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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/07/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6373 /2023 V.G. promossa con ricorso depositato il 26/05/2023
da
), con l'avv. GINI SARA Parte_1 C.F._1
ricorrente nei confronti di
( ), con l'avv. SPADA VALERIA CP_1 C.F._2
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
Conclusioni di parte ricorrente
“1) affidamento condiviso ai genitori, dei figli minori e Per_1 Per_2
, con collocamento prevalente con la madre;
[...]
2) assegnarsi la casa familiare, sita in Verona, Via Adda n. 10, alla OR
che l'abiterà unitamente ai figli;
Pt_1
3) confermare le condizioni economiche riguardanti l'abitazione (tari a carico della OR e spese condominiali da ripartire al 50% tra le Pt_1 2
parti, percezione a favore della OR della somma di euro 75 Pt_1
quale canone mensile di locazione del garage pertinenziale della casa familiare);
4) disporsi il diritto-dovere del padre di visita ai figli con le seguenti modalità, attualmente applicate:
- dal mercoledì alle ore 18.00 al giovedì mattina, allorquando li accompagnerà a scuola;
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18.00, al lunedì mattina,
quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
- nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, con l'obbligo di comunicare il periodo preciso entro il 30 aprile precedente;
- ad anni alternati con la OR durante le vacanze natalizie, dal 24 Pt_1
al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
analogamente, ad anni alternati, durante le vacanze pasquali, dal venerdì alla domenica di Pasqua
e dal Lunedì Santo al mercoledì;
- ad anni alterni con la OR le altre festività, quali, per esempio, Pt_1
l'1 maggio e il 2 giugno, in modo tale che in un anno il signor stia con CP_1
i due figli l'1 maggio e la OR il 2 giugno e l'anno successivo, la Pt_1
OR stia con i figli l'1 maggio e il signor il 2 giugno;
Pt_1 CP_1
5) disporsi a modifica del decreto del 25.01.2021 nel procedimento n.
1636/2022 V.G. del Tribunale di Verona l'aumento dell'assegno di mantenimento mensile a favore della prole in capo al resistente da € 916,00,
somma rivalutata, ad euro 1.000 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, da versare alla OR a mezzo Pt_1
bonifico bancario continuativo ed in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese;
oltre all'obbligo in capo al signor del versamento del 50% CP_1
(cinquanta per cento) delle spese per la prole come specificamente elencate nel vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
2 3
7) Disporsi il percepimento del 100% del c.d. assegno unico ovvero di altra provvidenza comunque denominata per il nucleo famigliare in favore della
OR . Parte_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e con l'ammissione in via definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato”
Conclusioni di parte resistente
“Nel merito:
- respingere ogni domanda avanzata dalla sig.ra nei confronti del Pt_1
sig. per tutte le ragioni già esposte in narrativa e per l'effetto CP_1
rigettarsi il ricorso avversario;
Ulteriormente nel merito, a parziale revisione del decreto del Tribunale
di Verona del 25/1/2021 reso nel procedimento di volontaria giurisdizione
n. 1636/2020:
- disporsi in via definitiva l'estensione del diritto di visita del padre anche al pernottamento della domenica sera, a weekend alternati, dei minori e affinché il genitore li riaccompagni il lunedì mattina Per_1 Persona_2
presso la residenza materna nel periodo estivo ovvero presso l'istituto scolastico frequentato nel periodo scolastico;
- ridursi il contributo al mantenimento a carico del sig. a favore dei CP_1
figli minori ed alla somma complessiva di € 600,00= Per_1 Persona_2
(ovvero € 300,00=/cadauno) in ragione dell'aumentato diritto/dovere di visita dei minori presso il padre, delle documentate capacità economiche della ricorrente, degli altrettanto documentati inadempimenti del decreto impugnato sulla stessa gravanti con derivante ulteriore aggravio del carico economico del resistente sig. , nonché delle peggiorate condizioni CP_1
economiche di quest'ultimo;
3 4
- disporsi l'incasso del canone di locazione del garage di proprietà a favore del sig. ; CP_1
- disporsi che l'assegno unico a favore dei minori sia incassato nella misura del 50% a ciascun genitore;
In ogni caso:
- spese, anche generali, e compensi di causa, oltre accessori di legge,
interamente rifusi.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
REVISIONE
Con decreto 25.1.2021 di questo Tribunale venivano recepiti integralmente gli accordi di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli , nato il [...] e nato il Per_1 Per_2
10/6/2015, che prevedevano:
“1) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in
modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli
relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di
comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e
delle aspirazioni dei minori;
di contro, le decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione verranno prese disgiuntamente da ciascun genitore
durante la permanenza con sé dei figli minori;
2) i figli minori e vivranno prevalentemente con la madre Per_1 Per_2
presso la casa familiare sita a Verona, Via Adda, n. 10, già di proprietà del
signor ; la casa familiare viene, dunque, assegnata alla CP_1
OR affinché vi abiti con i due figli minori;
Parte_1
4 5
3) il signor avrà il diritto/dovere di vedere e di stare con i CP_1
due figli minori:
- il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00; le parti concordano che
questa visita si svolgerà presso la casa familiare;
- dal mercoledì dalle ore 18.00 al giovedì mattino, allorquando li
accompagnerà a scuola;
- a week end alternati, dal venerdì dalle ore 18.00 alla domenica alle
ore 20.00;
- nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, con
l'obbligo di precisare alla OR il periodo entro il 30 aprile Pt_1
di ogni anno;
- ad anni alternati con la OR durante le vacanze Pt_1
natalizie, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
analogamente, ad anni alternati, durante le vacanze pasquali, dal
venerdì alla domenica di pasqua e dal lunedì santo al mercoledì; con
riguardo al periodo natalizio, le parti concordano che, allo stato, i
figli minori trascorreranno, comunque, il giorno del natale presso la
casa familiare;
viene fatto salvo l'accordo che, con il tempo, potrà
essere concluso sull'alternanza annuale pure del giorno di natale;
- ad anni alternati con la OR le altre festività, quali, per Pt_1
esempio, l'1 maggio e il 2 giugno, in modo tale che in un anno il
signor stia con i due figli l'1 maggio e la OR il 2 CP_1 Pt_1
giugno e, l'anno successivo, la OR stia con i figli l'1 Pt_1
maggio e il signor il 2 giugno;
CP_1
4a) il signor , a decorrere dal febbraio 2021, verserà CP_1
alla OR quale contributo per il mantenimento dei due Parte_1
figli minori e la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00), Per_1 Per_2
che sarà versato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario
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sul conto corrente della OR con rivalutazione ISTAT come per Pt_1
legge; la quantificazione del contributo al mantenimento, così come
concordata, tiene conto dell'attuale stato di disoccupazione lavorativa della OR 4b) le parti concordano che, nella somma mensile di € Pt_1
800,00, sono compresi i costi - pari a € 50,00 al mese - per l'abbonamento di
sky e di internet wifi, in uso presso la casa familiare, oggi intestati e
sostenuti dal signor conseguentemente, la OR si impegna CP_1 Pt_1
a richiedere l'intestazione a suo nome dei due abbonamenti indicati;
resta
inteso che, qualora il signor dovesse continuare a pagare i relativi CP_1
costi, avrà diritto a decurtare, dalla somma mensile di € 800,00, l'esborso
sostenuto pari a € 50,00;
4c) le parti concordano che sarà a carico della OR il Pt_1
pagamento della tari dovuta per la casa familiare;
4d) le parti, inoltre, concordano di ripartire tra loro al 50% le spese
condominiali;
4f) le parti, infine, concordano che la OR continuerà a Pt_1
percepire dal conduttore la somma di € 50,00, quale canone mensile di
locazione del garage pertinenziale alla casa familiare;
5) i signori e sosterranno ciascuno il 50% delle spese Pt_1 CP_1
straordinarie per i due figli minori, secondo il protocollo di famiglia in uso
presso il tribunale di Verona e per l'esattezza (salvo errori e/o omissioni):
- in relazione alle spese mediche, necessitano di specifico e preventivo
accordo le spese per cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, le
spese relative a cure termali e fisioterapiche nonché le spese per
trattamenti sanitari specialistici in libera professione o relative ad
interventi chirurgici;
non necessitano di preventivo accordo le spese
per visite mediche specialistiche coperte dal SSN e prescritte dal
medico curante, le spese per medicinali prescritti dal medico curante
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e i ticket per trattamenti sanitari coperti dal SSN, le spese per cure
dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
- in relazione alle spese scolastiche, richiedono specifico e preventivo
accordo le spese per tasse scolastiche relative ad istituti privati e a
corsi universitari, i costi relativi a corsi di specializzazione, gite
scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
non necessitano di preventivo accordo le spese per tasse scolastiche
sino alle scuole di secondo grado relative a scuole pubbliche, spese
per libri di testo eventualmente anche usati e materiale scolastico di
inizio anno, gite scolastiche giornaliere e spese per il trasporto
pubblico, la retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti delle
fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne
comunali; con riguardo alle spese scolastiche che non richiedono un
preventivo accordo, il signor si impegna a sostenerle CP_1
integralmente sino alla conclusione del corrente anno scolastico
2020/2021. con l'effetto che, a decorrere dal prossimo anno
scolastico, pure queste spese saranno sostenute al 50% dai due
genitori;
- in relazione alle spese extrascolastiche, richiedono un preventivo
accordo le spese per attività sportive con abbigliamento ed
attrezzatura pertinente, spese per il tempo prolungato, spese per
viaggi e vacanze senza genitori, spese per l'iscrizione al centro
ricreativo estivo, spese per baby-sitting; non richiedono un
preventivo accordo i costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli
nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente, l'acquisto
di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica
qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle
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attività didattiche ovvero connesso al programma di studio
differenziato (bes);
- in relazione alle spese che richiedano ai sensi del protocollo uno
specifico e preventivo accordo, il genitore che ritenga necessaria o
utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro via e
mail all'uopo dedicata (per la sig.ra Parte_1
; per il sig. Email_1 CP_1
) allegando il presumibile costo o Email_2
preventivo di spesa, il quale, qualora non sia d'accordo con la spesa o
con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla
richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa: in caso
contrario o di rifiuto immotivato, la spesa dovrà essere comunque
ripartita tra entrambi i genitori al 50%;
la OR si impegna a sostenere per l'intero le spese per le Pt_1
ferie che vorrà trascorrere con i due figli minori;
le parti concordano che le spese relative ai regali per i minori in
occasione di compleanni, natale e altre festività saranno sostenute in
parti uguali”.
2. FATTI SOPRAVVENUTI ALLEGATI DALLE PARTI
La ricorrente ha allegato che:- il 19/5/2023 il l'aveva CP_1
aggredita fisicamente davanti ai figli, colpendola con spintoni e pugni, che era dovuta rivolgersi al Pronto Soccorso e aveva sporto querela;
- il padre aveva interrotto le visite del lunedì, non seguiva i figli nella scuola, nello sport, nei periodi di vacanza;
- la nonna paterna, con la quale i bambini trascorrevano molto tempo, aveva avuto problemi di abuso di sostanze alcoliche e aveva alzato le mani con i bambini;
- la nuova compagna del e il CP_1 CP_1
criticavano la madre in presenza dei bambini;
- ella aveva motivo di
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ritenere che il continuasse ad abusare di alcool e di sostanze CP_1
stupefacenti; - il si era rifiutato di rispettare gli accordi sulla CP_1
suddivisione delle spese.
Il resistente ha allegato che la percepiva integralmente Pt_1
l'assegno unico universale per i figli e aveva svolto attività lavorativa non regolarizzata, percependo i relativi compensi.
3. DOMANDE DELLE PARTI
Nel corso del procedimento, non essendo contestato che il diritto d'incontro dei bambini con il padre del lunedì (dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la casa familiare) non veniva esercitato, la Presidente
delegata lo escludeva (si veda ordinanza 7.9.2023), confermando le restanti condizioni;
in seguito, parte ricorrente rinunciava alla domanda di modifica del regime di affidamento in affidamento esclusivo (si veda verbale dell'udienza del 26.9.2024) e all'udienza del 29.10.2024 le parti concordavano in ordine al prolungamento dei tempi di permanenza nel fine settimana di spettanza del padre fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola.
All'esito del procedimento, le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato: la ricorrente chiedeva la conferma del regime di affidamento condiviso con tempi di permanenza come modificati nel corso del procedimento, ma insisteva sulla domanda di aumento del contributo al mantenimento nella misura di € 1000 mensili, con diritto al percepimento integrale dell'assegno unico universale, ferma la suddivisione delle spese straordinarie al 50%; il resistente confermava la richiesta di estensione degli incontri al pernottamento della domenica sera fino al lunedì mattina e insisteva per l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte
(tardivamente) di parziale revisione delle condizioni disponendo
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l'incasso del canone di locazione del garage di proprietà a favore del
, che l'assegno unico a favore dei minori fosse percepito nella CP_1
misura del 50% da ciascun genitore e di riduzione del contributo al mantenimento ordinario ad € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio).
4. DIRITTO
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti
possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione
la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi
economici.”.
5. AFFIDAMENTO E TEMPI DI PERMANENZA
Gli accordi delle parti per la modifica dei tempi di permanenza con ciascun genitore sono conformi all'interesse dei figli, alla luce dell'osservazione svolta dai Servizi Sociali, anche specialistici, dalla quale non sono emersi profili di criticità nelle capacità genitoriali e nelle relazioni dei bambini con ciascun genitore, ma solo un'accesa conflittualità, che si è attenuata a seguito del percorso di sostegno alla genitorialità svoltosi presso il Consultorio (si vedano le relazioni in atti).
La condotta aggressiva allegata in ricorso non è stata accertata in sede penale e anche le allegazioni relative a probabili problemi di tossicodipendenza/alcooldipendenza del padre non hanno trovato conferma nonostante la valutazione da parte del (si veda Pt_2
relazione inviata il 12.1.2024).
6. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il contributo al mantenimento attuale è pari ad € 940 mensili,
calcolando la rivalutazione fino al mese di febbraio 2025.
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La domanda di riduzione proposta tardivamente dal resistente è
inammissibile, ed in ogni caso non è giustificata dalle sopravvenienze, posto che il miglioramento della situazione economica del padre, visto l'aumento del suo reddito che risulta dalle dichiarazioni prodotto ed il beneficio che deriva dalla convivenza con la nuova compagna, compensa il maggior onere che deriva dalla contribuzione diretta anche nei due ulteriori pernottamenti.
Anche la domanda di aumento proposta dalla ricorrente va respinta, non essendoci sopravvenienze tali che lo giustifichino, tanto più che la stessa dal 2022 percepisce l'intero assegno unico universale per i figli che, in assenza di statuizioni, spetterebbe ad entrambi.
In ragione della disparità economica e della diversa capacità
lavorativa dei genitori (la madre è affetta da patologia incidente parzialmente sulla capacità), dei tempi prevalenti di permanenza con la madre, del prevalente impegno di quest'ultima nei compiti di cura e domestici, dell'obbligo della madre di corrispondere la metà delle spese condominiali e dei contrasti nei pagamenti delle spese straordinarie per i figli, va statuito che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dalla madre, così come consentito anche dalla recente interpretazione della Corte di Cassazione, secondo la quale “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi
legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale
dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è
collocato il figlio minore.” (Cass. Sez. 1, 22/02/2025, n. 4672, Rv. 673862 -
01).
Non possono essere invece modificati, in quanto espressione di autonomia negoziale, gli accordi di regolamentazione del 25.1.2021,
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nella parte in cui prevedevano che le spese condominiali avrebbero dovuto essere pagate da ciascun genitore per la metà e che la madre avrebbe potuto percepire il canone di locazione del garage.
7. SPESE di LITE
Visti l'esito della causa e la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A parziale modifica i tempi e le modalità di permanenza dei figli minori e con il padre, esclude l'incontro del Per_1 Persona_2
lunedì presso l'abitazione familiare e dispone l'estensione al pernottamento della domenica sera, a weekend alternati, con riaccompagnamento il lunedì mattina presso la residenza materna nel periodo estivo ovvero presso l'istituto scolastico frequentato nel periodo scolastico;
conferma per il resto;
2) Dispone che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dalla sola ricorrente sig. Parte_1
3) Respinge le restanti domande di modifica;
4) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 20/05/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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