Ordinanza cautelare 4 dicembre 2020
Decreto presidenziale 7 ottobre 2022
Sentenza 9 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/01/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00773/2025REG.PROV.COLL.
N. 06072/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6072 del 2024, proposto da
Angelo IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo IA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2996/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Mingiardi in sostituzione dell'avv. Paolo IA e Nicola Laurenti in sostituzione dell'avv. Chalons Accattatis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’odierno appellante ha lamentato l’illegittimità del silenzio-diniego formatosi per il decorso del termine ex art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 sulla richiesta di accesso da lui inoltrata al Comune di Napoli in data 22 settembre 2023, con cui egli aveva chiesto di ottenere le copie in carta libera del verbale di infrazione n. VER 17180111092/ZC/17 del 30.09.2017, notificato il 15.11.2017, targa DZ887KF, ruolo n. 2021/012299, reso esecutivo il 27.09.2021 e della rispettiva relata di notificazione; ciò al fine di far accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento e l’inefficacia di trattenute illegittime che lo riguardavano.
Si è costituito in giudizio il comune di Napoli, che ha depositato in giudizio memoria e relativa documentazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto all’ostensione della chiesta documentazione.
Parte ricorrente ha confermato che sul ricorso era parzialmente cessata la materia del contendere, attesa l’avvenuta ostensione del verbale richiesto, ma ha insistito per l’accoglimento del ricorso con riferimento alla relata di notifica del verbale, non risultando la stessa essere stata esibita, e non essendo stato espressamente attestato dall’amministrazione che quanto prodotto fosse l’unico
documento in suo possesso.
Con sentenza n. 2996/24 Il TAR Napoli ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, in relazione alla richiesta di ostensione del verbale, e ha accolto il ricorso, con riferimento alla documentazione relativa alla relata di notifica del verbale, non ostesa.
Le spese di lite sono state compensate.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. IA ha interposto appello, lamentando l’ingiustizia della pronuncia appellata, relativamente al capo concernente la compensazione delle spese di lite.
Ha chiesto pertanto, a parziale riforma della sentenza appellata, la condanna del Comune di Napoli al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di appello.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza camerale del 16.1.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo) come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (cfr, in tal senso, C.d.S, V, 12 giugno 2024, n. 5265. In termini confermativi, ex alia , C.d.S, V, 15 novembre 2023, n. 9791; 22 agosto 2023, n. 7890; 10 marzo 2023, n. 2543; 7 febbraio 2023, n. 1298; III, 10 ottobre 2022, n. 8665; 5 settembre 2022, n. 7739; 11 luglio 2022, n. 5802; 6 maggio 2022, n. 3565; 11 aprile 2022, n. 2685; IV, 15 luglio 2022, n. 6036; 17 gennaio 2022, n. 278; VI, 20 gennaio 2022, n. 362; 1 marzo 2021, n. 1720; II, 30 novembre 2021, n. 7962; IV, 17 ottobre 2017, n. 4795; IV, 10 gennaio 2014, n. 46; cfr., al riguardo, anche i principi affermati da Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
Nel caso di specie non sono ravvisabili profili di abnormità o irragionevolezza nella statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, avuto riguardo altresì alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, resa in ragione dell’ostensione, da parte del Comune di Napoli, di parte della chiesta documentazione.
Per tali ragioni, la pronuncia impugnata deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere esercitato in maniera non irragionevole.
3. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO