Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02776/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04478/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4478 del 2025, proposto da
MA HO, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore HO MA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa RA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Con il presente ricorso, notificato il 22 agosto 2025 e depositato il 10 settembre 2025, il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore.
Il ricorrente espone che: - è entrato in Italia nel luglio del 2023 a seguito di rilascio di nulla osta e visto di ingresso; - si era più volte recato presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione di Napoli per avere informazioni sulla convocazione ma gli veniva riferito di attendere; - si rivolgeva, quindi, all’odierno difensore che, con pec del 24 marzo 2025, inviata allo S.U.I. di Napoli e p.c. al datore di lavoro, richiedeva la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e chiedeva che le comunicazioni venissero fatte alla pec del difensore; - detta pec rimaneva priva di riscontro; - il difensore con successiva pec del 16 giugno 2025, sollecitava quindi un riscontro alla richiesta di convocazione; - a seguito del riscontro della Prefettura di Napoli del 2 luglio 2025, il ricorrente apprendeva che il procedimento era già stato definito con provvedimento di revoca del 23 maggio 2025; - non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione alla pec dell’attuale difensore, seguiva ulteriore richiesta di accesso agli atti del 9 luglio 2025, riscontrata dall’Amministrazione in data 22 luglio 2025, con l’invio di copia degli atti asseritamente notificati; - dall’esame degli atti forniti dall’Amministrazione emergerebbe che: - con comunicazione del 12/08/2024 datore e lavoratore sarebbero stati convocati per la sottoscrizione del contratto di soggiorno in data 15/10/2024 ore 11:00 senza che sia stata fornita la prova di una valida notificazione; - con comunicazione del 09/05/2025 sarebbe stato notificato avvio di procedimento di revoca del nulla osta ad indirizzi pec diversi da quello dell’ attuale difensore presso cui sin dal 24 marzo 2025 il ricorrente aveva eletto domicilio; - in data 26/05/2025 sarebbe stato notificato il provvedimento di revoca del 23 maggio 2025 sempre ad indirizzi pec diversi da quello del difensore presso cui sin dal 24 marzo 2025 il ricorrente aveva eletto domicilio.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento per violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione e di istruttoria, evidenziando in particolare che al ricorrente non è stato notificato l’avviso di avvio del procedimento di revoca del 09/05/2025, nonostante già in data 24 marzo 2025 avesse eletto domicilio presso lo studio dell’odierno difensore con revoca di qualsiasi altro precedente difensore e ciò gli avrebbe impedito di integrare l’istruttoria con la documentazione che comunque deposita in giudizio.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato documentazione e argomentato per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 2332 del 9 ottobre 2025 l’istanza cautelare è stata accolta.
In vista dell’udienza di merito, le parti non hanno depositato ulteriori memorie.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, come già evidenziato in sede cautelare, dalle cui conclusioni non si vede motivo per discostarsi anche in assenza di qualsivoglia ulteriore contestazione da parte dell’Amministrazione intimata, considerato che: - il ricorrente già in data 24 marzo 2025 aveva comunicato all’Amministrazione l’elezione di domicilio presso la pec dell’odierno difensore, cui aveva conferito procura revocando “qualsiasi altro difensore”; - l’Amministrazione non ha comunicato il preavviso del 9 maggio 2025 a tale nuovo indirizzo pec ma a quello del precedente difensore; - anche il provvedimento di revoca del 23 maggio 2025 è stato comunicato alla pec del precedente difensore e non a quella del nuovo difensore domiciliatario; - per cui, il provvedimento di revoca deve considerarsi conosciuto dal ricorrente solo a seguito dell’accesso agli atti da parte dell’attuale difensore, con la conseguenza che il ricorso deve considerarsi ritualmente proposto; e fondate sono da ritenersi le dedotte censure di violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione ad esito dell’ulteriore istruttoria.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
Va, infine, confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta in via anticipata dalla apposita commissione, sussistendone i relativi presupposti, e va disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate" e che è prevista la riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002, si ritiene congruo liquidare al difensore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 1.500,00 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Carmine Lauri, la complessiva somma di euro 1.500,00 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI CU, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
RA AT, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RA AT | TI CU |
IL SEGRETARIO