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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 377/2025, introdotta da
TRA
OMA (RM), 23/04/1965), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CASTAGNA ROBERTO;
E
(CASSINO (FR), 30/04/1969), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CASTAGNA ROBERTO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Cervaro (FR) il 26.06.1993, con atto registrato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cervaro, al n°11 P. II S. A, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata in Roma in Via dei Gelsi n.19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. nell'interesse dei figli ivi Parte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando anche il figlio minore Per_1 non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE: ( doc.19 )
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali RS eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio minore sig. , resta collocato unitamente al fratello RS
, prevalentemente presso la dimora paterna;
la madre potrà esercitare il diritto di Per_3 visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) Ogni fine settimana, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora paterna e comunque entro le ore 22,00; con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali di Martedì e Giovedì, dalle ore 14,00 alle ore 22,00;
4/b) Durante le festività comandate comprese quelle di Natale, Capodanno e Pasqua, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
4/c) Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno.
5. Nulla sarà versato per il figlio maggiore di età sig. , in quanto RS autosufficiente anche economicamente mentre il Sig. , verserà alla Parte_1 sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Controparte_1 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio minore , di RS
Euro 200,00 ( duecento/00) , assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di Per_1 ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI:
7. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi OMA Parte_1
(RM), 23/04/1965) e (CASSINO (FR), 30/04/1969), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Cervaro (FR) il 26.06.1993, con atto registrato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cervaro, al n°11 P. II S. A, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 377/2025, introdotta da
TRA
OMA (RM), 23/04/1965), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CASTAGNA ROBERTO;
E
(CASSINO (FR), 30/04/1969), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CASTAGNA ROBERTO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Cervaro (FR) il 26.06.1993, con atto registrato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cervaro, al n°11 P. II S. A, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata in Roma in Via dei Gelsi n.19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. nell'interesse dei figli ivi Parte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando anche il figlio minore Per_1 non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE: ( doc.19 )
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali RS eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio minore sig. , resta collocato unitamente al fratello RS
, prevalentemente presso la dimora paterna;
la madre potrà esercitare il diritto di Per_3 visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) Ogni fine settimana, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora paterna e comunque entro le ore 22,00; con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali di Martedì e Giovedì, dalle ore 14,00 alle ore 22,00;
4/b) Durante le festività comandate comprese quelle di Natale, Capodanno e Pasqua, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
4/c) Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno.
5. Nulla sarà versato per il figlio maggiore di età sig. , in quanto RS autosufficiente anche economicamente mentre il Sig. , verserà alla Parte_1 sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Controparte_1 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio minore , di RS
Euro 200,00 ( duecento/00) , assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di Per_1 ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI:
7. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi OMA Parte_1
(RM), 23/04/1965) e (CASSINO (FR), 30/04/1969), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Cervaro (FR) il 26.06.1993, con atto registrato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cervaro, al n°11 P. II S. A, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi