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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/07/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3690/2024 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 15 luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 19/02/2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CIVITELLA LUIGI ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
10/7/2025 per e n.q. di eredi di gli avv.ti BIANCHI Parte_2 Parte_3 Persona_1
DOMENICO, BIANCHI MANUELA e CASSONI ANTONELLA hanno concluso come da nota depositata in data 8/7/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:32 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3690/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3690/2024 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CIVITELLA Parte_1 C.F._1
LUIGI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Cori (LT), Piazza Romana n. 14, in virtù di mandato con procura speciale allegato al fascicolo telematico;
attrice-querelante contro
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), n.q. di eredi del defunto rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._3 Persona_1
BIANCHI DOMENICO, BIANCHI MANUELA e CASSONI ANTONELLA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Latina (LT), Viale Petrarca n. 7, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuti-querelati con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina;
interveniente ex lege
OGGETTO: querela di falso in via principale;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ha convenuto in giudizio Parte_1
– innanzi all'intestato Tribunale – i signori l fine di sentire Parte_2 Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Giustizia adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza: –Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso, il quale si trova in possesso dei convenuti;
–Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità ideologica della scrittura privata di ricognizione di debito, apparentemente a firma , datata 30.06.1990. Con vittoria di spese del Persona_1 presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
La querelante, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere stata nominata legataria dal de cuius in forza del testamento del 04/03/2013, pubblicato il 13/01/2014 e che il Persona_1 lascito aveva ad oggetto due beni immobili e, precisamente, l'appartamento sito in Cori (LT), Via
Insito n. 1, catastalmente graffato al Fg. 34, p.lla 103, sub 3, nonché il locale commerciale anch'esso sito in Cori (LT), Piazza Signina n. 9, catastalmente graffato al Fg. 78, p.lla 2773, sub 4; - che gli odierni resistenti, sigg. eredi beneficiati del de cuius, erano risultati, all'esito dell'erezione di Pt_2 inventario, creditori del defunto della somma di euro 154.937,00, giusto D.I. esecutivo n. 1392/2014 emesso dall'intestato Tribunale l'11/07/2014 sulla scorta di una scrittura privata di ricognizione di debito, apparentemente a firma del testatore del 30/06/1990 (all. 2); - che, con decreto collegiale emesso il 22/07/2022 in seno al proc.to VG 1831/2021, l'intestato Tribunale aveva autorizzato gli odierni ricorrenti all'alienazione dei beni ereditari, tra cui quelli oggetto di legato, al cui rilascio la stessa era stata appositamente diffidata;
- che, a seguito della ricezione dell'intimazione al rilascio dell'immobile occorsa in data 07.02.24, estratta, tramite il proprio procuratore copia della scrittura privata di ricognizione di debito, posta a sostegno dell'ingiunzione (all. 2), l'aveva fatta sottoporre a perizia grafologica, da cui sarebbero emersi dubbi circa l'autenticità della sottoscrizione e circa le modalità di confezionamento del documento medesimo da parte del de cuius (all. 3).
I convenuti n.q. di eredi beneficiati del de cuius Parte_2 Parte_3 Per_1
tempestivamente costituitisi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
[...]
9/12/2024, impugnando e contestando la perizia grafica di parte depositata dall'odierna parte attrice, per essere la stessa irrilevante ed inutilizzabile, poiché formatasi al di fuori di qualsiasi contraddittorio, oltre che errata, ed evidenziando come non ci sarebbe stato alcun motivo di dubitare della genuinità della predetta scrittura, redatta peraltro molti anni prima, da soggetti non più in vita, hanno insistito per la reiezione della querela avversaria, con il favore delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'odierna querela di falso è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Come noto, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., la querela di falso deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Secondo l'unanime insegnamento di legittimità, corollario di tale previsione è che, nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale.
L'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall'art. 221 c.p.c. può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019, Sez. 3, Sentenza n.
6050 del 17/06/1998, Sez. 3, Sentenza n. 12118 del 22/06/2020).
Orbene, nel caso di specie, l'odierna parte querelante ha sollevato dubbi in ordine alla genuinità della sottoscrizione apposta dal de cuius in calce alla scrittura privata di ricognizione del debito datata
30/6/1990.
A fondamento di tale asserzione, il patrocinio attoreo si è limitato a produrre una perizia di parte a firma della dr.ssa la quale, come tale non è ex se idonea a formare prova nel Persona_2 presente giudizio, essendosi formata al di fuori del contraddittorio, così come del tutto superflua l'articolazione di sei capitoli di prova testimoniale da sottoporre alla stessa C.T.P. (vd. memoria ex art. 171 ter, co. 1, n. 1), c.p.c.).
Orbene, ad avviso di questo G.I., risulta evidente come sulla scorta delle spurie allegazioni l'odierna querela di falso non possa trovare accoglimento, posto che è pacifico come, nella querela di falso avverso un documento prodotto nel giudizio civile, la prova della falsità debba essere prodotta con qualsiasi mezzo da chi esponga la querela, ma che siffatta circostanza non ricorre e, conseguentemente, non trova accoglimento nel caso, come quello che qui occorre, in cui non vengano fornite neppure scritture di comparazione.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la querela di falso va integralmente respinta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della natura documentale e della bassa complessità della causa, caratterizzata dall'assenza di una fase istruttoria.
Esaminato il disposto di cui all'art. 226, comma 1, c.p.c. e considerato che la pena accessoria consegue al mero rigetto della querela di falso, la parte querelante va altresì condannata a versare in favore della la pena pecuniaria che si reputa congrua nella misura di € 20,00, oltre Controparte_1 interessi legali eventualmente maturati a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino a quella del saldo effettivo. (così Cass. III, n. 11347/1992 “La sentenza che invece rigetta la querela di falso deve contenere la condanna del querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226 c.p.c., anche quando le ragioni della pronuncia riposino solo sulla carenza di sufficienti prove della falsità, perché la citata norma non distingue, nell'ambito delle sentenze di rigetto, quelle di rigetto per insufficienza di prove (che, del resto, non corrispondono ad una autonoma fattispecie giuridica di diritto processuale) avendo la funzione preventiva, piuttosto che punitiva, di responsabilizzare fortemente chi possa determinarsi a querelare di falso, onde evitare
l'abuso di questo strumento di protezione, che investe atti di fede privilegiata”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) visto l'art. 226, comma 1, c.p.c. rigetta la querela di falso promossa dall'odierna parte attrice e, per l'effetto, ordina al cancelliere che, della presente sentenza, sia fatta annotazione sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo del documento;
b) condanna altresì la parte querelante al versamento in favore della della Controparte_1 pena pecuniaria di € 20,00, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data della presente sentenza sino a quella del saldo effettivo;
c) condanna altresì l'attrice – querelante a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 15/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini