dimostrare, oltre all'esistenza del costo, anche la sua inerenza all'attività 'impresa, prova che può essere fornita con qualsiasi mezzo purché certo e preciso anche dal punto di vista temporale (così Cass. ord. n.22045/2020 e n.14990/2020).
Per le suesposte ragioni sia il “mastrino finanziamento soci” che il documento compensazione volontaria dei debiti” prodotti dal ricorrente non hanno nessun valore ai fini della deducibilità del costo documentato dalla fattura emessa da Società_3 Srl in liquidazione.” ( così nelle controdeduzioni dell'Ufficio).
Sulla base delle argomentazioni di cui sopra deve quindi ritenersi la inidoneità della documentazione prodotta dal ricorrente al fine di dimostrare la effettività e correttezza ( ai fini della richiesta deducibilità dei relativi costi) delle prestazioni che si assumono svolte nei confronti dei citati fornitori e quindi dei relativi costi che si assumono sostenuti nella complessiva somma di euro 26180,00
Correttamente quindi l'Ufficio valutata la documentazione prodotta dalla parte ha ritenuto che i costi sostenuti non siano deducibili.
Non può – dunque - ravvisarsi nessuna illegittimità della pretesa tributaria.
Considerato che
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C (cfr Cass 2022/33568 oltre alla giurisprudenza di legittimità citata dall'Ufficio) grava in ogni caso sul contribuente l'onere di provare sia l'esistenza che l'inerenza dei costi di cui si richiede la deducibilità ciò al fine : di “consentire all'Amministrazione finanziaria di esercitare i dovuti controlli con i poteri previsti dalla normativa di riferimento” ( cfr Cass 12081/2024, citata dalla difesa di parte resistente: onere che nel caso, per quanto sopra, non può ritenersi assolto dal ricorrente.Il ricorso proposto va quindi rigettato siccome per quanto sopra infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di euro 1500,00 oltre accessori come per legge.