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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.1518/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Fabrizio Senatore e Brunella Parte_1
Marilena Polizzi;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Atanasio CP_1
Maurizio Greco;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.3.2023, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto di dichiarare la illegittimità dell' indebito di € 8.285,14 comunicato dall' il 21.3.2022 in CP_1 relazione alla indennità di disoccupazione corrisposta nel periodo dal 8.6.2021 al 28.2.2021.
Deduceva che la motivazione posta dall' alla base dell'indebito, ovvero la titolarità - CP_1 nello stesso periodo di fruizione della indennità di disoccupazione- di trattamento pensionistico non corrispondeva alla realtà avendo egli goduto del trattamento pensionistico solo a decorrere dal 1.4.2022, e quindi successivamente alla fruizione del trattamento di disoccupazione. Concludeva chiedendo pertanto di accertare il diritto al trattamento Naspi goduto dal 8.6.2021 al 28.2.2022 con annullamento dell'indebito.
Regolarmente instaurato il contradditorio, si costituiva l' che, richiamata la normativa CP_1 di riferimento e la conseguente illegittima fruizione da parte del ricorrente del trattamento di disoccupazione dal 8.6.2021 al 28.2.2022 per intervenuta decadenza, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 4.4.2025. Si osserva anzitutto che la prestazione di cui ha pacificamente fruito il ricorrente dal 8.6.2021 al 28.2.2022 è la “Naspi”, ovvero la indennità mensile di disoccupazione introdotta, con decorrenza dal 1.5.2015, dal d.lgs. 22/2015 e che, ai sensi dell'art. 1 di tale disposto normativo, ha sostituito -con la predetta decorrenza- le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'{ HYPERLINK "https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92~art2" \t "_blank" }.
Ciò posto, si osserva altresì che l'art. 11 del citato d.lgs. 22/2015, ricalcando quanto già previsto dall'art. 2, comma 40, lett. c) della L. 92/2012 per le prestazioni di ASpI e mini-
ASpI, prevede alla lettera d), tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione della Naspi, quella del
“raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Con riferimento al citato art. 2 comma 40 lett. c) della L. 92/2012 (e con principi pertanto valevoli anche per la identica norma di cui all'art. 11 lett. d) del d.lgs. 22/2015), la Corte di
Cassazione ha recentemente affermato che “Nell'interpretazione della disciplina applicabile, occorre avere riguardo, in primo luogo, al dato letterale, che conferisce rilievo al raggiungimento dei requisiti per beneficiare della pensione di vecchiaia o di quella anticipata.
Tali requisiti si identificano, essenzialmente, in quelli anagrafici e contributivi. Non è senza significato che la previsione citata non menzioni, quale fattore ostativo, la concreta percezione di un determinato trattamento pensionistico, ma il mero raggiungimento dei requisiti utili a rivendicarlo. Nello stesso senso questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi con riferimento alla fattispecie, non dissimile, dell'indennità di mobilità lunga (art. 7, comma
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223), affermando che l'erogazione di tale indennità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. Aderendo a una diversa interpretazione, l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge (Cass., sez. lav., 5 febbraio 2018, n. 2697, e 20 dicembre
2011, n. 27678). Le medesime considerazioni, per l'identità di ratio, si attagliano anche alla fattispecie sottoposta all'odierno vaglio.– Al dato letterale e alle notazioni già svolte da questa
Corte si affiancano ulteriori argomenti di carattere sistematico. L'attuazione dei principi sanciti dall'art. 38 Cost. è rimessa all'apprezzamento discrezionale del legislatore, chiamato a contemperare gli interessi contrapposti e a salvaguardare il nucleo intangibile dei diritti presidiati dalla Carta fondamentale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81
Cost.). Non è irragionevole e non è lesivo della garanzia assicurata dall'art. 38 Cost. un sistema che condizioni l'erogazione dell'indennità ASpI all'impossibilità di godere di prestazioni pensionistiche e configuri in termini di alternatività la tutela concessa al lavoratore, attribuendo all'indennità ASpI una funzione di extrema ratio. L'assetto prefigurato dal legislatore non si prefigge soltanto di scongiurare il rischio di un arricchimento ingiustificato del lavoratore e di precludere la coesistenza di diverse prestazioni previdenziali. Parimenti ininfluente è la circostanza, di mero fatto, che l' comunque non CP_1 patisca alcun pregiudizio, nel corrispondere l'indennità ASpI in luogo della pensione di anzianità (in tal senso, pagina 4 della sentenza impugnata), e che lucri finanche un risparmio di spesa, in quanto l'ammontare dell'indennità è più esiguo della pensione. Il disegno normativo, ponderato nel carattere generale e astratto delle previsioni che lo compongono,
è ispirato a un diverso, non arbitrario, criterio, che non si esaurisce nella mera considerazione delle esigenze di contenimento della spesa, ma si raccorda anche a obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione: l'indennità ASpI sovviene ai bisogni del lavoratore solo quando l'ordinamento non appresti una distinta, specifica, protezione. La legge ha delineato tale rapporto di alternatività tra indennità ASpI e prestazioni pensionistiche secondo criteri oggettivi e prevedibili, che non possono essere demandati alla mutevole valutazione di convenienza dell'interessato. A tale esito condurrebbe, invece, una ricostruzione del quadro normativo, che attribuisse valenza dirimente alla domanda del lavoratore, lasciandolo arbitro di procrastinare ad libitum la richiesta del trattamento pensionistico (in tal senso, Cass., sez. lav., 3 maggio 2024, n. 11965, punto 13 del Considerato). Per questa via, si vanificherebbero le esigenze di certezza che l'ordinamento persegue, in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degl'interessi coinvolti (cfr., in tal senso, pagina 11 del ricorso per cassazione e, con ulteriori argomenti, ordinanza n. 11965 del 2024, cit., punto 22 del Considerato).
L'ordinamento, allorché ha inteso riconoscere all'interessato una facoltà di opzione, l'ha fatto ex professo, come traspare dalla stessa disciplina dell'indennità ASpI racchiusa nell'art. 2, comma 40, lettera d), della legge n. 92 del 2012, che concede al lavoratore la facoltà di optare tra l'indennità erogata dall'ASpI e l'assegno ordinario d'invalidità. Analoga facoltà di opzione non è contemplata dall'art. 2, comma 40, lettera c), che nel presente giudizio viene in rilievo.
Il sistema, dunque, non lascia sguarnita d'ogni tutela la posizione dell'interessato (ordinanza n. 11965 del 2024, cit., punti 14 e 15 del Considerato): solo in tale evenienza, coglierebbero nel segno i dubbi d'illegittimità costituzionale prospettati dal controricorrente anche nella memoria illustrativa e il bilanciamento attuato dal legislatore travalicherebbe i limiti della ragionevolezza, recando un grave vulnus all'art. 38 Cost. Il sistema, per contro, è incardinato su una graduazione delle tutele, che a ciascuna riserva un appropriato ed autonomo àmbito applicativo, al fine d'impedire sovrapposizioni e contaminazioni, suscettibili di compromettere la complessiva efficacia dell'apparato degli ammortizzatori sociali. Tale sistema, peraltro, è improntato a criteri predeterminati e idonei, dunque, ad orientare le scelte consapevoli dell'interessato, senza presentare quelle connotazioni sanzionatorie che la sentenza impugnata gli addebita (pagina 3). Né si può evincere alcun vincolo costituzionale di affidare all'insindacabile valutazione del lavoratore l'opzione tra l'uno e l'altro trattamento.
Nel subordinare l'accesso all'indennità ASpI a determinati, stringenti, requisiti d'incompatibilità, il legislatore si è mosso, pertanto, nel perimetro della discrezionalità che l'art. 38 Cost. gli riconosce nel modulare la tutela per le diverse situazioni di bisogno. La riconducibilità della fattispecie al paradigma dell'art. 2033 cod. civ. (ordinanza n. 11965 del
2024, cit., punto 28 del Considerato) consente al giudice di applicare i correttivi e i temperamenti individuati dal giudice delle leggi nella sentenza n. 8 del 2023, nei termini di gradualità dei rimedi poi puntualizzati da questa Corte (Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n.
11659, con riferimento a una richiesta di restituzione della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego, denominata NASpI). Anche da questo punto di vista, il sistema non presta il fianco ai profili d'illegittimità costituzionale che paventano la Corte di merito (pagina 3 della sentenza) e il controricorrente” (cfr. Cass. 22877/2024).
Conformemente a tale pronuncia, altra recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che “L'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) può essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non invece fino alla data di decorrenza in concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c, della l. n. 92 del 2012 e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo che abbia maturato i predetti requisiti” (Cass.
11965/2024).
Tanto premesso in ordine alla normativa vigente e alla ratio che essa esprime (così come enucleata dalle condivisibili pronunce della Corte di Cassazione di cui si è dato atto), si evidenzia che nella specie è anzitutto documentato quanto affermato dall' in ordine al CP_1 perfezionamento in capo al ricorrente alla data del 31.8.2020 dei requisiti per la pensione anticipata di anzianità, con decorrenza teorica del trattamento pensionistico al 1.12.2020, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.L. 4/2019 (prima finestra utile a tre mesi dalla maturazione dei requisiti). Il dato in questione emerge dall'estratto contributivo prodotto dall' da cui CP_1 si evince il possesso da parte del ricorrente, alla data del 31.8.2020, dei 2227 contributi utili per la fruizione della pensione anticipata.
E' poi altresì documentato che il ricorrente ha beneficiato di prestazione di disoccupazione
Naspi dal 1.6.2021 al 28.2.2022 e che solo il 3.3.2022 ha fatto domanda di trattamento pensionistico con accoglimento della domanda e decorrenza di tale trattamento dal 1.4.2022
(pensione VO n. 10063669).
Applicando quanto disposto dal citato art. 11 lett. c) del d.lgs. 22/2015 (con i chiarimenti sopra esposti forniti in ordine alla ratio della norma dalla Corte di Cassazione), deve ritenersi che il ricorrente sia effettivamente decaduto dal diritto di fruizione della indennità di disoccupazione, non avendo nella specie diritto a tale trattamento in quanto alla data del
1.6.2021 aveva già maturato (dal 31.8.2020, con concreta fruibilità al 1.12.2020) i requisiti per la pensione anticipata di anzianità.
Ne deriva la ripetibilità delle somme percepite a titolo di trattamento di disoccupazione dopo la maturazione dei predetti requisiti, con conseguente legittimità della richiesta di indebito avanzata dall' in relazione all'importo erogato a tale titolo dal 8.6.2021 al 28.2.2022. CP_1
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della evidente difficoltà interpretativa della normativa esaminata e delle recenti pronunce della Cassazione in materia (successive al deposito del ricorso), vengono interamente compensate tra le parti –si precisa che la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti dal ricorrente non è utile alla esenzione dalle spese in quanto riferita ad un reddito (€ 35.240,04) superiore a quello prescritto a tal fine dalla norma-.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 4.4.2025
Il Giudice del lavoro dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.1518/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Fabrizio Senatore e Brunella Parte_1
Marilena Polizzi;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Atanasio CP_1
Maurizio Greco;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.3.2023, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto di dichiarare la illegittimità dell' indebito di € 8.285,14 comunicato dall' il 21.3.2022 in CP_1 relazione alla indennità di disoccupazione corrisposta nel periodo dal 8.6.2021 al 28.2.2021.
Deduceva che la motivazione posta dall' alla base dell'indebito, ovvero la titolarità - CP_1 nello stesso periodo di fruizione della indennità di disoccupazione- di trattamento pensionistico non corrispondeva alla realtà avendo egli goduto del trattamento pensionistico solo a decorrere dal 1.4.2022, e quindi successivamente alla fruizione del trattamento di disoccupazione. Concludeva chiedendo pertanto di accertare il diritto al trattamento Naspi goduto dal 8.6.2021 al 28.2.2022 con annullamento dell'indebito.
Regolarmente instaurato il contradditorio, si costituiva l' che, richiamata la normativa CP_1 di riferimento e la conseguente illegittima fruizione da parte del ricorrente del trattamento di disoccupazione dal 8.6.2021 al 28.2.2022 per intervenuta decadenza, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 4.4.2025. Si osserva anzitutto che la prestazione di cui ha pacificamente fruito il ricorrente dal 8.6.2021 al 28.2.2022 è la “Naspi”, ovvero la indennità mensile di disoccupazione introdotta, con decorrenza dal 1.5.2015, dal d.lgs. 22/2015 e che, ai sensi dell'art. 1 di tale disposto normativo, ha sostituito -con la predetta decorrenza- le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'{ HYPERLINK "https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92~art2" \t "_blank" }.
Ciò posto, si osserva altresì che l'art. 11 del citato d.lgs. 22/2015, ricalcando quanto già previsto dall'art. 2, comma 40, lett. c) della L. 92/2012 per le prestazioni di ASpI e mini-
ASpI, prevede alla lettera d), tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione della Naspi, quella del
“raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Con riferimento al citato art. 2 comma 40 lett. c) della L. 92/2012 (e con principi pertanto valevoli anche per la identica norma di cui all'art. 11 lett. d) del d.lgs. 22/2015), la Corte di
Cassazione ha recentemente affermato che “Nell'interpretazione della disciplina applicabile, occorre avere riguardo, in primo luogo, al dato letterale, che conferisce rilievo al raggiungimento dei requisiti per beneficiare della pensione di vecchiaia o di quella anticipata.
Tali requisiti si identificano, essenzialmente, in quelli anagrafici e contributivi. Non è senza significato che la previsione citata non menzioni, quale fattore ostativo, la concreta percezione di un determinato trattamento pensionistico, ma il mero raggiungimento dei requisiti utili a rivendicarlo. Nello stesso senso questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi con riferimento alla fattispecie, non dissimile, dell'indennità di mobilità lunga (art. 7, comma
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223), affermando che l'erogazione di tale indennità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. Aderendo a una diversa interpretazione, l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge (Cass., sez. lav., 5 febbraio 2018, n. 2697, e 20 dicembre
2011, n. 27678). Le medesime considerazioni, per l'identità di ratio, si attagliano anche alla fattispecie sottoposta all'odierno vaglio.– Al dato letterale e alle notazioni già svolte da questa
Corte si affiancano ulteriori argomenti di carattere sistematico. L'attuazione dei principi sanciti dall'art. 38 Cost. è rimessa all'apprezzamento discrezionale del legislatore, chiamato a contemperare gli interessi contrapposti e a salvaguardare il nucleo intangibile dei diritti presidiati dalla Carta fondamentale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81
Cost.). Non è irragionevole e non è lesivo della garanzia assicurata dall'art. 38 Cost. un sistema che condizioni l'erogazione dell'indennità ASpI all'impossibilità di godere di prestazioni pensionistiche e configuri in termini di alternatività la tutela concessa al lavoratore, attribuendo all'indennità ASpI una funzione di extrema ratio. L'assetto prefigurato dal legislatore non si prefigge soltanto di scongiurare il rischio di un arricchimento ingiustificato del lavoratore e di precludere la coesistenza di diverse prestazioni previdenziali. Parimenti ininfluente è la circostanza, di mero fatto, che l' comunque non CP_1 patisca alcun pregiudizio, nel corrispondere l'indennità ASpI in luogo della pensione di anzianità (in tal senso, pagina 4 della sentenza impugnata), e che lucri finanche un risparmio di spesa, in quanto l'ammontare dell'indennità è più esiguo della pensione. Il disegno normativo, ponderato nel carattere generale e astratto delle previsioni che lo compongono,
è ispirato a un diverso, non arbitrario, criterio, che non si esaurisce nella mera considerazione delle esigenze di contenimento della spesa, ma si raccorda anche a obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione: l'indennità ASpI sovviene ai bisogni del lavoratore solo quando l'ordinamento non appresti una distinta, specifica, protezione. La legge ha delineato tale rapporto di alternatività tra indennità ASpI e prestazioni pensionistiche secondo criteri oggettivi e prevedibili, che non possono essere demandati alla mutevole valutazione di convenienza dell'interessato. A tale esito condurrebbe, invece, una ricostruzione del quadro normativo, che attribuisse valenza dirimente alla domanda del lavoratore, lasciandolo arbitro di procrastinare ad libitum la richiesta del trattamento pensionistico (in tal senso, Cass., sez. lav., 3 maggio 2024, n. 11965, punto 13 del Considerato). Per questa via, si vanificherebbero le esigenze di certezza che l'ordinamento persegue, in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degl'interessi coinvolti (cfr., in tal senso, pagina 11 del ricorso per cassazione e, con ulteriori argomenti, ordinanza n. 11965 del 2024, cit., punto 22 del Considerato).
L'ordinamento, allorché ha inteso riconoscere all'interessato una facoltà di opzione, l'ha fatto ex professo, come traspare dalla stessa disciplina dell'indennità ASpI racchiusa nell'art. 2, comma 40, lettera d), della legge n. 92 del 2012, che concede al lavoratore la facoltà di optare tra l'indennità erogata dall'ASpI e l'assegno ordinario d'invalidità. Analoga facoltà di opzione non è contemplata dall'art. 2, comma 40, lettera c), che nel presente giudizio viene in rilievo.
