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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15781/2024 r.g., promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
MU ZZ del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro nata a [...] il 14 Controparte_1
gennaio 1977 (c.f. ), rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. Carmine Pandullo del Foro di Vibo Valentia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- resistente con l'intervento del
1 Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni del ricorrente:
“precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo”.
Conclusioni della resistente:
“conclude come da comparsa di costituzione e risposta”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 9 novembre 2024, Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio con
[...] CP_1
a IA (Vibo Valentia) il 9 settembre 2007, che
[...]
dall'unione coniugale non erano nati figli e che nel corso degli anni la convivenza fra i coniugi si era “irreparabilmente deteriorata” a causa di “differenze caratteriali ormai incompatibili con la vita matrimoniale”.
Il ricorrente chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, che accertasse e dichiarasse
“la piena capacità patrimoniale di ciascun coniuge a poter provvedere autonomamente al proprio mantenimento, senza alcuna previsione di assegni mensili, dando atto che ciascuno di essi” godeva di adeguati redditi propri ed era economicamente autosufficiente, che accertasse e dichiarasse la convenuta “tenuta
2 a rifondere le spese anticipate” dal ricorrente “per l'acquisto delle persiane della casa di esclusiva proprietà della Sig.ra sito CP_1
nel Comune di IA (VV), per l'importo complessivo di €
8.600,00” e che imponesse alla moglie “di assumere l'intera responsabilità per il debito residuo del mutuo contratto per la ristrutturazione della propria unità immobiliare sita nel Comune di
IA (VV), rilasciando ogni garanzia idonea a manlevare e tenere indenne” il ricorrente “da ogni responsabilità futura legata al suddetto mutuo”, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio chiedendo, Controparte_1
in via riconvenzionale, che la separazione fosse addebitata al marito per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, che fosse disposto l'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento della moglie con il versamento della somma di €
1.000,00 mensili (per 12 mensilità) o del diverso importo ritenuto di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese e con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e che fossero respinte la richiesta di restituzione della somma di € 8.600,00 per l'acquisto delle persiane della casa di esclusiva proprietà della e la CP_1
richiesta di manleva da ogni responsabilità futura legata al mutuo in essere per cui il ricorrente era garante, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3 Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e dei documenti, i coniugi comparivano alla prima udienza del 13 febbraio 2025 dinanzi al Presidente, il quale procedeva con esito negativo ad un tentativo di conciliazione sulle condizioni della separazione. Resi i provvedimenti temporanei ed urgenti e respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, il Presidente relatore fissava l'udienza conclusiva, alla quale rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sulle trascritte conclusioni.
Rileva in primo luogo il Tribunale che la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., essendo evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia dal tenore degli scritti difensivi del ricorrente e della resistente, sia alla luce del fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al
Presidente relatore.
Quanto alla domanda di addebito della separazione proposta da si osserva che la resistente ha affermato Controparte_1
che il marito aveva “assunto un costante atteggiamento ostile nei suoi confronti, con assenza totale di manifestazione d'affetto e comprensione in un complessivo quadro di freddezza di sentimenti e di comportamenti”, ed in particolare aveva messo “in atto un persistente rifiuto di intrattenere rapporti sessuali”, già da tempo prima della presentazione della domanda di separazione, non
4 osservava gli “obblighi di assistenza morale della famiglia”,
“trascurando egli le più elementari esigenze economiche nell'interesse della stessa, ad esempio comprando i viveri quotidiani in disparte, ovvero quanto” bastava “per il suo esclusivo sostentamento, non considerando la coniuge e disinteressandosi di ogni altro aspetto della vita quotidiana riguardante la coniuge medesima”, aveva più volte “lasciato da sola la coniuge nelle ore notturne, senza dire dove si recasse, facendovi rientro alle cinque del mattino” ed aveva voluto desistere dal percorso finalizzato alla procreazione assistita intrapreso dai coniugi, voluto e sperato dalla resistente, “desiderosa di maternità”, rifiutandosi poi di intraprendere il percorso alternativo dell'adozione, adducendo come motivazione che la moglie “non sarebbe stata comunque una buona mamma” (pag. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Il ricorrente ha specificamente contestato le allegazioni e gli assunti avversari, affermando che “del tutto improvvida e sconsiderata” era “l'accusa di un rifiuto erotico in danno” della moglie “per le sue asserite dimensioni corporali curvy”, che non avevano mai “rappresentato minimamente alcun tipo di problema in ogni ordine di tempo per il marito”, se si considerava “che già all'epoca del matrimonio” la resistente “era comunque di corporatura piena e formosa”, che era la moglie ad aver
5 abbandonato immotivatamente il tetto coniugale per recarsi nella terra natìa, lasciando solo il marito per vari periodi dal gennaio
2023 al novembre 2024, che il marito non aveva mai trascurato i propri doveri di assistenza materiale, essendosi recato lui a fare la spesa in automobile, in quanto la moglie, pur dotata di patente di guida, aveva scelto di non guidare l'auto, che “l'iter di procreazione assistita” non aveva avuto “ulteriori sviluppi non per volontà ostruzionistica” del ricorrente, “bensì a causa di avverse prescrizioni mediche”, avendo la ginecologa curante sconsigliato
“la prosecuzione del trattamento fino al conseguimento di una riduzione ponderale di peso” da parte della resistente e che la decisione di non proseguire il percorso dell'adozione era
“maturata di comune accordo, a seguito di un'accurata riflessione sulle ingenti spese che si sarebbero rivelate insostenibili per l'economia familiare”, in considerazione dell'”assorbente impegno richiesto, che avrebbe costretto i coniugi a prolungati e ripetuti viaggi in nazioni extraeuropee” e “si sarebbe posto in netto conflitto con le esigenze lavorative di entrambi, rappresentando l'unica fonte di sostentamento e di stabilità economica” (pag.
1-6 della memoria del 24 gennaio 2024).
Rileva il Collegio che la resistente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha dimostrato, anche a fronte delle specifiche contestazioni del ricorrente, che il marito ha posto in
6 essere condotte, contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio, che hanno costituito la causa della rottura dell'unione coniugale, la quale risulta piuttosto provocata da insanabili dissidi e contrasti fra i coniugi, che, avendo reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, rendono fondata la sola pronuncia di separazione.
La domanda di addebito della separazione proposta da ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c. deve essere Controparte_1
dunque respinta.
Quanto agli aspetti patrimoniali, si osserva che il ricorrente ha sostenuto che non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore della moglie, di un assegno di mantenimento, in quanto la resistente percepisce un reddito sostanzialmente equivalente a quello del marito, ha un “robusto” patrimonio immobiliare e non si trova in una “condizione di necessità economica tale da legittimare pretese di mantenimento nell'ambito del procedimento di separazione” (pag. 7 del ricorso).
La resistente ha invece chiesto l'attribuzione di un assegno, evidenziando in particolare che con la separazione avrebbe dovuto lasciare la casa coniugale di proprietà del marito e sopportare le spese della locazione di un'abitazione, pur continuando a pagare le rate del mutuo, con la conseguenza che la stessa non disporrebbe delle somme necessarie per garantirle “quella minima
7 indipendenza e capacità di procurarsi le essenziali risorse di cui vivere, per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione e riposta).
Osserva il Tribunale, quanto alla domanda della resistente di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad €
1.000,00 mensili o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, che secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (cfr., per tutte, da ultimo, Cass., sez. I, 16 maggio 2017,
n. 12196).
L'attribuzione del predetto emolumento periodico presuppone dunque che al coniuge richiedente non sia addebitabile
8 la separazione e che lo stesso non disponga, inoltre, di redditi adeguati, i quali, per giurisprudenza del pari costante, sono da intendersi estensivamente, ovvero ricomprendendovi non solo i redditi stricto sensu considerati, ma anche i cespiti in godimento diretto e comunque ogni utilità suscettibile di valutazione economica, nonché da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Quanto alla situazione economica delle parti, risulta dalla documentazione prodotta che le stesse versano in una condizione sostanzialmente sovrapponibile, e questo sia sotto l'aspetto lavorativo, essendo entrambi infermieri assunti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato, sia sotto quello reddituale, risultando titolari di redditi netti che nell'ultimo triennio d'imposta si sono attestati su importi medi mensili pressoché analoghi (e più precisamente pari ad € 2.148,24 per il ed € 2.044,66 per Pt_1
la v. le dichiarazioni dei redditi relative al triennio CP_1
d'imposta 2021-2023 di cui ai documenti n. 8, 9 e 10 per il ricorrente e al documento n. 5 della resistente), sia sotto il profilo personale in senso ampio, avendo pari età, godendo ambedue di buona salute ed avendo identica capacità professionale.
Occorre tuttavia considerare la circostanza che il ricorrente, essendo proprietario esclusivo della casa familiare, non dovrà sostenere spese abitative, delle quali sarà invece onerata la
9 resistente, che è inoltre gravata da un mutuo acceso per la ristrutturazione di una casa di sua proprietà sita in IA (Vibo
Valentia), la cui rata mensile ammonta attualmente ad € 651,54 (v. il documento n. 3 del ricorrente).
Tale ultima circostanza deve essere necessariamente contemperata con la considerazione che la decisione della resistente di non mettere a reddito il predetto immobile – che da quanto dalla stessa dichiarato ha un valore pari ad € 300.000,00 (v. le dichiarazioni rese all'udienza del 13 febbraio 2025) - per concederlo in comodato d'uso gratuito alla madre non assume alcun rilievo ai fini in esame, non potendo una scelta di natura personale riverberarsi negativamente sull'altro coniuge.
Tenuto conto di quanto premesso, ritiene il Tribunale, in conformità peraltro a quanto disposto con l'ordinanza del 12 marzo 2025 contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti, che debba essere posto a carico del l'obbligo di versare Pt_1
alla resistente, con decorrenza dalla propria domanda, un contributo al mantenimento alla moglie, che può essere determinato nell'importo mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versare entro il giorno
5 di ogni mese.
Da ultimo si deve rilevare che all'udienza di comparizione del 13 febbraio 2025 il ricorrente ha espressamente rinunciato alle
10 domande ulteriori rispetto alla domanda di separazione dalla moglie, sulle quali quindi il Tribunale non è chiamato a pronunciarsi, posto che le conclusioni che il ha Pt_1
formulato all'udienza finale attraverso il richiamo al ricorso introduttivo, devono evidentemente intendersi come esclusive di quelle oggetto di rinuncia.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali si compensano integralmente.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], i quali
[...]
hanno contratto matrimonio a IA (Vibo Valentia) il 9 settembre 2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno
2007;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di IA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente Controparte_1
11 d) con decorrenza dal deposito della memoria di costituzione in giudizio, ovvero a far data dall'11 gennaio 2005, pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la
[...]
somma di € 400,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
e) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 18 novembre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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