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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4265/2023 promossa da:
(C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA GALLACE ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. GIORGIA COLOMBO ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio adito, in riforma della sentenza n. 571/23 emessa dal
Giudice di Pace di Busto Arsizio in data 12.07.2023, depositata il 13.07.2023, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale dichiarare la falsità del doc. 6 fascicolo 1^ grado di parte opponente e statuire in pagina 1 di 11 ordine alle spese del procedimento incidentale di querela di falso;
- sempre in via pregiudiziale e cautelare ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di citazione in appello;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 571/23 emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, nella persona del Giudice Dott.ssa Simona Sbrana, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2933/20, depositata in cancelleria in data 13.07.23, notificata in data
09.10.23, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“dichiarare nullo e/o inefficace, annullare o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo, in ogni sua parte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ingiusto ed illegittimo e privo dei requisiti di legge come esposto in atti;
accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto di credito vantato giudizialmente dalla nei confronti del per le ragioni tutte Controparte_1 Parte_1
meglio esposte in atti, respingere per l'effetto la domanda di pagamento proposta dalla
[...]
” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate Controparte_1
dall'appellata dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. - In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, oltre all'esclusione dei documenti di cui si è disconosciuta la firma e non è stata promossa da controparte istanza di verificazione, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello e nello specifico: - che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare alla ai sensi dell'art. Parte_2
210 c.p.c., l'esibizione dell'originale del contratto denominato “Contratto per i servizio di disinfestazione” del 28.02.2017.
Nell'interesse di parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione respinta, rigettata e/o assorbita così giudicare: - In via preliminare: accertare e per l'effetto dichiarare la carenza dei presupposti di cui all'art. 283 comma 3 c.p.c. e, pertanto, rigettare l'istanza di pagina 2 di 11 sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, condannando al contempo l'appellante al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000,00 euro in favore della in ragione della manifesta infondatezza dell'istanza per la Controparte_2
sospensiva ai sensi dell'art. 283 comma 4 c.p.c. - In via preliminare: accertare e per l'effetto dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello avversario ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. -
Sempre in via preliminare, confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare del teste di parte attrice opponente sig. , condomino del Testimone_1 Parte_1
sentito all'udienza del 24/05/2021, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della sua
[...]
deposizione ai fini della decisione della causa. - Nel merito: accertare e per l'effetto dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e pertanto rigettare tutte le domande dell'appellante con conseguente conferma della sentenza di primo grado. - Accertare e per l'effetto dichiarare che l'appello avversario è stato promosso quantomeno con colpa grave e abuso dello strumento processuale e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento del doppio delle spese di lite ai sensi dell'art. 96 comma
III c.p.c. - In ogni caso con vittoria dei compensi professionali e spese per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il aveva proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 783/2020, emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio in data 29.7.2020, che gli aveva ingiunto di pagare, in favore della società (d'ora in avanti, per Controparte_1
brevità, ), la somma di € 1.366,40, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per i CP_1
servizi di cui alle fatture nn. 2341/2018 e 1656/2019.
A sostegno dell'opposizione, il aveva dedotto: che non vi era prova del credito;
che, Parte_1
invero, già in via stragiudiziale aveva contestato le richieste di pagamento dell'opposta, in quanto non era stata provata l'esecuzione del servizio di dezanzarizzazione, né il relativo titolo;
che, in particolare, la società opposta era stata costituita solo in data 24.1.2018, mentre il contratto che gli era stato inviato,
a sua richiesta, recava la data antecedente del 28.2.2017, per cui non poteva vincolare le parti;
che, nel medesimo periodo, il servizio di disinfestazione e dezanzarizzazione era stato svolto da una società
pagina 3 di 11 terza, la , come si evinceva dalle numerose fatture che aveva pagato. Il aveva Parte_3 Parte_1
chiesto, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto di avere pienamente assolto al proprio onere CP_1
probatorio in sede monitoria, evidenziando poi che lo stesso opponente, nell'atto di citazione, aveva riconosciuto il rapporto contrattuale tra le parti e che non era stata comunque contestata l'esecuzione puntuale dei servizi negli anni 2018 e 2019, come peraltro dimostrato anche dalle bolle degli interventi;
che, in applicazione dell'art. 2331 c.c., il contratto, quale atto compiuto in nome della società non ancora esistente, era valido ed efficace, avendovi la società dato esecuzione con gli interventi di dezanzarizzazione. aveva chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata CP_1
in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 571/23, depositata il 13.7.2023, il Giudice di Pace di Busto Arsizio aveva rigettato l'opposizione, rilevando che la prestazione del servizio per gli anni 2018 e 2019 era risultata comprovata dalla testimonianza del dipendente dell'opposta, dai fogli di lavoro, dal contratto e dalle fatture emesse, fiscalmente regolari, per cui il decreto ingiuntivo doveva essere confermato, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il censurando la Parte_1
pronuncia laddove aveva ritenuto valido ma inefficace il contratto di servizi sottoscritto a febbraio
2017, senza tenere conto che nel contratto in questione veniva riportato un numero di partita iva che, invece, sarebbe stata assegnato all'impresa solo un anno dopo, al momento della sua costituzione, per cui il contratto risultava ictu oculi artatamente confezionato;
peraltro, come già rilevato in primo grado, il contratto in questione avrebbe dovuto essere dichiarato nullo anche ai sensi dell'art. 6, comma 5, L.
82/1994 (“Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”), che impone, a pena di nullità del contratto, l'iscrizione al registro delle imprese di pulizie.
Il giudice di prime cure aveva poi erroneamente ritenuto i documenti di trasporto prodotti ex adverso idonei a dimostrare l'esecuzione, da parte di delle prestazioni oggetto del contratto, in CP_1
quanto compatibili con la successione della convenuta alla precedente impresa;
non aveva, infatti, pagina 4 di 11 considerato che i fogli di lavoro prodotti ex adverso a sostegno dell'esecuzione dei lavori non erano in alcun modo riferibili alle fatture prodotte, che peraltro facevano menzione unicamente di due e non già di quattro interventi, fermo restando che la firma su tali “fogli di lavoro” era stata prontamente disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c., senza che a tale disconoscimento avesse fatto seguito l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. da parte dell'opposta.
Secondo l'appellante, il Giudice di Pace, inoltre, aveva errato nel valutare, quale prova dell'esecuzione della prestazione di disinfestazione da parte di le fatture ex adverso prodotte ai sensi CP_1
dell'art. 2710 c.c..
In ultimo, non vi era dubbio che la testimonianza di avrebbe dovuto essere Testimone_2
considerata inattendibile dal giudice di prime cure.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la revoca del decreto ingiuntivo n. 783/2020, emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio in data 29.7.2020, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello, CP_1
in quanto manifestamente infondato, chiedendone nel merito il rigetto. In particolare, l'appellata ha ribadito la legittimità della pretesa creditoria, evidenziando che era stato dimostrato tanto il titolo della pretesa, da rinvenirsi nel contratto sottoscritto tra le parti, quanto l'esecuzione dei servizi, atteso che i disconoscimenti delle firme effettuati dal erano da ritenersi tardivi ed irrituali e che Parte_1
l'esecuzione era stata comunque confermata dal teste, pienamente attendibile.
Per il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Si precisa solamente che all'udienza del 31.1.2024 il appellante Parte_1
ha proposto querela di falso del contratto datato 28.2.2017, prodotto in copia, e che la causa è stata successivamente istruita con l'espletamento di una c.t.u. di natura grafologica diretta ad accertare l'autografia delle firme apposte sul contratto impugnato di falso.
Il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in sede di precisazione delle conclusioni.
1. Sulla querela di falso proposta in via incidentale dal in data 31.1.2024 Parte_1
pagina 5 di 11 Si procederà innanzitutto ad esaminare la querela di falso proposta in via incidentale, dovendosi qui ricordare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, quale giudice di primo grado sulla questione di falso e di secondo grado sull'appello avverso la decisione del giudice di pace. Ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l'autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l'appello e la seconda con il ricorso per cassazione” (Cass. n. 10464/2020; Cass. n. 2525/2012; Cass. n.
3625/1999; Cass. n. 2697/1993).
Come già accennato, oggetto della querela di falso proposta dall'appellante dinnanzi al Tribunale è il contratto di servizi di disinfestazione asseritamente stipulato tra le parti in data 28.2.2017, prodotto in copia dall'odierno appellante sub doc. 6, fascicolo di parte di primo grado, e che, secondo quanto riferito in primo grado e ribadito nella querela gli era stato inviato in data 12.9.2019 dalla società appellata unitamente alla richiesta di pagamento (doc. 5, fascicolo di parte di primo grado).
L'appellante ha contestato l'autenticità della scrittura, sostenendo che il contratto risultava ictu oculi artatamente confezionato ad hoc dall'appellata.
Ebbene, chiarito che, come è noto, la querela di falso è ammissibile anche se proposta direttamente contro il documento prodotto in copia, senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale
(da ultimo, Cass. n. 32656/2024), alla stregua degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio dott.ssa , è emersa la non originarietà delle firme apposte in calce al contratto. Persona_1
In particolare, nelle considerazioni finali l'ausiliario del giudice ha sintetizzato le indagini svolte nel modo seguente: “le sottoscrizioni riferite al: - Sig. sono riconducibili alla sua mano, ma Testimone_3
non sono ORIGINARIE al documento in verifica in quanto è in copia e per la sovrapponibilità in ogni sua parte è prodotto di una fotocomposizione;
- Sig. non sono riconducibili Parte_4
alle sottoscrizioni comparative. Il documento non è originario essendo in copia e le firme sono prodotte da un'azione di fotocomposizione” (cfr. pp. 41-42 della consulenza depositata in data 16.11.2024).
pagina 6 di 11 Il consulente ha, quindi, concluso che le firme di entrambe le parti, apposte in calce al contratto datato
28.2.2017, erano il prodotto di una fotocomposizione, ossia dell'utilizzo di firma autografa estrapolata da altro contesto non noto e posta sotto il testo dattiloscritto, essendo emersi in tal senso chiari ed inconfutabili aspetti indicativi di una costruzione artificiosa.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio dott.ssa – che ha operato con rigore, nel Per_1
contraddittorio con i consulenti di parte ed ha giustificato ogni sua affermazione – sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem il contenuto argomentativo della relazione, di cui viene affermata la correttezza (ex multis v. Cass. n. 282/09, Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, in accoglimento della domanda di querela di falso proposta dall'appellante, debba essere dichiarata la falsità del documento, con conseguente pronuncia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, ultimo comma, c.p.c. e 537 c.p.p., dell'ordine di cancellazione totale, mediante annotazione del dispositivo sul documento.
2. Sul merito
Ciò chiarito in ordine alla non utilizzabilità ai fini della decisione del documento n. 6 citato, essendo lo stesso tamquam non esset, non può non osservarsi che, in realtà, la pretesa creditoria dell'appellata risultava provata anche senza tenere conto del contratto in questione.
Ed invero, premesso che i contratti di appalto di servizi, come quello che viene in rilievo nel caso in esame, sono contratti a forma libera, l'impresa aveva dimostrato in primo grado CP_1
l'esecuzione delle prestazioni per le quali richiedeva il pagamento, come già accertato dalla sentenza impugnata, che deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello, pur dovendosi svolgere alcune precisazioni.
Al riguardo, si ricorda che il giudice di primo grado ha ritenuto comprovata l'esecuzione delle prestazioni e, quindi, fondata la pretesa creditoria della società opposta, valorizzando la testimonianza del dipendente della società appellata, i fogli di lavoro, il contratto e le fatture.
Ebbene, quanto alle fatture, occorre qui ribadire il principio consolidato secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio pagina 7 di 11 di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. n. 26048/2024; Cass. n. 19944/2023; Cass. n.
30309/2022; Cass. n. 5071/2009); la fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (v., ex multis, Cass. n.
5915/2011; Cass. n. 8126/2004; Cass. n. 3188/2003; Cass. n. 10434/2002; Cass. n. 9685/2000; Cass. n.
5573/1997).
Deve altresì osservarsi che, in effetti, l'appellante aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui rapporti di lavoro tempestivamente nella memoria ex art. 320 c.p.c., prima difesa utile successiva alla produzione;
ciononostante, tale disconoscimento, per vero del tutto generico, nemmeno era necessario atteso che la stessa opposta aveva chiarito che le firme erano state apposte da dei condomini presenti al momento dell'intervento, non meglio identificati, con la conseguenza che tali fogli di lavoro riferiti a quattro interventi (7.6.2018, 4.9.2018, 21.6.2019 e 30.8.2019) costituivano meri indizi, liberamente valutabili dal giudice a fondamento del suo convincimento unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo e contestabili dalle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 6650/2020; Cass. sez. un., n. 15169/2010).
