TAR Catania, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 405
TAR
Decreto cautelare 16 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
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TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di presupposto normativo e di fatto; travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione delle leggi sul condono edilizio

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando che il silenzio-assenso non si perfeziona in aree vincolate senza il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Inoltre, l'art. 17-bis della L. 241/90 non si applica ai procedimenti di condono edilizio avviati su istanza di parte, e il superamento dei termini ordinatori non vizia il provvedimento finale.

  • Rigettato
    Efficacia di nulla osta del provvedimento della Soprintendenza

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la nota della Soprintendenza non costituisce un nulla osta ai fini del condono, ma indica la necessità di irrogare un'indennità risarcitoria prima di poter emettere l'autorizzazione paesaggistica. Inoltre, anche in presenza di tale nota, sarebbe stato necessario il nulla osta dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, violazione del principio di partecipazione e del divieto di motivazione a rate

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, ribadendo che il diniego si fonda sulla mancata trasmissione dei nulla osta degli enti preposti alla tutela dei vincoli. La discrasia temporale tra adozione e notifica del provvedimento non ne determina l'illegittimità, ma incide solo sulla decorrenza dei termini per impugnare. I termini di conclusione del procedimento sono ordinatori.

  • Rigettato
    Violazione principi buona amministrazione, dovere di lealtà, violazione leggi sul condono, eccesso di potere per difetto di istruttoria, formazione implicita della concessione edilizia per silenzio-assenso

    Il Collegio ha respinto il motivo, ribadendo l'inesistenza del silenzio-assenso in aree vincolate. L'orientamento giurisprudenziale invocato sulla buona amministrazione si applica a casi di autotutela su provvedimenti già rilasciati, non a dinieghi. Il lungo tempo trascorso non è di per sé vizio invalidante, e l'interessato avrebbe potuto attivare l'azione sollecitatoria. Le sentenze citate dal ricorrente non sono pertinenti al caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione del principio di affidamento, contraddittorietà in atti, carenza di motivazione

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, affermando che non è possibile invocare il vizio di contraddittorietà rispetto ad atti amministrativi vincolati come i dinieghi di condono edilizio. I provvedimenti di diniego non richiedono una motivazione specifica se non per l'abusività e il contrasto con la normativa edilizia. Non sussiste un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e della L. 241/90

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'omessa comunicazione agli altri eredi è censurabile solo dal soggetto direttamente leso. Inoltre, il ricorrente stesso ha dimostrato di aver partecipato al procedimento tramite il proprio tecnico, inviando memorie avverso il preavviso di diniego. Infine, la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria edilizia esclude la necessità di apporti partecipativi e la comunicazione dei motivi ostativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 405
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 405
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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