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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 59 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. VIOLA MARIA CRISTINA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
DANTE 53 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito”:
1) affidare ad entrambi i genitori i minori figli e , i quali dovranno continuare a Per_1 Per_2
ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2) disporre che i genitori esercitino entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le cure mediche, la scelta di attività ricreative e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente;
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Monserrato, via Maurizio Scevola n. 11,
alla sig.ra , la quale vi dimorerà unitamente ai figli minori collocati presso di lei;
Parte_1
4) stabilire che il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, potrà vedere e tenere con sé
i figli minori, e , tre giorni e due notti alla settimana e, in particolare, dall'uscita di Per_1 Per_2
scuola ovvero dalle ore 16,00 fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, oltre a fine settima alternati dalle ore 14,30 del sabato alle ore 20,30 della domenica (21,30 nel periodo estivo);
oltreché durante le vacanze natalizie alternativamente di anno in anno, con il padre o con la madre,
il 24 dicembre a cena o il 25 dicembre a pranzo, nonché il 31 dicembre a cena o l'1 gennaio a pranzo e viceversa;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo e viceversa;
durante le ferie estive i minori trascorreranno con il padre quindici giorni anche non consecutivi con il padre, tenuto conto delle esigenze lavorative del Matta;
5) dare atto che le parti concordano che il sig. verserà mensilmente alla sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, e , la somma di € 400,00
[...] Per_1 Per_2
(€ 200,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento nella misura del 50%, delle spese straordinarie (mediche non coperte dal servizio sanitario e sportive) preventivamente concordate e documentate, mentre le spese delle rette scolastiche (incluse quella della mensa e dopo-scuola) dei due figli minori saranno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_1
6) le parti concordano che l'assegno unico familiare per i due figli continuerà ad essere percepito da ciascuno dei genitori nella misura del 50%;
7) spese e competenze interamente compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da n data 05/01/2023, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato Pt_1
il rito, pronunciato con sentenza non definitiva n. 1844/2023 del 27.06.2023 lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con note di trattazione scritta le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 5.01.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
. CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole. Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1844/2023 del
27.06.2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
2. affida ad entrambi i genitori i minori figli e i quali dovranno Persona_3 Persona_4
continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale,
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le cure mediche, la scelta di attività ricreative e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente;
3) assegna la casa coniugale, sita in Monserrato, via Maurizio Scevola n. 11, alla sig.ra Pt_1
, la quale vi dimorerà unitamente ai figli minori collocati presso di lei;
[...]
4) dispone che il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, potrà vedere e tenere con sé
i figli minori, e , tre giorni e due notti alla settimana e, in particolare, dall'uscita di Per_1 Per_2
scuola ovvero dalle ore 16,00 fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, oltre a fine settima alternati dalle ore 14,30 del sabato alle ore 20,30 della domenica (21,30 nel periodo estivo);
oltreché durante le vacanze natalizie alternativamente di anno in anno, con il padre o con la madre,
il 24 dicembre a cena o il 25 dicembre a pranzo, nonché il 31 dicembre a cena o l'1 gennaio a pranzo e viceversa;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo e viceversa;
durante le ferie estive i minori trascorreranno con il padre quindici giorni anche non consecutivi con il padre, tenuto conto delle esigenze lavorative del Matta;
5) dispone che il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli, e , la somma di euro 400,00 ( euro 200,00 Per_1 Per_2 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento nella misura del 50%, delle spese straordinarie (mediche non coperte dal servizio sanitario e sportive) preventivamente concordate e documentate, mentre le spese delle rette scolastiche (incluse quella della mensa e dopo-scuola) dei due figli minori saranno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_1
6) le parti concordano che l'assegno unico familiare per i due figli continuerà ad essere percepito da ciascuno dei genitori nella misura del 50%;
7) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
15/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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