Ciò posto, effettuate tali doverose precisazioni, reputa il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dal appellante, il Giudice di Pace abbia correttamente valutato le risultanze Parte_1
istruttorie. Dirimente, al riguardo, è la testimonianza resa dall'ex dipendente in data Testimone_2
19.7.2021, il quale, nel rispondere ai capitoli di prova, ha puntualmente ricostruito l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'impresa, avendo riferito di avere eseguito personalmente gli interventi di pagina 8 di 11 disinfestazione nelle date del 7.6.2018, 4.9.2018, 21.6.2019 e 30.8.2019 e confermato altresì di avere redatto i singoli fogli di lavoro al termine degli interventi.
Tali dichiarazioni risultano sufficienti a comprovare l'esecuzione della prestazione da parte di
[...]
CP_1
Al riguardo, vale la pena ricordare in via generale che “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass. n. 4872/2025, Cass. n. 26761/2024).
Ebbene, nel caso in esame non sussistono ragioni per ritenere inattendibile il teste: ed invero, lo stesso, al momento dell'escussione, era già pensionato;
le sue dichiarazioni, poi, risultano credibili e tra loro logiche e congruenti. Costituiscono, inoltre, un adeguato riscontro esterno in positivo i rapporti di lavoro prodotti, così come le fatture fiscalmente regolari, che, come già evidenziato, valgono come indizi, con la precisazione che, contrariamente a quanto affermato dal Condominio, le fatture in questione non si riferiscono unicamente a due interventi, menzionando, invece, un “servizio annuale di disinfestazione” riferito agli anni 2018 e 2019.
Quale fondamentale riscontro delle dichiarazioni del teste in negativo, poi, non può non evidenziarsi che il non ha offerto alcuna prova del fatto che per gli anni 2018 e 2019 si sia avvalso di Parte_1
altra impresa per il servizio di disinfestazione, circostanza che appare singolare, tenuto conto che, nell'anno precedente, il medesimo servizio era stato svolto da altra impresa, e che, comunque, si tratta di un servizio abitualmente effettuato nei condomini.
La prova dell'esecuzione, d'altra parte, non può ritenersi inficiata dalla mala fede successivamente dimostrata dall'impresa nel precostituirsi un titolo scritto poi risultato falso, dovendosi stigmatizzare in questa vicenda, che sotto quest'ultimo aspetto resta ancora poco chiara, anche il comportamento del precedente amministratore del che nemmeno si è presentato per rendere il saggio grafico, Parte_1 pagina 9 di 11 né ha consegnato documentazione comparativa da esaminare, ragion per cui manca la prova che la sua firma sul contratto, certamente non originaria, non sia comunque riconducibile alla sua mano (e, quindi, trasposta da altro documento firmato dallo stesso, di cui la veva evidentemente la disponibilità). CP_1
A ciò si aggiunga, con riferimento al quantum, che mai il ha contestato alcunché in ordine Parte_1
agli importi richiesti (circa € 280,00 ad intervento), peraltro in linea con quelli pagati all'impresa
[...]
nel 2017. Pt_3
Per tali ragioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata anche con riguardo al capo relativo alle spese processuali.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del procedimento incidentale di querela di falso vengono poste a carico di CP_1
e liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le sole fasi espletate, con riduzione del 50% dei compensi per la fase di studio e introduttiva, tenuto conto dell'esiguità dell'attività svolta. Anche le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di
[...]
così come le spese di CTP documentate. CP_1
Le spese del presente grado di giudizio, invece, devono essere poste a carico del Parte_1
soccombente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le sole fasi espletate, con esclusione dei compensi per la fase decisionale, atteso che l'appellata nulla ha depositato.
