TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16.4.2025
Causa n. 999 / 2024
INPS Parte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Vasapolli e il ricorrente personalmente e per la parte convenuta l'Avv. Guarino
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 16.4.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 999 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
16/05/2024
da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
VASAPOLLI ROBERTO e dell'avv. AGOSTINI MICHELE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO CP_1 P.IVA_1
COSTANTINO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 16.5.2024 ha convenuto in giudizio Parte_2
CP_ l esponendo: di avere presentato il 15/11/2023 domanda di pensione di anzianità/anticipata con decorrenza 01/12/2023; di aver lavorato nel campo dello spettacolo con qualifica di tecnico del suono dal 01/03/1988 al 15/11/2023
in forza di plurimi contratti a tempo determinato nonché dal 01/11/1991 al
24/07/2020 quale lavoratore intermittente a tempo indeterminato e senza obbligo di risposta;
di aver conseguentemente maturato alla data di presentazione della domanda i requisiti per il collocamento in pensione anticipata;
che per i lavoratori dello spettacolo lo specifico fondo pensione all'epoca istituito presso dal dlg. 182/97 prevedeva la distinzione tra CP_2
1 3 gruppi di lavoratori ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;
che tali gruppi erano stati definiti da un decreto ministeriale del 10/11/1997 e successivamente integrati;
che il gruppo A comprendeva i lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione della realizzazione dello spettacolo, il gruppo B comprendeva i lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera
A, il gruppo C che comprendeva i lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
che per i lavoratori a tempo determinato rientranti nel primo gruppo erano necessari dal 01/07/2021 almeno 90 giorni di contribuzione annui (dal 01/01/1997 al 30/06/2021 le giornate richieste erano
120), per i lavoratori a tempo determinato rientranti nel secondo gruppo erano necessarie almeno 260 giornate di contribuzione annue, per il personale a tempo indeterminato del terzo gruppo invece richieste 312 giornate di contribuzioni annue;
che nessun criterio minimo era stato adottato con
CP_ riferimento ai lavoratori intermittenti;
che l in data 30/01/2024 aveva respinto la domanda di pensione formulata dal ricorrente sul presupposto della mancata maturazione del requisito di 42 anni e 10 mesi di anzianità
contributiva; che il ricorrente aveva maturato 7289 giornate di contribuzione in luogo delle 11.318 necessarie, secondo l'Istituto, per la maturazione dei requisiti pensionistici;
che la reiezione della domanda pensionistica era motivata dal fatto che l'istituto aveva ritenuto di computare il periodo di lavoro prestato dal ricorrente a partire dal 1991 nel gruppo C e cioè quello che comprendeva i lavoratori a tempo indeterminato.
Ciò premesso, la parte ricorrente sosteneva l'infondatezza del criterio adottato dall' , in quanto il lavoratore intermittente senza obbligo di disponibilità CP_3
doveva essere equiparato ai lavoratori a tempo determinato, rientranti nel
2 CP_ gruppo A. Di conseguenza l avrebbe dovuto ritenere sufficienti ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione il requisito minimo di 90 e poi 120
giornate di contribuzione annua. Il ricorrente dal 01/07/2021 aveva maturato almeno 90 giorni di contribuzione annue e dal 01/01/1997 al 30/06/2021 almeno
120 giornate. Il ricorrente pertanto chiedeva accertarsi il diritto al riconoscimento della pensione anticipata con decorrenza dal 01/12/2023 e la
CP_ condanna dell' al versamento del trattamento pensionistico e dei ratei pregressi oltre interessi rivalutazione.
CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente sostenendo l'impossibilità di una variazione della tipologia del rapporto di lavoro come invece denunciato nel corso del tempo.
La causa non richiedeva attività istruttoria e il giudice fissava l'udienza di discussione con termine per note conclusive. All'udienza del 16.4.2025 il
Giudice pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione.
***
1. Le domande di parte ricorrente sono fondate devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
2. L'art. 2 comma 1 e 2 DLG 182/1997 prevede la distinzione in tre gruppi di lavoratori nel settore dello spettacolo ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi minimi:
1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle
contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi,
indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro
3 e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, a seconda che:
a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente
connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera
a);
c) prestino attività a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione
richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con
riferimento a:
a) 90 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla
lettera a) del medesimo comma 1 (poi aumentati a 120 ndr)
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla
lettera b) del medesimo comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla
lettera c) del medesimo comma 1
3. Il ricorrente dal 1.11.1991 al 15.11.2023 ha lavorato come lavoratore intermittente con contratto a tempo indeterminato e senza obbligo di risposta
(doc. 2 ricorrente).
4. Il contratto di lavoro intermittente è stato originariamente introdotto dagli articoli da 33 a 40 del dlg. n. 276/2003 successivamente abrogato dall'art. uno comma 45 della legge 247/2007 e nuovamente disciplinato dal decreto legge n. 112/2008, articolo 39 comma 10. L'istituto è stato disciplinato da ultimo nella dlg. n. 81/2015 il quale prevede, quale causa del contratto, lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati ovvero per periodi predeterminati. L'art. 36
4 comma 6 del dlg. n. 81/2015 distingue all'interno della figura del contratto intermittente 2 differenti tipologie.
La prima è caratterizzata dal fatto che il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con il diritto alla corresponsione di un'indennità
per il periodo di disponibilità obbligatoria.
La seconda invece è caratterizzata dall'assenza di un obbligo di disponibilità.
Pertanto, in questa seconda ipotesi, il vincolo contrattuale si instaura solo al momento in cui il lavoratore stesso, esercitando una sua facoltà risponde alla chiamata del datore di lavoro. Inoltre, nel periodo in cui non viene utilizzato la prestazione lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo.
5 La normativa che disciplina i requisiti contributivi minimi per i lavoratori del settore dello spettacolo non è stata aggiornata con riferimento alla peculiare figura del lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente.
Nella tipologia contrattuale in cui non vi è un obbligo di disponibilità da parte della dipendente devono essere valorizzati svariati elementi peculiari, che rendono sovrapponibile tale figura a quella del contratto a tempo determinato.
6. La dottrina che si è occupata a suo tempo di questa innovativa figura contrattuale, (già presente, sia pure in forme e con caratteristiche diverse in altri ordinamenti europei), ha ricostruito il contratto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità come una forma di contratto quadro o contratto normativo.
7. Si tratta, in sostanza, di una mera intesa preparatoria volta a disciplinare il contenuto di tanto futuri quanto eventuali contratti, caratterizzata dal fatto che essa non è impegnativa per le parti fino al momento dell'avvenuta conclusione dei singoli contratti particolari.
Secondo alcuni commentatori, pertanto, non si dovrebbe parlare neppure di un vero proprio contratto, dal momento che «l'utilizzazione di esso dipende da una
5 successiva, libera, manifestazione di volontà che ciascuna parte si riserva di emettere in momenti successivi, quelli in cui decide se stipulare, o no, i contratti particolari”
Il contratto pertanto contiene la regolamentazione base a cui si dovranno attenere i singoli rapporti lavorativi instaurati di volta in volta mediante l'incontro tra la richiesta del datore di lavoro e la disponibilità, non obbligata, del lavoratore.
Secondo tali condivisibili ricostruzioni dottrinali, per ogni giornata o periodo nei quali il lavoratore dia la disponibilità a rendere la prestazione lavorativa si instaurano, di volta in volta, singoli contratti a tempo determinato.
8.La parte ricorrente nel ricorso e nelle note conclusive ha opportunamente richiamato norme di legge e prassi applicative che confermano la natura peculiare del lavoro intermittente a tempo indeterminato e la sua non riconducibilità agli ordinari rapporti di lavoro a tempo indeterminato
Il ricorrente cita in particolare la disciplina che regola l'invio della comunicazione preventiva di assunzione prevista dall'art. 35 comma 3 bis del dlg. n. 276/2003.
Il decreto interministeriale 27/03/2013 prevede un apposito modello di comunicazione (Uni – Intermittente) in cui il datore di lavoro deve comunicare soltanto la data di inizio e fine della prestazione alla quale la singola chiamata si riferisce.
CP_ Inoltre viene valorizzato il contenuto della circolare 13/03/2006
(riguardante individuazione dei limiti di indennizzabilità delle prestazioni di malattia) in cui l ritiene che “il vincolo contrattuale per il lavoratore CP_3
sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro” e “i rapporti contrattuali in tal modo di volta in volta instaurati
devono considerarsi come rapporti a tempo determinato, con conseguente
6 applicazione dei relativi limiti di indennizzabilità ordinariamente previsti per le prestazioni di malattia” (doc. 6)
CP_ Sulla base del medesimo principio l , nel messaggio 7401/2011 (doc. 7) ha ritenuto che l'indennità di mobilità possa essere riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, con sospensione durante periodi di risposta alla chiamata da parte del datore di lavoro.
Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (interpello 15/2015) ha ritenuto che la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non comporti la cancellazione delle liste di mobilità. poiché tale figura contrattuale prevede dei caratteri di atipicità tali da non renderla riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato (doc.
8)
CP_ Sulla base dei medesimi principi, l , nella circolare n. 142 del 29/07/2015, ha precisato che l'indennità di disoccupazione Naspi può essere riconosciuta anche ai lavoratori occupati con contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta ed indennità di disponibilità, con sospensione della prestazione nei singoli periodi di effettiva prestazione lavorativa
Da ultimo il legislatore ha introdotto con il dlg. 30/11/2023 n. 175 una indennità
di discontinuità in favore del lavoratore del settore dello spettacolo.
CP_ L' ha impartito le indicazioni operative con messaggio n. 4332 del
04/12/2023 e circolare n. 56 dell'08/04/2024 in cui si è precisato che il legislatore ha equiparato i lavoratori subordinati a tempo determinato alla categoria dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato che non siano titolari della indennità di disponibilità (doc.11 e 12)
9. La disciplina che regola i requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione anticipata deve essere interpretata alla luce dei principi sopra richiamati. Sulla base degli elementi già contenuti nel dettato normativo si deve
7 quindi ritenere che la legge equipara i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato, ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, ai fini della individuazione dei requisiti minimi contributivi.
Infatti, come si è detto, non ha rilevanza ai fini della qualificazione del rapporto l'esistenza di un contratto normativo (anche senza fissazione di un termine),
poiché le prestazioni lavorative effettivamente rese trovano esclusiva causa e disciplina nei singoli rapporti di lavoro di volta in volta instaurati e con durata limitata nel tempo. Il lavoratore intermittente quindi stipula di volta in volta singoli contratti e tempo determinato che rientrano nella definizione propria del
Gruppo A.
Ove si adottasse una opzione interpretativa diversa si creerebbe una situazione di palese disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano sostanzialmente nella stessa situazione in fatto ed in diritto. I lavoratori assunti a tempo determinato maturerebbero infatti il requisito minimo contributivo soltanto dopo
120 giornate nel corso dell'anno mentre il lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, pur lavorando per il medesimo numero di giornate (che ovviamente dipendono dalla sola richiesta del datore di lavoro) non maturerebbe invece il requisito minimo di legge.
CP_ È pacifico che il ricorrente, ove fosse stato correttamente inquadrato dall'
nel gruppo A alla stessa stregua dei lavoratori a tempo determinato avrebbe maturato in tutti gli anni di lavoro con contratto intermittente i requisiti minimi contributivi annui, con il conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto alla pensione anticipata, sulla base della domanda presentata il 30/11/2023,
con decorrenza dal 01/12/2023.
CP_ 10. L' deve pertanto essere condannato ad erogare la pensione anticipata dal 01/12/2023 e al versamento dei ratei arretrati con gli accessori di legge calcolati secondo l'art. 16 comma 6 legge 412/91.
8 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell'attività svolta (assenza di attività
istruttoria), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si riconosce aumento del 20% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. n.
55/2014, in ragione dell'inserimento nel ricorso dei link ipertestuali per la visualizzazione dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla pensione anticipata con decorrenza dal 1.12.2023;
CP_ 2) condanna l ad erogare la pensione con la decorrenza dal 1.12.2023 ed i ratei arretrati, oltre agli interessi legali e la rivalutazione nei limiti dettati dall'art. 16 comma 6 legge 412/91 dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo;
CP_ 3) condanna l a rifondere le spese di lite che liquida in € 3.291,00 per compensi ed € 43 per contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15% ed aumento 20% per inserimento link ipertestuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Verona, 16.4.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
9