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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
FALCONIERI WALTER, AT
MELA ANTONIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1051/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130001349260 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130001349260 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130027385826 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130027385826 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150003812615 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150003812615 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2181/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 05920249008941588 notificata il 22/02/2025 (non il 31.03.2025, come affermato nel ricorso introduttivo del giudizio) limitatamente alle cartelle di pagamento n. 05920130001349260, n. 05920130027385826, n. 05920150003812615, “elencate nel dettaglio del debito dell'intimazione” impugnata, nonché dette cartelle esattoriali.
Parte ricorrente afferma di limitare l'impugnazione “solo per i titoli aventi ad oggetto tributi locali e diritto camerale, in relazione agli anni di imposta 2009, 2010, 2011”. Si rileva, però, che le cartelle esattoriali espressamente indicate con l'atto introduttivo del giudizio, oggetto di impugnazione, non hanno ad oggetto
“tributi locali e diritto camerale”, bensì IRPEF, relative addizionai e sanzioni, IVA ed interessi;
né sono stati addotti motivi di censura in relazione ad altre cartelle esattoriali che, comunque, non pare abbiano ad oggetto diritti camerali.
La ricorrente sostiene di non aver mai avuto la notifica delle presupposte cartelle esattoriali sopra indicate e pertanto ha eccepito l'illegittimità dell'impugnata intimazione per omessa notifica degli atti prodromici,
l'intervenuta prescrizione e la decadenza del diritto a riscuotere le somme richieste.
Il ricorso è stato notificato alla sola AdE-R il 07/05/2025, non anche agli enti impositori, in violazione del novellato art. 14 comma 6-bis d.lgs. n. 546/1992.
Si è ritualmente costituita l'AdE-R che ha resistito ed ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta sia in relazione all'impugnata intimazione di pagamento, per violazione dell'art. 21 D Lgs 542/92, sia in relazione alle prodromiche cartelle esattoriali, ritualmente e rispettivamente notificate il 09/12/2013, il 20/08/2014, il
24/09/2015, come attestato dalla documentazione versata in atti, perché tardivo. A tal fine ha documentato la rituale notifica delle su indicate cartelle esattoriali e dei successivi atti interruttivi della prescrizione;
ha controdedotto in relazione alle restanti censure ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, in quanto tardivo, ed in subordine per il rigetto dello stesso, vinte le spese di lite.
La difesa della ricorrente ha prodotto ulteriori memorie difensive contestando il difetto di “rappresentanza in giudizio mediante procuratore privo di un valido mandato”, l'omessa attestazione di conformità della documentazione prodotta dal concessionario, l'invalidità della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti interruttivi, l'omessa dimostrazione della apposizione del visto di esecutorietà, ed ha ribadito le proprie difese, insistendo per la declaratoria di annullamento degli atti impugnati.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile sotto plurimi profili.
In primis si rileva che la novella in vigore dal 4 gennaio 2024, ai sensi del d.lgs 30.12.2023 n.220, contempla una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario, ex art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale, nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. La disposizione, dunque, onera chiaramente il contribuente di costituire il contraddittorio sia nei confronti dell'Ente Impositore che del Concessionario. In merito si sottolinea che è stato evidenziato (cfr Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 15189 del 18/06/2013 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7840 del 27/03/2017) che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all' art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta, come quest'ultima, una “norma in bianco”, ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Tale fattispecie si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo coinvolga, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione.
La "ratio" della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva, ma anche rispetto alla situazione in cui sono più
d'uno i soggetti creditori del medesimo, in tal ultimo caso funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche e soprattutto a tutela delle posizioni del contribuente, evocando in giudizio tutti i soggetti correlati alla pretesa tributaria. Pertanto la mancata notifica da parte del contribuente ad entrambi i soggetti creditori tributari implica la violazione della nuova disposizione, in quanto litisconsorti necessari. Nè è ravvisabile un onere dell'Ufficio -parte del processo- ad attivarsi sul punto, e neppure è ravvisabile che il Giudice adito debba provvedere all'integrazione in parola, notificando gli atti al soggetto non chiamato in causa dal contribuente.
Invero l'art. 102 cpc -che contempla la chiamata in causa su ordine del giudice- è prospettabile allorché “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti” ( si pensi al caso di divisione ereditaria ed al litisconsorzio necessario dei coeredi ex art. 784 cpc); mentre la fattispecie in oggetto è diversa, in quanto è la norma ad obbligare il ricorrente, nell'ambito della fase iniziale del processo, a notificare il ricorso ad entrambi, ponendo quindi un chiaro vincolo alla vocatio in ius, con un evidente nesso di inscindibilità. Nella fattispecie in esame, in cui parte ricorrente oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato -rilievi che vanno rivolti appunto al Concessionario ADER- ha tuttavia svolto, soprattutto e prevalentemente, eccezione di merito circa la decadenza e la mancata notifica degli atti prodromici;
tuttavia parte ricorrente ha evocato in giudizio solo ADE-R spa quale concessionario, e non l'Ente Impositore (o gli enti impositori) nei cui confronti andavano sollevate le eccezioni di merito della pretesa. Consegue che il ricorso, depositato in pieno nuovo regime, è inammissibile.
Non sfugge a questa Corte che il secondo comma della normativa in oggetto prevede che se il ricorso non
è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza;
ciò nondimeno, a parere di questa Corte, detto ordine di integrazione del contraddittorio può essere svolto d'Ufficio allorché risulta individuato e precisato chi è l'Ente Creditore, non potendo essere rimessa al
Giudicante tale verifica individuativa, che tra l'altro attiene ad aspetti correlati alla legittimazione passiva che parte ricorrente ha appunto l'onere di individuare e chiamare in giudizio. Invero la situazione normativa processuale correlata alla novella, a differenza della situazione previgente, impone un litisconsorzio necessario rispetto al quale il ricorrente ha il preciso obbligo ex lege di assolvere alla corretta instaurazione del contraddittorio.
Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, anch'esso rilevabile d'ufficio, è connesso alla violazione dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, atteso che la notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata si è perfezionata in data 22/02/2025, ovvero decorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata informativa contenente l'Avviso della tentata notifica e del deposito del piego contenente l'atto impugnato, presso l'ufficio postale, avvenuta il 12/02/2025, a nulla rilevando che il ritiro del relativo piego da parte della contribuente sia avvenuto successivamente. Ebbene, il ricorso introduttivo del presente giudizio
è stato notificato il 07/05/2025, e cioè ben oltre il termine di sessanta giorni tassativamente statuito a pena di inammissibilità.
Assolutamente pretestuosa e del tutto inconsistente è la censura di parte ricorrente attinente l'asserito difetto di rappresentanza in giudizio dell'ente convenuto, ritualmente costituitosi con un proprio funzionario,
“Responsabile della struttura organizzativa della Direzione regionale della Puglia, Dr. Nominativo_1”, giusta procura conferita dal Direttore generale dell'Ente pubblico economico AdE-R, allegata in copia nel fascicolo processuale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ufficio resistente, che liquida in €. 1.750,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
FALCONIERI WALTER, AT
MELA ANTONIO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1051/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130001349260 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130001349260 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130027385826 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130027385826 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150003812615 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150003812615 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2181/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 05920249008941588 notificata il 22/02/2025 (non il 31.03.2025, come affermato nel ricorso introduttivo del giudizio) limitatamente alle cartelle di pagamento n. 05920130001349260, n. 05920130027385826, n. 05920150003812615, “elencate nel dettaglio del debito dell'intimazione” impugnata, nonché dette cartelle esattoriali.
Parte ricorrente afferma di limitare l'impugnazione “solo per i titoli aventi ad oggetto tributi locali e diritto camerale, in relazione agli anni di imposta 2009, 2010, 2011”. Si rileva, però, che le cartelle esattoriali espressamente indicate con l'atto introduttivo del giudizio, oggetto di impugnazione, non hanno ad oggetto
“tributi locali e diritto camerale”, bensì IRPEF, relative addizionai e sanzioni, IVA ed interessi;
né sono stati addotti motivi di censura in relazione ad altre cartelle esattoriali che, comunque, non pare abbiano ad oggetto diritti camerali.
La ricorrente sostiene di non aver mai avuto la notifica delle presupposte cartelle esattoriali sopra indicate e pertanto ha eccepito l'illegittimità dell'impugnata intimazione per omessa notifica degli atti prodromici,
l'intervenuta prescrizione e la decadenza del diritto a riscuotere le somme richieste.
Il ricorso è stato notificato alla sola AdE-R il 07/05/2025, non anche agli enti impositori, in violazione del novellato art. 14 comma 6-bis d.lgs. n. 546/1992.
Si è ritualmente costituita l'AdE-R che ha resistito ed ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta sia in relazione all'impugnata intimazione di pagamento, per violazione dell'art. 21 D Lgs 542/92, sia in relazione alle prodromiche cartelle esattoriali, ritualmente e rispettivamente notificate il 09/12/2013, il 20/08/2014, il
24/09/2015, come attestato dalla documentazione versata in atti, perché tardivo. A tal fine ha documentato la rituale notifica delle su indicate cartelle esattoriali e dei successivi atti interruttivi della prescrizione;
ha controdedotto in relazione alle restanti censure ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, in quanto tardivo, ed in subordine per il rigetto dello stesso, vinte le spese di lite.
La difesa della ricorrente ha prodotto ulteriori memorie difensive contestando il difetto di “rappresentanza in giudizio mediante procuratore privo di un valido mandato”, l'omessa attestazione di conformità della documentazione prodotta dal concessionario, l'invalidità della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti interruttivi, l'omessa dimostrazione della apposizione del visto di esecutorietà, ed ha ribadito le proprie difese, insistendo per la declaratoria di annullamento degli atti impugnati.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile sotto plurimi profili.
In primis si rileva che la novella in vigore dal 4 gennaio 2024, ai sensi del d.lgs 30.12.2023 n.220, contempla una nuova fattispecie di litisconsorzio necessario, ex art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale, nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. La disposizione, dunque, onera chiaramente il contribuente di costituire il contraddittorio sia nei confronti dell'Ente Impositore che del Concessionario. In merito si sottolinea che è stato evidenziato (cfr Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 15189 del 18/06/2013 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7840 del 27/03/2017) che nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all' art. 102 cod. proc. civ., poiché non detta, come quest'ultima, una “norma in bianco”, ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso. Tale fattispecie si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo coinvolga, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione.
La "ratio" della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perché funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro capacità contributiva, ma anche rispetto alla situazione in cui sono più
d'uno i soggetti creditori del medesimo, in tal ultimo caso funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche e soprattutto a tutela delle posizioni del contribuente, evocando in giudizio tutti i soggetti correlati alla pretesa tributaria. Pertanto la mancata notifica da parte del contribuente ad entrambi i soggetti creditori tributari implica la violazione della nuova disposizione, in quanto litisconsorti necessari. Nè è ravvisabile un onere dell'Ufficio -parte del processo- ad attivarsi sul punto, e neppure è ravvisabile che il Giudice adito debba provvedere all'integrazione in parola, notificando gli atti al soggetto non chiamato in causa dal contribuente.
Invero l'art. 102 cpc -che contempla la chiamata in causa su ordine del giudice- è prospettabile allorché “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti” ( si pensi al caso di divisione ereditaria ed al litisconsorzio necessario dei coeredi ex art. 784 cpc); mentre la fattispecie in oggetto è diversa, in quanto è la norma ad obbligare il ricorrente, nell'ambito della fase iniziale del processo, a notificare il ricorso ad entrambi, ponendo quindi un chiaro vincolo alla vocatio in ius, con un evidente nesso di inscindibilità. Nella fattispecie in esame, in cui parte ricorrente oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato -rilievi che vanno rivolti appunto al Concessionario ADER- ha tuttavia svolto, soprattutto e prevalentemente, eccezione di merito circa la decadenza e la mancata notifica degli atti prodromici;
tuttavia parte ricorrente ha evocato in giudizio solo ADE-R spa quale concessionario, e non l'Ente Impositore (o gli enti impositori) nei cui confronti andavano sollevate le eccezioni di merito della pretesa. Consegue che il ricorso, depositato in pieno nuovo regime, è inammissibile.
Non sfugge a questa Corte che il secondo comma della normativa in oggetto prevede che se il ricorso non
è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza;
ciò nondimeno, a parere di questa Corte, detto ordine di integrazione del contraddittorio può essere svolto d'Ufficio allorché risulta individuato e precisato chi è l'Ente Creditore, non potendo essere rimessa al
Giudicante tale verifica individuativa, che tra l'altro attiene ad aspetti correlati alla legittimazione passiva che parte ricorrente ha appunto l'onere di individuare e chiamare in giudizio. Invero la situazione normativa processuale correlata alla novella, a differenza della situazione previgente, impone un litisconsorzio necessario rispetto al quale il ricorrente ha il preciso obbligo ex lege di assolvere alla corretta instaurazione del contraddittorio.
Ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, anch'esso rilevabile d'ufficio, è connesso alla violazione dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, atteso che la notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata si è perfezionata in data 22/02/2025, ovvero decorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata informativa contenente l'Avviso della tentata notifica e del deposito del piego contenente l'atto impugnato, presso l'ufficio postale, avvenuta il 12/02/2025, a nulla rilevando che il ritiro del relativo piego da parte della contribuente sia avvenuto successivamente. Ebbene, il ricorso introduttivo del presente giudizio
è stato notificato il 07/05/2025, e cioè ben oltre il termine di sessanta giorni tassativamente statuito a pena di inammissibilità.
Assolutamente pretestuosa e del tutto inconsistente è la censura di parte ricorrente attinente l'asserito difetto di rappresentanza in giudizio dell'ente convenuto, ritualmente costituitosi con un proprio funzionario,
“Responsabile della struttura organizzativa della Direzione regionale della Puglia, Dr. Nominativo_1”, giusta procura conferita dal Direttore generale dell'Ente pubblico economico AdE-R, allegata in copia nel fascicolo processuale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ufficio resistente, che liquida in €. 1.750,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.