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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/11/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa RG AT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto dei termini assegnati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1058/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
n.q. di legale rappresentante della “ Parte_1 Parte_2
”, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Michelangelo
[...]
UD e BA OL ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BA OL, in Palermo, in Via delle Alpi n.7, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana 59 presso l' Ufficio Legale della Sede
Provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario Nivola, giusta procura alle liti del CP_1
Notar di Roma Per_1
- resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.03.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha spiegato opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000930069, notificatagli in data 27.02.2023 dall'ente previdenziale, con la quale veniva sanzionato l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2016 ai sensi dell'articolo 2 comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983 n.
463, conv. l. 638/1983 e succ. mod..
1 A sostegno dell'opposizione, eccepiva la carenza dei presupposti legittimanti l'irrogazione delle sanzioni, l'omessa notifica degli atti di accertamento richiamati nelle ordinanze, l'insussistenza del diritto dell'ente previdenziale di riscuotere le somme in questione perché prescritte, nonché la carenza di motivazione;
concludeva, pertanto, chiedendo che venisse annullata l'ordinanza opposta.
Rilevava, inoltre, di aver provveduto al tempestivo pagamento delle somme richieste, pari ad €
619,24 nel termine di tre mesi dalla notifica del suddetto avviso, avvenuto in data 16.04.2018.
Regolarmente instaurato il contradittorio, si costituiva in giudizio l'ente convenuto eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. Rilevava, infine, di aver proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata in misura pari ad €. 1.238,48 (cfr. produzione
), con conseguenziale richiesta di cessazione della materia del contendere e compensazione delle CP_1 spese di lite, nel caso in cui il ricorrente avesse effettuato il relativo pagamento.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 07.10.2025 per il deposito di note.
***
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, sollevata dall' . CP_1
Ed invero, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, contro la quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981, è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
In particolare, l'opposizione si propone davanti al Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, trattandosi di sanzione applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
Sulla scorta delle superiori premesse, va dunque affermata la competenza del Tribunale di Termini
Imerese, in funzione di Giudice del lavoro, tenuto conto che, nel caso in esame, la società, a cui è stata contestata la violazione della normativa in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha sede nel Comune di Marineo (Pa).
***
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, infatti, rigettata l'eccezione di mancata notificazione dei verbali di accertamento sottesi all'ordinanza ingiunzione opposta.
Ed infatti, l'art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata
2 in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Sancendo, quindi, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica.
Vanno richiamati quindi i principi dettati da Cass. SS.UU n. 5791 del 4.3.2008, dettati in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale
(con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno
3 decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (conformi:
16444/2009; ord. 14861/2012; ord. 1144/2018).
L' costituendosi in giudizio ha fornito sufficiente prova della notificazione dell'atto di CP_1 accertamento n. . 5502 , avendo depositato l'atto d'accertamento e la copia CP_1 Controparte_2 dell'avviso di ricevimento notificato in data 06.04.2018 ( all.to 3 fascicolo parte resistente).
Relativamente alla presunta mancata notifica dell'atto di accertamento n.
.5502.22/03/2018.0035959, sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, occorre premettere che, CP_1 in tema di violazioni amministrative, vige un principio personalistico, secondo il quale autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica.
Nel caso in cui l'infrazione sia stata posta in essere da chi abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente, all'obbligazione individuale dell'autore dell'infrazione si aggiunge, in via solidale e solo in funzione di garanzia del pagamento, quella dell'ente da lui rappresentato a norma dell'art. 6, III comma, della legge n. 689 del 1981 (cfr. Cass. civ., sent. n. 3879 del 12.03.2012, secondo cui “nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato,
e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente”).
In altri termini, se la responsabilità dell'autore della violazione, il quale abbia agito in veste di legale rappresentante della società, è responsabilità personale, la norma ha avuto cura di affiancargli un condebitore solidale, il quale, in caso di pagamento della sanzione, potrà agire in via di rivalsa nei confronti dell'autore della violazione amministrativa.
Ne consegue, quindi, che la posizione del legale rappresentante e quella della società sono obbligazioni autonome ed indipendenti, tant'è che “la notificazione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento eseguita nei confronti del legale rappresentante in proprio, senza alcun riferimento alla persona giuridica rappresentata, non costituisce valida contestazione nei confronti della persona
4 giuridica, la cui responsabilità solidale presuppone che le sia tempestivamente contestata
l'infrazione del soggetto di cui deve rispondere” (cfr. Cass. civ., sent. n. 23875 del 15.11.2011).
Passando all'esame del caso concreto, il verbale di accertamento e notificazione di violazione amministrativa reca la data del 06.04.2018 ed è relativo ad accertamenti risalenti a marzo 2018, epoca in cui, per come è incontestato, il ricorrente rivestiva e riveste tutt'ora la carica di legale rappresentante della . Parte_2
Del resto, lo stesso ricorso introduttivo è intestato al ricorrente n.q di legale rappresentante della società cooperativa.
Pertanto, tale profilo di opposizione non merita accoglimento.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Al riguardo, sostiene l'istituto che il termine di prescrizione non sia decorso in quanto esso ha cominciato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione (e, nello specifico, dalla data in cui l'autorità giudiziaria penale aveva restituito gli atti alla P.A. competente ai sensi e per l'effetto dell'art 9 D.Lgs. 8/2016) e fosse stato sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione) e durante il periodo previsto dal D.L. 18/2020, conv. in l.n.27/20 (in relazione all'emergenza pandemica per COVID-19).
Ritiene la scrivente che la tesi sia fondata.
E difatti, va evidenziato che il termine prescrizionale in materia ha durata quinquennale (art. 28 L.
689/1981): tale termine è cominciato a decorrere, trattandosi di illecito valutato originariamente come reato e poi depenalizzato, con la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 e, quindi, in data
6.2.2016.
In particolare, se la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41.
Infatti, solo dopo tale ricevimento, l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529/03; n.19897/18).
Per gli anni successivi, come nel caso di specie, è evidente che la prescrizione inizia a decorrere dalla notifica dell'accertamento della violazione, in quanto, da tale momento, scatta il termine di tre mesi per l'eventuale adempimento mediante il versamento delle somme omesse al cui spirare decorre il
5 termine di 60 giorni per il pagamento della sanzione: in assenza di pagamento consente l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata è relativa alla sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge
11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'annualità 2016.
Il ricorrente non contesta che, nelle denunce contributive (all.to DMAG 1 fascicolo parte resistente) presentate in data 13.04.2016 contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi dovuti CP_ all' ha dichiarato di aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti e di aver omesso CP_ di versarle all'
Rileva, parte ricorrente, di aver provveduto al pagamento dell'importo omesso di €. 619,24 in data
12.07.2018 - pertanto nei tre mesi dalla notifica – con conseguente estinzione del potere sanzionatorio CP_ dell'
Ebbene, tale assunto non convince. CP_ Risulta dalla documentazione in atti, infatti, che l' ha provveduto alla notifica di atto di accertamento in data 06.04.2018 e che solo in data 12.07.2018, oltre i tre mesi dalla notifica del suddetto atto di accertamento, il ricorrente ha provveduto al pagamento della contribuzione omessa.
Al riguardo, giova richiamare l'art. 6, comma 3, d.lgs. 8/22016 che ha così sostituito il comma 1-bis dell'art. 2 d.lgs. 463/1983,: "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Ne deriva che il datore di lavoro non è punibile né assoggettabile a sanzione amministrativa nel caso in cui provveda al versamento delle omesse ritenute previdenziali ed assistenziali entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Ciò detto, nella fattispecie in esame, è pacifico che parte ricorrente abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016 e che in data 12.07.2018, oltre il prescritto termine di tre mesi, abbia provveduto al pagamento delle somme richieste con l'atto di accertamento notificato in data 06.04.2018.
L' , infatti, ha contestato la regolarità e la tempestività del pagamento e pertanto, alla luce della CP_1 documentazione allegata agli atti, la sanzione amministrativa erogata appare legittima.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
6 La prescrizione, infatti, è stata interrotta con la notifica di tale atto di accertamento del 06.04.2018 CP_ (cfr. doc. in fasc. , è rimasta sospesa nei tre mesi successivi ex art. 2 D.L. 463/1983 (comma 1 – bis “il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; comma 1 – quater “durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”), poi è rimasta ancora sospesa dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (art. 103, comma 6 – bis D.L. 18/2020) e infine nuovamente interrotta con la notifica dell'ordinanza ingiunzione del 27.02.2023.
L'opposizione va, dunque, respinta non essendo prescritta la somma richiesta.
Alla luce di tutto quanto precede, assorbita ogni altra questione, il ricorso di deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna N.Q DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in Controparte_3 favore dell' che liquida in €. 1.700,00, oltre accessori di legge. CP_1
Così deciso, il 06.11.2025
IL GIUDICE
RG AT
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa RG AT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel rispetto dei termini assegnati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1058/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
n.q. di legale rappresentante della “ Parte_1 Parte_2
”, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Michelangelo
[...]
UD e BA OL ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BA OL, in Palermo, in Via delle Alpi n.7, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana 59 presso l' Ufficio Legale della Sede
Provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario Nivola, giusta procura alle liti del CP_1
Notar di Roma Per_1
- resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.03.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha spiegato opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000930069, notificatagli in data 27.02.2023 dall'ente previdenziale, con la quale veniva sanzionato l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2016 ai sensi dell'articolo 2 comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983 n.
463, conv. l. 638/1983 e succ. mod..
1 A sostegno dell'opposizione, eccepiva la carenza dei presupposti legittimanti l'irrogazione delle sanzioni, l'omessa notifica degli atti di accertamento richiamati nelle ordinanze, l'insussistenza del diritto dell'ente previdenziale di riscuotere le somme in questione perché prescritte, nonché la carenza di motivazione;
concludeva, pertanto, chiedendo che venisse annullata l'ordinanza opposta.
Rilevava, inoltre, di aver provveduto al tempestivo pagamento delle somme richieste, pari ad €
619,24 nel termine di tre mesi dalla notifica del suddetto avviso, avvenuto in data 16.04.2018.
Regolarmente instaurato il contradittorio, si costituiva in giudizio l'ente convenuto eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. Rilevava, infine, di aver proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata in misura pari ad €. 1.238,48 (cfr. produzione
), con conseguenziale richiesta di cessazione della materia del contendere e compensazione delle CP_1 spese di lite, nel caso in cui il ricorrente avesse effettuato il relativo pagamento.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 07.10.2025 per il deposito di note.
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In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, sollevata dall' . CP_1
Ed invero, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, contro la quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981, è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
In particolare, l'opposizione si propone davanti al Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, trattandosi di sanzione applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
Sulla scorta delle superiori premesse, va dunque affermata la competenza del Tribunale di Termini
Imerese, in funzione di Giudice del lavoro, tenuto conto che, nel caso in esame, la società, a cui è stata contestata la violazione della normativa in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha sede nel Comune di Marineo (Pa).
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Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, infatti, rigettata l'eccezione di mancata notificazione dei verbali di accertamento sottesi all'ordinanza ingiunzione opposta.
Ed infatti, l'art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata
2 in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Sancendo, quindi, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica.
Vanno richiamati quindi i principi dettati da Cass. SS.UU n. 5791 del 4.3.2008, dettati in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale
(con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno
3 decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (conformi:
16444/2009; ord. 14861/2012; ord. 1144/2018).
L' costituendosi in giudizio ha fornito sufficiente prova della notificazione dell'atto di CP_1 accertamento n. . 5502 , avendo depositato l'atto d'accertamento e la copia CP_1 Controparte_2 dell'avviso di ricevimento notificato in data 06.04.2018 ( all.to 3 fascicolo parte resistente).
Relativamente alla presunta mancata notifica dell'atto di accertamento n.
.5502.22/03/2018.0035959, sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, occorre premettere che, CP_1 in tema di violazioni amministrative, vige un principio personalistico, secondo il quale autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica.
Nel caso in cui l'infrazione sia stata posta in essere da chi abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente, all'obbligazione individuale dell'autore dell'infrazione si aggiunge, in via solidale e solo in funzione di garanzia del pagamento, quella dell'ente da lui rappresentato a norma dell'art. 6, III comma, della legge n. 689 del 1981 (cfr. Cass. civ., sent. n. 3879 del 12.03.2012, secondo cui “nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato,
e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente”).
In altri termini, se la responsabilità dell'autore della violazione, il quale abbia agito in veste di legale rappresentante della società, è responsabilità personale, la norma ha avuto cura di affiancargli un condebitore solidale, il quale, in caso di pagamento della sanzione, potrà agire in via di rivalsa nei confronti dell'autore della violazione amministrativa.
Ne consegue, quindi, che la posizione del legale rappresentante e quella della società sono obbligazioni autonome ed indipendenti, tant'è che “la notificazione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento eseguita nei confronti del legale rappresentante in proprio, senza alcun riferimento alla persona giuridica rappresentata, non costituisce valida contestazione nei confronti della persona
4 giuridica, la cui responsabilità solidale presuppone che le sia tempestivamente contestata
l'infrazione del soggetto di cui deve rispondere” (cfr. Cass. civ., sent. n. 23875 del 15.11.2011).
Passando all'esame del caso concreto, il verbale di accertamento e notificazione di violazione amministrativa reca la data del 06.04.2018 ed è relativo ad accertamenti risalenti a marzo 2018, epoca in cui, per come è incontestato, il ricorrente rivestiva e riveste tutt'ora la carica di legale rappresentante della . Parte_2
Del resto, lo stesso ricorso introduttivo è intestato al ricorrente n.q di legale rappresentante della società cooperativa.
Pertanto, tale profilo di opposizione non merita accoglimento.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Al riguardo, sostiene l'istituto che il termine di prescrizione non sia decorso in quanto esso ha cominciato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione (e, nello specifico, dalla data in cui l'autorità giudiziaria penale aveva restituito gli atti alla P.A. competente ai sensi e per l'effetto dell'art 9 D.Lgs. 8/2016) e fosse stato sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione) e durante il periodo previsto dal D.L. 18/2020, conv. in l.n.27/20 (in relazione all'emergenza pandemica per COVID-19).
Ritiene la scrivente che la tesi sia fondata.
E difatti, va evidenziato che il termine prescrizionale in materia ha durata quinquennale (art. 28 L.
689/1981): tale termine è cominciato a decorrere, trattandosi di illecito valutato originariamente come reato e poi depenalizzato, con la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 e, quindi, in data
6.2.2016.
In particolare, se la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41.
Infatti, solo dopo tale ricevimento, l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529/03; n.19897/18).
Per gli anni successivi, come nel caso di specie, è evidente che la prescrizione inizia a decorrere dalla notifica dell'accertamento della violazione, in quanto, da tale momento, scatta il termine di tre mesi per l'eventuale adempimento mediante il versamento delle somme omesse al cui spirare decorre il
5 termine di 60 giorni per il pagamento della sanzione: in assenza di pagamento consente l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata è relativa alla sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge
11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'annualità 2016.
Il ricorrente non contesta che, nelle denunce contributive (all.to DMAG 1 fascicolo parte resistente) presentate in data 13.04.2016 contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi dovuti CP_ all' ha dichiarato di aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti e di aver omesso CP_ di versarle all'
Rileva, parte ricorrente, di aver provveduto al pagamento dell'importo omesso di €. 619,24 in data
12.07.2018 - pertanto nei tre mesi dalla notifica – con conseguente estinzione del potere sanzionatorio CP_ dell'
Ebbene, tale assunto non convince. CP_ Risulta dalla documentazione in atti, infatti, che l' ha provveduto alla notifica di atto di accertamento in data 06.04.2018 e che solo in data 12.07.2018, oltre i tre mesi dalla notifica del suddetto atto di accertamento, il ricorrente ha provveduto al pagamento della contribuzione omessa.
Al riguardo, giova richiamare l'art. 6, comma 3, d.lgs. 8/22016 che ha così sostituito il comma 1-bis dell'art. 2 d.lgs. 463/1983,: "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Ne deriva che il datore di lavoro non è punibile né assoggettabile a sanzione amministrativa nel caso in cui provveda al versamento delle omesse ritenute previdenziali ed assistenziali entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Ciò detto, nella fattispecie in esame, è pacifico che parte ricorrente abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016 e che in data 12.07.2018, oltre il prescritto termine di tre mesi, abbia provveduto al pagamento delle somme richieste con l'atto di accertamento notificato in data 06.04.2018.
L' , infatti, ha contestato la regolarità e la tempestività del pagamento e pertanto, alla luce della CP_1 documentazione allegata agli atti, la sanzione amministrativa erogata appare legittima.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
6 La prescrizione, infatti, è stata interrotta con la notifica di tale atto di accertamento del 06.04.2018 CP_ (cfr. doc. in fasc. , è rimasta sospesa nei tre mesi successivi ex art. 2 D.L. 463/1983 (comma 1 – bis “il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; comma 1 – quater “durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”), poi è rimasta ancora sospesa dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (art. 103, comma 6 – bis D.L. 18/2020) e infine nuovamente interrotta con la notifica dell'ordinanza ingiunzione del 27.02.2023.
L'opposizione va, dunque, respinta non essendo prescritta la somma richiesta.
Alla luce di tutto quanto precede, assorbita ogni altra questione, il ricorso di deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna N.Q DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in Controparte_3 favore dell' che liquida in €. 1.700,00, oltre accessori di legge. CP_1
Così deciso, il 06.11.2025
IL GIUDICE
RG AT
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