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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2990/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2990/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), entrambi elettivamente domiciliati in VIA IACOMINI N.53 C.F._1
60021 CAMERANO ITALIA, presso lo studio di quest'ultimo,
ATTORE/I contro
, (c.f. ), con l'avv. SGRIGNUOLI MASSIMO Controparte_1 P.IVA_1
DEMETRIO, (c.f. , entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
CORSO STAMIRA N. 60 - PROVIN 60122 , presso lo studio di CP_1 quest'ultimo,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli separati depositati in atti. Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio dinnanzi all'Intestato Tribunale Civile, il per ivi sentirsi accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrarris reiectis, Nel merito: In via principale: accertare e dichiarare la nullità o inesistenza dell'Ordinanza ricognitiva di esproprio definitivo n. 3, prot. n. 99649, Rep. 13759 emessa in data 08/11/2010 dal dirigente del settore logistica e patrimonio del nella persona Controparte_1 dell'ing. e per l'effetto condannare l'amministrazione comunale al Controparte_2 risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa;
In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità o inesistenza dell'Ordinanza ricognitiva di esproprio definitivo n. 3, prot. n. 99649, Rep. 13759 emessa in data 08/11/2010 dal dirigente del settore pagina 1 di 3 logistica e patrimonio del , nella persona dell'ing. Controparte_1 Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si costituiva Il contestando la domanda, sollevando eccezione di Controparte_1 carenza di Giurisdizione in capo al G.O. adito, chiedendone il rigetto e così concludendo: “ Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto: –preliminarmente in rito: 1) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Ancona, ritenendo sussitente la giuridizione esclusiva del Tribunale Amministrativo delle Marche ex art. 133 C.P.A.; 2) accertare e dichiarare la carenza dei presupposti necessari ex art. 7 L. n. 241/1990 per proporre l'azione di nullità; 3) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal potere di proporre la domanda in giudizio e/o dal potere di chiedere la "trasaltio iudicii", poiché inutilmente spirato il termine decadenziale di 180 giorni previsto dall'art. 31 C.P.A.; 4) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ex art. 81 c.p.c. e la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla signora non essendo la stessa o, all'epoca dei fatti il Pt_1 di lei padre, destinatari dell'impugnata ordinanza n. 3, prot. n. 99649, rep. 134759 del 08.11.2010 del Comune di poiché mai titolari di alcun diritto dominicale sul CP_1 bene;
5) accertare e dichiarare l'impossibilità di proporre qualsivoglia tipo di gravame per intervenuta acquiscenza, essendo trascorsi tredici anni dall'emanazione del provvedimento gravato;
6) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex artt. 2946 e 2947 c.c. del diritto di richiedere il risarcimento del danno;
–in via principale nel merito: accertare e dichiare che il ha agito in totale legittimità Controparte_1 mediante l'emanazione delle ordinaze di cui è causa e per gli effetti: respingere ogni domanda contenuta nell'atto di citazione perché infondata in fatto ed in diritto e non provata”.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 12.05.25, fissata ex art. 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
pagina 2 di 3 Preliminarmente appare corretto precisare che la richiesta di prova per testi formulata dal è da intendersi implicitamente rigettata, anche perché vertente su Controparte_1 circostanze da provarsi rigorosamente per documenti.
Esaminati gli atti ed i documenti ed uditi i procuratori delle parti, ritiene il giudicante che trattando il procedimento che ci occupa di questioni riservate alla Giurisdizione Amministrativa ex art. 133, comma 1, lettera g), c.p.a: “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, vada accolta l'eccezione preliminare di carenza di Giurisdizione in capo al G.O. adito.
Difatti nelle conclusioni dell'atto introduttivo di lite, la signora chiede Pt_1
l'accertamento o l'inesistenza dell'Ordinanza ricognitiva di esproprio definitivo n. 3, prot. 99649, emessa in data 08.11.2010 dal dirigente del settore logistica e patrimonio del dell'Ing. facendo rilevare la palese esistenza Controparte_1 Controparte_2 della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Pertanto la causa andrà riassunta dinanzi al Tar delle Marche competente per territorio, previa declaratoria di carenza di Giurisdizione in capo al G.O. adito.
Ciò posto nessuna ulteriore pronuncia può essere assunta dal giudicante sulle altre domande formulate dalle parti.
Appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara la propria carenza di Giurisdizione declinandola in favore del TAR delle Marche;
Termini di legge per la riassunzione dinanzi alla predetta Autorità Amministrativa. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ancona, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2990/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), entrambi elettivamente domiciliati in VIA IACOMINI N.53 C.F._1
60021 CAMERANO ITALIA, presso lo studio di quest'ultimo,
ATTORE/I contro
, (c.f. ), con l'avv. SGRIGNUOLI MASSIMO Controparte_1 P.IVA_1
DEMETRIO, (c.f. , entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
CORSO STAMIRA N. 60 - PROVIN 60122 , presso lo studio di CP_1 quest'ultimo,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli separati depositati in atti. Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio dinnanzi all'Intestato Tribunale Civile, il per ivi sentirsi accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrarris reiectis, Nel merito: In via principale: accertare e dichiarare la nullità o inesistenza dell'Ordinanza ricognitiva di esproprio definitivo n. 3, prot. n. 99649, Rep. 13759 emessa in data 08/11/2010 dal dirigente del settore logistica e patrimonio del nella persona Controparte_1 dell'ing. e per l'effetto condannare l'amministrazione comunale al Controparte_2 risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa;
In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità o inesistenza dell'Ordinanza ricognitiva di esproprio definitivo n. 3, prot. n. 99649, Rep. 13759 emessa in data 08/11/2010 dal dirigente del settore pagina 1 di 3 logistica e patrimonio del , nella persona dell'ing. Controparte_1 Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si costituiva Il contestando la domanda, sollevando eccezione di Controparte_1 carenza di Giurisdizione in capo al G.O. adito, chiedendone il rigetto e così concludendo: “ Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto: –preliminarmente in rito: 1) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Ancona, ritenendo sussitente la giuridizione esclusiva del Tribunale Amministrativo delle Marche ex art. 133 C.P.A.; 2) accertare e dichiarare la carenza dei presupposti necessari ex art. 7 L. n. 241/1990 per proporre l'azione di nullità; 3) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal potere di proporre la domanda in giudizio e/o dal potere di chiedere la "trasaltio iudicii", poiché inutilmente spirato il termine decadenziale di 180 giorni previsto dall'art. 31 C.P.A.; 4) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ex art. 81 c.p.c. e la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla signora non essendo la stessa o, all'epoca dei fatti il Pt_1 di lei padre, destinatari dell'impugnata ordinanza n. 3, prot. n. 99649, rep. 134759 del 08.11.2010 del Comune di poiché mai titolari di alcun diritto dominicale sul CP_1 bene;
5) accertare e dichiarare l'impossibilità di proporre qualsivoglia tipo di gravame per intervenuta acquiscenza, essendo trascorsi tredici anni dall'emanazione del provvedimento gravato;
6) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex artt. 2946 e 2947 c.c. del diritto di richiedere il risarcimento del danno;
–in via principale nel merito: accertare e dichiare che il ha agito in totale legittimità Controparte_1 mediante l'emanazione delle ordinaze di cui è causa e per gli effetti: respingere ogni domanda contenuta nell'atto di citazione perché infondata in fatto ed in diritto e non provata”.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 12.05.25, fissata ex art. 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
pagina 2 di 3 Preliminarmente appare corretto precisare che la richiesta di prova per testi formulata dal è da intendersi implicitamente rigettata, anche perché vertente su Controparte_1 circostanze da provarsi rigorosamente per documenti.
Esaminati gli atti ed i documenti ed uditi i procuratori delle parti, ritiene il giudicante che trattando il procedimento che ci occupa di questioni riservate alla Giurisdizione Amministrativa ex art. 133, comma 1, lettera g), c.p.a: “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, vada accolta l'eccezione preliminare di carenza di Giurisdizione in capo al G.O. adito.
Difatti nelle conclusioni dell'atto introduttivo di lite, la signora chiede Pt_1
l'accertamento o l'inesistenza dell'Ordinanza ricognitiva di esproprio definitivo n. 3, prot. 99649, emessa in data 08.11.2010 dal dirigente del settore logistica e patrimonio del dell'Ing. facendo rilevare la palese esistenza Controparte_1 Controparte_2 della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Pertanto la causa andrà riassunta dinanzi al Tar delle Marche competente per territorio, previa declaratoria di carenza di Giurisdizione in capo al G.O. adito.
Ciò posto nessuna ulteriore pronuncia può essere assunta dal giudicante sulle altre domande formulate dalle parti.
Appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara la propria carenza di Giurisdizione declinandola in favore del TAR delle Marche;
Termini di legge per la riassunzione dinanzi alla predetta Autorità Amministrativa. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ancona, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3