Art. 1.
Per le importazioni dall'estero dei cereali, dei loro derivati, degli altri prodotti comunque destinati alla panificazione e alla pastificazione e delle paste alimentari effettuate per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, a cominciare dalla campagna cerealicola 1946-47, la Federazione medesima deve provvedere al preventivo finanziamento del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti nonche' a quello delle spese occorrenti per la resa delle merci importate franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine.
Il Ministero del tesoro puo' eccezionalmente consentire di sostituire al finanziamento del controvalore il rilascio di fidejussioni bancarie.
Per le importazioni dall'estero dei cereali, dei loro derivati, degli altri prodotti comunque destinati alla panificazione e alla pastificazione e delle paste alimentari effettuate per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, a cominciare dalla campagna cerealicola 1946-47, la Federazione medesima deve provvedere al preventivo finanziamento del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti nonche' a quello delle spese occorrenti per la resa delle merci importate franco vagone porto italiano o franco vagone stazione di confine.
Il Ministero del tesoro puo' eccezionalmente consentire di sostituire al finanziamento del controvalore il rilascio di fidejussioni bancarie.