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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/07/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3949 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO VENTURA, N. Parte_1
5 PALERMO presso lo studio dell'avv. ROMEO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA SS SALVATORE, N. 9 CP_2 CP_1 presso lo studio dell'avv. DEMMA ELISA che lo rappresenta e difende per
[...] mandato in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mandato
Conclusioni delle parti: All'udienza del 04.04.2025 svoltasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso per decreto ingiuntivo di Controparte_1 CP_2
chiedeva al Giudice di Pace di di ingiungere ad , il Controparte_1 Parte_1
pagamento degli importi asseritamente dovuti per servizi espletati;
il ricorso veniva accolto con conseguente emissione del decreto ingiuntivo n. 309/2019.
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
309/2019, richiedendone la revoca e proponendo apposita domanda riconvenzionale
Pagina 1 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa dell'inadempimento contrattuale posto in essere dall'odierna convenuta;
Si costituiva nel giudizio di opposizione il di contestando CP_1 Controparte_1
la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace, con ordinanza n. 288/2019 del 17.09.19 in ordine all'eccezione di incompetenza per valore, statuiva quanto segue:“...nel contraddittorio delle parti, rigetta l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'opponente, si dichiara incompetente per valore in merito all'eccedenza di valore della domanda riconvenzionale rimettendo quest'ultimo dinanzi al Tribunale territorialmente competente per il residuo valore rispetto al d.i. qui opposto. ...” (cfr. ordinanza allegata alla comparsa per la riassunzione).
Parte attrice riassumeva il giudizio innanzi all'intestato Tribunale citando all'uopo il
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1 CP_2
e formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“Nel merito:
A. Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mandato irrevocabile per manifesta genericità e indeterminatezza della prestazione, in violazione dell'art.1346 c.c.;
B. Ritenere e dichiarare in ogni caso l'inadempimento del ricorrente opposto per i motivi oggetto di opposizione;
C. Conseguentemente, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta ricorrente opposta, in misura pari ad € 10.921,00;
D. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa anche in funzione della lamentata temerarietà della lite.”.
Si costituiva all'uopo contestando la CP_1 Controparte_3
fondatezza della domanda avanzata dall'attore, chiedendo:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Pagina 2 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile * Preliminarmente, per tutte le ragioni esposte in narrativa, corroborate dalla copiosa documentazione in atti, disporre la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio,
stante la contemporanea pendenza del giudizio innanzi al Giudice di Pace, rg.
1348/2019, dott.ssa avv. Giovanna Cannizzaro;
* Nel merito, per le motivazioni spiegate, Ritenere e dichiarare inammissibili,
improponibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto le domande tutte spiegate con l'atto di riassunzione avverso le quali con il presente atto si insorge e con qualsivoglia statuizione rigettarle;
*Col favore delle spese, competenze ed onorari sia del decreto ingiuntivo opposto che del presente giudizio..”.
Sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza, tenutasi il 16.07.2020, l'allora G.I.
dott.ssa Marcatajo ritenendo non sussistente un rapporto di pregiudizialità tra la causa che ci occupa ed il procedimento n. 1348/2019 pendente innanzi al Giudice di Pace di concedeva i termini ex art 183 c.p.c.. Controparte_1
In seno alla memoria istruttoria del primo termine parte attrice, ad integrazione della domanda risarcitoria originariamente formulata, chiedeva l'ulteriore condanna di CP_2
quale rappresentante della ditta individuale Centro Aste Termini Imerese, al
[...]
pagamento della somma ulteriore di € 5.000,00 o della somma diversamente quantificata,
a titolo di risarcimento del danno da sofferenza morale patito dal sig. , Parte_1
per la perdita dell'immobile provvisoriamente aggiudicato.
