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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/08/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3304/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima sezione civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Irene Ada
Giannuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3304/2017 vertente:
TRA
Parte_1
[ ], in persona della Curatrice p.t. Avv. Rosa De Angelis del Foro di Avellino, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Moscariello del Foro di Avellino giusta procura in atti
Attore
e
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Controparte_1
Lanocita, Francesco Lanocita e Simona Corradino, giusta procura in atti
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.03.2017, la società
[...] conveniva in giudizio il al fine di ottenere la Parte_1 Controparte_1 risoluzione del contratto d'appalto n. 70 del 29/05/2009, avente ad oggetto la costruzione di 36 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, e per conseguenza il risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento dell'ente. L'attrice deduceva, in particolare, che: il contratto di appalto era stato sottoscritto in data 29/05/2009 per l'importo di € 1.449.219,56, cui era seguito atto aggiuntivo in data
25.01.2010 per €83.369,24, per un totale complessivo di € 1.532.589,24; la consegna dei lavori, formalizzata in data 27.07.2009, avveniva con riserva in quanto l'area risultava parzialmente occupata da prefabbricati ancora abitati, non accessibili e allacciati alle reti di fornitura (ENEL, Telecom, idrica)
pagina 1 di 4 ed erano state rilevate ulteriori difficoltà derivanti da rifiuti, linee attive e ostacoli alla demolizione, che comportavano la sospensione delle attività con verbale del 03.08.2009; con atto aggiuntivo del
10.01.2010, l'Amministrazione comunale affidava alla ditta appaltatrice le opere di demolizione per un corrispettivo aggiuntivo;
i lavori riprendevano concretamente solo alla fine di maggio 2010, ma venivano nuovamente sospesi dal 23.11.2010 per avverse condizioni meteorologiche;
Parte l'Amministrazione ritardava l'erogazione dei effettuando i pagamenti solo in data 29.12.2010
(SAL 1) e 15.10.2012 (SAL 2); nonostante le sollecitazioni, i lavori non venivano più ripresi e il cantiere rimaneva fermo fino alla data del fallimento della società attrice. Ciò premesso, l'attrice concludeva chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento grave e colpevole del con condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in Controparte_1 complessivi €574.003,49 o, in subordine, alla corresponsione delle somme per i lavori effettivamente eseguiti.
Il si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 mancato esperimento della procedura di accordo bonario ex art. 149 D.P.R. 554/99 (ora art. 205 D.lgs.
50/2016) e contestando nel merito la sussistenza di un proprio inadempimento.
A seguito della dichiarazione di fallimento della società attrice in data 10.07.2018, il processo veniva interrotto ex art. 43 L.F., quindi riassunto e proseguito su istanza di parte attrice.
La fase istruttoria si è svolta mediante assunzione di prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Arch. , il quale ha quantificato il danno patrimoniale subito dalla società Persona_1 appaltatrice in complessivi € 141.167,32.
Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto per omesso esperimento della CP_1 procedura di accordo bonario è infondata. In giurisprudenza è pacifico che, nel vigore del D. Lgs.
163/2006 (applicabile ratione temporis), l'esperimento del tentativo di accordo bonario previsto dall'art. 240 non costituiva condizione di procedibilità dell'azione giudiziale (cfr. Cass. civ., sez. I, n.
21602/2014; Cass. civ., sez. I, n. 17804/2013). A maggior ragione, la previsione contrattuale non può derogare ai presupposti processuali stabiliti dalla legge.
In merito alla risoluzione del contratto, dall'istruttoria è emerso che l'Amministrazione pur avendo l'onere di consegnare un'area idonea all'immediato avvio delle lavorazioni ha violato tale obbligo concretando un inadempimento grave e strutturale che ha pregiudicato la corretta esecuzione del contratto sin dall'origine. La Corte di cassazione ha costantemente ribadito che “il committente è tenuto pagina 2 di 4 a predisporre le condizioni materiali e giuridiche per l'effettiva esecuzione dell'appalto” (Cass. civ., sez. II, Sent. n. 15502/2018). Il mancato sgombero dell'area costituisce un inadempimento primario e non scusabile. Dalla ricostruzione dei fatti e dall'istruttoria emerge chiaramente che le cause ostative alla piena esecuzione del contratto erano preesistenti alla consegna dei lavori e imputabili alla mancata bonifica dell'area da parte del che ha consegnato il cantiere in condizioni oggettivamente CP_1 incompatibili con l'inizio dell'esecuzione. Come affermato dalla Cassazione (Cass. civ., sez. I, n.
