Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 2048/2025 R.G.
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
proc. n. R.G. 2048/2025 sub 1 promosso da (CUI Parte_1 C.F._1
IL TRIBUNALE in composizione collegiale nelle persone di dott. Andrea Natale Presidente dott. Fabrizio Alessandria Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice designato
LETTO il ricorso proposto ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 introdotto dal D.L. n. 13/2017 convertito in L. n. 46/2017; RITENUTA l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35-bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737ss. c.p.c.; RILEVATO che il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
OSSERVATO che il ricorrente proviene da un Paese designato come di origine sicura, con la conseguenza che l'Amministrazione procedente, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, è tenuta a seguire la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis d.lgs. 25/2008; CONSIDERATO, tuttavia, che, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la stessa p.a. ha dato atto della circostanza che “i termini della suddetta procedura accelerata sono
[stati] superati e che pertanto vengono meno gli effetti della stessa determinandosi il ripristino della procedura ordinaria” (cfr., sul punto, allegato depositato sub n. 1 unitamente al ricorso); RITENUTO, conseguentemente, che la procedura di valutazione della domanda di protezione internazionale dell'odierno ricorrente debba essere ricondotta nell'ambito di quella ordinaria prevista dall'art. 27 d.lgs. n. 25/2008, con conseguente applicazione
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P.Q.M.
-. DICHIARA non luogo a provvedere in ordine alla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per essere questo sospeso ex lege;
-. DISPONE:
1. la notifica del ricorso al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato, il quale:
− potrà depositare, entro venti giorni dalla notificazione, una nota difensiva;
− dovrà trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di protezione internazionale, del verbale e dell'intera documentazione comunque acquisita, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socioeconomica del Paese di provenienza;
2. la trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;
-. AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra;
-. FISSA, dinanzi al Giudice designato per la trattazione, l'udienza del giorno 24/03/2027, ore 14:15, aula 12503, ingresso 15;
-. DISPONE il passaggio in archivio degli atti relativi al subprocedimento sub 1.
Così deciso in Torino, lì 28/02/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Natale
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