Art. 3.
Alla copertura, della spesa anzidetta si fara' fronte con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54 per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212 , che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75 , recante provvedimenti a favore dell'industria per le costruzioni navali.
Alla copertura, della spesa anzidetta si fara' fronte con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54 per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212 , che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75 , recante provvedimenti a favore dell'industria per le costruzioni navali.