Articolo 18 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 17Articolo 19
Versione
20 settembre 1975
Art. 18.
L' articolo 123 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 123 - Simulazione. - Il matrimonio puo' essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non puo' essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente