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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/07/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM IA UM, all'esito dell'udienza del 1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 483/2024 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso;
Parte_1 contro
Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.
[...]
417bis c.p.c., dai funzionari dott.sse IA Grazia Luppi e Claudia Lucidi;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 6.02.2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d. Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento agli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24 per l'effetto condannare il resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta CP_1 docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per totali € 1.500,00”
Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in CP_1 quanto asseritamente infondata, con vittoria delle spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Deve prioritariamente essere affermata la giurisdizione dell'intestato Tribunale, atteso che parte ricorrente agisce non per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per conseguire riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE. Ciò posto, volgendo allo scrutinio del merito della controversia, giova prima di tutto ricostruire brevemente il dettato normativo inerente al beneficio rivendicato in ricorso, denominato “Carta
Elettronica del Docente” e, di seguito, anche solo “Carta”.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con previsione del tutto coerente, il DPCM n. 32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma
122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari
i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del
[...]
n. 15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha Controparte_1 ribadito la sua assegnazione unicamente ai docenti di ruolo, escludendo, invece, i docenti a tempo determinato.
Le disposizioni in esame, quindi, prevedono coerentemente tra loro l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, espungendo dall'alveo dei possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
Ebbene, ciò posto, il Tribunale non può fare a meno di rilevare come dal compendio documentale acquisito al processo (ed invero prodotto dalla stessa parte ricorrente, in contrasto con le sue stesse allegazioni), emerge agevolmente che per gli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24 il abbia Pt_1 prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo Giulio Cesare di Sabaudia in qualità di collaboratore scolastico e non di docente.
Venendo in rilievo un beneficio riconosciuto in favore del solo personale docente, deve concludersi per la manifesta infondatezza del ricorso, che pertanto deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite, che CP_1 si liquidano in euro 720,00, oltre accessori come per legge.
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM IA UM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM IA UM, all'esito dell'udienza del 1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 483/2024 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso;
Parte_1 contro
Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.
[...]
417bis c.p.c., dai funzionari dott.sse IA Grazia Luppi e Claudia Lucidi;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 6.02.2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d. Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento agli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24 per l'effetto condannare il resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta CP_1 docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per totali € 1.500,00”
Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in CP_1 quanto asseritamente infondata, con vittoria delle spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Deve prioritariamente essere affermata la giurisdizione dell'intestato Tribunale, atteso che parte ricorrente agisce non per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per conseguire riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE. Ciò posto, volgendo allo scrutinio del merito della controversia, giova prima di tutto ricostruire brevemente il dettato normativo inerente al beneficio rivendicato in ricorso, denominato “Carta
Elettronica del Docente” e, di seguito, anche solo “Carta”.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con previsione del tutto coerente, il DPCM n. 32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma
122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari
i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del
[...]
n. 15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha Controparte_1 ribadito la sua assegnazione unicamente ai docenti di ruolo, escludendo, invece, i docenti a tempo determinato.
Le disposizioni in esame, quindi, prevedono coerentemente tra loro l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, espungendo dall'alveo dei possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
Ebbene, ciò posto, il Tribunale non può fare a meno di rilevare come dal compendio documentale acquisito al processo (ed invero prodotto dalla stessa parte ricorrente, in contrasto con le sue stesse allegazioni), emerge agevolmente che per gli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24 il abbia Pt_1 prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo Giulio Cesare di Sabaudia in qualità di collaboratore scolastico e non di docente.
Venendo in rilievo un beneficio riconosciuto in favore del solo personale docente, deve concludersi per la manifesta infondatezza del ricorso, che pertanto deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite, che CP_1 si liquidano in euro 720,00, oltre accessori come per legge.
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM IA UM