Il sistema, dunque, non lascia sguarnita d'ogni tutela la posizione dell'interessato (ordinanza n. 11965 del 2024, cit., punti 14 e 15 del Considerato): solo in tale evenienza, coglierebbero nel segno i dubbi d'illegittimità costituzionale prospettati dal controricorrente anche nella memoria illustrativa e il bilanciamento attuato dal legislatore travalicherebbe i limiti della ragionevolezza, recando un grave vulnus all'art. 38 Cost. Il sistema, per contro, è incardinato su una graduazione delle tutele, che a ciascuna riserva un appropriato ed autonomo àmbito applicativo, al fine d'impedire sovrapposizioni e contaminazioni, suscettibili di compromettere la complessiva efficacia dell'apparato degli ammortizzatori sociali. Tale sistema, peraltro, è improntato a criteri predeterminati e idonei, dunque, ad orientare le scelte consapevoli dell'interessato, senza presentare quelle connotazioni sanzionatorie che la sentenza impugnata gli addebita (pagina 3). Né si può evincere alcun vincolo costituzionale di affidare all'insindacabile valutazione del lavoratore l'opzione tra l'uno e l'altro trattamento.
Nel subordinare l'accesso all'indennità ASpI a determinati, stringenti, requisiti d'incompatibilità, il legislatore si è mosso, pertanto, nel perimetro della discrezionalità che l'art. 38 Cost. gli riconosce nel modulare la tutela per le diverse situazioni di bisogno. La riconducibilità della fattispecie al paradigma dell'art. 2033 cod. civ. (ordinanza n. 11965 del
2024, cit., punto 28 del Considerato) consente al giudice di applicare i correttivi e i temperamenti individuati dal giudice delle leggi nella sentenza n. 8 del 2023, nei termini di gradualità dei rimedi poi puntualizzati da questa Corte (Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n.
11659, con riferimento a una richiesta di restituzione della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego, denominata NASpI). Anche da questo punto di vista, il sistema non presta il fianco ai profili d'illegittimità costituzionale che paventano la Corte di merito (pagina 3 della sentenza) e il controricorrente” (cfr. Cass. 22877/2024).
Conformemente a tale pronuncia, altra recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che “L'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) può essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non invece fino alla data di decorrenza in concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c, della l. n. 92 del 2012 e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo che abbia maturato i predetti requisiti” (Cass.
11965/2024).
Tanto premesso in ordine alla normativa vigente e alla ratio che essa esprime (così come enucleata dalle condivisibili pronunce della Corte di Cassazione di cui si è dato atto), si evidenzia che nella specie è anzitutto documentato quanto affermato dall' in ordine al CP_1 perfezionamento in capo al ricorrente alla data del 31.8.2020 dei requisiti per la pensione anticipata di anzianità, con decorrenza teorica del trattamento pensionistico al 1.12.2020, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.L. 4/2019 (prima finestra utile a tre mesi dalla maturazione dei requisiti). Il dato in questione emerge dall'estratto contributivo prodotto dall' da cui CP_1 si evince il possesso da parte del ricorrente, alla data del 31.8.2020, dei 2227 contributi utili per la fruizione della pensione anticipata.
E' poi altresì documentato che il ricorrente ha beneficiato di prestazione di disoccupazione
Naspi dal 1.6.2021 al 28.2.2022 e che solo il 3.3.2022 ha fatto domanda di trattamento pensionistico con accoglimento della domanda e decorrenza di tale trattamento dal 1.4.2022
(pensione VO n. 10063669).
Applicando quanto disposto dal citato art. 11 lett. c) del d.lgs. 22/2015 (con i chiarimenti sopra esposti forniti in ordine alla ratio della norma dalla Corte di Cassazione), deve ritenersi che il ricorrente sia effettivamente decaduto dal diritto di fruizione della indennità di disoccupazione, non avendo nella specie diritto a tale trattamento in quanto alla data del
1.6.2021 aveva già maturato (dal 31.8.2020, con concreta fruibilità al 1.12.2020) i requisiti per la pensione anticipata di anzianità.
Ne deriva la ripetibilità delle somme percepite a titolo di trattamento di disoccupazione dopo la maturazione dei predetti requisiti, con conseguente legittimità della richiesta di indebito avanzata dall' in relazione all'importo erogato a tale titolo dal 8.6.2021 al 28.2.2022. CP_1
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della evidente difficoltà interpretativa della normativa esaminata e delle recenti pronunce della Cassazione in materia (successive al deposito del ricorso), vengono interamente compensate tra le parti –si precisa che la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti dal ricorrente non è utile alla esenzione dalle spese in quanto riferita ad un reddito (€ 35.240,04) superiore a quello prescritto a tal fine dalla norma-.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 4.4.2025
Il Giudice del lavoro dott. ssa Francesca D'Antonio