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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/08/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2025 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 94/2025 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI AN ON (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in COLLEFERRO (RM) VIA FRANCESCO PETRARCA N. 39 (PEC:
Email_1
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
IA OS (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in COLLEFERRO (RM) VIA BRUNO BUOZZI N. 359 (P.E.C.:
Email_2
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Pag. 1 a 6 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 10 gennaio 2025, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 3 agosto 2013 in Cave
(RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cave anno 2013; atto numero 11; parte II;
serie A), da cui nasceva una figlia, (Palestrina, 28/01/2015), alle Per_1 condizioni indicate nell'atto introduttivo, e dunque:
1) SEPARAZIONE DEI CONIUGI: i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) AFFIDAMENTO FIGLI E COLLOCAZIONE GENITORIALE: La piccola Per_2
affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa
[...] della stessa con la madre presso la casa coniugale/familiare sita a Cave (RM) in Via delle Noci
n. 4 ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della bambina all'altro genitore.
3) Ogni trasferimento futuro di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente al fine di accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno.
4) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione (ovvero nei rispettivi periodi di convivenza). Le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte Per_1 tempestivamente di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
5) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della bambina con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. - Più precisamente gli stessi continueranno a collaborare l'uno nei confronti dell'altro nella gestione quotidiana della
Pag. 2 a 6 piccola (come, ad esempio accompagnarla a scuola ed alle visite logopediche alle quali Per_1 ad oggi la bambina è sottoposta per la cura del linguaggio) anche attraverso il supporto dei nonni paterni laddove si dovesse rendere necessario per motivi inerenti l'attività lavorativa di ciascuno dei genitori.
6) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE/FAMILIARE E SPESE: L'immobile sito a Cave in Via delle Noci n. 4 di proprietà di ed adibito a casa familiare viene Parte_1 assegnato con tutto quanto in esso contenuto ed a corredo alla moglie Controparte_1 in quanto genitore collocatario di che continuerà ad abitarla fino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica della piccola - A tal uopo le copie delle chiavi relative Per_1 alla suddetta unità immobiliare vengono consegnate alla NO . - Il signor CP_1 ha già provveduto, con il consenso della coniuge, a trasferirsi presso la casa dei Pt_1 propri genitori sita in Via J.F. Kennedy n. 115 - 00038 - Valmontone (RM) recando con sé tutti i propri beni ed effetti personali. - Con l'omologa della separazione il signor Pt_1 provvederà a formalizzare l'attuale propria residenza presso gli uffici del Comune competente.
7) Le utenze di fornitura luce, gas, telefono/adsl e Tari dell'ex abitazione coniugale/familiare sono state già volturate a nome della assegnataria la quale provvederà ai relativi pagamenti. -
Per quanto riguarda l'utenza relativa alla fornitura idrica il Sig. si impegna a Pt_1 volturarle a nome della signora in concomitanza con l'omologa della separazione CP_1
8) FREQUENTAZIONE CON LA MINORE Quanto all'esercizio del Persona_2 diritto di visita/frequentazione della piccola con il padre questi potrà Per_1 Parte_1 averla e tenerla con sé quando desidera, previo accordo con la madre in tendenziale CP_1 pari misura alla stessa, tenendo conto ciascuno dei propri turni di lavoro che dovranno, pertanto, essere conosciuti vicendevolmente, compatibilmente altresì, agli impegni scolastici e sportivi della bambina. Il papà, quando la figlia starà con lui nei giorni infrasettimanali e/o nei weekend, si occuperà di far svolgere regolarmente i compiti e a riaccompagnarla presso la casa coniugale all'orario stabilito. - In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, gli stessi si atterranno quantomeno alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore: - = weekend alternati: la piccola trascorrerà i fine settimana alternati con ciascuno dei genitori;
starà con il Per_1 papà a settimane alterne dal sabato alla domenica sera, prima/dopo cena (ore 20.30/21.00). - = frequentazione infrasettimanale: il padre avrà con sé la figlia orientativamente due giorni a settimana concordati di volta in volta di comune accordo tra i genitori in base ai turni di lavoro di ciascuno, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00; - = durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il 31
Pag. 3 a 6 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro, il 6 gennaio ad anni alterni, avendo cura di concordare l'orario di rientro della bambina tenendo conto della sua tenera età e ferma la possibilità per entrambi i coniugi di poter sentire e scambiare i doni con la piccola quando la stessa è con l'altro genitore anche in tale periodo;
- - per gli ulteriori giorni di festività i coniugi si accorderanno affinché , in perfetta attuazione di un affidamento condiviso, stia in Per_1 modo consecutivo con il padre e con la madre per la metà dei restanti giorni di vacanza. Stessa regolamentazione dovrà valere per le vacanze pasquali cosicché la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre e la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività
e/o Ponti verranno concordati di volta in volta.
- Inoltre, la piccola trascorrerà con la mamma il giorno della Pasqua Ortodossa, nel Per_1 rispetto della religione cristiano ortodossa professata dalla signora;
- = la piccola CP_1
trascorrerà il compleanno della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come Per_1 mentre il giorno del Suo compleanno verrà trascorso con tutta la famiglia ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno alternando la presenza della figlia tra mattina/primo pomeriggio e primo pomeriggio/sera. - = durante le vacanze estive al pari di Parte_1
, potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi nel periodo Controparte_1 di vacanze scolastiche compreso tra il 15.6 ed il 31.8 di ciascun anno, facendosi obbligo ai genitori di concordare entro il mese di maggio di ciascun anno il periodo prescelto. Per il restante periodo di vacanza scolastica si manterrà un'alternanza presso l'uno e l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo migliori accordi tra i genitori.
9) MANTENIMENTO: corrisponderà a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 concorso per il mantenimento della prole, la somma di € 250,00(duecentocinquanta/00 euro) mensili. Tale importo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato alla stessa distinto con il codice CP_1
IBAN: [...] e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT come per Legge, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore ( tra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative ad attività ricreative sportive e visite specialistiche odontoiatriche nonché quelle attualmente sostenute relative alle visite logopediche) richiamandosi all'uopo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Tivoli. - Il
Signor i impegna, inoltre, a corrispondere la somma di 1.000,00 euro quale importo Pt_1 dovuto a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia non corrisposto nei mesi di Per_1 settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, oltre al rimborso della sua quota parte delle
Pag. 4 a 6 spese logopediche e di quella per la visita immunologica interamente sostenute dalla signora per complessivi 270,00 euro ( 135,00 euro pro quota), nonché il rimborso della CP_1 sua quota parte dell'esborso per la refezione scolastica di 596,35 euro per l'anno 2022 (298,17 euro pro quota) anche questi versati interamente dalla al Comune di Cave CP_2
10) per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, secondo quanto disposto dal Decreto
Legislativo 21 Dicembre 2021 e successive modifiche, lo stesso verrà riscosso nel suo ammontare con equa divisione al 50% tra i genitori essendo in presenza di un affidamento condiviso. - A tal uopo, il Signor la NO si adoperano sin d'ora Pt_1 CP_1 ad espletare tutti gli incombenti necessari per la presentazione all'INPS della dichiarazione
ISEE.
11) provvederà alla esclusiva gestione e custodia del libretto postale Controparte_1 intestato alla figlia minore recante n. 1- 0834910531 rilasciato il 27/08/2015 Persona_2 dall'ufficio Postale 55056 di Cave (RM) fermo restando la rendicontazione annuale dello stesso a solo a seguito di esplicita richiesta. Parte_1
12) I dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti Pt_2 economicamente l'uno dall'altro e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
13) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della minore - che dalla data della separazione ad oggi Persona_2
i coniugi sono sempre vissuti separati ed è manifesta l'impossibilità di ricostruire la comunione legale e materiale tra gli stessi;
- che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. 1772/2023 del 27/04/2023 del Tribunale di Tivoli emesso a definizione del giudizio di separazione giudiziale trasformato in consensuale avente R.G. n.
2451/2022;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Pag. 5 a 6 Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della minore, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 3 agosto
2013 in Cave (RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cave anno
2013; atto numero 11; parte II;
serie A);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 13), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 94/2025 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI AN ON (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in COLLEFERRO (RM) VIA FRANCESCO PETRARCA N. 39 (PEC:
Email_1
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
IA OS (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in COLLEFERRO (RM) VIA BRUNO BUOZZI N. 359 (P.E.C.:
Email_2
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Pag. 1 a 6 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 10 gennaio 2025, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 3 agosto 2013 in Cave
(RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cave anno 2013; atto numero 11; parte II;
serie A), da cui nasceva una figlia, (Palestrina, 28/01/2015), alle Per_1 condizioni indicate nell'atto introduttivo, e dunque:
1) SEPARAZIONE DEI CONIUGI: i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) AFFIDAMENTO FIGLI E COLLOCAZIONE GENITORIALE: La piccola Per_2
affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa
[...] della stessa con la madre presso la casa coniugale/familiare sita a Cave (RM) in Via delle Noci
n. 4 ove la minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della bambina all'altro genitore.
3) Ogni trasferimento futuro di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente al fine di accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno.
4) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione (ovvero nei rispettivi periodi di convivenza). Le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte Per_1 tempestivamente di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
5) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della bambina con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. - Più precisamente gli stessi continueranno a collaborare l'uno nei confronti dell'altro nella gestione quotidiana della
Pag. 2 a 6 piccola (come, ad esempio accompagnarla a scuola ed alle visite logopediche alle quali Per_1 ad oggi la bambina è sottoposta per la cura del linguaggio) anche attraverso il supporto dei nonni paterni laddove si dovesse rendere necessario per motivi inerenti l'attività lavorativa di ciascuno dei genitori.
6) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE/FAMILIARE E SPESE: L'immobile sito a Cave in Via delle Noci n. 4 di proprietà di ed adibito a casa familiare viene Parte_1 assegnato con tutto quanto in esso contenuto ed a corredo alla moglie Controparte_1 in quanto genitore collocatario di che continuerà ad abitarla fino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica della piccola - A tal uopo le copie delle chiavi relative Per_1 alla suddetta unità immobiliare vengono consegnate alla NO . - Il signor CP_1 ha già provveduto, con il consenso della coniuge, a trasferirsi presso la casa dei Pt_1 propri genitori sita in Via J.F. Kennedy n. 115 - 00038 - Valmontone (RM) recando con sé tutti i propri beni ed effetti personali. - Con l'omologa della separazione il signor Pt_1 provvederà a formalizzare l'attuale propria residenza presso gli uffici del Comune competente.
7) Le utenze di fornitura luce, gas, telefono/adsl e Tari dell'ex abitazione coniugale/familiare sono state già volturate a nome della assegnataria la quale provvederà ai relativi pagamenti. -
Per quanto riguarda l'utenza relativa alla fornitura idrica il Sig. si impegna a Pt_1 volturarle a nome della signora in concomitanza con l'omologa della separazione CP_1
8) FREQUENTAZIONE CON LA MINORE Quanto all'esercizio del Persona_2 diritto di visita/frequentazione della piccola con il padre questi potrà Per_1 Parte_1 averla e tenerla con sé quando desidera, previo accordo con la madre in tendenziale CP_1 pari misura alla stessa, tenendo conto ciascuno dei propri turni di lavoro che dovranno, pertanto, essere conosciuti vicendevolmente, compatibilmente altresì, agli impegni scolastici e sportivi della bambina. Il papà, quando la figlia starà con lui nei giorni infrasettimanali e/o nei weekend, si occuperà di far svolgere regolarmente i compiti e a riaccompagnarla presso la casa coniugale all'orario stabilito. - In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, gli stessi si atterranno quantomeno alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore: - = weekend alternati: la piccola trascorrerà i fine settimana alternati con ciascuno dei genitori;
starà con il Per_1 papà a settimane alterne dal sabato alla domenica sera, prima/dopo cena (ore 20.30/21.00). - = frequentazione infrasettimanale: il padre avrà con sé la figlia orientativamente due giorni a settimana concordati di volta in volta di comune accordo tra i genitori in base ai turni di lavoro di ciascuno, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00; - = durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il 31
Pag. 3 a 6 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro, il 6 gennaio ad anni alterni, avendo cura di concordare l'orario di rientro della bambina tenendo conto della sua tenera età e ferma la possibilità per entrambi i coniugi di poter sentire e scambiare i doni con la piccola quando la stessa è con l'altro genitore anche in tale periodo;
- - per gli ulteriori giorni di festività i coniugi si accorderanno affinché , in perfetta attuazione di un affidamento condiviso, stia in Per_1 modo consecutivo con il padre e con la madre per la metà dei restanti giorni di vacanza. Stessa regolamentazione dovrà valere per le vacanze pasquali cosicché la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre e la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività
e/o Ponti verranno concordati di volta in volta.
- Inoltre, la piccola trascorrerà con la mamma il giorno della Pasqua Ortodossa, nel Per_1 rispetto della religione cristiano ortodossa professata dalla signora;
- = la piccola CP_1
trascorrerà il compleanno della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come Per_1 mentre il giorno del Suo compleanno verrà trascorso con tutta la famiglia ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno alternando la presenza della figlia tra mattina/primo pomeriggio e primo pomeriggio/sera. - = durante le vacanze estive al pari di Parte_1
, potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi nel periodo Controparte_1 di vacanze scolastiche compreso tra il 15.6 ed il 31.8 di ciascun anno, facendosi obbligo ai genitori di concordare entro il mese di maggio di ciascun anno il periodo prescelto. Per il restante periodo di vacanza scolastica si manterrà un'alternanza presso l'uno e l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo migliori accordi tra i genitori.
9) MANTENIMENTO: corrisponderà a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 concorso per il mantenimento della prole, la somma di € 250,00(duecentocinquanta/00 euro) mensili. Tale importo verrà corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato alla stessa distinto con il codice CP_1
IBAN: [...] e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT come per Legge, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore ( tra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative ad attività ricreative sportive e visite specialistiche odontoiatriche nonché quelle attualmente sostenute relative alle visite logopediche) richiamandosi all'uopo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Tivoli. - Il
Signor i impegna, inoltre, a corrispondere la somma di 1.000,00 euro quale importo Pt_1 dovuto a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia non corrisposto nei mesi di Per_1 settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, oltre al rimborso della sua quota parte delle
Pag. 4 a 6 spese logopediche e di quella per la visita immunologica interamente sostenute dalla signora per complessivi 270,00 euro ( 135,00 euro pro quota), nonché il rimborso della CP_1 sua quota parte dell'esborso per la refezione scolastica di 596,35 euro per l'anno 2022 (298,17 euro pro quota) anche questi versati interamente dalla al Comune di Cave CP_2
10) per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, secondo quanto disposto dal Decreto
Legislativo 21 Dicembre 2021 e successive modifiche, lo stesso verrà riscosso nel suo ammontare con equa divisione al 50% tra i genitori essendo in presenza di un affidamento condiviso. - A tal uopo, il Signor la NO si adoperano sin d'ora Pt_1 CP_1 ad espletare tutti gli incombenti necessari per la presentazione all'INPS della dichiarazione
ISEE.
11) provvederà alla esclusiva gestione e custodia del libretto postale Controparte_1 intestato alla figlia minore recante n. 1- 0834910531 rilasciato il 27/08/2015 Persona_2 dall'ufficio Postale 55056 di Cave (RM) fermo restando la rendicontazione annuale dello stesso a solo a seguito di esplicita richiesta. Parte_1
12) I dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio e pertanto indipendenti Pt_2 economicamente l'uno dall'altro e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
13) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della minore - che dalla data della separazione ad oggi Persona_2
i coniugi sono sempre vissuti separati ed è manifesta l'impossibilità di ricostruire la comunione legale e materiale tra gli stessi;
- che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. 1772/2023 del 27/04/2023 del Tribunale di Tivoli emesso a definizione del giudizio di separazione giudiziale trasformato in consensuale avente R.G. n.
2451/2022;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Pag. 5 a 6 Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della minore, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 3 agosto
2013 in Cave (RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cave anno
2013; atto numero 11; parte II;
serie A);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 13), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 6 a 6