Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 08/07/2024
da nato a [...] l'[...], cittadino italiano, C.F. Parte_1 C.F._1 residente a [...] e domiciliato a NO NA (MI) in via
Leopardi nr. 15, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Dalla Casa del Foro di Milano (C.F.
e-mail ; p.e.c C.F._2 Email_1
, con studio a Milano via Borgogna 2, presso la quale ha eletto Email_2 domicilio telematico contro nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. Controparte_1
, residente a [...], rappresentata e difesa C.F._3 dall'avv. Silvana Turri del Foro di Milano (C.F. ; p.e.c. C.F._4
e dall'avv. Clarissa Cerri del Foro di Bologna (C.F. Email_3
; p.e.c. , con studio a Milano in viale C.F._5 Email_4
Regina Margherita n. 41, presso le quali ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in US IN (MI) in data
08/06/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di US IN (MI) (anno 2013
– parte II – serie A – n. 7); si sono separati con accordo di separazione tra i coniugi a seguito di negoziazione assistita in data
26/05/2021, autorizzato dal PM in data 04/06/2021;
1) nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
2) nato a [...] il [...], cittadino italiano. Persona_2
FATTO
In data 08/07/2024 il signor depositava ricorso per la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio, con il quale chiedeva a questo Tribunale: affido condiviso e collocamento paritario dei figli minori;
assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra disporre a carico del padre CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, mediante versamento della somma di €
510,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 29/11/2024, si costituiva in giudizio la Sig.ra la quale si CP_1 opponeva in punto economico alle domande del ricorrente,
All'udienza del 11.12.2024, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art.473- bsi.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) Affidare i figli e a entrambi i genitori con responsabilità genitoriale Per_1 Per_2 condivisa.
2) Collocare i minori in via prevalente presso la madre, dove continueranno ad avere la residenza anagrafica.
3) Assegnare alla madre l'ex casa coniugale.
4) Regolamentare i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore secondo le modalità che seguono, fatti salvi eventuali migliori e/o diversi accordi:
a) I minori staranno con il padre durante la settimana secondo il seguente calendario con decorrenza dal mese di gennaio 2025:
- ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio (dall'uscita da scuola o, nel periodo non scolastico, dalle ore 16:30) fino al lunedì mattina (quando il padre li accompagnerà a scuola o, nel periodo non scolastico, presso la madre alle ore 8:30);
- nella settimana che termina con il week end di competenza materna, dal mercoledì pomeriggio (dall'uscita da scuola o, nel periodo non scolastico, dalle ore 16:30) al venerdì mattina (quando il padre li accompagnerà a scuola o, nel periodo non scolastico, presso la madre alle ore 8:30);
- nella settimana che termina con il week end di competenza paterna, dal martedì pomeriggio (dall'uscita da scuola o, nel periodo non scolastico, dalle ore 16:30) al mercoledì mattina (quando il padre li accompagnerà a scuola o, nel periodo non scolastico, presso la madre alle ore 8:30).
Il calendario come sopra individuato avrà la seguente scansione temporale:
- da gennaio 2025 il fine settimana di competenza del padre comprenderà il pernottamento della domenica sera. In attesa che vengano gradualmente inseriti i pernottamenti infrasettimanali così come concordato, il padre quando ha con sé i figli nei giorni infrasettimanali li riaccompagnerà presso la madre alle ore 21:30;
- dal mese di aprile 2025 verrà inserito un pernottamento infrasettimanale, in tutte le settimane;
- dal mese di giugno 2025 entrerà in vigore il calendario di cure come sopra indicato che dunque comprenderà 12 notti al mese dei minori con il padre.
b) I minori staranno con i genitori durante i periodi di vacanza scolastica come segue:
- nelle festività natalizie, i figli staranno con ciascuno dei genitori ad anni alterni nei seguenti periodi: il primo dal 24/12 al 30/12 alle ore 17:00 e il secondo dal 30/12 alle ore
17:00 sino al 06/01. I genitori staranno con i figli, in via alternata di anno in anno, il pranzo o la cena del 25 dicembre, salvo migliori accordi tra gli stessi;
- nelle vacanze di Pasqua e di Carnevale: i figli trascorreranno con i genitori ad anni alterni le festività di Pasqua;
nell'anno di spettanza materna i figli staranno presso la madre per l'intero periodo della sospensione scolastica;
nell'anno di spettanza paterna i figli staranno con il padre dal Venerdì ANto al Lunedì dell'Angelo compresi, il tutto salvo migliori accordi.
I figli inoltre staranno ogni anno presso il genitore con il quale non hanno trascorso le festività pasquali nei giorni di sospensione della scuola per il Carnevale;
- nelle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. I rispettivi periodi di vacanza saranno concordati entro il 30 marzo di ogni anno.
c) Il giorno del compleanno di ciascuno dei figli sarà preferibilmente trascorso con entrambi i genitori;
in difetto, i figli staranno con la madre a pranzo e con il padre a cena, o viceversa,
a seconda degli impegni lavorativi di ciascun genitore.
5) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei due figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro 550,00, soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2026. Si precisa che l'assegno di mantenimento è stato così determinato tenendo conto della mensa scolastica.
6) Disporre che genitori contribuiscano per il 50% ciascuno alle spese extra assegno come da Linee
Guida del Tribunale di Milano del 2017, e cioè:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà ripartito al 50% fra i genitori con decorrenza da gennaio 2025.
8) Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12 terzo comma c.p.c.
Con ordinanza del 17/12/2024 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza dell'11/12/2024, ha disposto procedersi ex art. 473bis.51 c.p.c., assegnando a tal fine termine per il deposito di note scritte fino al 13/01/2025.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor Parte_1
e la signora in US IN (MI) in data 08/06/2013. Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di US IN (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG