Ordinanza cautelare 10 giugno 2020
Sentenza 17 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00896/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2025, proposto da
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, Albo Gestori Ambientali – Sezione Campania, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n.107/2025, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ricicla Italia S.r.l.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
RITENUTO
- che necessita di approfondimento nella opportuna sede di merito dinnanzi al T.A.R. la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, ai sensi dell’art. 92 d. lgs. 159/2011, alla luce delle censure di parte ricorrente in primo grado;
- che, peraltro, essendo già calendarizzata la trattazione del ricorso dinnanzi al T.A.R. all’udienza pubblica del 25 giugno 2025, nel bilanciamento dei contrapposti interessi non si ravvisa il pregiudizio grave e irreparabile paventato dall’Amministrazione appellante nelle more della ormai imminente definizione nel merito del ricorso;
- che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 1021/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente in primo grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.