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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3565 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3220 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Feliciani, giusta delega Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via La Spezia n. 43
Appellante
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Carlo Majer e Nicola Domenico Petracca, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Crescenzio n. 42
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1043/2023 del Tribunale di Latina, pubblicata il 7/11/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver prestato la propria Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della a far data dal 2005 Controparte_1 con la mansione di operatore di produzione, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale in funzione di Giudice del lavoro la società resistente, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ““1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio: ammonizione scritta del 3 luglio 2019 relativa alla contestazione disciplinare del 17 giugno 2019 e conseguentemente annullarlo;
2.
Accertare che la ricorrente è stata illegittimamente fatta oggetto di una condotta di mobbing da parte della società resistente e condannare, pertanto, la convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, che si quantificano in € 120.000,00
(centoventimila/00), o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, sia non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica”.
Deduceva la ricorrente, in sintesi, di aver subito nel corso del rapporto lavorativo,
a far data dal 2010, pesanti pressioni e vessazioni sul luogo di lavoro, sfociate poi in una diagnosi di “stato di agitazione post aggressione verbale” nonché di essere stata destinataria, in data 3 luglio 2019, di un provvedimento sanzionatorio illegittimo di ammonizione scritta, provvedimento che provvedeva ad impugnare con il ricorso di primo grado, chiedendo contestualmente l'accertamento della condotta vessatoria/mobbizzante posta in essere dalla datrice di lavoro con conseguente richiesta risarcitoria.
Nella resistenza della società convenuta, il primo giudice, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, rigettava il ricorso, compensando integralmente le spese del giudizio.
Il Giudice di prime cure in sintesi: i) inquadrata la fattispecie del mobbing alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e ricostruiti gli elementi essenziali ai fini della sua configurabilità, ha ritenuto non assolto da parte della ricorrente l'onere probatorio sulla stessa incombente, rilevando la “carenza del ricorso già in punto di allegazione”; ii)ha rilevato, in particolare, che tutte le circostanze vessatorie riferite dalla ricorrente, quali < considerazione, i mancati passaggi di livello concessi agli altri colleghi e non a lei, i mancati premi concessi agli altri colleghi e non a lei, il costante rifiuto di comunicare le reali mansioni, il continuo tentativo di trasferimento, le infondate procedure disciplinari, le continue convocazioni alla presenza di più persone>>
(cfr. pag.8 ricorso), “sono state descritte in modo del tutto generico ed in alcuni casi senza alcuna specifica argomentazione che consenta al giudice di valutare
l'effettiva illegittimità della condotta imputata al datore”; iii) ha dichiarato che
“non essendo dedotto né un demansionamento né uno stato di inattività, le suesposte circostanze non sono in alcun modo idonee a configurare una condotta illegittima rilevante ai sensi dell'art. 2087 c.c.”; iv) in merito ai procedimenti disciplinari asseritamente infondati, nonché ai “tentativi di trasferimento” qualificati dalla ricorrente come illegittimi, ha ritenuto che “anche tali deduzioni, nella loro genericità, non consentono alcun vaglio da parte del Giudicante neppure incidenter tantum. Ed invero, in ricorso viene allegato un solo procedimento disciplinare, oggetto altresì di impugnazione in questa sede, del quale viene apoditticamente dedotta l'illegittimità senza, tuttavia, articolare alcuna specifica censura né procedurale né di merito sul punto.”; v) ha dichiarato, inoltre, che “nè,
d'altro canto, possono ritenersi probanti in modo esclusivo sul punto i certificati medici allegati al ricorso ed attestanti l'esistenza di un malessere psico-fisico in capo alla ricorrente, atteso che, da un lato gli stessi si limitano ad attestare, “a detta della ricorrente” la connessione dei disturbi certificati con “pressioni ricevute in ambito lavorativo” (cfr. certificato 14.1.2020), dall'altro non possono certo qualificare giuridicamente le vicende percepite dalla ricorrente come illegittime”; vi) ha accertato che le lamentate vicende, per come descritte in ricorso, non possono pertanto delineare nel loro complesso l'esistenza di una condotta mobbizzante o comunque inquadrabile nella più tenue fattispecie dello straining;
vii) con riferimento alla richiesta di annullamento della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta del 3 luglio 2019, ha richiamato quanto affermato al punto sub iv), in merito alla laconicità del ricorso, escludendo così l'accoglimento anche di tale domanda.
Con l'atto di appello, ha impugnato detta decisione, censurandola: I) Parte_1 per aver il primo giudice asseritamente omesso di considerare “una serie di documenti” di tipo sanitario, prodotti dall'appellante a sostegno della propria difesa;
II) per non aver il giudice di prime cure disposto alcun “accertamento testimoniale”; III) per non aver il Tribunale svolto alcuna udienza in presenza delle parti.
Si è costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c., e nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità formulata dalla società resistente per violazione degli artt. 342, primo comma, c.p.c. e 434, primo comma, c.p.c. .
Il gravame indiscutibilmente presenta dei profili di seria criticità laddove nell'impostazione generale e nella esiguità delle argomentazioni non tiene conto delle ragioni della decisione, così ponendo problemi di compatibilità con l'innovata disciplina normativa invocata dalla appellante.
La giurisprudenza di legittimità, anche dopo il noto intervento delle SU n.
27199/2017, ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo non pienamente esaustivo,
l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni,
l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione, valutazione che può condurre anche ad un giudizio di limitata inammissibilità laddove difettino totalmente i requisiti dell'innovato art. 434 c.p.c.
In conclusione, l'appello può ritenersi ammissibile, salvo quanto di seguito sarà esposto in ordine all'assoluta insufficienza e inidoneità a scalfire gli accertamenti e le ragioni del Tribunale.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza per non aver il primo giudice preso nella giusta considerazione la documentazione medica prodotta in atti, riferendosi nello specifico ai certificati medici, alla relazione della Asl ed alla relazione medico legale a firma per la quantificazione del danno.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Latina, infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla ha Parte_1 attentamente esaminato la documentazione medica allegata, di cui ai doc. sub. 11,
12 e 13 allegati al ricorso introduttivo, ritenendola però, condivisibilmente, priva di valore probatorio.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata «né, d'altro canto, possono ritenersi probanti in modo esclusivo sul punto i certificati medici allegati al ricorso ed attestanti l'esistenza di un malessere psico-fisico in capo alla ricorrente, atteso che, da un lato gli stessi si limitano ad attestare, “a detta della ricorrente” la connessione dei disturbi certificati con “pressioni ricevute in ambito lavorativo”
(cfr. certificato 14.1.2020), dall'altro non possono certo qualificare giuridicamente le vicende percepite dalla ricorrente come illegittime».
Invero, tali certificati, basandosi sostanzialmente sulle “percezioni” della Parte_1
e su quanto dalla stessa riferito, non possono in alcun modo essere ritenuti probanti del nesso causale tra l'asserito danno psicofisico lamentato e la condotta datoriale, non potendo la certificazione medica, in alcun modo sostituirsi al difetto di allegazione o di prova dei fatti costitutivi della domanda, attività non precostituibile ma da svolgersi nel processo.
Orbene, è di tutta evidenza la carenza di allegazione nel procedimento de quo.
Come correttamente accertato dal primo giudice, infatti, con una motivazione che risulta logica e priva di vizi, l'odierna appellante, si sarebbe limitata soltanto a dedurre sinteticamente e genericamente una serie di episodi, non corroborandoli però da sufficienti allegazioni probatorie. Peraltro, molte delle circostanze dedotte, risultano essere state puntualmente contestate dalla società resistente.