9843/2022), costituisce inadempimento contrattuale grave, idoneo a giustificare la risoluzione per colpa della P.A., la mancata messa a disposizione del sito in condizioni tali da consentire la regolare esecuzione delle prestazioni.
Le conclusioni del CTU, condivise da questo Giudice, hanno quantificato il danno subito dall'attrice in complessivi €141.167,32, di cui €53.360,25 per minore utile conseguito;
€32.601,44 per maggiori spese generali correnti;
€17.716,46 per spese generali fisse;
€24.266,13 a titolo di saldo dei lavori eseguiti;
€13.223,04 per interessi moratori sui ritardati pagamenti.
Non spettano invece somme a titolo di maggiori costi fideiussori, poiché già ricomprese nelle spese generali.
Alla stregua di quanto precede la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del deve essere accolta con condanna del al pagamento dell'importo Controparte_1 CP_1 quantificato ut supra.
Le spese processuali, unitamente a quelle di Ctu nella misura già liquidata, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convento;
esse sono liquidate tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/14, come aggiornati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da
[...] nei confronti del , così decide: Parte_1 Controparte_1
- Dichiara la risoluzione del contratto di appalto n. 70 del 29.05.2009 per grave inadempimento del
; Controparte_1
- Condanna il al pagamento in favore della società attrice della somma complessiva Controparte_1 di € 123.330,81, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- Rigetta la domanda attorea nella parte in cui richiede ulteriori somme a titolo di maggiori costi fideiussori;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.500 per compensi, Controparte_1
€ 2.100,00 per spese generali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pagina 3 di 4 - Pone a carico del le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in Controparte_1
€1.465,38 come da decreto del 24.10.2024.
Così deciso in Salerno, lì 04.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Irene Ada Giannuzzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima sezione civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Irene Ada
Giannuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 3304/2017 vertente:
TRA
Parte_1
[ ], in persona della Curatrice p.t. Avv. Rosa De Angelis del Foro di Avellino, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Moscariello del Foro di Avellino giusta procura in atti
Attore
e
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Controparte_1
Lanocita, Francesco Lanocita e Simona Corradino, giusta procura in atti
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.03.2017, la società
[...] conveniva in giudizio il al fine di ottenere la Parte_1 Controparte_1 risoluzione del contratto d'appalto n. 70 del 29/05/2009, avente ad oggetto la costruzione di 36 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, e per conseguenza il risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento dell'ente. L'attrice deduceva, in particolare, che: il contratto di appalto era stato sottoscritto in data 29/05/2009 per l'importo di € 1.449.219,56, cui era seguito atto aggiuntivo in data
25.01.2010 per €83.369,24, per un totale complessivo di € 1.532.589,24; la consegna dei lavori, formalizzata in data 27.07.2009, avveniva con riserva in quanto l'area risultava parzialmente occupata da prefabbricati ancora abitati, non accessibili e allacciati alle reti di fornitura (ENEL, Telecom, idrica)
pagina 1 di 4 ed erano state rilevate ulteriori difficoltà derivanti da rifiuti, linee attive e ostacoli alla demolizione, che comportavano la sospensione delle attività con verbale del 03.08.2009; con atto aggiuntivo del
10.01.2010, l'Amministrazione comunale affidava alla ditta appaltatrice le opere di demolizione per un corrispettivo aggiuntivo;
i lavori riprendevano concretamente solo alla fine di maggio 2010, ma venivano nuovamente sospesi dal 23.11.2010 per avverse condizioni meteorologiche;
Parte l'Amministrazione ritardava l'erogazione dei effettuando i pagamenti solo in data 29.12.2010
(SAL 1) e 15.10.2012 (SAL 2); nonostante le sollecitazioni, i lavori non venivano più ripresi e il cantiere rimaneva fermo fino alla data del fallimento della società attrice. Ciò premesso, l'attrice concludeva chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento grave e colpevole del con condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in Controparte_1 complessivi €574.003,49 o, in subordine, alla corresponsione delle somme per i lavori effettivamente eseguiti.
Il si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 mancato esperimento della procedura di accordo bonario ex art. 149 D.P.R. 554/99 (ora art. 205 D.lgs.
50/2016) e contestando nel merito la sussistenza di un proprio inadempimento.
A seguito della dichiarazione di fallimento della società attrice in data 10.07.2018, il processo veniva interrotto ex art. 43 L.F., quindi riassunto e proseguito su istanza di parte attrice.
La fase istruttoria si è svolta mediante assunzione di prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Arch. , il quale ha quantificato il danno patrimoniale subito dalla società Persona_1 appaltatrice in complessivi € 141.167,32.
Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto per omesso esperimento della CP_1 procedura di accordo bonario è infondata. In giurisprudenza è pacifico che, nel vigore del D. Lgs.
163/2006 (applicabile ratione temporis), l'esperimento del tentativo di accordo bonario previsto dall'art. 240 non costituiva condizione di procedibilità dell'azione giudiziale (cfr. Cass. civ., sez. I, n.
21602/2014; Cass. civ., sez. I, n. 17804/2013). A maggior ragione, la previsione contrattuale non può derogare ai presupposti processuali stabiliti dalla legge.
In merito alla risoluzione del contratto, dall'istruttoria è emerso che l'Amministrazione pur avendo l'onere di consegnare un'area idonea all'immediato avvio delle lavorazioni ha violato tale obbligo concretando un inadempimento grave e strutturale che ha pregiudicato la corretta esecuzione del contratto sin dall'origine. La Corte di cassazione ha costantemente ribadito che “il committente è tenuto pagina 2 di 4 a predisporre le condizioni materiali e giuridiche per l'effettiva esecuzione dell'appalto” (Cass. civ., sez. II, Sent. n. 15502/2018). Il mancato sgombero dell'area costituisce un inadempimento primario e non scusabile. Dalla ricostruzione dei fatti e dall'istruttoria emerge chiaramente che le cause ostative alla piena esecuzione del contratto erano preesistenti alla consegna dei lavori e imputabili alla mancata bonifica dell'area da parte del che ha consegnato il cantiere in condizioni oggettivamente CP_1 incompatibili con l'inizio dell'esecuzione. Come affermato dalla Cassazione (Cass. civ., sez. I, n.
9843/2022), costituisce inadempimento contrattuale grave, idoneo a giustificare la risoluzione per colpa della P.A., la mancata messa a disposizione del sito in condizioni tali da consentire la regolare esecuzione delle prestazioni.
Le conclusioni del CTU, condivise da questo Giudice, hanno quantificato il danno subito dall'attrice in complessivi €141.167,32, di cui €53.360,25 per minore utile conseguito;
€32.601,44 per maggiori spese generali correnti;
€17.716,46 per spese generali fisse;
€24.266,13 a titolo di saldo dei lavori eseguiti;
€13.223,04 per interessi moratori sui ritardati pagamenti.
Non spettano invece somme a titolo di maggiori costi fideiussori, poiché già ricomprese nelle spese generali.
Alla stregua di quanto precede la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del deve essere accolta con condanna del al pagamento dell'importo Controparte_1 CP_1 quantificato ut supra.
Le spese processuali, unitamente a quelle di Ctu nella misura già liquidata, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convento;
esse sono liquidate tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/14, come aggiornati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da
[...] nei confronti del , così decide: Parte_1 Controparte_1
- Dichiara la risoluzione del contratto di appalto n. 70 del 29.05.2009 per grave inadempimento del
; Controparte_1
- Condanna il al pagamento in favore della società attrice della somma complessiva Controparte_1 di € 123.330,81, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- Rigetta la domanda attorea nella parte in cui richiede ulteriori somme a titolo di maggiori costi fideiussori;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.500 per compensi, Controparte_1
€ 2.100,00 per spese generali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pagina 3 di 4 - Pone a carico del le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in Controparte_1
€1.465,38 come da decreto del 24.10.2024.
Così deciso in Salerno, lì 04.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Irene Ada Giannuzzi
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