TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/09/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1660 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
con sede legale in Roma, Via Venti Settembre n. 30, (c.f. e Parte_1 P.IVA_1
p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Luisa Maresca del foro di Milano, in forza di procura generale in atti,
eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Gian Paolo Campus in via Roma n. 140
Sassari;
appellante contro
(c.f. ) residente in [...], ed ivi elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato nel viale Caprera, nc 1/o, presso lo studio dell'avv. Antonello Piana e dell'avv.
Manuela Ladu, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 6 conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello del 04.07.2024;
nell'interesse dell'appellato: come da comparsa di risposta in appello del 04.02.2025, e ribadite nei propri scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 35/2024,
depositata in cancelleria in data 18.01.2024, emessa nel procedimento R.G. 1678/2022, non notificata, con la quale veniva accolta la domanda del e, ritenuta la nullità delle CP_1
clausole contrattuali che prevedono commissioni di attivazione, gestione, spese previste in
Part contratto, condannava alla restituzione di tutti i costi illegittimi pagati del finanziamento, per la somma di €. 3.213,00, oltre alle spese di lite per €. 1.330,00. La causa,
senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute negli atti introduttivi e ribadite in udienza e nei successivi scritti.
Part In fatto esponeva che in data 05.02.2015, il sig. stipulava con la convenuta il contratto di CP_1
finanziamento n. 721896, da rimborsare mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio, per un capitale lordo mutuato di €. 25.560,00 da rimborsare in 120 rate da €. 213,00 ciascuna. Il contratto di finanziamento veniva concluso con l'intermediazione del mediatore creditizio al CP_2
quale all'epoca l'attore si era rivolto per la scelta e la concessione del finanziamento, sottoscrivendo con la stessa un contratto di conferimento di incarico, con il quale si impegnava a corrispondergli una provvigione di € 1.917,60 (importo trattenuto dalla dal capitale erogato e corrisposto a Pt_1
quest'ultima al momento dell'erogazione del finanziamento). Il contratto veniva estinto anticipatamente, alla 51esima rata, e per effetto di tale estinzione, ha scomputato dal residuo Parte_1
debito del mutuatario la somma di €. 2.593,65 a titolo d'interessi scalari non maturati calcolati al TAN
pagina 2 di 6 contrattuale (6,90%) e ha provveduto a rimborsare in favore dell'attore la somma di €. 119,37 a titolo di oneri non maturati in ragione dell'estinzione anticipata.
Part
lamentava l'ingiustizia della sentenza di primo grado che riscontrava oscurità nelle clausole contrattuali pattuite e nullità delle stesse per assenza di causa ex art. 1322 c.c. (clausole atipiche) e perché determinanti un significativo squilibrio giuridico ex art. 33 Codice consumo, in particolare per l'incidenza delle spese di intermediazione sul costo complessivo del contratto. Il Giudice di prime cure ha, infatti, sostenuto come non emergerebbe dagli atti la circostanza che il cliente si sia avvalso dell'opera di intermediazione di un soggetto esterno e, pertanto, i costi a lui imputati a tale titolo sarebbero privi di giustificazione causale. Anche la clausola relativa ai costi di attivazione sarebbe nulla in quanto celerebbe una mera duplicazione delle spese di istruttoria già remunerate attraverso la corresponsione di interessi. A causa di tale genericità, non sarebbe possibile comprendere per quali specifiche attività precedenti e/o eventualmente successive all'erogazione del prestito, il soggetto qualificato mandatario e intermediario debba essere remunerato, ovvero quali siano stati i criteri di calcolo utilizzati per determinarne il corrispettivo, in violazione delle disposizioni in materia di credito al consumo di cui al comma 5 e 6 dell'art. 125 bis del TUB.
Entrambe le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
***
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Va premesso che le commissioni di istruttoria, pari ad €. 350,00, non sono state contestate dal consumatore. Quanto alle commissioni di gestione e attivazione (per complessivi €. 1.102,2), dalla disamina del contratto e delle relative condizioni, emerge che esse sono state sottoscritte e accettate dall'attore e riferibili ad attività svolte dalla durante il rapporto, con particolare riguardo alla Pt_1
gestione amministrativa e contabile del prestito, sia per la fase di avvio (raccordandosi col datore di lavoro e valutando il merito creditizio) che per la fase di gestione, incluse le commissioni annue, le spese per l'incasso della rata e quelle per le comunicazioni tra la banca e il cliente. Si deve escludere, pagina 3 di 6 pertanto, che vi sia duplicazione nell'imposizione di costi al cliente (cfr. Tribunale di Sassari, n.
579/2023). Non può dirsi sussistente nemmeno la mancanza di trasparenza in ordine alle condizioni contrattuali, in quanto nel prospetto economico del contratto di finanziamento sono riportate analiticamente tutte le voci del prestito e la loro incidenza sul consumatore finale: voci che come già
detto sono tutte dotate di giustificazione causale. Peraltro, con riguardo alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali, il Tribunale di Sassari ha già precisato che “la chiara indicazione delle condizioni
di contratto, dei costi e delle spese e addirittura l'intervento di consulenza ed assistenza
dell'intermediario, a cui si è rivolto l'attore, conducono ad escludere qualsivoglia violazione dei
doveri di trasparenza e di correttezza in sede di conclusione ed esecuzione del contratto che peraltro,
non inciderebbe sulla sua validità e potrebbe eventualmente rilevare solo a fini risarcitori che non
costituiscono oggetto del presente giudizio”. Quanto alle commissioni di intermediazione, si rileva che vi è in atti documentazione comprovante l'esistenza di un contratto che giustifica la remunerazione di per tale attività; pertanto, anche tali voci sono causalmente giustificate e, quindi, legittime. CP_2
Molteplici elementi, tra cui la coincidenza del costo indicato nel contratto di finanziamento e di intermediazione, rendono possibile ricondurre l'attività contemplata nel secondo al primo rapporto. Sul
punto, peraltro, è già intervenuto l'intestato Tribunale statuendo che “in assenza di una contestazione
sulla fonte del credito, cioè sul contratto di intermediazione, e in assenza di una pronuncia giudiziale
sulla validità ed efficacia del contratto detto, si deve concludere che aveva diritto al CP_2
pagamento del corrispettivo con le modalità indicate nel contratto di intermediazione e cioè attraverso
la restituzione del finanziamento” (cfr. Tribunale di Sassari, sentenza n. 999/2024) e ciò perché è
Part parte del contratto di intermediazione mentre agisce solo in base a una delegazione di CP_2
pagamento. Tuttavia, il fatto che tali commissioni fossero dovute assorbe la questione circa l'individuazione del soggetto da rimborsare. Ebbene la puntuale previsione di ogni condizione economica e costo dell'intermediazione nella lettera di conferimento di incarico esclude in radice ogni effetto sorpresa in danno del consumatore che si è avvalso anche dell'attività dell'intermediario e pagina 4 di 6 dunque della consulenza di un soggetto professionale che non può non avergli fornito tutte le preventive informazioni circa l'operazione e la sua. Tali rilievi si sommano all'accertamento del difetto di legittimazione passiva eccepito da parte convenuta che ha prodotto in giudizio la documentazione da cui si evince come sia effettivamente avvenuto in favore della intermediatrice il pagamento delle provvigioni. Essendo la società terza il soggetto accipiens, qualsiasi istanza di restituzione avrebbe dovuto essere coltivata nei suoi confronti, senza che su tale conclusione possa incidere la previsione sopra richiamata per cui le provvigioni avrebbero dovuto essere trattenute al momento del finanziamento per poi essere versate al mediatore, atteso che detto meccanismo costituisce solo una modalità concreta di pagamento che non modifica affatto l'individuazione del soggetto che ha beneficiato della provvigione e a cui il consumatore si è rivolto per ottenere il finanziamento con la formula di cessione del quinto. In questo caso, peraltro, lo squilibrio rilevante ai fini della tutela del consumatore non deve essere quello economico ma quello giuridico, nel senso di esclusione di sinallagmaticità e dunque di imposizione di oneri e costi esclusivamente a carico del consumatore –
parte debole – non compensati da prestazioni in carico a controparte. Ora, nel caso in giudizio, la sussistenza di uno squilibrio normativo è stata esclusa perché ogni costo ha avuto la sua giustificazione.
A tale stregua, la sentenza impugnata appare scevra da vizi e l'appello deve essere rigettato per le ragioni suesposte, tutte le altre questioni assorbite, con conferma della sentenza di primo grado, in quanto immune da censure.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per entrambi i casi di giudizio,
secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a €. 5.200, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Sassari n. n. 35/2024, ogni altra questione disattesa o assorbita, lo rigetta pagina 5 di 6 e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio CP_1 Parte_1
grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese, rimborso forfettario, iva e cpa e per il secondo grado in €. 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese, rimborso forfettario 15% e spese generali, iva e cpa, come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, in data 30.09.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1660 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
con sede legale in Roma, Via Venti Settembre n. 30, (c.f. e Parte_1 P.IVA_1
p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Luisa Maresca del foro di Milano, in forza di procura generale in atti,
eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Gian Paolo Campus in via Roma n. 140
Sassari;
appellante contro
(c.f. ) residente in [...], ed ivi elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato nel viale Caprera, nc 1/o, presso lo studio dell'avv. Antonello Piana e dell'avv.
Manuela Ladu, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 6 conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello del 04.07.2024;
nell'interesse dell'appellato: come da comparsa di risposta in appello del 04.02.2025, e ribadite nei propri scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 35/2024,
depositata in cancelleria in data 18.01.2024, emessa nel procedimento R.G. 1678/2022, non notificata, con la quale veniva accolta la domanda del e, ritenuta la nullità delle CP_1
clausole contrattuali che prevedono commissioni di attivazione, gestione, spese previste in
Part contratto, condannava alla restituzione di tutti i costi illegittimi pagati del finanziamento, per la somma di €. 3.213,00, oltre alle spese di lite per €. 1.330,00. La causa,
senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute negli atti introduttivi e ribadite in udienza e nei successivi scritti.
Part In fatto esponeva che in data 05.02.2015, il sig. stipulava con la convenuta il contratto di CP_1
finanziamento n. 721896, da rimborsare mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio, per un capitale lordo mutuato di €. 25.560,00 da rimborsare in 120 rate da €. 213,00 ciascuna. Il contratto di finanziamento veniva concluso con l'intermediazione del mediatore creditizio al CP_2
quale all'epoca l'attore si era rivolto per la scelta e la concessione del finanziamento, sottoscrivendo con la stessa un contratto di conferimento di incarico, con il quale si impegnava a corrispondergli una provvigione di € 1.917,60 (importo trattenuto dalla dal capitale erogato e corrisposto a Pt_1
quest'ultima al momento dell'erogazione del finanziamento). Il contratto veniva estinto anticipatamente, alla 51esima rata, e per effetto di tale estinzione, ha scomputato dal residuo Parte_1
debito del mutuatario la somma di €. 2.593,65 a titolo d'interessi scalari non maturati calcolati al TAN
pagina 2 di 6 contrattuale (6,90%) e ha provveduto a rimborsare in favore dell'attore la somma di €. 119,37 a titolo di oneri non maturati in ragione dell'estinzione anticipata.
Part
lamentava l'ingiustizia della sentenza di primo grado che riscontrava oscurità nelle clausole contrattuali pattuite e nullità delle stesse per assenza di causa ex art. 1322 c.c. (clausole atipiche) e perché determinanti un significativo squilibrio giuridico ex art. 33 Codice consumo, in particolare per l'incidenza delle spese di intermediazione sul costo complessivo del contratto. Il Giudice di prime cure ha, infatti, sostenuto come non emergerebbe dagli atti la circostanza che il cliente si sia avvalso dell'opera di intermediazione di un soggetto esterno e, pertanto, i costi a lui imputati a tale titolo sarebbero privi di giustificazione causale. Anche la clausola relativa ai costi di attivazione sarebbe nulla in quanto celerebbe una mera duplicazione delle spese di istruttoria già remunerate attraverso la corresponsione di interessi. A causa di tale genericità, non sarebbe possibile comprendere per quali specifiche attività precedenti e/o eventualmente successive all'erogazione del prestito, il soggetto qualificato mandatario e intermediario debba essere remunerato, ovvero quali siano stati i criteri di calcolo utilizzati per determinarne il corrispettivo, in violazione delle disposizioni in materia di credito al consumo di cui al comma 5 e 6 dell'art. 125 bis del TUB.
Entrambe le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
***
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Va premesso che le commissioni di istruttoria, pari ad €. 350,00, non sono state contestate dal consumatore. Quanto alle commissioni di gestione e attivazione (per complessivi €. 1.102,2), dalla disamina del contratto e delle relative condizioni, emerge che esse sono state sottoscritte e accettate dall'attore e riferibili ad attività svolte dalla durante il rapporto, con particolare riguardo alla Pt_1
gestione amministrativa e contabile del prestito, sia per la fase di avvio (raccordandosi col datore di lavoro e valutando il merito creditizio) che per la fase di gestione, incluse le commissioni annue, le spese per l'incasso della rata e quelle per le comunicazioni tra la banca e il cliente. Si deve escludere, pagina 3 di 6 pertanto, che vi sia duplicazione nell'imposizione di costi al cliente (cfr. Tribunale di Sassari, n.
579/2023). Non può dirsi sussistente nemmeno la mancanza di trasparenza in ordine alle condizioni contrattuali, in quanto nel prospetto economico del contratto di finanziamento sono riportate analiticamente tutte le voci del prestito e la loro incidenza sul consumatore finale: voci che come già
detto sono tutte dotate di giustificazione causale. Peraltro, con riguardo alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali, il Tribunale di Sassari ha già precisato che “la chiara indicazione delle condizioni
di contratto, dei costi e delle spese e addirittura l'intervento di consulenza ed assistenza
dell'intermediario, a cui si è rivolto l'attore, conducono ad escludere qualsivoglia violazione dei
doveri di trasparenza e di correttezza in sede di conclusione ed esecuzione del contratto che peraltro,
non inciderebbe sulla sua validità e potrebbe eventualmente rilevare solo a fini risarcitori che non
costituiscono oggetto del presente giudizio”. Quanto alle commissioni di intermediazione, si rileva che vi è in atti documentazione comprovante l'esistenza di un contratto che giustifica la remunerazione di per tale attività; pertanto, anche tali voci sono causalmente giustificate e, quindi, legittime. CP_2
Molteplici elementi, tra cui la coincidenza del costo indicato nel contratto di finanziamento e di intermediazione, rendono possibile ricondurre l'attività contemplata nel secondo al primo rapporto. Sul
punto, peraltro, è già intervenuto l'intestato Tribunale statuendo che “in assenza di una contestazione
sulla fonte del credito, cioè sul contratto di intermediazione, e in assenza di una pronuncia giudiziale
sulla validità ed efficacia del contratto detto, si deve concludere che aveva diritto al CP_2
pagamento del corrispettivo con le modalità indicate nel contratto di intermediazione e cioè attraverso
la restituzione del finanziamento” (cfr. Tribunale di Sassari, sentenza n. 999/2024) e ciò perché è
Part parte del contratto di intermediazione mentre agisce solo in base a una delegazione di CP_2
pagamento. Tuttavia, il fatto che tali commissioni fossero dovute assorbe la questione circa l'individuazione del soggetto da rimborsare. Ebbene la puntuale previsione di ogni condizione economica e costo dell'intermediazione nella lettera di conferimento di incarico esclude in radice ogni effetto sorpresa in danno del consumatore che si è avvalso anche dell'attività dell'intermediario e pagina 4 di 6 dunque della consulenza di un soggetto professionale che non può non avergli fornito tutte le preventive informazioni circa l'operazione e la sua. Tali rilievi si sommano all'accertamento del difetto di legittimazione passiva eccepito da parte convenuta che ha prodotto in giudizio la documentazione da cui si evince come sia effettivamente avvenuto in favore della intermediatrice il pagamento delle provvigioni. Essendo la società terza il soggetto accipiens, qualsiasi istanza di restituzione avrebbe dovuto essere coltivata nei suoi confronti, senza che su tale conclusione possa incidere la previsione sopra richiamata per cui le provvigioni avrebbero dovuto essere trattenute al momento del finanziamento per poi essere versate al mediatore, atteso che detto meccanismo costituisce solo una modalità concreta di pagamento che non modifica affatto l'individuazione del soggetto che ha beneficiato della provvigione e a cui il consumatore si è rivolto per ottenere il finanziamento con la formula di cessione del quinto. In questo caso, peraltro, lo squilibrio rilevante ai fini della tutela del consumatore non deve essere quello economico ma quello giuridico, nel senso di esclusione di sinallagmaticità e dunque di imposizione di oneri e costi esclusivamente a carico del consumatore –
parte debole – non compensati da prestazioni in carico a controparte. Ora, nel caso in giudizio, la sussistenza di uno squilibrio normativo è stata esclusa perché ogni costo ha avuto la sua giustificazione.
A tale stregua, la sentenza impugnata appare scevra da vizi e l'appello deve essere rigettato per le ragioni suesposte, tutte le altre questioni assorbite, con conferma della sentenza di primo grado, in quanto immune da censure.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per entrambi i casi di giudizio,
secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a €. 5.200, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Sassari n. n. 35/2024, ogni altra questione disattesa o assorbita, lo rigetta pagina 5 di 6 e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio CP_1 Parte_1
grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese, rimborso forfettario, iva e cpa e per il secondo grado in €. 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese, rimborso forfettario 15% e spese generali, iva e cpa, come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, in data 30.09.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6