La gravata sentenza, dopo aver correttamente inquadrato il quadro normativo della fattispecie di mobbing, di cui la lavoratrice asserisce di essere vittima - richiamando l'orientamento giurisprudenziale unanime che ritiene che ai fini della configurabilità della fattispecie siano determinanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (cfr
Cass. 33428 dell'11 novembre 2022: Cass., 17 febbraio 2009, n. 3785; Cass. 9 settembre 2008, n. 22858 e 22893) – è giunta alla logica conclusione, con cui ha dichiarato che “gli episodi mobbizzanti di cui la ricorrente deduce di essere stata vittima, appaiono descritti in ricorso in modo del tutto generico ed in alcuni casi senza alcuna specifica argomentazione che consenta al Giudice di valutare
l'effettiva illegittimità della condotta imputata al datore”.
Ancora condivisibile, appare la motivazione nella parte in cui ha negato che le condotte asseritamente illecite e vessatorie, potessero configurare l'ulteriore e più tenue fattispecie dello straining, sempre a causa della carenza di allegazione di quanto dedotto.
Giova rammentare, in proposito, che, al di là di ogni qualificazione giuridica che si voglia attribuire ai comportamenti vessatori ed illeciti del datore di lavoro, incombe comunque sul lavoratore l'onere di provare, oltre l'esistenza del danno e la nocività dell'ambiente di lavoro anche il nesso causale, di talché, soltanto di fronte al raggiungimento di tale prova, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (ex multis Cass. 24883/2019), onere che la non ha in alcun modo assolto. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame, che parimenti non merita accoglimento, parte appellante lamenta poi l'erroneità della decisione per non aver il primo giudice disposto “alcun accertamento testimoniale” e per non aver chiarito “il motivo per cui il ricorso non meritava adeguata istruttoria”, lamentando peraltro la totale trattazione scritta delle udienze.
Anche tale motivo non coglie nel segno.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, il primo Giudice appare aver espressamente valutato le richieste istruttorie, così come evidenziato anche nel decreto del 8 giugno 2021, nel quale lo stesso ha affermato di aver “ritenuto di non dover svolgere attività istruttoria”. Il Tribunale ha esercitato, invero correttamente,
i propri poteri, ritenendo, condivisibilmente, che le deduzioni della ricorrente, vista l'assoluta carenza di specificità, non meritassero un ulteriore approfondimento istruttorio. Giova ricordare che nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., il giudice dispone di ampi poteri istruttori, ma tali poteri non implicano l'obbligo di ammettere tutte le prove richieste dalle parti, né di supplire alle loro carenze in tema di allegazione.
Pertanto, il giudice di prime cure, ha legittimamente rigettato i mezzi istruttori dedotti, avendone rilevato l'irrilevanza, genericità e superfluità rispetto al thema decidendum.
Né avrebbe potuto o dovuto disporre CTU con finalità esplorativa o surrogatoria dell'onere probatorio, essendo pacifico che “l'accertamento peritale non può essere invocato dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa è tenuta, attenendo l'indagine peritale unicamente alla valutazione dell'oggetto della prova, la quale deve essere fornita dalla parte gravata dal relativo onere” (Cass.
06/12/2019, n. 31886)
Da ultimo, prive di alcun rilievo sono le generiche doglianze con le quali l'appellante lamenta la mancata celebrazione in presenza delle udienze nel giudizio di primo grado, omettendo di motivare in quale modo tale modalità di celebrazione, avrebbe violato il principio del contraddittorio, violazione che, invero, non pare neppure chiaramente evocata.
Oltre alla pacifica circostanza che buona parte del processo di primo grado si è svolto durante l'emergenza pandemica, in ogni caso la recente pronuncia delle
Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 17603 del 30 giugno 2025), dopo aver richiamato le contrastanti opinioni in relazione alla compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro, ha rilevato che “difetterebbe di attualità affermare oggi una radicale inconciliabilità col rito del lavoro di ciò che in generale è possibile fare in ogni processo, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.” e, in punto di principio di oralità, che la norma “si presta ad un'esegesi conservativa, che cioè comporti non l'abrogazione delle caratteristiche del processo quale processo orale ma soltanto un possibile completamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale, per le connotazioni specifiche della controversia, e a determinate condizioni, possa in effetti tollerarsi una deroga parziale all'oralità in condivisione con le parti”.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3220 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Feliciani, giusta delega Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via La Spezia n. 43
Appellante
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Carlo Majer e Nicola Domenico Petracca, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Crescenzio n. 42
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1043/2023 del Tribunale di Latina, pubblicata il 7/11/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver prestato la propria Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della a far data dal 2005 Controparte_1 con la mansione di operatore di produzione, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale in funzione di Giudice del lavoro la società resistente, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ““1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio: ammonizione scritta del 3 luglio 2019 relativa alla contestazione disciplinare del 17 giugno 2019 e conseguentemente annullarlo;
2.
Accertare che la ricorrente è stata illegittimamente fatta oggetto di una condotta di mobbing da parte della società resistente e condannare, pertanto, la convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, che si quantificano in € 120.000,00
(centoventimila/00), o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, sia non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica”.
Deduceva la ricorrente, in sintesi, di aver subito nel corso del rapporto lavorativo,
a far data dal 2010, pesanti pressioni e vessazioni sul luogo di lavoro, sfociate poi in una diagnosi di “stato di agitazione post aggressione verbale” nonché di essere stata destinataria, in data 3 luglio 2019, di un provvedimento sanzionatorio illegittimo di ammonizione scritta, provvedimento che provvedeva ad impugnare con il ricorso di primo grado, chiedendo contestualmente l'accertamento della condotta vessatoria/mobbizzante posta in essere dalla datrice di lavoro con conseguente richiesta risarcitoria.
Nella resistenza della società convenuta, il primo giudice, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, rigettava il ricorso, compensando integralmente le spese del giudizio.
Il Giudice di prime cure in sintesi: i) inquadrata la fattispecie del mobbing alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e ricostruiti gli elementi essenziali ai fini della sua configurabilità, ha ritenuto non assolto da parte della ricorrente l'onere probatorio sulla stessa incombente, rilevando la “carenza del ricorso già in punto di allegazione”; ii)ha rilevato, in particolare, che tutte le circostanze vessatorie riferite dalla ricorrente, quali < considerazione, i mancati passaggi di livello concessi agli altri colleghi e non a lei, i mancati premi concessi agli altri colleghi e non a lei, il costante rifiuto di comunicare le reali mansioni, il continuo tentativo di trasferimento, le infondate procedure disciplinari, le continue convocazioni alla presenza di più persone>>
(cfr. pag.8 ricorso), “sono state descritte in modo del tutto generico ed in alcuni casi senza alcuna specifica argomentazione che consenta al giudice di valutare
l'effettiva illegittimità della condotta imputata al datore”; iii) ha dichiarato che
“non essendo dedotto né un demansionamento né uno stato di inattività, le suesposte circostanze non sono in alcun modo idonee a configurare una condotta illegittima rilevante ai sensi dell'art. 2087 c.c.”; iv) in merito ai procedimenti disciplinari asseritamente infondati, nonché ai “tentativi di trasferimento” qualificati dalla ricorrente come illegittimi, ha ritenuto che “anche tali deduzioni, nella loro genericità, non consentono alcun vaglio da parte del Giudicante neppure incidenter tantum. Ed invero, in ricorso viene allegato un solo procedimento disciplinare, oggetto altresì di impugnazione in questa sede, del quale viene apoditticamente dedotta l'illegittimità senza, tuttavia, articolare alcuna specifica censura né procedurale né di merito sul punto.”; v) ha dichiarato, inoltre, che “nè,
d'altro canto, possono ritenersi probanti in modo esclusivo sul punto i certificati medici allegati al ricorso ed attestanti l'esistenza di un malessere psico-fisico in capo alla ricorrente, atteso che, da un lato gli stessi si limitano ad attestare, “a detta della ricorrente” la connessione dei disturbi certificati con “pressioni ricevute in ambito lavorativo” (cfr. certificato 14.1.2020), dall'altro non possono certo qualificare giuridicamente le vicende percepite dalla ricorrente come illegittime”; vi) ha accertato che le lamentate vicende, per come descritte in ricorso, non possono pertanto delineare nel loro complesso l'esistenza di una condotta mobbizzante o comunque inquadrabile nella più tenue fattispecie dello straining;
vii) con riferimento alla richiesta di annullamento della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta del 3 luglio 2019, ha richiamato quanto affermato al punto sub iv), in merito alla laconicità del ricorso, escludendo così l'accoglimento anche di tale domanda.
Con l'atto di appello, ha impugnato detta decisione, censurandola: I) Parte_1 per aver il primo giudice asseritamente omesso di considerare “una serie di documenti” di tipo sanitario, prodotti dall'appellante a sostegno della propria difesa;
II) per non aver il giudice di prime cure disposto alcun “accertamento testimoniale”; III) per non aver il Tribunale svolto alcuna udienza in presenza delle parti.
Si è costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c., e nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità formulata dalla società resistente per violazione degli artt. 342, primo comma, c.p.c. e 434, primo comma, c.p.c. .
Il gravame indiscutibilmente presenta dei profili di seria criticità laddove nell'impostazione generale e nella esiguità delle argomentazioni non tiene conto delle ragioni della decisione, così ponendo problemi di compatibilità con l'innovata disciplina normativa invocata dalla appellante.
La giurisprudenza di legittimità, anche dopo il noto intervento delle SU n.
27199/2017, ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo non pienamente esaustivo,
l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni,
l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione, valutazione che può condurre anche ad un giudizio di limitata inammissibilità laddove difettino totalmente i requisiti dell'innovato art. 434 c.p.c.
In conclusione, l'appello può ritenersi ammissibile, salvo quanto di seguito sarà esposto in ordine all'assoluta insufficienza e inidoneità a scalfire gli accertamenti e le ragioni del Tribunale.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza per non aver il primo giudice preso nella giusta considerazione la documentazione medica prodotta in atti, riferendosi nello specifico ai certificati medici, alla relazione della Asl ed alla relazione medico legale a firma per la quantificazione del danno.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Latina, infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla ha Parte_1 attentamente esaminato la documentazione medica allegata, di cui ai doc. sub. 11,
12 e 13 allegati al ricorso introduttivo, ritenendola però, condivisibilmente, priva di valore probatorio.
Si legge, infatti, nella sentenza impugnata «né, d'altro canto, possono ritenersi probanti in modo esclusivo sul punto i certificati medici allegati al ricorso ed attestanti l'esistenza di un malessere psico-fisico in capo alla ricorrente, atteso che, da un lato gli stessi si limitano ad attestare, “a detta della ricorrente” la connessione dei disturbi certificati con “pressioni ricevute in ambito lavorativo”
(cfr. certificato 14.1.2020), dall'altro non possono certo qualificare giuridicamente le vicende percepite dalla ricorrente come illegittime».
Invero, tali certificati, basandosi sostanzialmente sulle “percezioni” della Parte_1
e su quanto dalla stessa riferito, non possono in alcun modo essere ritenuti probanti del nesso causale tra l'asserito danno psicofisico lamentato e la condotta datoriale, non potendo la certificazione medica, in alcun modo sostituirsi al difetto di allegazione o di prova dei fatti costitutivi della domanda, attività non precostituibile ma da svolgersi nel processo.
Orbene, è di tutta evidenza la carenza di allegazione nel procedimento de quo.
Come correttamente accertato dal primo giudice, infatti, con una motivazione che risulta logica e priva di vizi, l'odierna appellante, si sarebbe limitata soltanto a dedurre sinteticamente e genericamente una serie di episodi, non corroborandoli però da sufficienti allegazioni probatorie. Peraltro, molte delle circostanze dedotte, risultano essere state puntualmente contestate dalla società resistente.
La gravata sentenza, dopo aver correttamente inquadrato il quadro normativo della fattispecie di mobbing, di cui la lavoratrice asserisce di essere vittima - richiamando l'orientamento giurisprudenziale unanime che ritiene che ai fini della configurabilità della fattispecie siano determinanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (cfr
Cass. 33428 dell'11 novembre 2022: Cass., 17 febbraio 2009, n. 3785; Cass. 9 settembre 2008, n. 22858 e 22893) – è giunta alla logica conclusione, con cui ha dichiarato che “gli episodi mobbizzanti di cui la ricorrente deduce di essere stata vittima, appaiono descritti in ricorso in modo del tutto generico ed in alcuni casi senza alcuna specifica argomentazione che consenta al Giudice di valutare
l'effettiva illegittimità della condotta imputata al datore”.
Ancora condivisibile, appare la motivazione nella parte in cui ha negato che le condotte asseritamente illecite e vessatorie, potessero configurare l'ulteriore e più tenue fattispecie dello straining, sempre a causa della carenza di allegazione di quanto dedotto.
Giova rammentare, in proposito, che, al di là di ogni qualificazione giuridica che si voglia attribuire ai comportamenti vessatori ed illeciti del datore di lavoro, incombe comunque sul lavoratore l'onere di provare, oltre l'esistenza del danno e la nocività dell'ambiente di lavoro anche il nesso causale, di talché, soltanto di fronte al raggiungimento di tale prova, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (ex multis Cass. 24883/2019), onere che la non ha in alcun modo assolto. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame, che parimenti non merita accoglimento, parte appellante lamenta poi l'erroneità della decisione per non aver il primo giudice disposto “alcun accertamento testimoniale” e per non aver chiarito “il motivo per cui il ricorso non meritava adeguata istruttoria”, lamentando peraltro la totale trattazione scritta delle udienze.
Anche tale motivo non coglie nel segno.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, il primo Giudice appare aver espressamente valutato le richieste istruttorie, così come evidenziato anche nel decreto del 8 giugno 2021, nel quale lo stesso ha affermato di aver “ritenuto di non dover svolgere attività istruttoria”. Il Tribunale ha esercitato, invero correttamente,
i propri poteri, ritenendo, condivisibilmente, che le deduzioni della ricorrente, vista l'assoluta carenza di specificità, non meritassero un ulteriore approfondimento istruttorio. Giova ricordare che nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., il giudice dispone di ampi poteri istruttori, ma tali poteri non implicano l'obbligo di ammettere tutte le prove richieste dalle parti, né di supplire alle loro carenze in tema di allegazione.
Pertanto, il giudice di prime cure, ha legittimamente rigettato i mezzi istruttori dedotti, avendone rilevato l'irrilevanza, genericità e superfluità rispetto al thema decidendum.
Né avrebbe potuto o dovuto disporre CTU con finalità esplorativa o surrogatoria dell'onere probatorio, essendo pacifico che “l'accertamento peritale non può essere invocato dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa è tenuta, attenendo l'indagine peritale unicamente alla valutazione dell'oggetto della prova, la quale deve essere fornita dalla parte gravata dal relativo onere” (Cass.
06/12/2019, n. 31886)
Da ultimo, prive di alcun rilievo sono le generiche doglianze con le quali l'appellante lamenta la mancata celebrazione in presenza delle udienze nel giudizio di primo grado, omettendo di motivare in quale modo tale modalità di celebrazione, avrebbe violato il principio del contraddittorio, violazione che, invero, non pare neppure chiaramente evocata.
Oltre alla pacifica circostanza che buona parte del processo di primo grado si è svolto durante l'emergenza pandemica, in ogni caso la recente pronuncia delle
Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 17603 del 30 giugno 2025), dopo aver richiamato le contrastanti opinioni in relazione alla compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro, ha rilevato che “difetterebbe di attualità affermare oggi una radicale inconciliabilità col rito del lavoro di ciò che in generale è possibile fare in ogni processo, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.” e, in punto di principio di oralità, che la norma “si presta ad un'esegesi conservativa, che cioè comporti non l'abrogazione delle caratteristiche del processo quale processo orale ma soltanto un possibile completamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale, per le connotazioni specifiche della controversia, e a determinate condizioni, possa in effetti tollerarsi una deroga parziale all'oralità in condivisione con le parti”.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa