Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 135
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Litisconsorzio necessario

    La Corte ha ritenuto che la normativa vigente imponga la notifica del ricorso sia all'ente impositore che al concessionario quando si eccepiscono vizi di notifica o di merito relativi agli atti presupposti. La mancata notifica all'ente impositore rende il ricorso inammissibile.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha accertato che la notifica dell'intimazione di pagamento si è perfezionata in data 22/02/2025. Il ricorso è stato notificato il 07/05/2025, superando il termine di sessanta giorni previsto a pena di inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 135
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 135
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo