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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 785 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CAMMALLERI RAIMONDO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. SOTGIA STEFANIA) CP_1
resistente
A seguito dell'udienza del 12/09/2025 sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
Dichiara che non è tenuta alla restituzione nei confronti Parte_1
dell della somma di euro 18.311,58 erogatole, dal 1° febbraio 2021 al 30 CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ aprile 2022, a titolo di prestazione di invalidità civile. Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 1.865,00 oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.
come per legge.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2023, ha chiesto che venga Parte_1
CP_ dichiarata l'inesistenza del diritto dell vantato con comunicazioni del 4 aprile
2022/ 17 maggio2022, di ripetere la somma di € 18.311,58 indebitamente corrisposta sulla prestazione categoria INVCIV numero 07018945 nel periodo dall'1
febbraio 2021 al 30 aprile 2022. La ricorrente a sostegno della superiore pretesa ha evidenziato di essere in possesso di tutti i requisiti necessari (compreso il reddito personale pari a zero come da attestazione dell'agenzia delle Entrate che depositava), ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito ex art. 52, L. 88/1989 ed art. 13,
comma 1, L. 412/1991, l'assenza di dolo della ricorrente, la carenza di motivazione
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
CP_ Con la memoria di costituzione l ha chiesto nel merito, il rigetto del ricorso.
Deducendo che a seguito di visita di verifica sanitaria, la ricorrente è stata dichiarata invalida al 46% con decorrenza dal 20/01/2021.
Considerato che
questo grado di
CP_ invalidità non dà diritto ad alcuna prestazione economica, l ha ricalcolato la prestazione in essere, come risulta dal modello TE08 depositato, procedendo al recupero dell'intera prestazione a partire da febbraio 2021. Da tale ricalcolo è
scaturito, dunque, l'indebito oggetto del presente giudizio.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nessun dubbio sussiste circa la natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, lo stesso è pertanto certamente sottratto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991.
E' altresì pacifico che l'erogazione oggi contestata come indebita sia stata effettuata dall'Istituto per errore proprio, non avendo l'assistito compiuto alcuna condotta che
CP_ abbia potuto indurre in errore l
Orbene, rispetto all'indebito assistenziale, la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Nel caso di specie, con verbale sanitario del 14.12.2022, in sede di visita di revisione,
la ricorrente è stata dichiarata invalida nella misura del 46%% a decorrere dalla medesima data. Non risulta che tale verbale sanitario sia stato comunicato alla
CP_ ricorrente, che nega di averlo ricevuto, stante che l non ha dato prova di avere effettivamente notificato tale provvedimento alla ricorrente medesima. Deve
conseguentemente ritersi sussistente l'affidamento incolpevole della ricorrente circa la spettanza della prestazione assistenziale erogatale fino alla successiva comunicazione di riliquidazione della pensione avvenuta in data 04.04.2022
Come già evidenziato da questo Tribunale in diversa composizione infatti, “secondo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro una consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla revoca delle
prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via
via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, legge n. 537 del 1993 (art. 4,
comma 3 ter , d.l. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, comma 8,
legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione
meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994 avente
ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione
delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento
amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in
mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte
dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale
provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così
interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 cost., essendo ragionevole
che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di
revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività
dell'attribuzione patrimoniale ricevuta ( v. tra le tante Cass. 29/10/2003 n° 16260). La
Corte ha altresì precisato che l'indebito che si è determinato per il venir meno del
requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al
percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non
sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cassazione civile, Sez. VI-L,
ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180)”. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere e accolto, dichiarando che la parte ricorrente non è tenuta alla restituzione in
CP_ favore dell della somma di euro di € 18.311,58 di cui alla comunicazione CP_1
di riliquidazione del 04.04.2022 e successiva nota del 17.05.2022.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 16/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 785 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CAMMALLERI RAIMONDO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. SOTGIA STEFANIA) CP_1
resistente
A seguito dell'udienza del 12/09/2025 sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
Dichiara che non è tenuta alla restituzione nei confronti Parte_1
dell della somma di euro 18.311,58 erogatole, dal 1° febbraio 2021 al 30 CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ aprile 2022, a titolo di prestazione di invalidità civile. Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 1.865,00 oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.
come per legge.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2023, ha chiesto che venga Parte_1
CP_ dichiarata l'inesistenza del diritto dell vantato con comunicazioni del 4 aprile
2022/ 17 maggio2022, di ripetere la somma di € 18.311,58 indebitamente corrisposta sulla prestazione categoria INVCIV numero 07018945 nel periodo dall'1
febbraio 2021 al 30 aprile 2022. La ricorrente a sostegno della superiore pretesa ha evidenziato di essere in possesso di tutti i requisiti necessari (compreso il reddito personale pari a zero come da attestazione dell'agenzia delle Entrate che depositava), ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito ex art. 52, L. 88/1989 ed art. 13,
comma 1, L. 412/1991, l'assenza di dolo della ricorrente, la carenza di motivazione
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
CP_ Con la memoria di costituzione l ha chiesto nel merito, il rigetto del ricorso.
Deducendo che a seguito di visita di verifica sanitaria, la ricorrente è stata dichiarata invalida al 46% con decorrenza dal 20/01/2021.
Considerato che
questo grado di
CP_ invalidità non dà diritto ad alcuna prestazione economica, l ha ricalcolato la prestazione in essere, come risulta dal modello TE08 depositato, procedendo al recupero dell'intera prestazione a partire da febbraio 2021. Da tale ricalcolo è
scaturito, dunque, l'indebito oggetto del presente giudizio.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nessun dubbio sussiste circa la natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, lo stesso è pertanto certamente sottratto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991.
E' altresì pacifico che l'erogazione oggi contestata come indebita sia stata effettuata dall'Istituto per errore proprio, non avendo l'assistito compiuto alcuna condotta che
CP_ abbia potuto indurre in errore l
Orbene, rispetto all'indebito assistenziale, la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Nel caso di specie, con verbale sanitario del 14.12.2022, in sede di visita di revisione,
la ricorrente è stata dichiarata invalida nella misura del 46%% a decorrere dalla medesima data. Non risulta che tale verbale sanitario sia stato comunicato alla
CP_ ricorrente, che nega di averlo ricevuto, stante che l non ha dato prova di avere effettivamente notificato tale provvedimento alla ricorrente medesima. Deve
conseguentemente ritersi sussistente l'affidamento incolpevole della ricorrente circa la spettanza della prestazione assistenziale erogatale fino alla successiva comunicazione di riliquidazione della pensione avvenuta in data 04.04.2022
Come già evidenziato da questo Tribunale in diversa composizione infatti, “secondo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro una consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla revoca delle
prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via
via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, legge n. 537 del 1993 (art. 4,
comma 3 ter , d.l. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, comma 8,
legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione
meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994 avente
ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione
delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento
amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in
mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte
dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale
provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così
interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 cost., essendo ragionevole
che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di
revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività
dell'attribuzione patrimoniale ricevuta ( v. tra le tante Cass. 29/10/2003 n° 16260). La
Corte ha altresì precisato che l'indebito che si è determinato per il venir meno del
requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al
percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non
sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cassazione civile, Sez. VI-L,
ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180)”. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere e accolto, dichiarando che la parte ricorrente non è tenuta alla restituzione in
CP_ favore dell della somma di euro di € 18.311,58 di cui alla comunicazione CP_1
di riliquidazione del 04.04.2022 e successiva nota del 17.05.2022.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 16/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro