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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Paola BARRACCHIA - Presidente relatore
Dott. Antonello VITALE - Consigliere
Dott. Maristella SARDONE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 925/2023, avverso la sentenza n. 1026/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 13.4.2023, all'esito del giudizio RG n. 4889/2015, non notificata tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Nargiso, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Apricena (FG) in Corso Vittorio Veneto n. 19/A
-Appellante -
e
(P.IVA: ), in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa De Candia, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Bari alla Piazza Aldo Moro n. 37
-Appellata–
OGGETTO: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. ha convenuto in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Foggia, la società per sentire accogliere la domanda Controparte_1
di risarcimento danni ex art. 2051 cc al per la somma di € 19.118,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs.
n. 231/2002 e svalutazione monetaria, deducendo di aver subito ingenti danni poiché, a causa delle abbondanti precipitazioni che avevano caratterizzato i giorni 5, 6 e 7 Settembre 2014, pietrisco e detriti provenienti dai binari della ferrovia si erano riversati sui terreni di sua proprietà, arrecando danni alle colture.
Precisava:
- di essere titolare di attività di impresa agricola e in tale veste di condurre i terreni agricoli riportati nel catasto terreni del Comune di Apricena (FG) loc. Valle Castello al foglio 74 p.lle 174 – 211- 213 essendone il proprietario in forza di atto pubblico per notaio del 11.04.2002 rep. Persona_1
58001 racc. n. 13053, nonché i terreni riportati in Catasto foglio 74 p.lla 89 oggi 277, foglio 59 p.lla 51, foglio 23 p.lle 70 – 69 – 473 essendone affittuario in forza di contratto di affitto sottoscritto in data
01.10.2011 e registrato in San Severo (FG) in data 17.10.2011 al n. 4472 serie 3;
- che tali terreni erano coltivati in parte ad asparagi e in parte a carciofi;
- che nella parte Nord le p.lle 213 e 277 (ex 89) confinano con la linea ferrovia di proprietà delle i cui binari sono posizionati sopra una massicciata di pietrisco di varie Controparte_1
dimensioni;
- che all'inizio del mese di settembre 2014 e precisamente nei giorni 5-6-7 a seguito delle precipitazioni cadute nella zona, l'acqua proveniente da monte erodeva la massicciata posta ai lati dei binari e, stante l'assenza di qualsiasi opera di contenimento, tutto il pietrisco che costituiva la massicciata, si era riversato nei terreni limitrofi ed in particolare nei propri terreni arrecando notevoli danni sia alle colture sia al fondo stesso, distruggendo le piante di asparagi coltivate sulla p.lla 213, le piante di carciofi coltivate sulla p.lla 277 ex 89, gli impianti di irrigazione a goccia e provocando la erosione del suolo agrario creando canaloni e voragini.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.4.2016, si costituiva in giudizio
[...]
contestando integralmente la domanda attorea sia nell'an che nel quantum perché CP_1
infondata in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, la riduzione del risarcimento richiesto in quanto eccessivo e sproporzionato, con compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 7 1.3 La causa veniva istruita mediante con prove orali e CTU a mezzo del perito agronomo Per_2
al fine di valutare la compatibilità dei danni lamentati dall'attore all'evento da questi dedotto
[...]
in citazione e, in caso affermativo, di accertare e quantificare i danni subìti dall'attore.
1.4 Con sentenza n. 1026/2023, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, con compensazione delle spese di CTU.
Il Tribunale, qualificata la domanda ex art.2051 c.c. , la rigettava, qualificando gli eccezionali eventi atmosferici come ipotesi di “caso fortuito” escludente come tale la responsabilità della società convenuta. Alla luce del Report Evento Regione Puglia 31/8 – 6/9/2014 del Servizio di Protezione
Civile depositato gli atti, il Giudice di prime cure riteneva che l'evento di danno non fosse stato prevedibile e che l'evento atmosferico per cui è causa, stante la sua eccezionale intensità, fosse idoneo, da sé solo, a cagionare l'evento.
2.1 Con atto di citazione notificato l'11.7.2023 il Sig. ha proposto appello avverso la predetta _1
sentenza chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda e la condanna della società al pagamento della somma di € 19.118,00 in suo Controparte_1
favore, oltre interessi e svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. dal giorno del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Sostanzialmente con un unico motivo di gravame il eccepisce l'erroneità in cui è incorso il _1
giudice di primo grado nella lettura dei dati pluviometrici contenuti nel Report prodotto agli atti, dal momento che una attenta lettura dei predetti dati avrebbe evidenziato che le precipitazioni occorse nella zona ove sono ubicati i suoi terreni, non sono state eccezionali oltre i limiti storici. L'appellante, riportandosi alla CTU, afferma che la responsabilità della società ferroviaria è evidente, tenuto conto che non sono state poste in essere opere di contenimento della massicciata sulla quale è stata ubicata la rete ferroviaria.
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.11.2023 che, preliminarmente, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc e, nel merito, stante l'infondatezza dell'appello, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese processuali.
2.3 All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.L'appello merita accoglimento.
pagina 3 di 7 Le precipitazioni atmosferiche intense non sono condizioni di per sé sole sufficienti a configurare l'esimente del caso fortuito. Il Giudice deve valutare, infatti, nel caso concreto, la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, attraverso un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la qual dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (Cass. n. 2482 del 2018; Cass.14861 del 2019; Cass. Civ.
n. 18856 del 2017; Cass. Civ. n. 522 del 1987 e da ultimo Cass. sez. un. 26.02.2021 n. 5422).
Il Rapporto d'evento emesso dalla Regione Puglia riporta che nei giorni 31 agosto – 8 settembre 2014 il veniva colpito da un evento atmosferico di portata eccezionale ma, come si legge a pagina 1 CP_1
dello stesso, “…I Comuni maggiormente interessati sono: S. Marco in Lamis, Peschici, S. Giovanni
Rotondo, Vico del Gargano, Carpino, Vieste, Rodi Garganico” e non Apricena, ossia il luogo in cui si trovano i terreni dell'appellante.
A pagina 21 del Rapporto, si specifica, infatti, che i valori massimi di precipitazione sono stati 544 mm a San Marco in Lamis, 640 mm a San Giovanni Rotondo, 392 mm a Cagnano Varano e 350 mm a Vico del Gargano.
Al contrario, le precipitazioni di massima intensità nei cinque giorni indicati sono state complessivamente per il Comune di Apricena di 167 mm, ossia in una misura di gran lunga inferiore a quelli rilevati sui Comuni situati sul Promontorio del Gargano.
Il pertanto, pur essendo stato interessato da un importante fenomeno atmosferico, Controparte_2
non è stato inserito tra i Comuni in cui la pioggia ha superato la soglia di criticità. Di tanto ne ha avuto contezza anche il CTU Per. Agr. il quale, pur avendo acquisito il Rapporto della Persona_2
Regione Puglia, ha ritenuto che i danni riportati dai terreni del sig. sono stati causati dalla _1
mancata manutenzione e ammodernamento delle opere di contenimento idriche da parte di CP_1
.
[...]
Si legge, infatti, nelle conclusioni della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio che: “Le cause che hanno determinato i danni, lamentati dal ricorrente ed accertati, alle coltivazioni di cui in precedenza, sono da attribuire alla inondazione degli stessi terreni ospitanti le colture, a seguito della tracimazione delle acque e detriti di tipo ghiaioso posti alla base della linea ferroviaria del CP_1
nella tratta a ridosso della Particella 277 al Foglio 74, per insussistenza di opere di contenimento della stessa massicciata oltre che dall'inadeguatezza di manutenzione e vigilanza delle opere idrauliche della stessa linea ferroviaria, pur rilevando che l'evento meteorologico verificatosi tra il 31 agosto ed il 6 settembre 2014 è stato di eccezionale intensità pluviometrica.“
pagina 4 di 7 I danni causati al fondo di proprietà e condotto dal Sig. sono stati causati quindi _1
esclusivamente dalla incuria della rete ferroviaria da parte della società convenuta, odierna appellante.
Dalla documentazione fotografica riportata dal CTU nella perizia espletata in primo grado si evince, chiaramente, che la rete ferroviaria è stata solamente posizionata su massi “adagiati” sul terreno, senza la predisposizione di massetti e/o opere di contenimento della stessa massicciata e mancano, in concomitanza della linea ferroviaria, opere idrauliche idonee al deflusso delle acque meteoriche, sicchè queste, inevitabilmente, si sono riversate sul fondo di proprietà del Sig. Nei giorni _1
interessati dal fenomeno atmosferico, tutte le acque meteoriche hanno fatto franare il terreno sottostante la massicciata che, non essendo stata debitamente regimentata con opere di contenimento, è franata anch'essa, provocando danni al terreno del . _1
Alla luce di quanto esposto, pertanto, risulta evidente una responsabilità ex art. 2051 cc delle
[...]
: il soggetto che detiene un bene, a qualunque titolo, è responsabile qualora il medesimo CP_1
bene cagioni danni a terzi, in virtù del dovere di sorveglianza su di esso incombente, salvo che provi il caso fortuito interruttivo del nesso causale.
Le , nel caso di specie, si sono limitate ad eccepire la eccezionalità del fenomeno Controparte_1
e non hanno neppure provato di avere mai esercitato un controllo sul bene, in virtù del dovere di sorveglianza sulla res imposto dall'articolo 2051 cc.
Anzi, come da documentazione in atti, risulta che la stessa convenuta , nella pec Controparte_1
indirizzata al CTU p.a. , ammetteva che: “il progetto della ferrovia risale alla fine Persona_2
degli anni 20 per cui le opere idrauliche, di cui non esiste relazione, erano riferite certamente alla norma dell'epoca sicuramente differente e meno restrittiva. Per lo stesso motivo non c'è piano di manutenzione e monitoraggio idrologici …”.-
Secondo la stima operata dal CTU (e sul punto non vi sono contestazioni da parte delle ) i CP_1
danni ammontano ad € 15.248,70,
Detta somma, poi, deve essere oggetto di rivalutazione;
è noto, infatti, che il debito da illecito aquiliano è debito di valore;
che il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito e che, infine, si deve procedere alla rivalutazione della somma liquidata, non potendosi applicare il principio nominalistico. Gli effetti della svalutazione, infatti, vanno addebitati all'obbligato in quanto nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito (e cioè il momento del sinistro) e la sua liquidazione l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata sicchè occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare. La svalutazione va corrisposta a partire dalla data del sinistro. Al danneggiato spettano anche gli interessi legali sulla somma non rivalutata giacchè
l'equivalente pecuniario soddisfa il credito per il bene perduto, ma non anche il godimento delle utilità
pagina 5 di 7 che avrebbe potuto dare il bene se fosse stato immediatamente rimpiazzato con una somma di danaro equivalente. Tale danno da ritardo consiste, pertanto, nei frutti della somma di danaro equivalente al valore del bene al momento del fatto. Inoltre conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1712/95) al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro. La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici Istat) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
4. Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di Controparte_1
secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate sul “ decisum”con applicazione delle tariffe di cui al d.m. n.147/2022 valori medi.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente – nella misura già liquidata - a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1026/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il Parte_1
13.4.2023, nei confronti in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] _1
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €15.248,70 (€
[...]
quindicimiladuecentoquarantotto/70), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore di , delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidate per il Parte_1 primo grado, in € 5077,00 e per il presente grado, in complessivi € 4732,50 di cui € 4350,00 per compensi professionali ed € 382,50 per spese, oltre - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge e IVA se dovuta;
pagina 6 di 7 3) pone definitivamente le spese di CTU – nella misura già liquidata - a carico di Controparte_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, appellata.
Così deciso in Bari alla camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Paola BARRACCHIA - Presidente relatore
Dott. Antonello VITALE - Consigliere
Dott. Maristella SARDONE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 925/2023, avverso la sentenza n. 1026/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 13.4.2023, all'esito del giudizio RG n. 4889/2015, non notificata tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Nargiso, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Apricena (FG) in Corso Vittorio Veneto n. 19/A
-Appellante -
e
(P.IVA: ), in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa De Candia, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Bari alla Piazza Aldo Moro n. 37
-Appellata–
OGGETTO: responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. ha convenuto in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Foggia, la società per sentire accogliere la domanda Controparte_1
di risarcimento danni ex art. 2051 cc al per la somma di € 19.118,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs.
n. 231/2002 e svalutazione monetaria, deducendo di aver subito ingenti danni poiché, a causa delle abbondanti precipitazioni che avevano caratterizzato i giorni 5, 6 e 7 Settembre 2014, pietrisco e detriti provenienti dai binari della ferrovia si erano riversati sui terreni di sua proprietà, arrecando danni alle colture.
Precisava:
- di essere titolare di attività di impresa agricola e in tale veste di condurre i terreni agricoli riportati nel catasto terreni del Comune di Apricena (FG) loc. Valle Castello al foglio 74 p.lle 174 – 211- 213 essendone il proprietario in forza di atto pubblico per notaio del 11.04.2002 rep. Persona_1
58001 racc. n. 13053, nonché i terreni riportati in Catasto foglio 74 p.lla 89 oggi 277, foglio 59 p.lla 51, foglio 23 p.lle 70 – 69 – 473 essendone affittuario in forza di contratto di affitto sottoscritto in data
01.10.2011 e registrato in San Severo (FG) in data 17.10.2011 al n. 4472 serie 3;
- che tali terreni erano coltivati in parte ad asparagi e in parte a carciofi;
- che nella parte Nord le p.lle 213 e 277 (ex 89) confinano con la linea ferrovia di proprietà delle i cui binari sono posizionati sopra una massicciata di pietrisco di varie Controparte_1
dimensioni;
- che all'inizio del mese di settembre 2014 e precisamente nei giorni 5-6-7 a seguito delle precipitazioni cadute nella zona, l'acqua proveniente da monte erodeva la massicciata posta ai lati dei binari e, stante l'assenza di qualsiasi opera di contenimento, tutto il pietrisco che costituiva la massicciata, si era riversato nei terreni limitrofi ed in particolare nei propri terreni arrecando notevoli danni sia alle colture sia al fondo stesso, distruggendo le piante di asparagi coltivate sulla p.lla 213, le piante di carciofi coltivate sulla p.lla 277 ex 89, gli impianti di irrigazione a goccia e provocando la erosione del suolo agrario creando canaloni e voragini.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.4.2016, si costituiva in giudizio
[...]
contestando integralmente la domanda attorea sia nell'an che nel quantum perché CP_1
infondata in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, la riduzione del risarcimento richiesto in quanto eccessivo e sproporzionato, con compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 7 1.3 La causa veniva istruita mediante con prove orali e CTU a mezzo del perito agronomo Per_2
al fine di valutare la compatibilità dei danni lamentati dall'attore all'evento da questi dedotto
[...]
in citazione e, in caso affermativo, di accertare e quantificare i danni subìti dall'attore.
1.4 Con sentenza n. 1026/2023, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, con compensazione delle spese di CTU.
Il Tribunale, qualificata la domanda ex art.2051 c.c. , la rigettava, qualificando gli eccezionali eventi atmosferici come ipotesi di “caso fortuito” escludente come tale la responsabilità della società convenuta. Alla luce del Report Evento Regione Puglia 31/8 – 6/9/2014 del Servizio di Protezione
Civile depositato gli atti, il Giudice di prime cure riteneva che l'evento di danno non fosse stato prevedibile e che l'evento atmosferico per cui è causa, stante la sua eccezionale intensità, fosse idoneo, da sé solo, a cagionare l'evento.
2.1 Con atto di citazione notificato l'11.7.2023 il Sig. ha proposto appello avverso la predetta _1
sentenza chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda e la condanna della società al pagamento della somma di € 19.118,00 in suo Controparte_1
favore, oltre interessi e svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. dal giorno del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Sostanzialmente con un unico motivo di gravame il eccepisce l'erroneità in cui è incorso il _1
giudice di primo grado nella lettura dei dati pluviometrici contenuti nel Report prodotto agli atti, dal momento che una attenta lettura dei predetti dati avrebbe evidenziato che le precipitazioni occorse nella zona ove sono ubicati i suoi terreni, non sono state eccezionali oltre i limiti storici. L'appellante, riportandosi alla CTU, afferma che la responsabilità della società ferroviaria è evidente, tenuto conto che non sono state poste in essere opere di contenimento della massicciata sulla quale è stata ubicata la rete ferroviaria.
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.11.2023 che, preliminarmente, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc e, nel merito, stante l'infondatezza dell'appello, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese processuali.
2.3 All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.L'appello merita accoglimento.
pagina 3 di 7 Le precipitazioni atmosferiche intense non sono condizioni di per sé sole sufficienti a configurare l'esimente del caso fortuito. Il Giudice deve valutare, infatti, nel caso concreto, la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, attraverso un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la qual dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (Cass. n. 2482 del 2018; Cass.14861 del 2019; Cass. Civ.
n. 18856 del 2017; Cass. Civ. n. 522 del 1987 e da ultimo Cass. sez. un. 26.02.2021 n. 5422).
Il Rapporto d'evento emesso dalla Regione Puglia riporta che nei giorni 31 agosto – 8 settembre 2014 il veniva colpito da un evento atmosferico di portata eccezionale ma, come si legge a pagina 1 CP_1
dello stesso, “…I Comuni maggiormente interessati sono: S. Marco in Lamis, Peschici, S. Giovanni
Rotondo, Vico del Gargano, Carpino, Vieste, Rodi Garganico” e non Apricena, ossia il luogo in cui si trovano i terreni dell'appellante.
A pagina 21 del Rapporto, si specifica, infatti, che i valori massimi di precipitazione sono stati 544 mm a San Marco in Lamis, 640 mm a San Giovanni Rotondo, 392 mm a Cagnano Varano e 350 mm a Vico del Gargano.
Al contrario, le precipitazioni di massima intensità nei cinque giorni indicati sono state complessivamente per il Comune di Apricena di 167 mm, ossia in una misura di gran lunga inferiore a quelli rilevati sui Comuni situati sul Promontorio del Gargano.
Il pertanto, pur essendo stato interessato da un importante fenomeno atmosferico, Controparte_2
non è stato inserito tra i Comuni in cui la pioggia ha superato la soglia di criticità. Di tanto ne ha avuto contezza anche il CTU Per. Agr. il quale, pur avendo acquisito il Rapporto della Persona_2
Regione Puglia, ha ritenuto che i danni riportati dai terreni del sig. sono stati causati dalla _1
mancata manutenzione e ammodernamento delle opere di contenimento idriche da parte di CP_1
.
[...]
Si legge, infatti, nelle conclusioni della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio che: “Le cause che hanno determinato i danni, lamentati dal ricorrente ed accertati, alle coltivazioni di cui in precedenza, sono da attribuire alla inondazione degli stessi terreni ospitanti le colture, a seguito della tracimazione delle acque e detriti di tipo ghiaioso posti alla base della linea ferroviaria del CP_1
nella tratta a ridosso della Particella 277 al Foglio 74, per insussistenza di opere di contenimento della stessa massicciata oltre che dall'inadeguatezza di manutenzione e vigilanza delle opere idrauliche della stessa linea ferroviaria, pur rilevando che l'evento meteorologico verificatosi tra il 31 agosto ed il 6 settembre 2014 è stato di eccezionale intensità pluviometrica.“
pagina 4 di 7 I danni causati al fondo di proprietà e condotto dal Sig. sono stati causati quindi _1
esclusivamente dalla incuria della rete ferroviaria da parte della società convenuta, odierna appellante.
Dalla documentazione fotografica riportata dal CTU nella perizia espletata in primo grado si evince, chiaramente, che la rete ferroviaria è stata solamente posizionata su massi “adagiati” sul terreno, senza la predisposizione di massetti e/o opere di contenimento della stessa massicciata e mancano, in concomitanza della linea ferroviaria, opere idrauliche idonee al deflusso delle acque meteoriche, sicchè queste, inevitabilmente, si sono riversate sul fondo di proprietà del Sig. Nei giorni _1
interessati dal fenomeno atmosferico, tutte le acque meteoriche hanno fatto franare il terreno sottostante la massicciata che, non essendo stata debitamente regimentata con opere di contenimento, è franata anch'essa, provocando danni al terreno del . _1
Alla luce di quanto esposto, pertanto, risulta evidente una responsabilità ex art. 2051 cc delle
[...]
: il soggetto che detiene un bene, a qualunque titolo, è responsabile qualora il medesimo CP_1
bene cagioni danni a terzi, in virtù del dovere di sorveglianza su di esso incombente, salvo che provi il caso fortuito interruttivo del nesso causale.
Le , nel caso di specie, si sono limitate ad eccepire la eccezionalità del fenomeno Controparte_1
e non hanno neppure provato di avere mai esercitato un controllo sul bene, in virtù del dovere di sorveglianza sulla res imposto dall'articolo 2051 cc.
Anzi, come da documentazione in atti, risulta che la stessa convenuta , nella pec Controparte_1
indirizzata al CTU p.a. , ammetteva che: “il progetto della ferrovia risale alla fine Persona_2
degli anni 20 per cui le opere idrauliche, di cui non esiste relazione, erano riferite certamente alla norma dell'epoca sicuramente differente e meno restrittiva. Per lo stesso motivo non c'è piano di manutenzione e monitoraggio idrologici …”.-
Secondo la stima operata dal CTU (e sul punto non vi sono contestazioni da parte delle ) i CP_1
danni ammontano ad € 15.248,70,
Detta somma, poi, deve essere oggetto di rivalutazione;
è noto, infatti, che il debito da illecito aquiliano è debito di valore;
che il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito e che, infine, si deve procedere alla rivalutazione della somma liquidata, non potendosi applicare il principio nominalistico. Gli effetti della svalutazione, infatti, vanno addebitati all'obbligato in quanto nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito (e cioè il momento del sinistro) e la sua liquidazione l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata sicchè occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare. La svalutazione va corrisposta a partire dalla data del sinistro. Al danneggiato spettano anche gli interessi legali sulla somma non rivalutata giacchè
l'equivalente pecuniario soddisfa il credito per il bene perduto, ma non anche il godimento delle utilità
pagina 5 di 7 che avrebbe potuto dare il bene se fosse stato immediatamente rimpiazzato con una somma di danaro equivalente. Tale danno da ritardo consiste, pertanto, nei frutti della somma di danaro equivalente al valore del bene al momento del fatto. Inoltre conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1712/95) al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro. La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici Istat) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
4. Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di Controparte_1
secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate sul “ decisum”con applicazione delle tariffe di cui al d.m. n.147/2022 valori medi.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente – nella misura già liquidata - a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1026/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il Parte_1
13.4.2023, nei confronti in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] _1
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €15.248,70 (€
[...]
quindicimiladuecentoquarantotto/70), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore di , delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidate per il Parte_1 primo grado, in € 5077,00 e per il presente grado, in complessivi € 4732,50 di cui € 4350,00 per compensi professionali ed € 382,50 per spese, oltre - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge e IVA se dovuta;
pagina 6 di 7 3) pone definitivamente le spese di CTU – nella misura già liquidata - a carico di Controparte_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, appellata.
Così deciso in Bari alla camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
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