Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 79
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizi propri dell'intimazione

    L'intimazione di pagamento è un atto che rientra tra quelli tassativamente elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e deve essere ricondotta all'avviso di mora. La ricorrente ha avuto conoscenza degli atti contenuti nell'intimazione, anche attraverso precedenti ricorsi e numerosi atti interruttivi della prescrizione. Le eccezioni nel merito della pretesa degli atti sottostanti sono inammissibili in quanto tardive.

  • Rigettato
    Omessa/irrituale notifica degli atti prodromici

    Le parti costituitesi in giudizio hanno fornito prova delle corrette notifiche degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi

    La prescrizione delle sanzioni e degli interessi è infondata. La notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento, seguita dalla notifica periodica di atti interruttivi, ha costantemente interrotto il decorso di qualsiasi termine prescrizionale. La pretesa creditoria, una volta portata in un atto divenuto definitivo, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale derivante dall'actio iudicati (art. 2953 c.c.).

  • Rigettato
    Annullamento automatico debiti inferiori a 1.000 euro

    La norma invocata (art. 4, D.L. n. 119/2018) prevede l'annullamento automatico dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La ricorrente elenca erroneamente cartelle notificate in anni successivi al 2010, confondendo la data di notifica con la data di affidamento del carico, e comunque riferendosi a carichi verosimilmente affidati dopo il 2010 e quindi esclusi dal beneficio.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione degli avvisi di accertamento

    Tale eccezione è tardiva in quanto avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando l'avviso di accertamento stesso nei termini di legge.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione dell'intimazione

    L'atto è legittimo. La sottoscrizione autografa è sostituita, ai sensi di legge, dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Forma degli atti (cartelle e intimazioni)

    Sia le cartelle che le intimazioni di pagamento sono atti redatti secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze, poi rivisitato dall'Agenzia delle Entrate, e contengono le informazioni richieste dalla legge. È sufficiente che la motivazione faccia riferimento agli atti presupposti. Non sussiste un obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione. La mancata indicazione del responsabile del procedimento e la mancata sottoscrizione del ruolo rappresentano mere irregolarità insuscettibili di determinare l'illegittimità dell'atto.

  • Rigettato
    Omessa indicazione dei ruoli e della data di esecutività

    È sufficiente la lettura delle cartelle depositate in atti, laddove sono indicati i numeri identificativi dei ruoli, l'ente creditore, la data di esecutività dei ruoli, le partite di credito e i tributi (con relativi codici). Tale indicazione assolve l'onere di motivazione dell'intimazione.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi

    Non è prevista l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, poiché queste ultime sono normativamente stabilite. La parte privata non ha indicato specificamente gli errori in cui sarebbe incorso il concessionario della riscossione nella determinazione degli interessi.

  • Rigettato
    Interessi moratori successivi alla notifica della cartella

    Tali interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta di accessori solo eventuali, la cui applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della cartella.

  • Rigettato
    Vizi degli avvisi di accertamento

    L'avviso di accertamento n. TKL010201608/2013 è stato già impugnato e il relativo giudizio si è concluso con sentenza divenuta definitiva. Per l'avviso di accertamento n. TKL011201092/2015, la ricorrente aveva richiesto una rateizzazione che non veniva onorata, portando all'intimazione di pagamento e al rigetto del ricorso con sentenza definitiva. In ogni caso, anche con riferimento a tali atti sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione degli avvisi di accertamento

    L'eccezione è tardiva in quanto avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando l'avviso di accertamento stesso nei termini di legge.

  • Rigettato
    Vizi delle cartelle di pagamento

    Le cartelle di pagamento sono state notificate correttamente e la pretesa creditoria è stata costantemente coltivata attraverso una serie ininterrotta di atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Le eccezioni nel merito della pretesa degli atti sottostanti sono inammissibili in quanto tardive.

  • Rigettato
    Prescrizione delle cartelle di pagamento

    La notifica delle cartelle di pagamento, seguita dalla notifica periodica di atti interruttivi, ha costantemente interrotto il decorso di qualsiasi termine prescrizionale. La pretesa creditoria, una volta portata in un atto divenuto definitivo, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale derivante dall'actio iudicati (art. 2953 c.c.).

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in relazione agli avvisi di addebito INPS, relativamente ai quali il ricorso potrà essere riassunto nei termini di legge di fronte al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Correttezza della pretesa del Canone Rai

    Vigendo la presunzione del possesso degli apparecchi, è il contribuente che deve dimostrare di non possedere l'apparecchio inviando all'Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa. In mancanza la pretesa del canone è corretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 79
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 79
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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