CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
SS SA, LA
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni N. 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Viterbo - Via Mariano Romiti, 80 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Rieti E Viterbo - Via Fratelli Rosselli, 4 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_6
Inps Direzione Provinciale Viterbo - Via Giacomo Matteotti, 29 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249007894317000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520060017343150000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520060017343150000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520060017343150000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520060017343150000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520070006062940000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520070006062940000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520070006062940000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520070006062940000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520070006062940000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520110012680222000 BOLLO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520120001838425000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520120007730880000 BOLLO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Viterbo - Via Mariano Romiti, 80 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Rieti E Viterbo - Via Fratelli Rosselli, 4 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_6 Inps Direzione Provinciale Viterbo - Via Giacomo Matteotti, 29 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520130005166285000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni N. 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Viterbo - Via Mariano Romiti, 80 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Rieti E Viterbo - Via Fratelli Rosselli, 4 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_6
Inps Direzione Provinciale Viterbo - Via Giacomo Matteotti, 29 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_7 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520130007257977000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520140013615928000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190001412619000 CANONE RAI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200007583148000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200009701427000 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200009701427000 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210000165872000 CANONE Società_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210000165973000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210000165973000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210000165973000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210000165973000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210000165973000 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010201608/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010201608/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010201608/2013 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010201608/2013 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010201608/2013 IRAP 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL011201092/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL011201092/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL011201092/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL011201092/2015 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 12520249007894317000 di euro 763.135,45 relativa a cartelle di pagamento per imposte dirette, indirette, diritti della camera di commercio, bolli auto, spese di lite e contributi Inps.
L'intimazione si riferisce, in particolare:
1. cartella di pagamento n. 12520060017343150000 asseritamente notificata in data 31.05.2007 per un importo complessivo di euro 16.794,32. 2. Cartella di pagamento n. 12520070006062940000 asseritamente notificata in data 16.08.2007 per un importo complessivo di euro 27.460,36.
3. Cartella di pagamento n. 12520110012680222000 asseritamente notificata in data 13.11.2011, per un importo complessivo di euro 335,96.
4. Cartella di pagamento n. 12520120001838425000 asseritamente notificata in data 14.03.2012, per un importo complessivo di euro 64,92.
5. Cartella di pagamento n. 12520120007730880000 asseritamente notificata in data 08.06.2012, per un importo complessivo di euro 55,93.
6. Cartella di pagamento n. 12520130005166285000 asseritamente notificata in data 26.04.2014, per un importo complessivo di euro 150,02.
7. Cartella di pagamento n. 12520130007257977000 asseritamente notificata in data 26.04.2014, per un importo complessivo di euro 55,08.
8. Cartella di pagamento n. 12520140013615928000 asseritamente notificata in data 22.03.2015, per un importo complessivo di euro 64,43.
9. Cartella di pagamento n. 12520190001412619000 asseritamente notificata in data 04.06.2019, per un importo complessivo di euro 598,23.
10. Cartella di pagamento n. 12520200007583148000 asseritamente notificata in data 05.04.2022, per un importo complessivo di euro 5.296,45.
11. Cartella di pagamento n. 12520200009701427000 asseritamente notificata in data 07.04.2022, per un importo complessivo di euro 3.780,61.
12. Cartella di pagamento n. 12520210000165872000 asseritamente notificata in data 16.04.2022, per un importo complessivo di euro 107,11.
13. Cartella di pagamento n. 12520210000165973000 asseritamente notificata in data 11.04.2023, per un importo complessivo di euro 193.181,65.
14. Avviso di addebito n. 42520180001003932000 asseritamente notificato in data 23.08.2018 per un importo complessivo di euro 4.165,09.
15. Avviso di addebito n. 42520180001571232000 asseritamente notificato in data 18.01.2019 per un importo complessivo di euro 10.367,72.
16. Avviso di addebito n. 42520180002355765000 asseritamente notificato in data 20.02.2019 per un importo complessivo di euro 2.790,63.
17. Avviso di addebito n. 42520190002046020000 asseritamente notificato in data 11.01.2020 per un importo complessivo di euro 2.698,29.
18. Avviso di accertamento n. TKL010201608/2013 asseritamente notificato in data 10.12.2013 per un importo complessivo di euro 211.239,67.
19. Avviso di accertamento n. TKL011201092/2015 asseritamente notificato in data 18.10.2017 per un importo complessivo di euro 283.615,68.
La ricorrente eccepisce la non corretta formazione dell'atto di intimazione che avrebbe impedito alla ricorrente di poter verificare la correttezza degli importi intimati. Deduce, quindi, le censure meglio indicate nel ricorso depositando ulteriori memorie.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la Camera di Commercio ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il deposito delle proprie controdeduzioni.
All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corta dichiara il difetto di giurisdizione in relazione agli avvisi di addebito Inps, relativamente ai quali il ricorso potrà essere riassunto nei termini di legge di fronte al giudice ordinario.
Quanto alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Regione Lazio il Collegio ritiene di trattenere il ricorso in ragione del canone di competenza derivante dal luogo di residenza del ricorrente.
Nel merito il ricorso è infondato.
Il credito posto in esecuzione dall'Agenzia delle Entrate Riscossione promana dai ruoli esecutivi i cui estratti risultano depositati;
in esecuzione dell'incarico ricevuto dagli enti creditori, l'agente della riscossione ha notificato le cartelle di pagamento ed i correlati atti interruttivi della prescrizione.
Le parti convenute, costituendosi in giudizio, hanno peraltro evidenziato – anche mediante la documentazione depositata in atti – la corretta notifica degli atti presupposti nonché degli atti interruttivi della prescrizione.
L'Amministrazione Finanziaria ha, poi, notificato gli avvisi di accertamento nr. TKL010201608/2013 e
TKL01I201092/2015, evidenziando che:
- l'avviso di accertamento n. TKL010201608/2013 è stato già impugnato e il relativo giudizio (R.G. n.
590/2018) si è concluso con sentenza divenuta definitiva (sent. n. 270/01/2019);
- con sentenza divenuta definitiva (sent. n. 280/03/2019) la Commissione tributaria di Viterbo, peraltro, si è pronunciata sulla cartella n. 72520014880987004, riferita alla decadenza da rateazione relativamente all'avviso di accertamento n. TKL01I201092/2015 (sul medesimo avviso si veda anche la sentenza nr.
333/2024).
In ogni caso, anche con riferimento a tali atti sono stati notificati atti interruttivi.
In particolare:
- Avviso di accertamento n. TKL010201608/2013 notificato in data 10/12/2013
Atti interruttivi:
- Comunicazione preventiva di ipoteca n. 12576201600001317000 notificata il 10/06/2016;
- Avviso di Intimazione n. 12520169003224346000 notificato il 07/03/2017; - Avviso di Intimazione n. 12520179003945782000 notificato il 22/01/2018;
- Avviso di Intimazione n. 12520199001731641000 notificato il 20/09/2019;
- Avviso di Intimazione n. 2520249007894317000 notificato il 22/02/2025 (atto impugnato)
- Avviso di accertamento n. TKL011201092/2015 notificato in data 18/10/2017
Atti interruttivi:
- Avviso di Intimazione n. 2520249007894317000 notificato il 22/02/2025 (atto impugnato)
Come analiticamente indicato dalle parti costituite, la pretesa creditoria è stata costantemente coltivata dalla
Agenzia delle Entrate attraverso la notifica di una serie ininterrotta di atti, tutti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale che, nella fattispecie, è quello ordinario decennale. Per tutti i carichi azionati, anche i più risalenti, il lasso temporale tra un atto interruttivo e il successivo non ha mai superato tale termine, come si evince dalla cronologia degli atti riportata in fatto. La catena di notifiche (cartelle, avvisi di intimazione, comunicazioni preventive) ha mantenuto viva la pretesa creditoria, impedendo il maturare di qualsivoglia prescrizione.
Del resto, occorre anche rilevare che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. Cass. n. 20476 del 21 luglio 2025).
La ricorrente, dunque, ha avuto conoscenza degli atti contenuti nella intimazione sia perché per alcune cartelle ha anche presentato ricorso per il quale è stata emessa sentenza contraria alla ricorrente, sia perché ha ricevuto numerosi atti interruttivi della prescrizione.
Anche l'avviso di accertamento TKL010201608/2013, è stato correttamente notificato a mani della destinataria il 10.12.2013 e oggetto anche di atti interruttivi di prescrizione nonché di impugnazione e oggetto della sentenza di questa stessa Corte n. 270/01/2019 (RG. 590/2018), passata in giudicato.
L'avviso di accertamento n. TKL011201092/2015, è stato ritirato personalmente dalla ricorrente presso l'Ufficio postale il 18.10.2017 e per lo stesso era stata richiesta una rateizzazione in 16 rate trimestrali che non venivano onorate. Conseguentemente, ne veniva intimato il pagamento con l'atto n.
TKLIPAU00069-2017, impugnato presso questa Corte che, con sentenza n. 280/03/2019, depositata il
05.7.2019, rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Sul primo motivo del ricorso, è evidente per legge la possibilità di autonoma impugnazione dell'intimazione di pagamento per i vizi propri nonché della possibilità di impugnare l'atto nel merito quando sia il primo atto ricevuto dal contribuente. Nel caso di specie, viene dimostrato dalle parti convenute in giudizio, che gli atti prodromici erano conosciuti dalla ricorrente e, per alcuni anche oggetto di altri ricorsi già conclusi con sentenza e quindi le eccezioni nel merito della pretesa degli atti sottostanti, sono da considerarsi inammissibili in quanto tardive.
Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente eccepisce genericamente l'omessa/irrituale notifica degli atti prodromici. In ogni caso, le parti costituitesi in giudizio hanno dato prova delle corrette notifiche degli atti presupposti.
Quanto al Canone Rai, vigendo la presunzione del possesso degli apparecchi, è il contribuente che deve dimostrare di non possedere l'apparecchio inviando all'Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa. In mancanza la pretesa del canone è corretta.
Devono essere respinte anche le eccezioni relative alla forma degli atti.
Sia le cartelle che le intimazioni di pagamento, infatti, sono atti redatti secondo il modello approvato dal
Ministero delle Finanze, poi rivisitato dall'Agenzia delle Entrate, e contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione del concessionario con relativo indirizzo;
b) cognome, nome, indirizzo e codice fiscale del contribuente;
c) informazioni atte a identificare il credito (ente creditore, atti prodromici, tributo, ruoli);
d) dettaglio degli importi addebitati (sorte capitale, sanzioni, spese e interessi);
e) indicazione delle modalità, dei termini e dell'autorità dinanzi alla quale impugnare la cartella;
g) indicazione e firma del responsabile del procedimento.
Va quindi dato seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché la cartella/ intimazione di pagamento risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, è sufficiente che la motivazione faccia riferimento agli atti presupposti (Cassazione civile, sez. trib. 09/11/2018, n. 28689).
Ed infatti, quanto alla eccezione relativa alla omessa indicazione dei ruoli e della data in cui sono stati resi esecutivi, è sufficiente la lettura delle cartelle depositate in atti, laddove, sono indicati i numeri identificativi dei ruoli, l'ente creditore, la data di esecutività dei ruoli, le partite di credito e i tributi (con relativi codici).
L'avvenuta e dettagliata indicazione rilevabile nelle cartelle appare idonea, dunque, ad assolvere l'onere di motivazione dell'intimazione; non occorre, pertanto, che l'intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale.
La ricorrente era quindi perfettamente a conoscenza tanto della sussistenza dei carichi quanto dell'epoca di riferimento degli stessi, pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione dell'atto impugnato, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni della cartella di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (Cassazione civile. sez. VI, 18/04/2017, n. 9778).
Né, del resto, sussiste un obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione dell'atto impugnato.
Quanto alla censura afferente la mancata indicazione del responsabile del procedimento e la mancata sottoscrizione del ruolo è sufficiente rilevare che tali vizi rappresentano una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l'illegittimità dell'atto; del resto, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento
è possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente, mentre il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché “…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (Cass. 26053/15, 6199/15,
6610/13). Va, del resto, considerato che se è vero che secondo il comma 4 dell'articolo 12 del dpr 602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione è altrettanto vero che questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica. Tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), d.l.
n. 106/2005, convertito con L 156/2005 che, secondo l'indicazione fornita della Suprema Corte, può essere applicata retroattivamente), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice". Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice. Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum secondo cui in mancanza di una sanzione espressa opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, incombe al ricorrente contestare l'insussistenza del potere e la provenienza dell'atto. Tale prova deve essere precisa e inconfutabile, atteso che il ruolo e anche la successiva cartella di pagamento sono atti a "natura vincolata" senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, a cui risulta applicabile la disciplina di cui all'articolo 21-octies della legge
241/1990.
Quanto alla dedotta prescrizione delle sanzioni, occorre osservare che l'ordinario termine di prescrizione decennale applicabile all'obbligazione tributaria principale si applica anche alle obbligazioni tributarie accessorie (ossia sanzioni ed interessi) atteso il carattere unitario della pretesa creditoria portata nel titolo esecutivo definitivo (ovvero nel ruolo/cartella esattoriale non opposto).
Quanto alle eccezioni relative alla nullità delle cartelle di pagamento per assenza di indicazione della data di consegna del ruolo ai fini del calcolo degli interessi e delle modalità di calcolo degli interessi, le stesse sono infondate.
Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 321 del 1999, che disciplina il contenuto della cartella di pagamento, infatti,
“il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che (…) devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo al Concessionario”; la data di consegna del ruolo, specificamente individuata dalle norme (cfr. art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 e d.m. n. 321 del 1999) integra un requisito del contenuto del ruolo, che assume rilevanza unicamente nei rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione (art. 1, comma 1, lett. l) d.m. n. 321 del 1999). A tenore dell'art. 25, comma 2-bis,
d.P.R. n. 602 del 1973, viceversa, “la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”; tale indicazione rende possibile per il contribuente svolgere il calcolo degli interessi, diversi da quelli di mora, i quali, in base all'articolo 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile. Non è invece prevista l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli stessi interessi, poiché queste ultime sono normativamente stabilite. L'esigenza del debitore di poter calcolare quanto dovuto a titolo di interessi di mora, risulta, per converso, già soddisfatta dalla previsione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui, in caso di mancato pagamento spontaneo, gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.
Sotto altro profilo, la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'intimazione di pagamento: con riferimento alle pretese tributarie, i cui principi possono essere estesi alla vicenda per cui è causa, è stato condivisibilmente affermato che «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del
1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori» (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). A ciò deve essere aggiunto che la parte privata non ha indicato specificamente gli errori in cui sarebbe incorso il concessionario della riscossione nella determinazione degli interessi.
Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, si rileva che tali interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Tali interessi non vengono, infatti, calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella.
Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Sulla prescrizione di sanzioni e interessi la censura è infondata.
preclusa dalla definitività degli atti precedenti non impugnati. In secondo luogo, la notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento, seguita dalla notifica periodica di atti interruttivi (intimazioni di pagamento), ha costantemente interrotto il decorso di qualsiasi termine prescrizionale, sia esso quinquennale o decennale.
La pretesa creditoria, una volta portata in un atto divenuto definitivo, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale derivante dall'actio iudicati (art. 2953 c.c.).
Infondata è anche la censura relativa al dedotto annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro.
La norma invocata da controparte (art. 4, D.L. n. 119/2018) prevede l'annullamento automatico dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La ricorrente elenca erroneamente cartelle notificate in anni successivi al 2010 (2011, 2012, 2014), confondendo la data di notifica con la data di affidamento del carico, e comunque riferendosi a carichi verosimilmente affidati dopo il 2010
e quindi esclusi dal beneficio.
Allo stesso mod infondata risulta la censura in merito alla intervenuta decadenza e prescrizione degli avvisi di accertamento.
Osserva il Collegio come tale eccezione sia tardiva in quanto avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando l'avviso di accertamento stesso nei termini di legge.
Sulla mancata sottoscrizione dell'intimazione. L'atto è legittimo. La sottoscrizione autografa è sostituita, ai sensi di legge, dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento, come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente che indica il nominativo del Sig. Nominativo_1.
Devono, invece, essere dichiarate inammissibili le ulteriori censure formulate in sede di memorie e non inserite nel ricorso introduttivo.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo, Sezione 1, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così dispone: - dichiara il difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito INPS;
- respinge il ricorso quanto al resto;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 (diecimila/00) nei confronti della Agenzia delle Entrate, in Euro
10.000,00 (diecimila/00) nei confronti del difensore della Agenzia delle Entrate Riscossione dichiaratosi antistatario, in Euro 3.000,00 (tremila/00) nei confronti della Regione Lazio, in Euro 2.000,00 (duemila/00) nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) nei confronti della
Camera di Commercio, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
SS SA, LA
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni N. 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Viterbo - Via Mariano Romiti, 80 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Rieti E Viterbo - Via Fratelli Rosselli, 4 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_6
Inps Direzione Provinciale Viterbo - Via Giacomo Matteotti, 29 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249007894317000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520060017343150000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520060017343150000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520060017343150000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520060017343150000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520070006062940000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520070006062940000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520070006062940000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520070006062940000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520070006062940000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520110012680222000 BOLLO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520120001838425000 BOLLO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520120007730880000 BOLLO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Viterbo - Via Mariano Romiti, 80 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Rieti E Viterbo - Via Fratelli Rosselli, 4 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_6 Inps Direzione Provinciale Viterbo - Via Giacomo Matteotti, 29 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520130005166285000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni N. 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Viterbo - Via Mariano Romiti, 80 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Rieti E Viterbo - Via Fratelli Rosselli, 4 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_6
Inps Direzione Provinciale Viterbo - Via Giacomo Matteotti, 29 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_7 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520130007257977000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520140013615928000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190001412619000 CANONE RAI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200007583148000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200009701427000 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200009701427000 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210000165872000 CANONE Società_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210000165973000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210000165973000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210000165973000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210000165973000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210000165973000 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010201608/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010201608/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010201608/2013 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010201608/2013 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL010201608/2013 IRAP 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL011201092/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL011201092/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL011201092/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL011201092/2015 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 12520249007894317000 di euro 763.135,45 relativa a cartelle di pagamento per imposte dirette, indirette, diritti della camera di commercio, bolli auto, spese di lite e contributi Inps.
L'intimazione si riferisce, in particolare:
1. cartella di pagamento n. 12520060017343150000 asseritamente notificata in data 31.05.2007 per un importo complessivo di euro 16.794,32. 2. Cartella di pagamento n. 12520070006062940000 asseritamente notificata in data 16.08.2007 per un importo complessivo di euro 27.460,36.
3. Cartella di pagamento n. 12520110012680222000 asseritamente notificata in data 13.11.2011, per un importo complessivo di euro 335,96.
4. Cartella di pagamento n. 12520120001838425000 asseritamente notificata in data 14.03.2012, per un importo complessivo di euro 64,92.
5. Cartella di pagamento n. 12520120007730880000 asseritamente notificata in data 08.06.2012, per un importo complessivo di euro 55,93.
6. Cartella di pagamento n. 12520130005166285000 asseritamente notificata in data 26.04.2014, per un importo complessivo di euro 150,02.
7. Cartella di pagamento n. 12520130007257977000 asseritamente notificata in data 26.04.2014, per un importo complessivo di euro 55,08.
8. Cartella di pagamento n. 12520140013615928000 asseritamente notificata in data 22.03.2015, per un importo complessivo di euro 64,43.
9. Cartella di pagamento n. 12520190001412619000 asseritamente notificata in data 04.06.2019, per un importo complessivo di euro 598,23.
10. Cartella di pagamento n. 12520200007583148000 asseritamente notificata in data 05.04.2022, per un importo complessivo di euro 5.296,45.
11. Cartella di pagamento n. 12520200009701427000 asseritamente notificata in data 07.04.2022, per un importo complessivo di euro 3.780,61.
12. Cartella di pagamento n. 12520210000165872000 asseritamente notificata in data 16.04.2022, per un importo complessivo di euro 107,11.
13. Cartella di pagamento n. 12520210000165973000 asseritamente notificata in data 11.04.2023, per un importo complessivo di euro 193.181,65.
14. Avviso di addebito n. 42520180001003932000 asseritamente notificato in data 23.08.2018 per un importo complessivo di euro 4.165,09.
15. Avviso di addebito n. 42520180001571232000 asseritamente notificato in data 18.01.2019 per un importo complessivo di euro 10.367,72.
16. Avviso di addebito n. 42520180002355765000 asseritamente notificato in data 20.02.2019 per un importo complessivo di euro 2.790,63.
17. Avviso di addebito n. 42520190002046020000 asseritamente notificato in data 11.01.2020 per un importo complessivo di euro 2.698,29.
18. Avviso di accertamento n. TKL010201608/2013 asseritamente notificato in data 10.12.2013 per un importo complessivo di euro 211.239,67.
19. Avviso di accertamento n. TKL011201092/2015 asseritamente notificato in data 18.10.2017 per un importo complessivo di euro 283.615,68.
La ricorrente eccepisce la non corretta formazione dell'atto di intimazione che avrebbe impedito alla ricorrente di poter verificare la correttezza degli importi intimati. Deduce, quindi, le censure meglio indicate nel ricorso depositando ulteriori memorie.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la Camera di Commercio ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il deposito delle proprie controdeduzioni.
All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corta dichiara il difetto di giurisdizione in relazione agli avvisi di addebito Inps, relativamente ai quali il ricorso potrà essere riassunto nei termini di legge di fronte al giudice ordinario.
Quanto alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Regione Lazio il Collegio ritiene di trattenere il ricorso in ragione del canone di competenza derivante dal luogo di residenza del ricorrente.
Nel merito il ricorso è infondato.
Il credito posto in esecuzione dall'Agenzia delle Entrate Riscossione promana dai ruoli esecutivi i cui estratti risultano depositati;
in esecuzione dell'incarico ricevuto dagli enti creditori, l'agente della riscossione ha notificato le cartelle di pagamento ed i correlati atti interruttivi della prescrizione.
Le parti convenute, costituendosi in giudizio, hanno peraltro evidenziato – anche mediante la documentazione depositata in atti – la corretta notifica degli atti presupposti nonché degli atti interruttivi della prescrizione.
L'Amministrazione Finanziaria ha, poi, notificato gli avvisi di accertamento nr. TKL010201608/2013 e
TKL01I201092/2015, evidenziando che:
- l'avviso di accertamento n. TKL010201608/2013 è stato già impugnato e il relativo giudizio (R.G. n.
590/2018) si è concluso con sentenza divenuta definitiva (sent. n. 270/01/2019);
- con sentenza divenuta definitiva (sent. n. 280/03/2019) la Commissione tributaria di Viterbo, peraltro, si è pronunciata sulla cartella n. 72520014880987004, riferita alla decadenza da rateazione relativamente all'avviso di accertamento n. TKL01I201092/2015 (sul medesimo avviso si veda anche la sentenza nr.
333/2024).
In ogni caso, anche con riferimento a tali atti sono stati notificati atti interruttivi.
In particolare:
- Avviso di accertamento n. TKL010201608/2013 notificato in data 10/12/2013
Atti interruttivi:
- Comunicazione preventiva di ipoteca n. 12576201600001317000 notificata il 10/06/2016;
- Avviso di Intimazione n. 12520169003224346000 notificato il 07/03/2017; - Avviso di Intimazione n. 12520179003945782000 notificato il 22/01/2018;
- Avviso di Intimazione n. 12520199001731641000 notificato il 20/09/2019;
- Avviso di Intimazione n. 2520249007894317000 notificato il 22/02/2025 (atto impugnato)
- Avviso di accertamento n. TKL011201092/2015 notificato in data 18/10/2017
Atti interruttivi:
- Avviso di Intimazione n. 2520249007894317000 notificato il 22/02/2025 (atto impugnato)
Come analiticamente indicato dalle parti costituite, la pretesa creditoria è stata costantemente coltivata dalla
Agenzia delle Entrate attraverso la notifica di una serie ininterrotta di atti, tutti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale che, nella fattispecie, è quello ordinario decennale. Per tutti i carichi azionati, anche i più risalenti, il lasso temporale tra un atto interruttivo e il successivo non ha mai superato tale termine, come si evince dalla cronologia degli atti riportata in fatto. La catena di notifiche (cartelle, avvisi di intimazione, comunicazioni preventive) ha mantenuto viva la pretesa creditoria, impedendo il maturare di qualsivoglia prescrizione.
Del resto, occorre anche rilevare che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. Cass. n. 20476 del 21 luglio 2025).
La ricorrente, dunque, ha avuto conoscenza degli atti contenuti nella intimazione sia perché per alcune cartelle ha anche presentato ricorso per il quale è stata emessa sentenza contraria alla ricorrente, sia perché ha ricevuto numerosi atti interruttivi della prescrizione.
Anche l'avviso di accertamento TKL010201608/2013, è stato correttamente notificato a mani della destinataria il 10.12.2013 e oggetto anche di atti interruttivi di prescrizione nonché di impugnazione e oggetto della sentenza di questa stessa Corte n. 270/01/2019 (RG. 590/2018), passata in giudicato.
L'avviso di accertamento n. TKL011201092/2015, è stato ritirato personalmente dalla ricorrente presso l'Ufficio postale il 18.10.2017 e per lo stesso era stata richiesta una rateizzazione in 16 rate trimestrali che non venivano onorate. Conseguentemente, ne veniva intimato il pagamento con l'atto n.
TKLIPAU00069-2017, impugnato presso questa Corte che, con sentenza n. 280/03/2019, depositata il
05.7.2019, rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Sul primo motivo del ricorso, è evidente per legge la possibilità di autonoma impugnazione dell'intimazione di pagamento per i vizi propri nonché della possibilità di impugnare l'atto nel merito quando sia il primo atto ricevuto dal contribuente. Nel caso di specie, viene dimostrato dalle parti convenute in giudizio, che gli atti prodromici erano conosciuti dalla ricorrente e, per alcuni anche oggetto di altri ricorsi già conclusi con sentenza e quindi le eccezioni nel merito della pretesa degli atti sottostanti, sono da considerarsi inammissibili in quanto tardive.
Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente eccepisce genericamente l'omessa/irrituale notifica degli atti prodromici. In ogni caso, le parti costituitesi in giudizio hanno dato prova delle corrette notifiche degli atti presupposti.
Quanto al Canone Rai, vigendo la presunzione del possesso degli apparecchi, è il contribuente che deve dimostrare di non possedere l'apparecchio inviando all'Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa. In mancanza la pretesa del canone è corretta.
Devono essere respinte anche le eccezioni relative alla forma degli atti.
Sia le cartelle che le intimazioni di pagamento, infatti, sono atti redatti secondo il modello approvato dal
Ministero delle Finanze, poi rivisitato dall'Agenzia delle Entrate, e contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione del concessionario con relativo indirizzo;
b) cognome, nome, indirizzo e codice fiscale del contribuente;
c) informazioni atte a identificare il credito (ente creditore, atti prodromici, tributo, ruoli);
d) dettaglio degli importi addebitati (sorte capitale, sanzioni, spese e interessi);
e) indicazione delle modalità, dei termini e dell'autorità dinanzi alla quale impugnare la cartella;
g) indicazione e firma del responsabile del procedimento.
Va quindi dato seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché la cartella/ intimazione di pagamento risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, è sufficiente che la motivazione faccia riferimento agli atti presupposti (Cassazione civile, sez. trib. 09/11/2018, n. 28689).
Ed infatti, quanto alla eccezione relativa alla omessa indicazione dei ruoli e della data in cui sono stati resi esecutivi, è sufficiente la lettura delle cartelle depositate in atti, laddove, sono indicati i numeri identificativi dei ruoli, l'ente creditore, la data di esecutività dei ruoli, le partite di credito e i tributi (con relativi codici).
L'avvenuta e dettagliata indicazione rilevabile nelle cartelle appare idonea, dunque, ad assolvere l'onere di motivazione dell'intimazione; non occorre, pertanto, che l'intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale.
La ricorrente era quindi perfettamente a conoscenza tanto della sussistenza dei carichi quanto dell'epoca di riferimento degli stessi, pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione dell'atto impugnato, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni della cartella di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (Cassazione civile. sez. VI, 18/04/2017, n. 9778).
Né, del resto, sussiste un obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione dell'atto impugnato.
Quanto alla censura afferente la mancata indicazione del responsabile del procedimento e la mancata sottoscrizione del ruolo è sufficiente rilevare che tali vizi rappresentano una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l'illegittimità dell'atto; del resto, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento
è possibile supplire considerando responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente, mentre il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché “…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (Cass. 26053/15, 6199/15,
6610/13). Va, del resto, considerato che se è vero che secondo il comma 4 dell'articolo 12 del dpr 602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione è altrettanto vero che questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica. Tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), d.l.
n. 106/2005, convertito con L 156/2005 che, secondo l'indicazione fornita della Suprema Corte, può essere applicata retroattivamente), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice". Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice. Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum secondo cui in mancanza di una sanzione espressa opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, incombe al ricorrente contestare l'insussistenza del potere e la provenienza dell'atto. Tale prova deve essere precisa e inconfutabile, atteso che il ruolo e anche la successiva cartella di pagamento sono atti a "natura vincolata" senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, a cui risulta applicabile la disciplina di cui all'articolo 21-octies della legge
241/1990.
Quanto alla dedotta prescrizione delle sanzioni, occorre osservare che l'ordinario termine di prescrizione decennale applicabile all'obbligazione tributaria principale si applica anche alle obbligazioni tributarie accessorie (ossia sanzioni ed interessi) atteso il carattere unitario della pretesa creditoria portata nel titolo esecutivo definitivo (ovvero nel ruolo/cartella esattoriale non opposto).
Quanto alle eccezioni relative alla nullità delle cartelle di pagamento per assenza di indicazione della data di consegna del ruolo ai fini del calcolo degli interessi e delle modalità di calcolo degli interessi, le stesse sono infondate.
Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 321 del 1999, che disciplina il contenuto della cartella di pagamento, infatti,
“il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che (…) devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo al Concessionario”; la data di consegna del ruolo, specificamente individuata dalle norme (cfr. art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 e d.m. n. 321 del 1999) integra un requisito del contenuto del ruolo, che assume rilevanza unicamente nei rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione (art. 1, comma 1, lett. l) d.m. n. 321 del 1999). A tenore dell'art. 25, comma 2-bis,
d.P.R. n. 602 del 1973, viceversa, “la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”; tale indicazione rende possibile per il contribuente svolgere il calcolo degli interessi, diversi da quelli di mora, i quali, in base all'articolo 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile. Non è invece prevista l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli stessi interessi, poiché queste ultime sono normativamente stabilite. L'esigenza del debitore di poter calcolare quanto dovuto a titolo di interessi di mora, risulta, per converso, già soddisfatta dalla previsione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui, in caso di mancato pagamento spontaneo, gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.
Sotto altro profilo, la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'intimazione di pagamento: con riferimento alle pretese tributarie, i cui principi possono essere estesi alla vicenda per cui è causa, è stato condivisibilmente affermato che «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del
1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori» (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). A ciò deve essere aggiunto che la parte privata non ha indicato specificamente gli errori in cui sarebbe incorso il concessionario della riscossione nella determinazione degli interessi.
Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, si rileva che tali interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Tali interessi non vengono, infatti, calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella.
Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Sulla prescrizione di sanzioni e interessi la censura è infondata.
preclusa dalla definitività degli atti precedenti non impugnati. In secondo luogo, la notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento, seguita dalla notifica periodica di atti interruttivi (intimazioni di pagamento), ha costantemente interrotto il decorso di qualsiasi termine prescrizionale, sia esso quinquennale o decennale.
La pretesa creditoria, una volta portata in un atto divenuto definitivo, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale derivante dall'actio iudicati (art. 2953 c.c.).
Infondata è anche la censura relativa al dedotto annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro.
La norma invocata da controparte (art. 4, D.L. n. 119/2018) prevede l'annullamento automatico dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La ricorrente elenca erroneamente cartelle notificate in anni successivi al 2010 (2011, 2012, 2014), confondendo la data di notifica con la data di affidamento del carico, e comunque riferendosi a carichi verosimilmente affidati dopo il 2010
e quindi esclusi dal beneficio.
Allo stesso mod infondata risulta la censura in merito alla intervenuta decadenza e prescrizione degli avvisi di accertamento.
Osserva il Collegio come tale eccezione sia tardiva in quanto avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando l'avviso di accertamento stesso nei termini di legge.
Sulla mancata sottoscrizione dell'intimazione. L'atto è legittimo. La sottoscrizione autografa è sostituita, ai sensi di legge, dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento, come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente che indica il nominativo del Sig. Nominativo_1.
Devono, invece, essere dichiarate inammissibili le ulteriori censure formulate in sede di memorie e non inserite nel ricorso introduttivo.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo, Sezione 1, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così dispone: - dichiara il difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito INPS;
- respinge il ricorso quanto al resto;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 (diecimila/00) nei confronti della Agenzia delle Entrate, in Euro
10.000,00 (diecimila/00) nei confronti del difensore della Agenzia delle Entrate Riscossione dichiaratosi antistatario, in Euro 3.000,00 (tremila/00) nei confronti della Regione Lazio, in Euro 2.000,00 (duemila/00) nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) nei confronti della
Camera di Commercio, oltre oneri di legge se dovuti.