Decreto cautelare 16 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00405/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2122 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco GI Caruso, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania Via Monfalcone 22;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio fisico eletto presso la Direzione Affari Legali in Catania, via Umberto, n. 151 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC daniela.macri@pec.ordineavvocaticatania.it;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
del provvedimento n. A07009 del 20.1.2023 , comunicato il 21.8.2025, recante diniego delle due istanze di condono 32629-11319 del 26.5.86 prat. 10874 (l. 47/85) e prot. 19995 del 31.3.96 prat. 4474 (l. 724/94) e la dichiarazione del diritto del ricorrente alla concessione edilizia in sanatoria per: il piano terra su istanza di condono ex L. 47/85; per il 1°piano (2° livello fuori terra) su istanza di condono ex L.724/94 per l’immobile -OMISSIS- Via -OMISSIS- al Nceu fg. -OMISSIS-del Comune di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NN GI IO DA e uditi i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 15 ottobre 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Con atto in data 11 ottobre 1971 i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno acquistato un terzo, indiviso, del tratto di terreno di c.da -OMISSIS-Catania, in catasto pg. -OMISSIS-.
Su tale fondo è stato realizzato e completato nell’anno 1974 un edificio al primo livello fuori terra senza concessione di 84,37 mq., per il quale è stata presentata istanza di condono ex legge 47/1985; nell’anno 1993 è stato edificato un secondo livello fuori terra per il quale è stata avanzata istanza di condono ex art. 39 legge 724/1994.
Il 3 luglio 2014, con nota prot. 217.782, il Comune di Catania ha formulato una richiesta d’integrazione documenti; in pari data, con atto n. 217.735, è stata avanzata una analoga richiesta per l’istanza ex legge 724/94, relativa al secondo livello fuori terra.
Con nota prot. 248.786 del 29 luglio 2014 il Comune resistente ha dato avviso dell’avvio del procedimento di diniego per mancata produzione documentale nei termini.
Con nota dell’8 agosto 2014 il sig. -OMISSIS-, istante dei due condoni, ha inviato al Comune di Catania i documenti meglio indicati in ricorso (pag. 2 dell’atto introduttivo del giudizio).
Quindi, il dirigente della Direzione Urbanistica del Comune di Catania con provvedimento n. 376.187 del 20 novembre 2014 ha inviato all’istante un nuovo invito a produrre altri documenti (in particolare: “ 1. Cis; 2. visura e planimetria; 3. estratto di mappa; 4. nulla osta Soprintendenza e A.r.t.a.; diritti di €150,00 ”).
Il sig. -OMISSIS-, con nota prot. 24451 del 15 dicembre 2014, ha chiesto alla Soprintendenza ai Beni Culturali-Ambientali di Catania il nulla osta e, con prot. 415.459 del 23 dicembre 2014, ha trasmesso alla Direzione Urbanistica del Comune di Catania il “ certificato di idoneità sismica ” l’“ estratto di mappa catastale ” e la “ richiesta nulla osta alla Soprintendenza BB.CC.AA. ”, comunicando quanto segue: “.. la documentazione elencata è stata già trasmessa con lettera prot. 262347 del 12.8.2014 e a maggior riscontro si allega una copia di essa ”.
Per il nulla osta paesaggistico, l’istante, in risposta alla richiesta prot. 2061 del 9 febbraio 2016, ha depositato alla Soprintendenza molteplici documenti sia per l’istanza ex legge 47/1985 che per l’istanza ex legge 724/1994, con nota del 13 luglio 2016 prot. 12.696.
Con provvedimento prot. 5102 del 15 marzo 2017 inviato al Comune di Catania la Soprintendenza ha rilevato che “.. l’autorizzazione paesaggistica potrà esser emessa dopo che l’Assessorato Reg.Beni Culturali avrà irrogato l’indennità risarcitoria prevista dall’art.167 c.5 d.lgs.42/04. Vista l’integrazione documentale trasmessa il 15.7.2016 prot.12.696. Il provv. di aut. paesaggistica riguarda un immobile uso abitativo p.t. in sanatoria ex L. 47/85 pratica 10.874 del 26.5.85 prot.32.639 ANTE VINCOLO ed un 1°piano ex L.724/94 pratica 4474 prot.19.995 del 31.3.95 post vincolo; pertanto affinché questa Sopr. possa determinare l’indennità si chiede attestazione non sussistenza cause ostative indicando tipologia d’abuso ”; il Comune resistente, tuttavia, non ha fornito riscontro.
Nonostante l’invio di tutta la documentazione specificata, con nota del 18 febbraio 2019 prot. 59322 il Comune di Catania ha comunicato il preavviso di diniego (evidenziando: “[…] Considerato che con nota prot. 376.187 del 20.11.14..si chiedeva la seguente documentazione mancante:1) C.I.S.; 2) visura e planimetria catastale; 3) estratto mappa 4) nulla osta Soprint. BB.CC.AA. e A.r.t.a.; vista la nota di integrazione prot. 415.459 del 23.12.2014 con la quale -OMISSIS-ha trasmesso la documentazione mancante, tra l’altro del nulla osta dell’Arta…l’Ufficio trascorsi gg.30 senza riscontro provvederà all’emissione dei DINIEGHI …”).
Con PEC del 29 luglio 2020 l’ing. -OMISSIS-, incaricato dal ricorrente, ha inviato una relazione tecnica, con sette documenti tecnici allegati, dichiarando: “ Il 1° livello f.t. edificato ante ‘83 è oggetto di sanatoria l. 47/85 pratica 10874 del 26.5.86 prot. 32639. Il 2° livello f.t. edificato ante ‘95 è oggetto di sanatoria l. 724/94 pratica 4474 del 31.3.95 prot. 19995.. Il nulla osta non è stato emesso per mancata risposta del Comune alla richiesta della Soprintendenza. Il preavviso di diniego…è illegittimo in quanto l’utente ha dato seguito a tutte le richieste del Comune. Ha inoltrato richiesta di nulla osta alla Soprintendenza non emesso per mancata risposta del Comune…si chiede l’annullamento e che venga dato seguito alla richiesta al Comune della Soprintendenza del 15.3.2017 prot. 5102 ”; il medesimo tecnico ha ribadito l’istanza con successiva PEC dell’11 settembre 2020.
Tuttavia, il Comune di Catania ha notificato il 21 agosto 2025 il provvedimento di diniego del 20 gennaio 2023; pertanto, con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Catania, contestando quanto dedotto e richiesto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza di sospensione.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse al ricorso, pur a fronte dell’intervenuta demolizione dell’immobile, e ha insistito in atti.
Con ordinanza 19 novembre 2025, n. 377 è stata fissata per la discussione del ricorso nel merito la pubblica udienza del 27 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., e la parte ricorrente è stata onerata del deposito, nel fascicolo digitale, della visura e della planimetria catastale, in tesi, dalla stessa prodotta nella fase procedimentale al Comune di Catania.
La parte ricorrente ha depositato documenti in data 16 dicembre 2025.
1.3. Le parti - ricorrente e resistente - hanno depositato nel fascicolo del giudizio scritti difensivi e copioso corredo documentale.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026, presenti i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come da verbale, il difensore del Comune resistente ha chiesto l’espunzione di tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente in quanto inconferente rispetto all’ordine istruttorio di cui all’ordinanza n. 377/2025, mentre il difensore della parte ricorrente ha insistito sulla pertinenza della documentazione prodotta e sull’ammissione della stessa, trattandosi di documenti comunque depositati nei termini.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio ritiene che il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che nel corso del giudizio - in data 6 novembre 2025 - è stata eseguita la demolizione dell’immobile in questione a cura della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania (come da comunicazione della Direzione Urbanistica del Comune di Catania versata in atti), in ottemperanza alla sentenza n. 10175/97 R.G. e 8117/96 R.G.N.R. del 15 gennaio 1997.
A fronte di tale sopravenuta circostanza la parte ricorrente ha solo genericamente rappresentato di avere interesse al ricorso, senza ulteriori precisazioni o chiarimenti (cfr. verbale della camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025).
Orbene, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 gennaio 2026, n. 364), come nel caso in esame, a fronte dell’intervenuta demolizione di un immobile per il quale era stata chiesta (ed è stata negata, con il provvedimento impugnato) la regolarizzazione edilizia.
Nondimeno, il Collegio procede all’esame nel merito del ricorso che, si anticipa, si rivela infondato.
2. Con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Eccesso di potere per carenza di presupposto normativo e di fatto. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 L.47 del 1985. Violazione L.724/94, applicabili, ed alla L.R. Sic. 37-85.
Per la parte ricorrente, in sintesi, la Soprintendenza ha dichiarato che per il primo livello fuori terra (piano terra) non vi è necessità di nulla osta perché la costruzione è ante vincolo; invero, con nota del 15 marzo 2017 la Soprintendenza ha evidenziato - dopo aver ricordato che l’immobile uso abitativo è composto da un piano terra, “ante vincolo”, e un primo piano, “post vincolo” - la necessità di acquisire l’attestazione di non sussistenza di cause ostative, indicando tipologia abuso e ha, inoltre, esaminato le due istanze di condono, rilevando l’insussistenza di danno paesaggistico, pur evidenziando che avrebbe determinato l’indennità.
Per l’esponente, dunque, trova applicazione l’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, come in vigore alla data di promulgazione e per i tre anni successivi alla presentazione dell’istanza di condono, cioè per i tre anni dal 26 maggio 1986; quindi il 27 maggio 1989 si è formato il silenzio-assenso al rilascio della concessione edilizia sul piano terra, donde l’illegittimità del diniego.
Inoltre, sempre per il deducente, l’inerzia comunale ha permesso il formarsi di ulteriori provvedimenti di accoglimento impliciti.
Con nota dell’8 agosto 2014 il sig. -OMISSIS- ha integrato i documenti inviando al Comune di Catania: “ elaborati grafici; relazione tecnica descrittiva; dati plano-volumetrici; dichiarazione stato lavori; perizia giurata su stato opere; certificato idoneità statica; foto; visura, planimetria e mappa catastale; dichiarazione sostitutiva anno ultimazione lavori; atto di proprietà; dichiarazione non sussistenza reati ex artt.416bis, 648bis, 648ter c.p; istanza nulla osta alla Soprintendenza Beni Culturali/ Ambientali; dichiarazione assenza altre istanza condono; attestati pagamento oblazioni ed oneri concessori; versamento €80,00 per il parere igienico sanitario; versamento €150,00 di diritti di segreteria ”; inoltre, il 15 dicembre 2014 l’interessato ha chiesto il nulla osta alla Soprintendenza e con nota del 23 dicembre 2014 ha inviato nuovamente al Comune resistente i documenti inviati l’8 agosto 2014.
Per la parte ricorrente, decorsi tre anni dal 23 dicembre 2014 al 24 dicembre 2017 si è formato altro provvedimento implicito di silenzio-assenso sul rilascio di condono; ciò vale sia per l’istanza di condono del piano terra che per l’istanza di condono del piano primo; analogamente per la seconda istanza di condono si è formato il silenzio-assenso ex art. 39, comma 4, legge 724/1994.
Dopo aver richiamato l’art. 17- bis della legge 241/1990, la parte ricorrente ha osservato che scaduti novanta giorni dal 23 dicembre 2014, data di deposito alla Soprintendenza di Catania della richiesta di nulla osta sulle due istanze di condono, cioè al 24 marzo 2015, si è formato il silenzio assenso su richiesta di nulla osta; inoltre con il deposito dell’integrazione documentale del 13 luglio 2016, scaduti i novanta giorni, cioè il 12 ottobre 2016, si è formato ulteriore silenzio assenso.
Infine, lamenta il ricorrente, il Comune ha violato anche l’art. 2 della legge reg. Sic. 21 maggio 2019, n. 7 circa il termine di conclusione del procedimento.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. In via preliminare occorre osservare che il provvedimento di diniego avversato ha dato atto che l’immobile de quo ricade in area soggetta a vincolo (“Oasi del Simeto”).
Orbene, in relazione ai manufatti realizzati in aree sottoposte a vincolo l'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 non distingue tra vincoli preesistenti o sopravvenuti alle opere da condonare, essendo unico scopo della norma quello di consentire, alla data di concreto esercizio della potestà amministrativa, di verificare se la costruzione, antecedente o meno che sia all'imposizione del vincolo, sia compatibile con i valori di natura ambientale o culturale tutelati, cui corrispondono interessi pubblici primari (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2013, n. 3355).
E’ noto, invero, che lo scrutinio sulla sanabilità dell'illecito edilizio va condotto avendo a riferimento la normativa vigente al momento in cui detta valutazione viene svolta dall'Amministrazione; dunque, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, il parere - previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, è necessario con riferimento all'esistenza del vincolo nel momento in cui deve essere valutata la domanda di condono e detto obbligo sussiste, quindi, anche per le opere eseguite prima che il vincolo sia stato apposto (cfr. T.A.R. Marche, sez. II, 18 marzo 2025, n. 183 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Ciò premesso, secondo orientamento dominante, il silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, unicamente in presenza del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo; il silenzio-assenso non si perfeziona, infatti, per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi, ai quali è subordinato il rilascio del condono (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8444).
Anche in relazione al condono edilizio del 1994 è stato affermato che in presenza di immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo di tutela risulta preclusa la formazione del silenzio assenso, poiché il rilascio del titolo edilizio è subordinato al conseguimento dei necessari atti di assenso/titoli autorizzativi delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 1 settembre 2020, n. 626).
Nel caso in esame, come si avrà modo di precisare infra , non risultano prodotti i nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli.
2.1.2. Quanto all’applicazione, nella vicenda condonistica in esame, dell’art. 17- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Collegio ritiene, come da prevalente orientamento giurisprudenziale, che la sopra richiamata disposizione regoli e governi esclusivamente i rapporti procedimentali (per così dire in orizzontale) tra Amministrazioni, e non anche quelli ad iniziativa di parte, come in via paradigmatica è quello afferente alla domanda di condono edilizio (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 27 novembre 2025, n. 1977; T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 14 luglio 2025, n. 13816; T.A.R. Molise, sez. I, 20 dicembre 2023, n. 346).
2.1.3. Infine, per giurisprudenza consolidata, il superamento dei termini ordinatori di conclusione di un procedimento “ non riverbera alcun effetto viziante sul provvedimento ”; è acquisito, infatti, che “ la mancata conclusione del procedimento nel termine stabilito dalla legge ovvero fissato dall’Amministrazione non determina in alcun modo l’illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di termine ordinatorio finalizzato unicamente a far sì che l’Amministrazione concluda il procedimento entro termini predefiniti e con un provvedimento espresso ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 1 ottobre 2025, n. 7660).
3. Con il secondo motivo (in subordine) è stato dedotta l’ efficacia di nulla osta del provvedimento della Soprintendenza .
Per la parte ricorrente, in sintesi, con il provvedimento del 15 marzo 2017 inviato al Comune di Catania la Soprintendenza avrebbe certificato che “ l’autorizzazione paesaggistica potrà esser emessa dopo che l’Assessorato Regionale BB.CC. avrà irrogato l’indennità risarcitoria dell’art.167 c.5 d.lgs.42/04. Vista l’integrazione documentale trasmessa il 15.7.16 pr.12696. Il prov. di aut.paesaggistica riguarda un immobile uso abitativo p.t. in sanatoria ex L.47/85 prat.10874 del 26.5.85 prot 32639 ANTE VINCOLO; pertanto affinché questa Sopr. possa determinare l’indennità si chiede attestazione non sussistenza cause ostative”.
Per il ricorrente, sarebbe stato dunque espresso il solo parere di irrogare una sanzione economica, certificando l’assenza di pregiudizio al paesaggio; tale giudizio tecnico non ha un valore limitato, né temporalmente, né in relazione alla legge che si cita nel provvedimento, perché l’opinione attiene all’edificio, alla compatibilità di questo nell’ambiente circostante; ne consegue che se l’immobile era compatibile esteticamente nel 2017 e da allora non ha subito alcuna modifica, non v’è ragione perché non debba esserlo nel 2025.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. La nota prot. n. 5102 del 15 marzo 2017 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali - Catania non può essere considerata atto recante il nulla osta ai fini del rilascio del provvedimento di condono.
Sul punto occorre osservare, infatti, che la circolare n. 2 del 18 agosto 2016, prot. n. 40466, del Dipartimento dei Beni Culturali e Identità Siciliana - Servizio Tutela e Acquisizioni, espressamente evocata nell’ incipit della stessa nota, ha chiarito che solo dopo l’avvenuta irrogazione e riscossione dell’indennità risarcitoria da parte dell’Assessorato Regionale le Soprintendenze “ potranno emettere il provvedimento di autorizzazione paesaggistica delle opere edilizie realizzate ”, ipotesi non ricorrente nel caso in esame.
3.1.2. In ogni caso, la censura si rivela inconferente in quanto in ragione del chiesto dal Comune resistente - e mai trasmesso dalla parte ricorrente - nulla osta dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (essendo l’area in cui ricade l’immobile de quo “Oasi del Simeto”) si rivelerebbe irrilevante una eventuale qualificazione dell’atto prot. n. 5102 del 15 marzo 2017 quale nulla osta soprintendizio.
4. Con il terzo motivo sono stati dedotti i vizi di Eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti. Violazione artt. 3 e 10 bis L.241/90. Violazione del principio di partecipazione e del divieto di motivazione a rate. Eccesso di potere per Sviamento .
La parte ricorrente, in sintesi, dopo aver richiamato gli artt. 7, 10 e 10 bis, della legge n. 241/1990 ha evidenziato che l’avversato diniego afferma quanto segue: “… tenuto conto che la ditta non ha partecipato al procedimento di diniego non integrando quanto chiesto: C.I.S.-documentazione catastale- nulla osta Arta e BB.CC.AA. Visto il c.4 art.39 L.724/94 per cui: la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro tre mesi dalla richiesta di integrazione… comporta improcedibilità della domanda e diniego…DISPONE il diniego... ”.
Al riguardo, la difesa di parte ricorrente afferma che l’istante sig. -OMISSIS- ha inviato al Comune i medesimi documenti, chiesti da ultimo nell’anno 2019, nelle seguenti date: 8 agosto 2014; 23 dicembre 2014; il 13 luglio 2016 alla Soprintendenza e con PEC del 29 luglio 2019 dell’ing. -OMISSIS-, nuovamente al Comune di Catania, con sollecito di risposta inviato l’11 settembre 2020.
Pertanto, argomenta il deducente, il Comune di Catania ha violato e eluso l’art. 10 bis della legge n. 241/1990, posto che il diniego nulla dice sulle molte produzioni documentali e sul parere espresso dalla Soprintendenza (all’uopo la parte ricorrente ha evocato il contenuto della nota del 15 marzo 2017 della Soprintendenza).
Inoltre, per il deducente, la motivazione deve contenere la valutazione di tutti gli elementi che emergono dall’istruttoria (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato l’art. 3 della legge 241/1990), mentre il Comune ha negato il rilascio della concessione in sanatoria solo perché l’istante non avrebbe risposto alla richiesta di integrazione documentale, ma non per carenza di nulla osta paesaggistico, ciò che viola l’obbligo della P.A. di valutare tutti gli elementi che emergono dall’istruttoria.
Per l’esponente, altresì, il diniego emesso il 20 gennaio 2023 e notificato il 21 agosto 2025 è illegittimo per contraddizione, perché nonostante le istanze di condono siano del 1986 e del 1995 l’Ente Locale ha predisposto il diniego nel 2023 e lo ha notificato dopo più di due anni dall’emissione; inoltre, conclude il deducente, è stato violato l’art. 2 nonché l’art. 21- septies della legge 241/1990. Il termine di trenta giorni per concludere il procedimento è perentorio in relazione alle pratiche iniziate nel 1986 e nel 1995, ciò anche in attuazione dell’art. 21-bis della legge 241/1990; se la legge legittima l’efficacia di un provvedimento limitativo solo con la comunicazione, ne consegue che ne esclude la retroattività e che non può essere comunicato al destinatario dopo più di due anni, pena la nullità dello stesso.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Va evidenziato, in via preliminare, che il contestato provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria si fonda sulla mancata integrazione (documentale), alla luce della previa richiesta formulata dal Comune resistente, in particolare dei seguenti documenti:
- C.I.S.;
- documentazione catastale;
- nulla osta dell’A.R.T.A. della Regione Sicilia e BB.CC.A.
Il provvedimento avversato ha anche richiamato l’art. 39, comma 4, penultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (“[…] La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione […]”), precisando che l’abuso edilizio è stato eseguito su area vincolata (art. 23, comma 1, della legge reg. Sic. 10 agosto 1985, n. 37), e più precisamente soggetta al vincolo “Oasi del Simeto”.
Orbene, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente emerge che non sono mai stati trasmessi al Comune resistente - oltre alla documentazione catastale - i nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli (A.R.T.A. della Regione Sicilia e Soprintendenza BB.CC.AA.).
Anche a seguito dell’ordinanza 19 novembre 2025, n. 377, la parte ricorrente non ha versato nel fascicolo del giudizio i nulla osta degli Enti in questione (sul punto il Collegio ritiene che la documentazione versata dalla parte ricorrente in data 16 dicembre 2025, sebbene “sovrabbondante” rispetto alla richiesta istruttoria racchiusa nella citata ordinanza, non deve essere espunta dal fascicolo, come chiesto dal Comune di Catania, in quanto comunque prodotta nel rispetto dei termini di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.. Nondimeno, il Collegio ribadisce che neppure da tale documentazione risultano prodotti i sopra citati nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli).
Inconferente è il richiamo, inoltre, alla relazione prot. 385032 del 5 novembre 2019 del Comune di Catania, posto che nella stessa si ipotizza l’assentibilità della chiesta sanatoria ma si evidenzia, al contempo, che il perfezionamento in senso favorevole del procedimento richiede l’integrazione dei “ documenti mancanti ”, fra i quali i nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli (cfr., in particolare, pag. 5; cfr. anche pag. 2, dove si sottolinea che l’Ufficio ha richiesto più volte integrazioni che la “ Ditta ha fornito in parte ”).
In conclusione, nella vicenda in esame le garanzie partecipative sono state rispettate, l’istruttoria e il corredo motivazionale del provvedimento avversato sono esenti dai vizi denunciati.
4.1.2. Quanto alla discrasia temporale fra adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono e sua notificazione all’interessato, il Collegio rileva che nel caso del provvedimento di diniego di un’istanza di condono, la mancata, tardiva e/o non corretta notifica dell'atto non determina l'illegittimità del provvedimento, ma incide esclusivamente sulla decorrenza dei termini per impugnare; come chiarito da condiviso orientamento giurisprudenziale, infatti, la notifica del provvedimento di diniego, infatti, “ lungi dal costituire requisito necessario ai fini dell'esistenza o della validità dell'atto, è prevista dalla legge ai soli fini della certezza della sua conoscenza e, quindi, della sua efficacia nei confronti del destinatario ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 22 dicembre 2025, n. 23375).
4.1.3. Infine, va ribadito che per giurisprudenza consolidata, il superamento dei termini ordinatori di conclusione di un procedimento “ non riverbera alcun effetto viziante sul provvedimento ”; è acquisito, infatti, che “ la mancata conclusione del procedimento nel termine stabilito dalla legge ovvero fissato dall’Amministrazione non determina in alcun modo l’illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di termine ordinatorio finalizzato unicamente a far sì che l’Amministrazione concluda il procedimento entro termini predefiniti e con un provvedimento espresso ” (cfr. cit. Cons. Stato, sez. II, 1 ottobre 2025, n. 7660).
5. Con il quarto motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione principi buona amministrazione P.A. ex art. 97 Costituzione. Violazione del dovere di lealtà della P.A. Violazione ulteriore del combinato di cui alla L. 47/85 ed alla L. 724/94. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Formazione implicita della concessione edilizia per silenzio-assenso .
Per il deducente, in sintesi, i ritardi del Comune escludono la verifica dei requisiti di condonabilità ai sensi della legge 724/1994 e della legge 326/2003 per il primo livello fuori terra e solo della legge 326/2003 per il secondo livello fuori terra; l’enorme lasso di tempo trascorso dalle istanze per pervenire al diniego, ha indotto il richiedente e gli aventi causa a ritenere che non vi fossero ostacoli all’accoglimento, impedendo l’utilizzo di due ulteriori condoni edilizi per la prima istanza e dell’ultimo per la seconda istanza.
Per la giurisprudenza, argomenta l’esponente, non è conforme a buona amministrazione che sui condoni edilizi del 1985 le Amministrazioni si pronuncino dopo la scadenza dei termini per i condoni del 1994 e del 2003, perché ciò non mette l’interessato, nel caso di rigetto del primo, comunicato a termini scaduti dei due condoni successivi, nelle condizioni di chiedere i condoni del 1994 e del 2003.
Inoltre, argomenta il deducente, se il Comune avesse esitato celermente le due pratiche la Soprintendenza nel 1986 e nel 1996 avrebbe emesso in tempi brevi il proprio nulla osta e di tali ritardi patisce le conseguenze solo l’avente causa del sig. -OMISSIS-.
Il Comune di Catania avrebbe dovuto prender atto dell’esistenza del provvedimento della Soprintendenza ai Beni Ambientali (con valore equiparabile al nulla osta), rilasciando la concessione edilizia; in materia di condono edilizio, quando le pratiche sono carenti di documenti facilmente reperibili e producibili è ragionevole presumere un pieno accoglimento del condono.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. Deve innanzitutto ribadirsi che non può ritenersi formato nella vicenda che ci occupa il silenzio assenso (cfr. supra ).
5.1.2. L’orientamento interpretativo richiamato dalla parte ricorrente - a proposito della non conformità a buona amministrazione del contegno delle Amministrazioni che si pronuncino sulle istanze di condono dopo la scadenza dei termini previsti per i condoni successivi - deve essere circoscritto alla fattispecie (presa in esame nelle relative decisioni) di intervento in autotutela su un provvedimento concessorio in sanatoria già rilasciato: è stato, infatti, affermato in quelle decisioni che “ Del ritardo con cui la P.A. si è pronunciata sulla istanza di condono, precludendo all’interessato di fruire di successivi condoni, la P.A. doveva tener conto in sede di autotutela: valutando se c’erano i presupposti dei condoni successivi e in caso affermativo non procedere ad autotutela, perché in una siffatta ipotesi difetta l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del provvedimento di condono, essendo l’opera condonabile e non lesiva dei valori primari tutelati con la normativa relativa al governo del territorio ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 2 novembre 2023, n. 442; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 14 settembre 2020, n. 774 e 30 giugno 2020, n. 486).
Detto orientamento interpretativo ha cioè evidenziato - negli anzidetti termini - che l’autotutela in materia edilizia incontra il limite del bilanciamento dei contrapposti interessi, della necessità di un interesse pubblico concreto e attuale e della tutela dell’affidamento.
Tuttavia, l’ipotesi in esame è significativamente diversa, non avendo giammai il Comune resistente rilasciato un titolo edilizio in sanatoria in relazione all’immobile de quo .
E comunque, la parte ricorrente non si è fatta carico di allegare (e tantomeno di dimostrare) che gli abusi in questione erano, in ipotesi, suscettibili di regolarizzazione edilizia per effetto della disciplina condonistica successiva a quella dell’istanza di condono avanzata.
5.1.3. Inoltre, per pacifico orientamento giurisprudenziale, in materia di condono edilizio, è irrilevante che il procedimento e l'istruttoria si siano sviluppato in un arco temporale molto lungo (con, peraltro, utilizzabilità dell'edificio nelle more della conclusione), in quanto, in assenza di ipotesi normative di silenzio significativo, il mancato rispetto del termine, ordinatorio, per l'adozione del provvedimento finale rientra nel genus delle irregolarità non vizianti e non assume caratteri significativi, in termini di benefici e, comunque, a seguito di inerzia della P.A., la parte interessata può attivare l'azione sollecitatoria (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 15 giugno 2023, n. 1976), ciò che non è avvenuto nel caso in esame.
5.1.4. Infine, le sentenze del Tribunale adito richiamate dalla parte ricorrente (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 23 luglio 2025, nn. 2406 e 2409) sono inconferenti: nelle fattispecie esaminate dalle predette pronunce, infatti, veniva evidenziato che il Comune aveva indirizzato le richieste di integrazioni documentali “ a soggetto diverso da quello espressamente indicato nell’istanza di autorizzazione alla realizzazione delle opere ”, ipotesi non ricorrente nella vicenda in questione; il deducente, infatti, ha lamentato che nella vicenda in esame vi sono stati puntuali e dettagliati riscontri in relazione a tutte le richieste di integrazione documentale avanzate dal Comune resistente (ciò che, invece, deve escludersi: cfr. supra ).
6. Con il quinto motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione del principio di affidamento. Contraddittorietà in atti e con precedenti manifestazioni di volontà. Carenza di motivazione.
Per l’esponente, in sintesi, la condotta del Comune resistente è contraddittoria; il dante causa del ricorrente ha inviato al Comune di Catania documenti: nelle date 8 agosto e 23 dicembre 2014; con PEC del 29 luglio 2019 dell’ing. -OMISSIS- al Comune di Catania, tecnico che ha sollecitato la risposta con PEC dell’11 settembre 2020.
Il Comune ha minacciato il diniego con atto del 18 febbraio 2019, con atto del 20 novembre 2014 e con atto del 3 luglio 2014.
Tale comportamento ha indotto l’istante del condono ed il ricorrente a ritenere la pratica pronta per la definizione e ciò avrebbe dovuto obbligare la parte resistente a motivare in maniera rafforzata il diniego, nonostante la continua richiesta sempre dei medesimi documenti già inviati.
6.1. Il motivo è infondato.
6.1.1. Come la Sezione ha di recente ribadito, “ non è possibile invocare il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà […] in relazione ad atti amministrativi vincolati, fra i quali devono essere ricompresi anche i provvedimenti di diniego del condono edilizio per insussistenza del presupposto legale di sanabilità delle opere abusive ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 15 gennaio 2025, n. 119).
6.1.2. Quanto al corredo motivazionale dell’atto avversato, per costante giurisprudenza “ in materia edilizia i provvedimenti, ivi compreso il diniego alla richiesta di condono, non richiedono una specifica motivazione, se non per quanto riguarda l'abusività delle opere ed al contrasto insanabile con la normativa edilizia ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 13 febbraio 2025, n. 1214).
6.1.3. Infine, premesso che per costante giurisprudenza - in termini generali - non può ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il decorso del tempo non può legittimare (cfr. T.A.R. Marche, sez. II, 17 maggio 2025, n. 374), nel caso in esame il Comune resistente non ha giammai manifestato un orientamento favorevole all’accoglimento delle istanze di sanatoria presentate, dunque nessuna aspettativa ad una positiva conclusione dei procedimenti in questione poteva ingenerarsi.
7. Con l’ultimo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di Violazione del contraddittorio e della L. 241/90.
La parte ricorrente, in sintesi, ha evidenziato che l’istante (sig. -OMISSIS-, deceduto nel 2016) ha lasciato eredi i sig.ri -OMISSIS-
L’avviso di avvio del procedimento concluso con il diniego è la nota 59322 del 18 febbraio 2019 indirizzata solo all’istante, deceduto tre anni prima; in ogni caso, non si è mai verificata conoscenza del citato avviso di avvio del procedimento da parte dei tre eredi del destinatario, tanto che nel diniego si dà atto della comunicazione di avvio del procedimento, ma non si dice nulla della prova dell’avvenuta notifica. In ogni caso gli eredi, evidenzia l’esponente, non hanno mai ricevuto alcun avviso di avvio del procedimento, fondamentale per cambiare la decisione finale.
Per l’esponente, infine, vi è comunque violazione del contraddittorio perché le due unità immobiliari oggetto di diniego sono allocate su un terreno in comproprietà dei germani -OMISSIS-; pertanto l’avvio del procedimento del 18 febbraio 2019 prot. 59322 doveva essere inviato a tutti gli eredi dei defunti sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.
7.1. Il motivo è infondato.
7.1.1. In primo luogo, il ricorrente non può fondatamente dolersi dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento agli altri eredi (l’omissione in questione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione stessa è posta, in ragione della funzione assolta dall’istituto, consistente nell’esigenza di portare a conoscenza l’atto al suo destinatario onde ottenere la personale e soggettiva collaborazione partecipativa, difensiva e/o dialettica), potendo lamentare solo la violazione inferta alla propria sfera giuridica.
7.1.2. Quanto alla asserita violazione delle garanzie partecipative ai danni dell’esponente, la censura si rivela infondata: è la stessa parte ricorrente - cfr. pag. 4 dell’atto introduttivo del giudizio - a rappresentare di aver incaricato, a seguito del preavviso di diniego, l’ing. -OMISSIS-, professionista di parte, che ha poi inviato una “relazione tecnica” in data 29 luglio 2020 avente ad oggetto “ memorie avverso il preavviso di diniego del 18.2.2019 ”; lo stesso tecnico di parte ha poi inviato un sollecito in data 11 settembre 2020.
Contrariamente a quanto argomentato in ricorso, pertanto, il deducente stesso ha comprovato di aver preso parte al procedimento e di aver esercitato le relative facoltà partecipative.
7.1.3. Il Collegio aggiunge, ad abundantiam , che per costante giurisprudenza la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l'obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda; i provvedimenti di diniego di condono edilizio, inoltre, non devono essere preceduti nemmeno dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto adottati all'esito di procedimenti avviati su istanza di parte (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6306).
Va comunque ribadito quanto detto sopra: il deducente ha, nel caso in esame, pienamente esercitato le facoltà partecipative procedimentali, con la conseguenza che la dedotta violazione si rivela infondata già in punto di fatto.
8. Infine, quanto alle istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente, il Collegio osserva che ai sensi degli artt. 63 e 64 cod. proc. amm. l’interessato ha l’onere di allegare almeno un principio di prova affinché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori ufficiosi, ciò che – per le ragioni evidenziate sopra – non è avvenuto nel caso in esame.
9. In conclusione, stante l’infondatezza delle censure articolate il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, che si liquidano in €. 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN AN BA, Presidente
NN GI IO DA, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN GI IO DA | GN AN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.