Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 14/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n° 68/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa di previdenza obbligatoria pendente tra
Ing. elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Cardo, con studio Parte_1
in Chieti in via N. Nicolini n. 33, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
e
in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, come da procura generale alle liti, elettivamente domiciliato come in atti;
- resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante, premesso di aver ricevuto in data 18.01.2024 la notifica dell'avviso di addebito n. 332 2023 00016035 84 000, formato dalla sede di Chieti dell'Ente il 09.12.2023, CP_1 col quale si richiedeva il pagamento dell'importo di €. 12.042,51 per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Separata Liberi Professionisti (aumentati delle sanzioni civili per l'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b, L 388/2000 e degli interessi) per l'intero anno 2016; che in data 30.11.2022 aveva già ricevuto un avviso di pagamento cd. “bonario” per lo stesso anno, in quanto titolare di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse previdenziali;
di aver
Gestione Speciale di cui all'art. 2, co. 26, L. 335/1995 presso l' , respinto integralmente con CP_1 delibera dell'Istituto comunicata in data 23.05.2023, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall'Istituto, ha convenuto in giudizio l' così concludendo: CP_1
“- in via preliminare, inaudita altera parte ovvero previa convocazione delle parti, Voglia sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato;
CP_1
- in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza del credito contributivo per intervenuta prescrizione del credito stesso;
- per l'effetto, annullare l'avviso gravato anche nella parte relativa alle sanzioni civili ed agli interessi applicati;
- in via di subordine, anche in caso di ritenuta fondatezza e sussistenza dell'obbligo contributivo, annullare le sanzioni civili applicate a titolo di evasione contributiva per difetto dei presupposti di legge;
- in via di ulteriore subordine, ridurre l'importo preteso a titolo di sanzioni per evasione contributiva con applicazione delle sanzioni per omissione contributiva.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, istruita la causa con le sole produzioni documentali offerte,
è stata fissata l'udienza per la decisione con assegnazione di termine per note, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con le note conclusionali la difesa di parte ricorrente ha dato atto che a seguito di ricorso amministrativo proposto dallo scrivente con riferimento ad analoga pretesa contributiva avanzata dall'Istituto per annualità successive, l' ha rideterminato l'importo dovuto applicando le CP_1 sanzioni di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000 (omissione/morosità), in luogo delle sanzioni previste per l'evasione contributiva (cfr. doc. 8 allegato alle note conclusionali).
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente risulta infondata per le ragioni di seguito illustrate. In particolare, l'istante individuando il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, co. 9, legge n. 335/95 per richiedere il preteso contributo previdenziale relativo all'anno 2016 nella scadenza prevista per il versamento e coincidente con il termine per il saldo delle relative imposte
(originariamente previsto per il 16.06.2017, termine successivamente prorogato al 07.07.2017), ha sostenuto che alla data di notifica dell'avviso (30.11.2022) il termine quinquennale di prescrizione fosse già decorso.
Ebbene, nel presente giudizio non è in contestazione né la natura quinquennale del termine prescrizionale, né che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione debba essere fissato al
07.07.2017, in ossequio a quanto disposto dalla Suprema Corte con sentenza n. 27950 del 31 ottobre 2018.
Il termine prescrizionale (pacificamente quinquennale) ha quindi iniziato a decorrere dal
07.07.2017 ed è stato interrotto dall' in data 30.11.2022, allorquando la prescrizione non era CP_1
ancora maturata in considerazione della sospensione normativamente prevista del decorso della prescrizione della contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria nel periodo dell'emergenza pandemica.
In particolare, s'intende far riferimento all'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020
(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che ha previsto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…” e all'art. 11, comma
9, del decreto-legge n. 183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021) che ha previsto la sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Il primo motivo di opposizione è, dunque, infondato.
Risulta invece fondato il secondo motivo di opposizione con cui si fa valere l'illegittimità delle sanzioni applicate, previste dall'art. 116, comma 8, lett. b), della L. 388/2000, per assenza dei presupposti dell'evasione contributiva.
Com'è noto, affinché ricorra tale ipotesi, è necessario che vi sia “evasione connessa a registrazioni
o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con
l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”.
Nella fattispecie, valutate le circostanze del caso concreto, deve escludersi che il mancato pagamento sia ascrivibile a dolo del debitore. In primo luogo, non vi è stato alcun occultamento del reddito al quale i contributi sono commisurati, essendo pacifico che il ricorrente stesso ha appunto denunciato nel modello fiscale il reddito da lavoro autonomo percepito, esaminando il quale l'Istituto ha potuto avanzare la sua pretesa. Né risulta che la mancata compilazione del quadro RR, facente parte della medesima dichiarazione, abbia in qualche modo ostacolato la rilevazione del reddito.
Inoltre, il mancato pagamento è, del tutto verosimilmente, dipeso dalla forte situazione di incertezza normativa, che non si è risolta neppure a seguito dell'adozione di norma interpretativa, come testimoniato dalle numerose e contrastanti pronunce di giudici di merito, essendo intervenuta solo di recente la Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata.
Dunque, deve reputarsi che, data la diffusa e non irragionevole incertezza circa l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, il ricorrente non avesse alcuna intenzione di sottrarsi ad adempimenti contributivi e che nulla ha fatto per celare in qualche modo all' la propria CP_1
posizione lavorativa e reddituale.
Deve perciò, sul punto accogliendosi il ricorso, dichiararsi che sui contributi dovuti per l'anno 2016 sono dovute le sanzioni civili secondo la misura stabilita dall'art. 116, comma 8, lett. a) della l. n.
388/2000 che dispone: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso le spese del giudizio -liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 applicando i valori minimi di cui alle tabelle- possono essere compensate tra le parti nella misura di 2/3 ed il restante terzo dev'essere posto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara dovuti alla Gestione Separata i contributi previdenziali richiesti dall' al ricorrente per CP_1
l'anno 2016, maggiorati della sanzione dovuta per l'omissione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), della L. 388/2000, sino al soddisfo;
-compensa le spese del giudizio tra le parti nella misura di 2/3; -condanna l' a rifondere in favore del ricorrente la restante parte delle spese del giudizio, già CP_1 liquidata in €. 1.096,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Lanciano il 14.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di FA