Visto il rigetto integrale dell'appello, l'appellante è, inoltre, tenuta a versare all'erario una somma pari all'importo del contributo unificato già versato, come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) ai sensi del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4265/2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la querela di falso proposta in via incidentale e, per l'effetto, accerta e dichiara la falsità del documento 6 prodotto dal in primo grado e ne ordina la totale cancellazione, Parte_1
mediante annotazione sul documento del presente dispositivo;
2) condanna a rifondere al le spese di lite del procedimento CP_1 Parte_1
incidentale, che si liquidano in € 1.252,16 per esborsi ed € 1.277,00 per compensi, oltre 15% per spese,
IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto;
CP_1
4) rigetta l'appello;
5) condanna il a rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 CP_1
giudizio, che si liquidano in € 850,00 per compensi, oltre 15% per spese, IVA e CPA come per legge;
6) dà atto dell'obbligo di parte appellante di versare all'erario l'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Busto Arsizio, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4265/2023 promossa da:
(C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA GALLACE ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. GIORGIA COLOMBO ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio adito, in riforma della sentenza n. 571/23 emessa dal
Giudice di Pace di Busto Arsizio in data 12.07.2023, depositata il 13.07.2023, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale dichiarare la falsità del doc. 6 fascicolo 1^ grado di parte opponente e statuire in pagina 1 di 11 ordine alle spese del procedimento incidentale di querela di falso;
- sempre in via pregiudiziale e cautelare ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di citazione in appello;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 571/23 emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, nella persona del Giudice Dott.ssa Simona Sbrana, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2933/20, depositata in cancelleria in data 13.07.23, notificata in data
09.10.23, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“dichiarare nullo e/o inefficace, annullare o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo, in ogni sua parte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ingiusto ed illegittimo e privo dei requisiti di legge come esposto in atti;
accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto di credito vantato giudizialmente dalla nei confronti del per le ragioni tutte Controparte_1 Parte_1
meglio esposte in atti, respingere per l'effetto la domanda di pagamento proposta dalla
[...]
” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate Controparte_1
dall'appellata dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. - In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, oltre all'esclusione dei documenti di cui si è disconosciuta la firma e non è stata promossa da controparte istanza di verificazione, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello e nello specifico: - che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare alla ai sensi dell'art. Parte_2
210 c.p.c., l'esibizione dell'originale del contratto denominato “Contratto per i servizio di disinfestazione” del 28.02.2017.
Nell'interesse di parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione respinta, rigettata e/o assorbita così giudicare: - In via preliminare: accertare e per l'effetto dichiarare la carenza dei presupposti di cui all'art. 283 comma 3 c.p.c. e, pertanto, rigettare l'istanza di pagina 2 di 11 sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, condannando al contempo l'appellante al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000,00 euro in favore della in ragione della manifesta infondatezza dell'istanza per la Controparte_2
sospensiva ai sensi dell'art. 283 comma 4 c.p.c. - In via preliminare: accertare e per l'effetto dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello avversario ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. -
Sempre in via preliminare, confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare del teste di parte attrice opponente sig. , condomino del Testimone_1 Parte_1
sentito all'udienza del 24/05/2021, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della sua
[...]
deposizione ai fini della decisione della causa. - Nel merito: accertare e per l'effetto dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e pertanto rigettare tutte le domande dell'appellante con conseguente conferma della sentenza di primo grado. - Accertare e per l'effetto dichiarare che l'appello avversario è stato promosso quantomeno con colpa grave e abuso dello strumento processuale e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento del doppio delle spese di lite ai sensi dell'art. 96 comma
III c.p.c. - In ogni caso con vittoria dei compensi professionali e spese per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il aveva proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 783/2020, emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio in data 29.7.2020, che gli aveva ingiunto di pagare, in favore della società (d'ora in avanti, per Controparte_1
brevità, ), la somma di € 1.366,40, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per i CP_1
servizi di cui alle fatture nn. 2341/2018 e 1656/2019.
A sostegno dell'opposizione, il aveva dedotto: che non vi era prova del credito;
che, Parte_1
invero, già in via stragiudiziale aveva contestato le richieste di pagamento dell'opposta, in quanto non era stata provata l'esecuzione del servizio di dezanzarizzazione, né il relativo titolo;
che, in particolare, la società opposta era stata costituita solo in data 24.1.2018, mentre il contratto che gli era stato inviato,
a sua richiesta, recava la data antecedente del 28.2.2017, per cui non poteva vincolare le parti;
che, nel medesimo periodo, il servizio di disinfestazione e dezanzarizzazione era stato svolto da una società
pagina 3 di 11 terza, la , come si evinceva dalle numerose fatture che aveva pagato. Il aveva Parte_3 Parte_1
chiesto, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto di avere pienamente assolto al proprio onere CP_1
probatorio in sede monitoria, evidenziando poi che lo stesso opponente, nell'atto di citazione, aveva riconosciuto il rapporto contrattuale tra le parti e che non era stata comunque contestata l'esecuzione puntuale dei servizi negli anni 2018 e 2019, come peraltro dimostrato anche dalle bolle degli interventi;
che, in applicazione dell'art. 2331 c.c., il contratto, quale atto compiuto in nome della società non ancora esistente, era valido ed efficace, avendovi la società dato esecuzione con gli interventi di dezanzarizzazione. aveva chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata CP_1
in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 571/23, depositata il 13.7.2023, il Giudice di Pace di Busto Arsizio aveva rigettato l'opposizione, rilevando che la prestazione del servizio per gli anni 2018 e 2019 era risultata comprovata dalla testimonianza del dipendente dell'opposta, dai fogli di lavoro, dal contratto e dalle fatture emesse, fiscalmente regolari, per cui il decreto ingiuntivo doveva essere confermato, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il censurando la Parte_1
pronuncia laddove aveva ritenuto valido ma inefficace il contratto di servizi sottoscritto a febbraio
2017, senza tenere conto che nel contratto in questione veniva riportato un numero di partita iva che, invece, sarebbe stata assegnato all'impresa solo un anno dopo, al momento della sua costituzione, per cui il contratto risultava ictu oculi artatamente confezionato;
peraltro, come già rilevato in primo grado, il contratto in questione avrebbe dovuto essere dichiarato nullo anche ai sensi dell'art. 6, comma 5, L.
82/1994 (“Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”), che impone, a pena di nullità del contratto, l'iscrizione al registro delle imprese di pulizie.
Il giudice di prime cure aveva poi erroneamente ritenuto i documenti di trasporto prodotti ex adverso idonei a dimostrare l'esecuzione, da parte di delle prestazioni oggetto del contratto, in CP_1
quanto compatibili con la successione della convenuta alla precedente impresa;
non aveva, infatti, pagina 4 di 11 considerato che i fogli di lavoro prodotti ex adverso a sostegno dell'esecuzione dei lavori non erano in alcun modo riferibili alle fatture prodotte, che peraltro facevano menzione unicamente di due e non già di quattro interventi, fermo restando che la firma su tali “fogli di lavoro” era stata prontamente disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c., senza che a tale disconoscimento avesse fatto seguito l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. da parte dell'opposta.
Secondo l'appellante, il Giudice di Pace, inoltre, aveva errato nel valutare, quale prova dell'esecuzione della prestazione di disinfestazione da parte di le fatture ex adverso prodotte ai sensi CP_1
dell'art. 2710 c.c..
In ultimo, non vi era dubbio che la testimonianza di avrebbe dovuto essere Testimone_2
considerata inattendibile dal giudice di prime cure.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la revoca del decreto ingiuntivo n. 783/2020, emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio in data 29.7.2020, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello, CP_1
in quanto manifestamente infondato, chiedendone nel merito il rigetto. In particolare, l'appellata ha ribadito la legittimità della pretesa creditoria, evidenziando che era stato dimostrato tanto il titolo della pretesa, da rinvenirsi nel contratto sottoscritto tra le parti, quanto l'esecuzione dei servizi, atteso che i disconoscimenti delle firme effettuati dal erano da ritenersi tardivi ed irrituali e che Parte_1
l'esecuzione era stata comunque confermata dal teste, pienamente attendibile.
Per il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Si precisa solamente che all'udienza del 31.1.2024 il appellante Parte_1
ha proposto querela di falso del contratto datato 28.2.2017, prodotto in copia, e che la causa è stata successivamente istruita con l'espletamento di una c.t.u. di natura grafologica diretta ad accertare l'autografia delle firme apposte sul contratto impugnato di falso.
Il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in sede di precisazione delle conclusioni.
1. Sulla querela di falso proposta in via incidentale dal in data 31.1.2024 Parte_1
pagina 5 di 11 Si procederà innanzitutto ad esaminare la querela di falso proposta in via incidentale, dovendosi qui ricordare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, quale giudice di primo grado sulla questione di falso e di secondo grado sull'appello avverso la decisione del giudice di pace. Ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l'autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l'appello e la seconda con il ricorso per cassazione” (Cass. n. 10464/2020; Cass. n. 2525/2012; Cass. n.
3625/1999; Cass. n. 2697/1993).
Come già accennato, oggetto della querela di falso proposta dall'appellante dinnanzi al Tribunale è il contratto di servizi di disinfestazione asseritamente stipulato tra le parti in data 28.2.2017, prodotto in copia dall'odierno appellante sub doc. 6, fascicolo di parte di primo grado, e che, secondo quanto riferito in primo grado e ribadito nella querela gli era stato inviato in data 12.9.2019 dalla società appellata unitamente alla richiesta di pagamento (doc. 5, fascicolo di parte di primo grado).
L'appellante ha contestato l'autenticità della scrittura, sostenendo che il contratto risultava ictu oculi artatamente confezionato ad hoc dall'appellata.
Ebbene, chiarito che, come è noto, la querela di falso è ammissibile anche se proposta direttamente contro il documento prodotto in copia, senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale
(da ultimo, Cass. n. 32656/2024), alla stregua degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio dott.ssa , è emersa la non originarietà delle firme apposte in calce al contratto. Persona_1
In particolare, nelle considerazioni finali l'ausiliario del giudice ha sintetizzato le indagini svolte nel modo seguente: “le sottoscrizioni riferite al: - Sig. sono riconducibili alla sua mano, ma Testimone_3
non sono ORIGINARIE al documento in verifica in quanto è in copia e per la sovrapponibilità in ogni sua parte è prodotto di una fotocomposizione;
- Sig. non sono riconducibili Parte_4
alle sottoscrizioni comparative. Il documento non è originario essendo in copia e le firme sono prodotte da un'azione di fotocomposizione” (cfr. pp. 41-42 della consulenza depositata in data 16.11.2024).
pagina 6 di 11 Il consulente ha, quindi, concluso che le firme di entrambe le parti, apposte in calce al contratto datato
28.2.2017, erano il prodotto di una fotocomposizione, ossia dell'utilizzo di firma autografa estrapolata da altro contesto non noto e posta sotto il testo dattiloscritto, essendo emersi in tal senso chiari ed inconfutabili aspetti indicativi di una costruzione artificiosa.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio dott.ssa – che ha operato con rigore, nel Per_1
contraddittorio con i consulenti di parte ed ha giustificato ogni sua affermazione – sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem il contenuto argomentativo della relazione, di cui viene affermata la correttezza (ex multis v. Cass. n. 282/09, Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, in accoglimento della domanda di querela di falso proposta dall'appellante, debba essere dichiarata la falsità del documento, con conseguente pronuncia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, ultimo comma, c.p.c. e 537 c.p.p., dell'ordine di cancellazione totale, mediante annotazione del dispositivo sul documento.
2. Sul merito
Ciò chiarito in ordine alla non utilizzabilità ai fini della decisione del documento n. 6 citato, essendo lo stesso tamquam non esset, non può non osservarsi che, in realtà, la pretesa creditoria dell'appellata risultava provata anche senza tenere conto del contratto in questione.
Ed invero, premesso che i contratti di appalto di servizi, come quello che viene in rilievo nel caso in esame, sono contratti a forma libera, l'impresa aveva dimostrato in primo grado CP_1
l'esecuzione delle prestazioni per le quali richiedeva il pagamento, come già accertato dalla sentenza impugnata, che deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello, pur dovendosi svolgere alcune precisazioni.
Al riguardo, si ricorda che il giudice di primo grado ha ritenuto comprovata l'esecuzione delle prestazioni e, quindi, fondata la pretesa creditoria della società opposta, valorizzando la testimonianza del dipendente della società appellata, i fogli di lavoro, il contratto e le fatture.
Ebbene, quanto alle fatture, occorre qui ribadire il principio consolidato secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio pagina 7 di 11 di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. n. 26048/2024; Cass. n. 19944/2023; Cass. n.
30309/2022; Cass. n. 5071/2009); la fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (v., ex multis, Cass. n.
5915/2011; Cass. n. 8126/2004; Cass. n. 3188/2003; Cass. n. 10434/2002; Cass. n. 9685/2000; Cass. n.
5573/1997).
Deve altresì osservarsi che, in effetti, l'appellante aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui rapporti di lavoro tempestivamente nella memoria ex art. 320 c.p.c., prima difesa utile successiva alla produzione;
ciononostante, tale disconoscimento, per vero del tutto generico, nemmeno era necessario atteso che la stessa opposta aveva chiarito che le firme erano state apposte da dei condomini presenti al momento dell'intervento, non meglio identificati, con la conseguenza che tali fogli di lavoro riferiti a quattro interventi (7.6.2018, 4.9.2018, 21.6.2019 e 30.8.2019) costituivano meri indizi, liberamente valutabili dal giudice a fondamento del suo convincimento unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo e contestabili dalle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 6650/2020; Cass. sez. un., n. 15169/2010).
Ciò posto, effettuate tali doverose precisazioni, reputa il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dal appellante, il Giudice di Pace abbia correttamente valutato le risultanze Parte_1
istruttorie. Dirimente, al riguardo, è la testimonianza resa dall'ex dipendente in data Testimone_2
19.7.2021, il quale, nel rispondere ai capitoli di prova, ha puntualmente ricostruito l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'impresa, avendo riferito di avere eseguito personalmente gli interventi di pagina 8 di 11 disinfestazione nelle date del 7.6.2018, 4.9.2018, 21.6.2019 e 30.8.2019 e confermato altresì di avere redatto i singoli fogli di lavoro al termine degli interventi.
Tali dichiarazioni risultano sufficienti a comprovare l'esecuzione della prestazione da parte di
[...]
CP_1
Al riguardo, vale la pena ricordare in via generale che “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass. n. 4872/2025, Cass. n. 26761/2024).
Ebbene, nel caso in esame non sussistono ragioni per ritenere inattendibile il teste: ed invero, lo stesso, al momento dell'escussione, era già pensionato;
le sue dichiarazioni, poi, risultano credibili e tra loro logiche e congruenti. Costituiscono, inoltre, un adeguato riscontro esterno in positivo i rapporti di lavoro prodotti, così come le fatture fiscalmente regolari, che, come già evidenziato, valgono come indizi, con la precisazione che, contrariamente a quanto affermato dal Condominio, le fatture in questione non si riferiscono unicamente a due interventi, menzionando, invece, un “servizio annuale di disinfestazione” riferito agli anni 2018 e 2019.
Quale fondamentale riscontro delle dichiarazioni del teste in negativo, poi, non può non evidenziarsi che il non ha offerto alcuna prova del fatto che per gli anni 2018 e 2019 si sia avvalso di Parte_1
altra impresa per il servizio di disinfestazione, circostanza che appare singolare, tenuto conto che, nell'anno precedente, il medesimo servizio era stato svolto da altra impresa, e che, comunque, si tratta di un servizio abitualmente effettuato nei condomini.
La prova dell'esecuzione, d'altra parte, non può ritenersi inficiata dalla mala fede successivamente dimostrata dall'impresa nel precostituirsi un titolo scritto poi risultato falso, dovendosi stigmatizzare in questa vicenda, che sotto quest'ultimo aspetto resta ancora poco chiara, anche il comportamento del precedente amministratore del che nemmeno si è presentato per rendere il saggio grafico, Parte_1 pagina 9 di 11 né ha consegnato documentazione comparativa da esaminare, ragion per cui manca la prova che la sua firma sul contratto, certamente non originaria, non sia comunque riconducibile alla sua mano (e, quindi, trasposta da altro documento firmato dallo stesso, di cui la veva evidentemente la disponibilità). CP_1
A ciò si aggiunga, con riferimento al quantum, che mai il ha contestato alcunché in ordine Parte_1
agli importi richiesti (circa € 280,00 ad intervento), peraltro in linea con quelli pagati all'impresa
[...]
nel 2017. Pt_3
Per tali ragioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata anche con riguardo al capo relativo alle spese processuali.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del procedimento incidentale di querela di falso vengono poste a carico di CP_1
e liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le sole fasi espletate, con riduzione del 50% dei compensi per la fase di studio e introduttiva, tenuto conto dell'esiguità dell'attività svolta. Anche le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di
[...]
così come le spese di CTP documentate. CP_1
Le spese del presente grado di giudizio, invece, devono essere poste a carico del Parte_1
soccombente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le sole fasi espletate, con esclusione dei compensi per la fase decisionale, atteso che l'appellata nulla ha depositato.
Visto il rigetto integrale dell'appello, l'appellante è, inoltre, tenuta a versare all'erario una somma pari all'importo del contributo unificato già versato, come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) ai sensi del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4265/2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la querela di falso proposta in via incidentale e, per l'effetto, accerta e dichiara la falsità del documento 6 prodotto dal in primo grado e ne ordina la totale cancellazione, Parte_1
mediante annotazione sul documento del presente dispositivo;
2) condanna a rifondere al le spese di lite del procedimento CP_1 Parte_1
incidentale, che si liquidano in € 1.252,16 per esborsi ed € 1.277,00 per compensi, oltre 15% per spese,
IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto;
CP_1
4) rigetta l'appello;
5) condanna il a rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 CP_1
giudizio, che si liquidano in € 850,00 per compensi, oltre 15% per spese, IVA e CPA come per legge;
6) dà atto dell'obbligo di parte appellante di versare all'erario l'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Busto Arsizio, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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