Con provvedimento del 28.02.2022, sciogliendo la riserva assunta alla precedente udienza la dott.ssa Marcatajo rinviava ad altra udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione;
proponeva alle parti di transigere la controversia con il versamento da parte del convenuto di euro 5.000,00 a tacitazione di ogni ulteriore pretesa di parte attrice;
riservando all'esito la decisione sulle richieste istruttorie articolate.
All'udienza del 23.05.2022 tenutasi dinanzi all'odierno giudicante (assegnataria del fascicolo dal 28.04.2022), parte convenuta non accettava la proposta conciliativa;
a
Pagina 3 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile scioglimento dell'assunta venivano ammesse le prove orali, destinando per l'espletamento l'udienza del 18.11.2022.
Assunte le prove orali ed istruita la causa anche documentalmente, all'udienza del
04.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali
Così delineato l'oggetto del giudizio e ricostruito brevemente il suo svolgimento, in ordine all'eccezione preliminare promossa da parte convenuta, va ribadito quanto già
stabilito con ordinanza del 16.2.2021 (della dott.ssa Marcatajo), con cui è stato ritenuto non sussistente un rapporto di pregiudizialità tra la causa che ci occupa ed il giudizio n.
1348/2019 pendente innanzi al Giudice di Pace di Imerese al momento CP_1
dell'instaurazione del presente giudizio.
3. Merito della lite.
Preme, anzitutto, evidenziare in punto di diritto che – in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta
Pagina 4 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile scadenza dell'obbligazione). (v. sul punto 11629/99 e Cass. S.U., Sent. n. 13533 del
30/10/2001)
Questo principio non viene derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che –
come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e,
una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Facendo applicazione degli anzidetti principi alla fattispecie in esame, va osservato come la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale proposta da parte attrice non merita accoglimento per i motivi che seguono.
Va, innanzi tutto osservato che, dalla lettura del contratto mandato in atti è desumibile la prestazione assunta dal mandatario, che con la sottoscrizione del predetto si impegnava a prestare “...la necessaria consulenza ed assistenza nell'acquisto di beni immobili facenti parte delle procedure esecutive infra specificate;
dovrà essere, in particolare, prestata per la raccolta della documentazione tecnico-legale inerente al bene immobile facente parte della procedura esecutiva, per la presentazione delle offerte d'acquisto ed, in generale, per qualsiasi adempimento necessario, antecedente e conseguente, alla partecipazione ed aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata con o senza incanto tramite asta giudiziaria. Il sottoscritto mandante conferisce alla Ditta tutti i necessari poteri e le più
ampie facoltà riconosciute dalla legge al fine della realizzazione del presente mandato e ne riconosce sin da adesso la correttezza dell'operato.” (cfr. pag. 2 mandato doc. all.
comparsa per la riassunzione).
L'oggetto del contratto si sostanzia quindi nella prestazione di servizi di consulenza ed assistenza per la partecipazione alle vendite giudiziali, per l'adempimento dei quali viene conferito mandato senza rappresentanza al prestatore d'opera intellettuale.
Pagina 5 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile In particolare, quest'ultimo si impegna ad occuparsi:
-della raccolta della documentazione tecnico-legale inerente al bene immobile facente parte della procedura esecutiva;
-della raccolta della documentazione per la presentazione delle offerte d'acquisto;
- ed, in generale “per qualsiasi adempimento necessario, antecedente e conseguente, alla partecipazione ed aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata con o senza incanto tramite asta giudiziaria” .
L'oggetto del contratto, quindi, non comprende la materiale presentazione della domanda di partecipazione all'asta in nome e per conto dell'offerente, ciò anche in virtù del disposto di cui all'art. 571 c.p.c. nelle vendite senza incanto, secondo cui l'offerta può
essere presentata personalmente o a mezzo di avvocato (termine così sostituito a quello di procuratore legale, ai sensi dell'art. 3, L. 24.2.1997, n. 27), ai sensi dell' art. 579, ult. co.
Ciò chiarito sulla validità del contratto, in ordine all'eccepito inadempimento contrattuale imputabile (in tesi) al Centro Aste, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Da un'attenta lettura della messagistica istantanea in atti (la cui veridicità non è stata contestata dall'attore) si evince una reale attività di assistenza e consulenza resa dal CP_2
il quale prima si è occupato della predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione di all'asta afferente l'immobile di suo interesse e successivamente Parte_1
lo ha assistito il giorno dell'asta ed anche dopo l'aggiudicazione provvisoria del bene.
L'attività di consulenza ed assistenza prestata dal emerge pure dalle risultanze CP_2
testimoniali.
Invero, il primo dei testimoni di parte attrice all'udienza del Parte_2
03.07.2023, ha così riferito: “Sub 1): “E' vero, lo so perché noi quel giorno ci siamo incontrati un bar vicino il tribunale per un caffe, preciso che noi ogni settimana ci vediamo per un caffè; in quell'occasione mi diceva che doveva acquistare all'asta una casa, venne una persona e vidi questa specie di contratto, sentivo parlare loro scherzando,
mi ricordo di questo contratto perché si parlava di un compenso e la relativa voce venne
Pagina 6 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile tagliata. Ricordo che nell'occasione sul contratto v'era scritta una cifra che venne tagliata in quel momento. In particolar rammento che il sig. chiese se doveva un Parte_3
compenso e che l'altra persona rispose di no e tagliò la cifra sul contratto, precisando che non era solo una questione di soldi ma anche di visibilità per la sua agenzia, non ricordo bene se per suo conto e per conto di chi lavorasse”.
Ed ancora, all'udienza del 18.12.023 , testimone di parte convenuta, Parte_4
ascoltato sui capitoli di cui alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma,
c.p.c. n. 2 così rispondeva:
“Sub 1): “non ricordo il periodo né la data esatta ma ricordo l'incontro, in quell'occasione il signo proponeva questo immobile di Palermo via Epicarmo vicino CP_2
alla posta centrale di Palermo, ricordo che l'immobile che aveva degli aspetti dal punto di vista urbanistico che andavano verificati in quanto sprovvisto di abitabilità ed agibilità ed in quella sede io rassicuravo dicendogli che tutto poteva essere risolto Parte_3
presentando un SCA, perché il signor era preoccupato di quest'aspetto e mi Parte_3
chiedeva come poter sistemare la situazione urbanistica di questo immobile ”.
Sub 2): “E' vero, è una procedura che lui attuava sempre con tutti i clienti che si presentavano in agenzia, solitamente lui faceva un calcolo sommario delle spese possibili da sostenere per partecipare all'asta ed per il trasferimento del bene in caso da aggiudicazione, faceva una simulazione di spesa”.
Risulta quindi provato l'incontro con e (al quale l'attore nega di aver CP_2 Parte_4
preso parte) dalla testimonianza del teste , il quale spiega anche la dinamica Parte_4
dello stesso.
Ed ancora la presenza del il giorno dell'asta - presenza negata dall'attore - è pure CP_2
evincibile dalla lettura dei messaggi intercorsi tra il predetto e l'attore il giorno dell'asta
(vd. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta), conversazione da cui si evince la volontà
dell'attore di essere accompagnato dal convenuto, al quale chiedeva anche un passaggio.
Pagina 7 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Anche le dichiarazioni del avallano quanto asserito da in merito alla sua Pt_2 CP_2
presenza all'asta tenutasi il giorno 12 ottobre 2018, riferendo che, dopo l'asta, lui ed si incontravano alla presenza di un altro soggetto. Parte_1
In ordine a tale ultima circostanza, le risultanze probatorie in atti, unitariamente considerate, inducono a ritenere che il soggetto in questione non possa che essere CP_2
L'attività di assistenza e consulenza svolta da trova conforto anche nella CP_1
deposizione testimoniale di , delegato alla vendita dell'immobile (vds. Testimone_1
verb ud. del 31.05.2024).
Va poi osservato che, dal verbale delle operazioni di vendita senza incanto agli atti di parte attrice (allegato atto introduttivo del giudizio), oltre ad essere indicate le tempistiche relative al pagamento, risulta che le future comunicazioni sarebbero state effettuare direttamente all'aggiudicatario e solo per conoscenza al professionista delegato: “Il
Professionista Delegato, ritenuto che appare necessario concedere termine al Creditore
Fondiario per precisare l'importo del credito ipotecario, sì da consentire il pagamento immediato del proprio credito ai sensi dell'art. 41, comma 4° del T.U.L.B., dispone che il medesimo comunichi, entro il termine di sette giorni da oggi, direttamente all'aggiudicatario e, per conoscenza, all'ufficio del Professionista Delegato, l'importo dovuto (inferiore o pari al saldo prezzo), nonché le modalità per il versamento dello stesso e trasmetta immediatamente a questo Professionista delegato le quietanze dell'avvenuto versamento da parte dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, e salva diversa indicazione, pagare direttamente al creditore l'importo del credito, capitale, accessori e spese, fatta salva la facoltà di subentrare nel contratto di mutuo. L'eventuale residuo del prezzo d'acquisto, dedotta la cauzione e le somme versate direttamente al creditore fondiario, dovrà essere versato nei termini e secondo le modalità già indicate (centoventi giorni) unitamente a quanto dovuto a titolo di spese.”
Pagina 8 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Inoltre, dalla messagistica versata in atti, si desume che la reale causa del mancato versamento del saldo prezzo sia derivata dalla mancata concessione del mutuo richiesto da , il quale era stato messo a conoscenza delle strette tempistiche della Parte_1
procedura sia dal sia dal delegato (vds. comparsa conclusionale dall'attore, ove CP_2
quest'ultimo dichiara di essere stato avvertito dallo stesso delegato alla vendita dell'imminente decadenza):
“[17/10/18, 11:36:14] Andrea Intravaia: “eh mi hanno dato esito negativo per CP_2
il mutuo, stamattina sono stato in banca, quindi sentiamoci al più presto possibile e vediamo se possiamo trovare un'altra strada”;
ed in seno alla conversazione in atto : “[17/10/18, 13:10:43] UE: “tu comunque per certezza inizia a girare, proviamo ad inventarci qualcosa, perché il tempo è limite cioè
questi della tua banca si sono comportati sappilo malissimo, non mi è mai..non succede mai una cosa del genere che ad un cliente come te, del tuo valore si lascia scappare così,
sappilo si sono comportati male” .
Dalla conversazione in atti risulta quindi che l'attore si vedeva negata la concessione di un mutuo dal proprio istituto fiduciario ed interveniva in aiuto dello stesso CP_2
contattando altri istituti di credito, senza successo.
La ricostruzione fattuale degli eventi risultante dall'istruttoria risulta del tutto difforme da quanto rappresentato dall'attore e rientra nell'espressa previsione contrattuale: “Il
presente mandato si intende portato a compimento al momento dell'aggiudicazione definitiva del bene oggetto della procedura da parte del Mandante ovvero al momento della mancata aggiudicazione. In tale ultimo caso il Mandante riconosce espressamente che la mancata aggiudicazione del bene per cause non dipendenti dalla volontà della Ditta
esonera la stessa da qualsivoglia responsabilità o danno.” (cfr. pag. 2 mandato).
Acclarata pertanto la validità del contratto e provato l'adempimento dello stesso da parte del convenuto, la domanda di risarcimento del danno asseritamente patito da parte attrice, non può trovare accoglimento e va quindi rigettata.
Pagina 9 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
4. Spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando;
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere nei confronti di parte convenuta
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE le spese Controparte_1 CP_2
di lite che si liquidano in € € 5.077,00 per onorari, oltre CPA, spese generali e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 08/07/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 10 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3949 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
elettivamente domiciliato in VIA GIOACCHINO VENTURA, N. Parte_1
5 PALERMO presso lo studio dell'avv. ROMEO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA SS SALVATORE, N. 9 CP_2 CP_1 presso lo studio dell'avv. DEMMA ELISA che lo rappresenta e difende per
[...] mandato in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mandato
Conclusioni delle parti: All'udienza del 04.04.2025 svoltasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso per decreto ingiuntivo di Controparte_1 CP_2
chiedeva al Giudice di Pace di di ingiungere ad , il Controparte_1 Parte_1
pagamento degli importi asseritamente dovuti per servizi espletati;
il ricorso veniva accolto con conseguente emissione del decreto ingiuntivo n. 309/2019.
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
309/2019, richiedendone la revoca e proponendo apposita domanda riconvenzionale
Pagina 1 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa dell'inadempimento contrattuale posto in essere dall'odierna convenuta;
Si costituiva nel giudizio di opposizione il di contestando CP_1 Controparte_1
la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace, con ordinanza n. 288/2019 del 17.09.19 in ordine all'eccezione di incompetenza per valore, statuiva quanto segue:“...nel contraddittorio delle parti, rigetta l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'opponente, si dichiara incompetente per valore in merito all'eccedenza di valore della domanda riconvenzionale rimettendo quest'ultimo dinanzi al Tribunale territorialmente competente per il residuo valore rispetto al d.i. qui opposto. ...” (cfr. ordinanza allegata alla comparsa per la riassunzione).
Parte attrice riassumeva il giudizio innanzi all'intestato Tribunale citando all'uopo il
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1 CP_2
e formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“Nel merito:
A. Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mandato irrevocabile per manifesta genericità e indeterminatezza della prestazione, in violazione dell'art.1346 c.c.;
B. Ritenere e dichiarare in ogni caso l'inadempimento del ricorrente opposto per i motivi oggetto di opposizione;
C. Conseguentemente, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta ricorrente opposta, in misura pari ad € 10.921,00;
D. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa anche in funzione della lamentata temerarietà della lite.”.
Si costituiva all'uopo contestando la CP_1 Controparte_3
fondatezza della domanda avanzata dall'attore, chiedendo:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Pagina 2 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile * Preliminarmente, per tutte le ragioni esposte in narrativa, corroborate dalla copiosa documentazione in atti, disporre la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio,
stante la contemporanea pendenza del giudizio innanzi al Giudice di Pace, rg.
1348/2019, dott.ssa avv. Giovanna Cannizzaro;
* Nel merito, per le motivazioni spiegate, Ritenere e dichiarare inammissibili,
improponibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto le domande tutte spiegate con l'atto di riassunzione avverso le quali con il presente atto si insorge e con qualsivoglia statuizione rigettarle;
*Col favore delle spese, competenze ed onorari sia del decreto ingiuntivo opposto che del presente giudizio..”.
Sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza, tenutasi il 16.07.2020, l'allora G.I.
dott.ssa Marcatajo ritenendo non sussistente un rapporto di pregiudizialità tra la causa che ci occupa ed il procedimento n. 1348/2019 pendente innanzi al Giudice di Pace di concedeva i termini ex art 183 c.p.c.. Controparte_1
In seno alla memoria istruttoria del primo termine parte attrice, ad integrazione della domanda risarcitoria originariamente formulata, chiedeva l'ulteriore condanna di CP_2
quale rappresentante della ditta individuale Centro Aste Termini Imerese, al
[...]
pagamento della somma ulteriore di € 5.000,00 o della somma diversamente quantificata,
a titolo di risarcimento del danno da sofferenza morale patito dal sig. , Parte_1
per la perdita dell'immobile provvisoriamente aggiudicato.
Con provvedimento del 28.02.2022, sciogliendo la riserva assunta alla precedente udienza la dott.ssa Marcatajo rinviava ad altra udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione;
proponeva alle parti di transigere la controversia con il versamento da parte del convenuto di euro 5.000,00 a tacitazione di ogni ulteriore pretesa di parte attrice;
riservando all'esito la decisione sulle richieste istruttorie articolate.
All'udienza del 23.05.2022 tenutasi dinanzi all'odierno giudicante (assegnataria del fascicolo dal 28.04.2022), parte convenuta non accettava la proposta conciliativa;
a
Pagina 3 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile scioglimento dell'assunta venivano ammesse le prove orali, destinando per l'espletamento l'udienza del 18.11.2022.
Assunte le prove orali ed istruita la causa anche documentalmente, all'udienza del
04.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali
Così delineato l'oggetto del giudizio e ricostruito brevemente il suo svolgimento, in ordine all'eccezione preliminare promossa da parte convenuta, va ribadito quanto già
stabilito con ordinanza del 16.2.2021 (della dott.ssa Marcatajo), con cui è stato ritenuto non sussistente un rapporto di pregiudizialità tra la causa che ci occupa ed il giudizio n.
1348/2019 pendente innanzi al Giudice di Pace di Imerese al momento CP_1
dell'instaurazione del presente giudizio.
3. Merito della lite.
Preme, anzitutto, evidenziare in punto di diritto che – in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta
Pagina 4 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile scadenza dell'obbligazione). (v. sul punto 11629/99 e Cass. S.U., Sent. n. 13533 del
30/10/2001)
Questo principio non viene derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che –
come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e,
una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Facendo applicazione degli anzidetti principi alla fattispecie in esame, va osservato come la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale proposta da parte attrice non merita accoglimento per i motivi che seguono.
Va, innanzi tutto osservato che, dalla lettura del contratto mandato in atti è desumibile la prestazione assunta dal mandatario, che con la sottoscrizione del predetto si impegnava a prestare “...la necessaria consulenza ed assistenza nell'acquisto di beni immobili facenti parte delle procedure esecutive infra specificate;
dovrà essere, in particolare, prestata per la raccolta della documentazione tecnico-legale inerente al bene immobile facente parte della procedura esecutiva, per la presentazione delle offerte d'acquisto ed, in generale, per qualsiasi adempimento necessario, antecedente e conseguente, alla partecipazione ed aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata con o senza incanto tramite asta giudiziaria. Il sottoscritto mandante conferisce alla Ditta tutti i necessari poteri e le più
ampie facoltà riconosciute dalla legge al fine della realizzazione del presente mandato e ne riconosce sin da adesso la correttezza dell'operato.” (cfr. pag. 2 mandato doc. all.
comparsa per la riassunzione).
L'oggetto del contratto si sostanzia quindi nella prestazione di servizi di consulenza ed assistenza per la partecipazione alle vendite giudiziali, per l'adempimento dei quali viene conferito mandato senza rappresentanza al prestatore d'opera intellettuale.
Pagina 5 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile In particolare, quest'ultimo si impegna ad occuparsi:
-della raccolta della documentazione tecnico-legale inerente al bene immobile facente parte della procedura esecutiva;
-della raccolta della documentazione per la presentazione delle offerte d'acquisto;
- ed, in generale “per qualsiasi adempimento necessario, antecedente e conseguente, alla partecipazione ed aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata con o senza incanto tramite asta giudiziaria” .
L'oggetto del contratto, quindi, non comprende la materiale presentazione della domanda di partecipazione all'asta in nome e per conto dell'offerente, ciò anche in virtù del disposto di cui all'art. 571 c.p.c. nelle vendite senza incanto, secondo cui l'offerta può
essere presentata personalmente o a mezzo di avvocato (termine così sostituito a quello di procuratore legale, ai sensi dell'art. 3, L. 24.2.1997, n. 27), ai sensi dell' art. 579, ult. co.
Ciò chiarito sulla validità del contratto, in ordine all'eccepito inadempimento contrattuale imputabile (in tesi) al Centro Aste, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Da un'attenta lettura della messagistica istantanea in atti (la cui veridicità non è stata contestata dall'attore) si evince una reale attività di assistenza e consulenza resa dal CP_2
il quale prima si è occupato della predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione di all'asta afferente l'immobile di suo interesse e successivamente Parte_1
lo ha assistito il giorno dell'asta ed anche dopo l'aggiudicazione provvisoria del bene.
L'attività di consulenza ed assistenza prestata dal emerge pure dalle risultanze CP_2
testimoniali.
Invero, il primo dei testimoni di parte attrice all'udienza del Parte_2
03.07.2023, ha così riferito: “Sub 1): “E' vero, lo so perché noi quel giorno ci siamo incontrati un bar vicino il tribunale per un caffe, preciso che noi ogni settimana ci vediamo per un caffè; in quell'occasione mi diceva che doveva acquistare all'asta una casa, venne una persona e vidi questa specie di contratto, sentivo parlare loro scherzando,
mi ricordo di questo contratto perché si parlava di un compenso e la relativa voce venne
Pagina 6 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile tagliata. Ricordo che nell'occasione sul contratto v'era scritta una cifra che venne tagliata in quel momento. In particolar rammento che il sig. chiese se doveva un Parte_3
compenso e che l'altra persona rispose di no e tagliò la cifra sul contratto, precisando che non era solo una questione di soldi ma anche di visibilità per la sua agenzia, non ricordo bene se per suo conto e per conto di chi lavorasse”.
Ed ancora, all'udienza del 18.12.023 , testimone di parte convenuta, Parte_4
ascoltato sui capitoli di cui alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma,
c.p.c. n. 2 così rispondeva:
“Sub 1): “non ricordo il periodo né la data esatta ma ricordo l'incontro, in quell'occasione il signo proponeva questo immobile di Palermo via Epicarmo vicino CP_2
alla posta centrale di Palermo, ricordo che l'immobile che aveva degli aspetti dal punto di vista urbanistico che andavano verificati in quanto sprovvisto di abitabilità ed agibilità ed in quella sede io rassicuravo dicendogli che tutto poteva essere risolto Parte_3
presentando un SCA, perché il signor era preoccupato di quest'aspetto e mi Parte_3
chiedeva come poter sistemare la situazione urbanistica di questo immobile ”.
Sub 2): “E' vero, è una procedura che lui attuava sempre con tutti i clienti che si presentavano in agenzia, solitamente lui faceva un calcolo sommario delle spese possibili da sostenere per partecipare all'asta ed per il trasferimento del bene in caso da aggiudicazione, faceva una simulazione di spesa”.
Risulta quindi provato l'incontro con e (al quale l'attore nega di aver CP_2 Parte_4
preso parte) dalla testimonianza del teste , il quale spiega anche la dinamica Parte_4
dello stesso.
Ed ancora la presenza del il giorno dell'asta - presenza negata dall'attore - è pure CP_2
evincibile dalla lettura dei messaggi intercorsi tra il predetto e l'attore il giorno dell'asta
(vd. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta), conversazione da cui si evince la volontà
dell'attore di essere accompagnato dal convenuto, al quale chiedeva anche un passaggio.
Pagina 7 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Anche le dichiarazioni del avallano quanto asserito da in merito alla sua Pt_2 CP_2
presenza all'asta tenutasi il giorno 12 ottobre 2018, riferendo che, dopo l'asta, lui ed si incontravano alla presenza di un altro soggetto. Parte_1
In ordine a tale ultima circostanza, le risultanze probatorie in atti, unitariamente considerate, inducono a ritenere che il soggetto in questione non possa che essere CP_2
L'attività di assistenza e consulenza svolta da trova conforto anche nella CP_1
deposizione testimoniale di , delegato alla vendita dell'immobile (vds. Testimone_1
verb ud. del 31.05.2024).
Va poi osservato che, dal verbale delle operazioni di vendita senza incanto agli atti di parte attrice (allegato atto introduttivo del giudizio), oltre ad essere indicate le tempistiche relative al pagamento, risulta che le future comunicazioni sarebbero state effettuare direttamente all'aggiudicatario e solo per conoscenza al professionista delegato: “Il
Professionista Delegato, ritenuto che appare necessario concedere termine al Creditore
Fondiario per precisare l'importo del credito ipotecario, sì da consentire il pagamento immediato del proprio credito ai sensi dell'art. 41, comma 4° del T.U.L.B., dispone che il medesimo comunichi, entro il termine di sette giorni da oggi, direttamente all'aggiudicatario e, per conoscenza, all'ufficio del Professionista Delegato, l'importo dovuto (inferiore o pari al saldo prezzo), nonché le modalità per il versamento dello stesso e trasmetta immediatamente a questo Professionista delegato le quietanze dell'avvenuto versamento da parte dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, e salva diversa indicazione, pagare direttamente al creditore l'importo del credito, capitale, accessori e spese, fatta salva la facoltà di subentrare nel contratto di mutuo. L'eventuale residuo del prezzo d'acquisto, dedotta la cauzione e le somme versate direttamente al creditore fondiario, dovrà essere versato nei termini e secondo le modalità già indicate (centoventi giorni) unitamente a quanto dovuto a titolo di spese.”
Pagina 8 di 10 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Inoltre, dalla messagistica versata in atti, si desume che la reale causa del mancato versamento del saldo prezzo sia derivata dalla mancata concessione del mutuo richiesto da , il quale era stato messo a conoscenza delle strette tempistiche della Parte_1
procedura sia dal sia dal delegato (vds. comparsa conclusionale dall'attore, ove CP_2
quest'ultimo dichiara di essere stato avvertito dallo stesso delegato alla vendita dell'imminente decadenza):
“[17/10/18, 11:36:14] Andrea Intravaia: “eh mi hanno dato esito negativo per CP_2
il mutuo, stamattina sono stato in banca, quindi sentiamoci al più presto possibile e vediamo se possiamo trovare un'altra strada”;
ed in seno alla conversazione in atto : “[17/10/18, 13:10:43] UE: “tu comunque per certezza inizia a girare, proviamo ad inventarci qualcosa, perché il tempo è limite cioè
questi della tua banca si sono comportati sappilo malissimo, non mi è mai..non succede mai una cosa del genere che ad un cliente come te, del tuo valore si lascia scappare così,
sappilo si sono comportati male” .
Dalla conversazione in atti risulta quindi che l'attore si vedeva negata la concessione di un mutuo dal proprio istituto fiduciario ed interveniva in aiuto dello stesso CP_2
contattando altri istituti di credito, senza successo.
La ricostruzione fattuale degli eventi risultante dall'istruttoria risulta del tutto difforme da quanto rappresentato dall'attore e rientra nell'espressa previsione contrattuale: “Il
presente mandato si intende portato a compimento al momento dell'aggiudicazione definitiva del bene oggetto della procedura da parte del Mandante ovvero al momento della mancata aggiudicazione. In tale ultimo caso il Mandante riconosce espressamente che la mancata aggiudicazione del bene per cause non dipendenti dalla volontà della Ditta
esonera la stessa da qualsivoglia responsabilità o danno.” (cfr. pag. 2 mandato).
Acclarata pertanto la validità del contratto e provato l'adempimento dello stesso da parte del convenuto, la domanda di risarcimento del danno asseritamente patito da parte attrice, non può trovare accoglimento e va quindi rigettata.
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4. Spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando;
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere nei confronti di parte convenuta
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE le spese Controparte_1 CP_2
di lite che si liquidano in € € 5.077,00 per onorari, oltre CPA, spese generali e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 08/07/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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